Oggetto: la comunicazione black list 2015 e i chiarimenti dell agenzia delle entrate

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Transcript:

Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Dott. Fausto Braglia Dott.ssa Francesca Benassi Reggio Emilia, lì 19/03/2015 CIRCOLARE N. 12-2015 DEL 19/03/2015 A tutti i Sigg.ri Clienti Loro sedi Oggetto: la comunicazione black list 2015 e i chiarimenti dell agenzia delle entrate PREMESSA A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, la comunicazione black list : - va inviata all Agenzia delle Entrate annualmente; - è obbligatoria soltanto se l importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000. In merito l Agenzia ha specificato che detto limite va riferito al complesso delle operazioni effettuate / ricevute; - relativamente alla possibilità di presentare le comunicazioni black list riferite ai mesi di novembre e dicembre / quarto trimestre 2014 con le regole vigenti anteriormente alle predette novità, l Agenzia ha chiarito che in tale ipotesi non è richiesto l invio nel 2015 della comunicazione riferita al 2014; - qualora le operazioni effettuate fino al 31.12.2014 singolarmente considerate siano di importo non superiore a 500, la comunicazione non va effettuata ancorché l importo complessivo delle stesse sia superiore a 10.000. In ogni caso, per le operazioni effettuate dal 2015 la comunicazione dovrà essere inviata nel 2016. L art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto Semplificazioni, modificando il comma 1, ha: - fissato ad 10.000 complessivi annui (in luogo dei previgenti 500 per operazione) il limite il cui superamento comporta l obbligo di presentazione della comunicazione black list ; - modificato la periodicità di invio della comunicazione, che ora è divenuta annuale, in luogo di quella mensile / trimestrale. Dette novità sono applicabili alle operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore [13.12.2014] del citato Decreto, ossia già a decorrere dal 2014. Considerato che la decorrenza retroattiva avrebbe causato problemi applicativi di coordinamento tra le nuove e le vecchie disposizioni, in particolare per la gestione

delle operazioni relative a novembre/dicembre (soggetti mensili)/quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali), l Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 19.12.2014, ha riconosciuto la possibilità di chiudere il 2014 con le regole previgenti. Ciò è stato confermato dalla stessa Agenzia nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E. Si rammenta che non sono più considerati Stati black list, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede negli stessi non richiede la comunicazione in esame: - San Marino, escluso ad opera del DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45,a decorrere dalle operazioni effettuate dall 11.3.2014 (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.); - Lussemburgo, escluso ad opera del DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014,n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015 (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.). REGIME TRANSITORIO OPERAZIONI NOVEMBRE/DICEMBRE/IV TRIMESTRE 2014 L Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 19.12.2014, ha chiarito le modalità di presentazione delle comunicazioni relative ai mesi di novembre/dicembre e quarto trimestre 2014, introducendo una sorta di regime transitorio. Nella Circolare n. 31/E l Agenzia, confermando quanto già anticipato nel citato Comunicato, ha precisato che: per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell anno i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall art. 21 del decreto. Pertanto le comunicazioni relative a novembre/dicembre/quarto trimestre 2014 potevano essere effettuate (entro il 31.12.2014 se relative a novembre e il 2.2.2015 se relative a dicembre/quarto trimestre) utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto: - del limite di 500 (per singola operazione); - della periodicità mensile / trimestrale. Avvalendosi di detta possibilità, non sarà necessario presentare nel 2015 la comunicazione annuale relativa al 2014. Per le operazioni registrate/soggette a registrazione dal 2015 vanno applicate le nuove disposizioni. Nella Circolare n. 31/E l Agenzia ha precisato che per le operazioni anche se effettuate e ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto [13.12.2014] fino al 31.12.2014, non comunicate mensilmente/trimestralmente per mancato superamento del (vecchio) limite di 500 per singola operazione, potrà essere omessa la comunicazione prevista dal predetto articolo 21, anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Così, ad esempio, qualora un soggetto nel 2014 abbia effettuato 40 operazioni black list di importo pari a 300 ciascuna, per le quali non è stata presentata la comunicazione mensile / trimestrale stante il mancato superamento del limite di 500, non è tenuto a presentare la comunicazione annuale per il 2014 ancorché l importo complessivo risulti pari a 12.000. Violazioni commesse fino al 2014 e favor rei L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E ha precisato che le violazioni commesse in applicazione delle disposizioni previgenti e che per effetto delle novità in esame non sono più da considerare illecito, non sono sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo. Così, ad esempio, l omessa comunicazione nel 2014 di operazioni di importo superiore a 500 ciascuna, ma complessivamente non superiori a 10.000, non comporta l irrogazione di alcuna sanzione. Comunicazione black list, spesometro e mod. intra Si rammenta che: - come precisato dall Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.11.2013, le operazioni black list comunicate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente non vanno riportate nella comunicazione clienti-fornitori (spesometro). Non vanno ricomprese in detta comunicazione anche quelle escluse dalla comunicazione black list per mancato superamento del limite ( 500 per singola operazione); - in caso di operazioni effettuate con Stati UE black list (ad esempio, Monaco), oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare anche i modd. Intra. DISCIPLINA APPLICABILE DAL 2015 Nuova soglia delle operazioni da comunicare Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 prevede che l adempimento in esame va effettuato per le operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000. Sul punto, l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 31/E, dopo aver evidenziato che in sede di verifica da parte delle Commissioni parlamentari: il parere favorevole è stato condizionato all espresso ed inequivoco chiarimento che il limite dei 10.000 euro si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni ha precisato che: coerentemente con l indicazione fornita dal Parlamento, si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

