Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione

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Transcript:

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Dr. Francesco Nobili Unindustria Reggio Emilia Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Reggio Emilia, 8 ottobre 2015

Indice Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Art. 1: Ruling internazionale Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti black list Art. 4: Interessi passivi Art. 5: Costi black list e valore normale Art. 6: Consolidato nazionale Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Art. 8: CFC Art. 9: Spese di rappresentanza 2

Indice segue Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Art. 10: Lista Paesi white list e black list Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all estero Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia Art. 13: Perdite su crediti Art. 14: Branch exemption Art. 15: Credito per le imposte estere Art. 16: Regime speciale per i lavoratori rimpatriati 3

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Obiettivi (vedi relazione illustrativa): Creare un contesto di maggiore certezza Ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi per le imprese Adeguare la normativa interna alle pronunce della Corte di Giustizia Eliminare distorsioni 4

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Art. 1: Ruling internazionale Oggetto: Valore normale (TP; costi black list ; trasferimento della residenza) Attribuzione di utili/perdite alle stabili organizzazioni Esistenza/non esistenza di una stabile organizzazione Dividendi/interessi/royalties/altri redditi a/da soggetti non residenti 5

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti Investimenti in Italia di ammontare non inferiore a 30 ML di Euro con ricadute occupazionali durature e significative in relazione all attività in cui avviene l investimento Deve essere presentato un piano di investimento Riguarda tutti i profili di fiscalità diretta e indiretta. Ad esempio: dubbi interpretativi; abuso/elusione; consolidato nazionale/mondiale; CFC; PEX; trattamento dell operazione ai fini IVA; esistenza o meno di un azienda 6

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti black list Principio generale (prima e dopo): i dividendi provenienti, anche indirettamente, da Paesi black list sono assoggettati a tassazione per l intero importo. Novità: In caso di partecipazione indiretta, il socio residente deve essere titolare anche indirettamente di una partecipazione di controllo in una società intermedia non black list che percepisce dividendi da società (anche non controllate) black list (N.B.: la norma si applica solo se la partecipazione nella società intermedia è di controllo e quindi il socio residente è in grado di conoscere la provenienza dei dividendi black list (vedi grafico) 7

La norma si applica Residente La norma non si applica Residente Partecipazione di controllo Partecipazione non di controllo Società intermedia Partecipazione anche non di controllo Società «black list» Società intermedia Partecipazione anche non di controllo Società «black list» 8

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti black list (segue ) Se la disciplina CFC non risulta applicabile perché viene soddisfatta la prima esimente di cui all art. 167, comma 5, lettera a), TUIR (attività commerciale) i dividendi provenienti dalla CFC sono tassati in capo al soggetto residente, ma viene concesso un credito per le imposte pagate all estero dalla CFC (in pratica, con gli stessi effetti che derivano dall applicazione del regime CFC) Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 9

Art. 6: Consolidato nazionale E possibile l opzione per la tassazione consolidata da parte di società sorelle residenti in Italia, controllate da società UE o SEE con effettivo scambio di informazioni (prima della modifica normativa l opzione era possibile solo se la società UE o SEE aveva una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio erano ricomprese le società residenti in Italia) (vedi grafico) 10

Art. 6: Consolidato nazionale (segue..) Prima Dopo Società UE / SEE S.O. Società UE / SEE S.O. ITA A ITA B ITA A ITA B Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 11

Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Introduce nel TUIR i principi OCSE Non è più prevista la forza di attrazione della stabile organizzazione (secondo la quale anche i redditi di fonte italiana non attribuibili alla stabile organizzazione italiana sono tassati in capo a quest ultima) La stabile organizzazione è una functionally separate entity (impresa indipendente e separata dalla casa madre) il cui reddito è determinato sulla base di un apposito rendiconto Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 12

Art. 8: CFC L interpello CFC non è più obbligatorio ma diventa facoltativo (allineamento con la disciplina dei costi black list ) Se la disciplina CFC non viene applicata e non è presentato l interpello vi è un obbligo di segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione della partecipazione CFC. La mancata segnalazione non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare il soddisfacimento delle esimenti ma è sanzionata Modifiche analoghe sono previste per le CFC non black list con passive income con un livello di tassazione inferiore alla metà di quello che sarebbe stato applicabile in Italia 13

Art. 8: CFC (segue..) Per le CFC non black list con passive income è prevista l emanazione di un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che indichi i criteri per determinare con modalità semplificate l effettivo livello di tassazione della società Ai fini della determinazione del reddito della CFC si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche se non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione sulla rateizzazione delle plusvalenze Viene abolito il regime CFC con riferimento alle società collegate di cui all art. 168, TUIR Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 14

Art. 10: Lista Paesi white list e black list E abrogato l art. 168 bis TUIR (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) 15

Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all estero Il regime di sospensione della riscossione applicabile ai trasferimenti intracomunitari di sede all estero diventa applicabile anche alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) ( vedi grafico) 16

ANTE FUSIONE POST FUSIONE Soc. FR Soc. FR Soc. ITA Anche se non rimane la S.O. vi è una sospensione della riscossione 17

Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all estero (segue ) La sospensione della tassazione si applica anche ai trasferimenti di una parte o della totalità degli attivi, eventi ad oggetto un azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE (norma interpretativa) 18

Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia Regola generale: i beni vengono recepiti, ai fini fiscali italiani, al valore normale, anche se lo Stato di provenienza non applica un exit tax, se il trasferimento avviene da un Paese white list. Se il trasferimento avviene da un Paese non white list, gli attivi vengono recepiti al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (e viceversa per i passivi), salvo un accordo sul valore normale concluso con interpello. Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 19

Art. 14: Branch exemption (cenni) Viene introdotto un regime opzionale che prevede l irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati da (tutte le) stabili organizzazioni estere Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 20

Art. 15: Credito per le imposte estere (cenni) Viene esteso anche ai soggetti non imprenditori il regime di detraibilità per competenza delle imposte estere e di riporto avanti ed indietro delle eccedenze dei crediti Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 21

Art. 16: Regime speciale per i lavoratori rimpatriati Relazione illustrativa: In particolare si prevede che per i lavoratori, i quali rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione e specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare Decorrenza: periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza 22

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