S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2014 Analisi di alcune novità e criticità del modello Unico 2014-SC GIAN PAOLO RANOCCHI Milano, 23 settembre 2014 - Auditorium San Fedele
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA E CRITICITA DI UNICO 2014 Studi di settore, società di comodo e Unico SC
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO STUDI DI SETTORE ULTIME VERIFICHE
L INDICATORE DI NORMALITA ECONOMICA INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI LA FORMULA E I DATI RILEVANTI Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione (1) x 100)/(Ricavi da congruità e da normalità) (1) Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro. I dati di riferimento per il conteggio sono evidenziati nei righi F22 e F23. Esempio: (157.233 + 17.754) = 174.987 4
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STUDI DI SETTORE PERCHE ADEGUARSI MI PONGO AL RIPARO DA POSSIBILI ACCERTAMENTI FUTURI SE MI ADEGUO POSSO DI BENEFICIARE DEL REGIME PREMIALE POSSO BENEFICIARE DI SPECIFICHE CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE DAL REGIME DELLE SOCIETA DI COMODO SE NON MI ADEGUO E opportuno compilare il quadro «Annotazioni» per evidenziare le motivazioni che hanno determinato il mancato raggiungimento della congruità. Entro il mese di dicembre posso utilizzare lo specifico software Segnalazioni per comunicare all Agenzia circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore (CM 20/E/2014). 6
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOCIETA DI COMODO E UNICO 2014 (In attesa della riforma un anticipo dal D.lgs. Semplificazioni)
Solo cause di disapplicazione da test di operatività CM 23/12: efficacia delle cause di esclusione: solo nel periodo di comodo cod. 1 se in perdita triennale senza disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione CM 23/12 : efficacia delle cause solo per triennio 8
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA Esempio: società operativa in perdita sistemica che ha ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione totale (ires/irap/iva) 2 X X Indicare: 1 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo in quanto non operative (mancato superamento test ricavi); 3 - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline 9
Società di comodo Gestione degli interpelli 2014 - Interpello accolto: problema risolto valenza reiterata (se non cambiano le condizioni) - Interpello respinto: problema della necessaria impugnazione (prudenziale) 10
SOCIETA DI COMODO Rateazione delle plus - ris. n. 68/E/2013 - Rateazione della plus è come una riduzione del reddito per effetto di agevolazioni fiscali - Test di redditività su valore lordo (non rileva la rateazione) - Anni successivi però il reddito va nettizzato della quota di plusvalenza riportata e tassata nel periodo 11
SOCIETA DI COMODO: RIVALUTAZIONE IMMOBILI Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013 Determinazione della media valore non rivalutato da applicarsi fino al 2012 valore fiscalmente rilevante da applicarsi a decorrere dal 2013. L applicazione dell aliquota ridotta del 4% va riferita esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell esercizio e nei due precedenti 12
Società in perdita sistematica D.LGS. Semplificazioni: ampliamento del periodo di osservazione previsto per le società in perdita sistematica - Nuovo presupposto: 5 periodi d imposta consecutivi in perdita fiscale (o 4 in perdita + 1 se il reddito è inferiore a quello minimo) - Decorrenza dal 2014: monitoraggio su 2009/2013 - Effetti anche per il passato? 13
Società di comodo Nuovo OIC 16 ok allo Spostamento degli immobili a rimanenze nella logica liquidatoria - Se nel bilancio 2013 gli immobili sono stati spostati a rimanenze - Non rilevano nel test di redditività sull anno ma potrebbero rilevare sul test ricavi (media triennale) 14
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO UNICO 2014 SC (ma non solo)
Compensi amministratori Necessità della delibera preventiva per la deduzione del costo in capo alla società Cassazione, sentenza 5349/ 2014 In mancanza di una delibera societaria che abbia quantificato il compenso dell amministratore, il relativo costo è indeducibile in quanto privo del necessario requisito di certezza (art. 109, co. 1 del T.U.I.R.). Tale requisito sussiste solo in caso di una preventiva delibera che abbia discusso ed approvato il compenso all organo amministrativo. in assenza di delibera non sussiste alcun diritto al compenso stesso. La semplice iscrizione del costo a conto economico e le risultanze derivanti dai libri paga non bastano per garantire la deducibilità del costo. (Cassazione, sentenza 20265/ 2013) Conformi Il diritto al compenso non sorge se non esclusivamente in forza di una specifica delibera assembleare. A tal fine, non è sufficiente quella di approvazione del bilancio ove era stato indicato il relativo costo nel conto economico. Quest ultima, infatti, non garantisce la sussistenza dei requisiti di certezza ed inerenza previsti dall articolo 109 del TUIR (Cassazione, sentenza 17673/ 2013) 16