Di conseguenza il nuovo limite va verificato con riferimento all ammontare complessivo delle operazioni rese/ricevute intervenute con tutte le controparti black list. La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive/passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni/prestazioni rese/acquisti/prestazioni ricevute), bensì complessivamente. Ciò è stato confermato dall Agenzia delle Entrate anche nel corso dei consueti incontri di inizio anno. Esempio 1 Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con 2 (A e B) soggetti black list. Tipologia operazione Soggetto A Soggetto B Totale Cessione di beni 2.000-2.000 Prestazioni di servizi rese 5.000-5.000 Acquisti di beni - 6.000 6.000 Prestazioni di servizi ricevute - 3.000 3.000 Totale 7.000 9.000 16.000 Considerato che la soglia di 10.000 si riferisce alle operazioni effettuate con tutti gli operatori, la comunicazione va presentata, posto che complessivamente (16.000) risulta superato detto limite. Non rileva che con riferimento alla singola controparte il limite non sia superato. Esempio 2 Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con un soggetto black list. Cessione di beni 2.000 Prestazioni di servizi rese 5.000 Acquisti di beni 8.000 Prestazioni di servizi ricevute 4.000 Totale 19.000 Considerato che la soglia di 10.000 si riferisce all ammontare complessivo delle operazioni effettuate (19.000) la comunicazione va presentata. Non rileva che l ammontare di ciascuna delle 4 categorie di operazioni non superi il limite. Dall interpretazione fornita dall Agenzia discende la necessità di monitorare tutte le operazioni intervenute con soggetti black list, anche di ammontare minimale, documentate da fattura (non rilevano, infatti, le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale) al fine di verificare il superamento o meno della citata soglia.

Periodicità e termine di presentazione Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 prevede la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (in luogo della precedente mensile/trimestrale), senza tuttavia individuare il termine per l effettuazione di tale adempimento. In merito si evidenzia che il DM 30.3.2010, contenente le disposizioni attuative dell obbligo in esame, nell individuare i termini di presentazione delle comunicazioni (mensili / trimestrali), prevede(va) l invio entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Considerato che dal 2015 la cadenza di presentazione è annuale, la comunicazione dovrebbe essere presentata entro il 31.1 dell anno successivo. Tuttavia, dalla lettura del citato Provvedimento 2.8.2013, con il quale l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione polivalente, si potrebbe desumere che il termine di invio coincida con quello previsto per lo spesometro, e pertanto lo stesso dovrebbe essere individuato al 10.4 dell anno successivo, per i contribuenti che effettuano liquidazioni IVA mensili e al 20.4 dell anno successivo per gli altri contribuenti. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. Comunicazione black list, spesometro e mod. intra Anche a seguito della previsione del nuovo limite di 10.000: - dovrebbe essere ancora valido quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nelle predette FAQ, e pertanto non vanno ricomprese nello spesometro sia le operazioni black list comunicate tramite il quadro BL sia quelle non comunicate per mancato superamento del nuovo limite; - per le operazioni effettuate con Stati UE black list (ad esempio, Monaco), oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare anche i modd. Intra. Cordiali saluti. SGB & Partners Commercialisti