CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO CASCINA SAN PIETRO

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CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO CASCINA SAN PIETRO L anno.. in questo giorno. del mese di...... in., via. n avanti a me., notaio in iscritto presso il Collegio di...., non assistito dai testi ai quali le parti concordemente, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso hanno rinunciato, sono presenti i signori: - avvocato COVI EMANUELE FILIBERTO nato a Milano il 21.03.1952 (codice fiscale CVO MLF 52C21 F205Z), residente in Milano, via Andrea Verga n 5, in qualità di proprietario (in ragione di 1/3) - signora COVI PAULA CLARA nata a Milano il 27.10.1967 (codice fiscale CVO PCL 67R67 F205O), residente in Milano, via Andrea Verga n 5, in qualità di proprietaria (in ragione di 2/3) - signora SAVAZZI ROSANNA nata a Milano il 11.12.1926 (codice fiscale SVZ RNN 26T51 F205D), residente in Milano, via Andrea Verga n 5, in qualità di usufruttuaria (in ragione di 1/1) dell immobile situato nel comune censuario e amministrativo di Soncino (provincia di Cremona), individuato alla particella 4 del foglio 8 del N.C.E.U, come meglio identificato in allegato, nel seguito del presente atto denominati semplicemente recuperanti, da una parte; - ingegnere ROSSI GIOVANNI, nato a Codogno (LO) il 05.11.1968, (codice fiscale..), domiciliato, in qualità di Responsabile dell Area Tecnica e dei Servizi del comune di Soncino (provincia di Cremona), presso la sede del comune stesso, in piazza Garibaldi n 1, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con atto del Sindaco prot. n. 19374 in data 29.12.2011, ai sensi dell articolo 50, comma 10, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000. Nel seguito del presente atto denominato semplicemente Comune, dall altra parte. PREMESSO a) che il sopraindicato recuperante dichiara di avere la piena disponibilità dell immobile interessato e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione; b) che l immobile di cui alla presente convenzione rientra, ai sensi del vigente Piano di Governo del Territorio, nella zona omogenea Edifici di matrice rurale in ambito consolidato, normata dall articolo 73 delle N.T.A., nonché facente parte del Piano di Recupero n 2 (PR2) individuato nell allegato B del Piano delle Regole; c) che il Piano attuativo sopra citato consente ed incentiva la conservazione e la valorizzazione degli immobili, nel rispetto delle caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la trasformazione del patrimonio edilizio; d) che l intenzione della proprietà è recuperare, in seguito ad eventi calamitosi (tromba d aria del 17.09.2013), l immobile danneggiato nella sua integrità strutturale; 1

e) che l intervento proposto prevede la riduzione della volumetria attualmente presente, eliminando un livello in elevazione del fabbricato accessorio all attività produttiva, attualmente non più utilizzato; f) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c), con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; g) che sull area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di Recupero o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità. VISTI a) la domanda di adozione e approvazione del Piano di Recupero presentata al protocollo comunale al n.. del.; b) il progetto del Piano di Recupero ad essa allegato, a firma del tecnico: - ingegnere Claudio Fanottoli, con studio tecnico in Soncino (CR) - via Pietro Tinelli n 13 - iscritto all Ordine degli ingegneri della provincia di Cremona al n 639. c) la deliberazione della Giunta comunale n.. in data., esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottato il Piano di Recupero; d) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Piano di Recupero, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; (oppure, in presenza di osservazioni) in seguito ai quali sono pervenute n.. osservazioni; e) la deliberazione della Giunta comunale n.. in data., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero; (oppure, in presenza di osservazioni) con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero; f) la nota prot.. in data., con la quale il Comune ha comunicato al recuperante l avvenuta efficacia dei provvedimento di approvazione del Piano di Recupero, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione; n) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE Il recuperante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per egli vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. Il recuperante è obbligato in solido, per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo, sino al verificarsi del completamento degli interventi edilizi attuativi del Piano di Recupero. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal recuperante con la 2

presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo. ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. La durata della presente Convenzione e dei relativi adempimenti in essa previsti, nonché del Piano di Recupero e delle sue previsioni, è fissata in 10 (dieci) anni, a decorrere dall approvazione definitiva del Piano di Recupero medesimo intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. 2. Entro lo stesso termine decennale il recuperante deve aver conseguito l ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce di inizio attività per la completa edificazione dell intervento previsto dal Piano di Recupero. ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA Il presente Piano di Recupero non prevede opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da eseguire quali obbligazioni convenzionali a carico dei recuperanti. ART. 5 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO Il Piano di Recupero oggetto della presente non prevede aumenti della volumetria esistente, per tanto non comporta alcuna cessione di standard urbanistici all ente comunale. ART. 6 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest ultimo. 2. L efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale e: a) nella misura in vigore al momento dell approvazione del Piano di Recupero, per i permessi di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il., (i) (i) che costituisce il termine di 36 (trentasei mesi) dalla predetta approvazione, ai sensi dell articolo 38, comma 7-bis, della legge regionale n. 12 del 2005; b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la scadenza del termine di cui alla lettera a). ART. 7 - VARIANTI 1. Ai sensi dell articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, ma comunque previa acquisizione di relativa autorizzazione da parte dell Amministrazione Comunale, modificazioni plani-volumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti. 2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 3

ART. 8 - PERMESSO DI COSTRUIRE E AGIBILITA Il recuperante si dichiara al corrente dell obbligo di ottenere regolare permesso di costruire/d.i.a. per la realizzazione delle opere nell ambito del P.R. Ad opere ultimate verrà richiesto il certificato di agibilità. L Ufficio Tecnico, a seguito della domanda di cui sopra, provvederà a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalle norme comunali. L inosservanza da parte del recuperante di tale obbligo costituirà inadempienza alla presente convenzione. ART. 9 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI E COMUNALI Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia ed in particolare alle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio. ART. 10 - CONTROVERSIE La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Cremona. ART. 11 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 1. Il progetto di piano attuativo è composto da: Tav. 1 Estratto Mappa Estratto Pdr P.G.T. Soncino Tav. 2 Planimetria Stato Antecedente Tromba d'aria 17/09/2013 Tav. 3 Piante Prospetti Sezione - Stato Antecedente Tromba d'aria 17/09/2013 Tav. 4 Piante Prospetti Sezione - Stato di Progetto Tav. 5 Piante Prospetti Sezione - Stato Comparativo Allegato F Documentazione Fotografica Allegato R Relazione Tecnica Illustrativa Allegato C Schema Tipo - Convenzione 2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune ed il recuperante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. ART. 12 - SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del recuperante. 2. I proponenti si impegnano inoltre a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo ART. 13 - IPOTECHE Il recuperante ed il Comune di Soncino dichiarano espressamente di rinunciare a ogni diritto di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione per la trascrizione nei registri immobiliari. 4

ART. 14 - TRASCRIZIONE Le parti autorizzano il conservatore dei Registri Immobiliari di Cremona a trascrivere il presente atto, affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte con sollievo dello stesso conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Letto e firmato,,. Avv. Emanuele Filiberto Covi Sig.ra Paula Clara Covi Sig.ra Rosanna Savazzi Ing. Giovanni Rossi (per il comune di Soncino) 5