Compensi amministratori Possibilità di ratifica postuma Cassazione SS.UU 21933/2008 Per la determinazione dei compensi degli amministratori è necessaria un esplicita delibera assembleare. L'assemblea di approvazione del bilancio può deliberare anche in ordine alla determinazione dei compensi agli amministratori,. ma occorre che la stessa sia "totalitaria" ed abbia espressamente discusso ed approvato una proposta in ordine alla determinazione degli stessi. 17
LA RINUNCIA AL CREDITO DELL AMMINISTRATORE Il testo della circolare n. 73/E/1994 La disciplina prevista dall'art. 61, c. 5, e dall'art. 55, c 4, del TUIR, per la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti è stata estesa ai crediti di qualsiasi natura, considerato che, come è stato chiarito nella relazione ministeriale "non si giustifica... che solo nel caso in cui il credito, al quale il socio rinuncia, derivi da un precedente finanziamento, lo stesso possa essere patrimonializzato". Pertanto, tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione.i quali, per la società non costituiscono sopravvenienze attive. Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta. 18
INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA Articolo 1751 del C.C. (post modifiche art. 4 D. Lgs. 10.09.1991, n. 303) disciplina l indennità di cessazione senza operare più alcun riferimento ad altre fonti, costituendo pertanto l unica fonte normativa in ordine alla relativa disciplina; non ripropone la distinzione (prevista dalla contrattazione collettiva) tra indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica ), fornendo quindi una nozione unitaria e compiuta dell indennità di cessazione; Circolare 33/E del 08.11.2013 Gli accantonamenti per l indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall art 1751 in vigore dal 1 gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, cui fa riferimento l art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir. 19
Alfa srl è una immobiliare di costruzione. Al 31.12.2013 ha tra le rimanenze un immobile di costo pari a 100.000. Il valore di mercato dello stesso è però pari a 80.000. Procede quindi a iscrivere in bilancio le rimanenze al minor valore di 80.000. In base alla risoluzione 78/E/2013 20.000 20
SVALUTAZIONE DELLE IMM.NI Effetti fiscali trattati nella Ris. n. 98/E/2013 - Svalutazione fiscalmente irrilevante (giustamente) - Ammortamenti successivi su valore lordo (variazioni in diminuzione in deroga ala regola generale ex art. 109 del Tuir) - Irap in base al principio di derivazione (stima amministratori) 21
RIVALUTAZIONE E MODELLO UNICO Valore economico 100.000 Maggior valore 60.000 Imposta sostitutiva del 16% calcolata sul maggior valore 22
AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO saldo attivo lordo x imposta sostitutiva 10% Costo storico: 200.000 Fondo al 31.12.2013: 160.000 Valore economico 100.000 Saldo attivo Lordo: 60.000 Debito vs/erario c/sostitutiva: 6.000 Saldo attivo NETTO: 50.400 23
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Termine di versamento delle imposte sostitutive per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva Art. 1 comma 145 Legge 147/2013 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (2014 2015 2016). Art. 4, co. 11, DL 66/2014 Le imposte sostitutive sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui: la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta; la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta; la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta.
SALDO ATTIVO Costo storico: 200.000 Fondo al 31.12.13: 160.000 Valore economico 100.000 Saldo attivo Lordo: 60.000 Debito vs/erario c/sostitutiva: 9.600 Saldo attivo NETTO: 50.400 25
IL QUADRO RV IPOTESI DI UTILIZZO IN UNICO 2014 Soggetto che si è avvalso delle disposizioni di cui all art. 1, commi da 140 a 146, L. 27/12/2013, n. 147 Esempio: rivalutazione Macchinari (aliq. Amm.to 15%) Costo storico 200.000 fondo (ante quota 2013) 90.000 Rivalutazione 390.000 Ammortamento 2013 (200.000 x 15%) = 30.000 Le quote di ammortamento (civilistiche e fiscali) quest anno coincidono 26
IL QUADRO RV IPOTESI DI UTILIZZO IN UNICO 2014 Soggetto che si è avvalso delle disposizioni di cui all art. 15 del DL 185/2008 Esempio Immobile rivalutato nel 2008 per 600.000 Valore contabile iniziale (al netto fondo) al 01.01.2009 800.000 a) Valore fiscale iniziale (al netto fondo) al 01.01.2009 200.000 b) Ammortamenti (dal 2009 al 2012) (costo storico 300.000 rivalutato 900.000) civilistici (900.000 x 3% x 4) = 108.000 c) fiscali (300.000 x 3% x 4) = 36.000 d) Ammortamento 2013 (900.000 x 3%) = 27.000 RIALLINEAMENTO DAL 2013 O DAL 2014 Ovvero a) - c) Ovvero b) - d) Rivalutazione complessiva (600.000) meno ammortamenti non dedotti fiscalmente (108.000 36.000) 27