TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA IN FONDAZIONE

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Quesito di Impresa n. 219-2013/I TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA IN FONDAZIONE Si chiede se un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, proprietaria di un immobile, possa trasformarsi in fondazione, presumibilmente in fondazione di partecipazione, e poi procedere alla richiesta di riconoscimento presso la competente autorità amministrativa. In particolare l associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta proprietaria di un immobile vorrebbe deliberare in assemblea la propria trasformazione in fondazione. Si chiede se sia ammissibile una trasformazione "diretta" da associazione non riconosciuta in fondazione. E, in caso di risposta affermativa al primo quesito, se la competenza a deliberare la trasformazione spetti all'assemblea degli associati con le maggioranze prescritte per Io scioglimento dell'ente ed ancora, quale forma debba rivestire l atto, se quella di verbale dell'assemblea degli associati, ovvero un atto pubblico di trasformazione coi testimoni dal momento che all'esito della trasformazione si avrà una fondazione. Si chiede, inoltre, quali forme di pubblicità della trasformazione sia necessario attuare, anche in relazione all'immobile, se occorra una relazione giurata di stima del patrimonio dell'ente da allegare al verbale assembleare che delibera la trasformazione e, da ultimo, da quando avrà efficacia l'atto di trasformazione, se immediatamente, ovvero si dovrà attendere il decorso senza opposizione del termine previsto dall'art. 2500-octies per le trasformazioni eterogenee. *** Preme anzitutto rilevare come il quesito involga nella sostanza tutti i profili dell operazione, alcuni dei quali sono già stati ampiamente trattati nello studio del CNN (Ruotolo, La trasformazione degli enti no profit, in 1 / 6

Studi e materiali, 2010, 825 ss.) ed in varie risposte a quesito pubblicate su, alle quali si rinvia (Quesito n. 41-2006/I. Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna del 25 maggio 2006; Quesito n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società del 21 dicembre 2006; Quesito n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa del 31 agosto 2007; Quesito n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) del 26 ottobre 2007; Quesito n. 254-2008/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in fondazione del 18 dicembre 2008). Il punto cruciale, preliminare agli altri, è rappresentato dalla posizione negativa assunta dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana, sent. 16 novembre 2004, n. 5282, in Giorn. dir. amm., 2005, 2, 178, di cui nel citato studio è contenuto uno stralcio e che si rifà a Cons. Stato parere n. 288 del 20 dicembre 2000, anch esso citato nello studio) che muove dalla tesi della tassatività delle fattispecie trasformative previste dagli artt. 2498 e ss., c.c., con la conseguenza che non potrebbe mai darsi una trasformazione diretta fra enti del libro I del codice (invero, secondo tale orientamento anche il passaggio da associazione non riconosciuta a fondazione sarebbe escluso), concludendo nel senso che è legittimo il diniego di trasformazione diretta di un associazione in fondazione, atteso che, fuori dei casi in cui l ordinamento appresti procedure per ottenere la trasformazione diretta di un soggetto giuridico, non è consentito superare il modulo procedimentale ordinario dato dall estinzione del soggetto preesistente e dalla successiva costituzione del nuovo soggetto. E, nello stesso senso, si sono pronunciati, successivamente, TAR Lazio Roma, sez. I ter, ordinanza n. 460 del 29 gennaio 2009 e TAR Piemonte, sez. I, 31 maggio 2012, n. 781, secondo cui l obiettivo di trasformare un'associazione non riconosciuta in fondazione deve necessariamente essere perseguito attraverso la preventiva estinzione dell'associazione (preceduta dalla fase di liquidazione degli eventuali creditori sociali) e la successiva costituzione 2 / 6

ex novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione, come tale suscettibile di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo della adeguatezza al perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica. E v è da dire che, nelle trasformazioni in esame, tali precedenti hanno ovviamente un riflesso notevole perché risulta che l autorità amministrativa, in definitiva deputata al controllo in sede di riconoscimento, tende spesso ad adeguarsi a tale orientamento. Le ragioni per le quali la tesi del TAR Toscana non paiono condivisibili sono, come detto, già espresse nel citato studio e, in precedenza, nel Quesito n. 60-2006/I. Trasformazione di associazioni sportive in società. Parere «pro veritate» estt. Zoppini-Tassinari, in del 4 maggio 2006. Ciò posto, prima di indicare l alternativa all operazione così come prospettata, e venendo agli specifici quesiti attinenti alla fase procedimentale, non v è dubbio che facendosi applicazione analogica del disposto dell art. 2500-octies, comma 2, c.c. - la deliberazione di trasformazione richieda la maggioranza prescritta per Io scioglimento dell'ente (dallo statuto o dalla legge, ed in questo caso il richiamo, in caso di mancata esplicazione dell'autonomia statutaria, che comunque potrebbe operare solo per innalzare i quorum sino all'unanimità, è all'art. 21, comma 3, c.c., che per lo scioglimento anticipato richiede il voto favorevole dei tre quarti degli associati). La deliberazione, in forma assembleare, necessita della verbalizzazione notarile in quanto la forma pubblica è richiesta per i successivi adempimenti richiesti per il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361 del 2000. Sul piano della pubblicità, come precisato nello studio 32-2010/I, vale la regola contenuta nell'art. 2500, per cui «la trasformazione in società di capitali deve risultare da atto pubblico, a pena di nullità, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato; nonché l'assoggettamento dell'atto di trasformazione alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. 3 / 6

Quindi, per lo meno per il caso di associazioni riconosciute e fondazioni, un doppio regime di pubblicità, rappresentato dall'art. 2 (relativo alle modifiche) piuttosto che dall'art. 6 (relativo alla cancellazione dell'ente) del D.P.R. 361 del 2000 e dall'art. 2330 c.c. (per il verbale di trasformazione della associazione o per il provvedimento con cui l'autorità competente dispone la trasformazione, rispetto al quale la decisione dell'organo dell'ente di procedervi assume un ruolo meramente propositivo)». Sotto il profilo della pubblicità immobiliare e della volturazione (dato che l associazione è proprietaria di un immobile), mentre per la prima il principio di continuità esclude che sia necessaria la trascrizione (si veda, al riguardo, Leo, Lomonaco, Ruotolo, La circolazione immobiliare a seguito del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra Economica). Prime note. Circolare. In del 28 giugno 2010; il Quesito di Impresa n. 176-2011/I. Fusione e continuità delle trascrizioni, estt. Ruotolo Boggiali, in del 13 ottobre 2011), la seconda è invece richiesta dal 15 ottobre 2012 in forza del Provvedimento del Direttore dell'agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012 (v. sul punto, la Segnalazione Novità Normative del 9 agosto 2012, Dal 15 ottobre obbligo di volturazione per gli atti societari, in del 9 agosto 2012) Sempre nello studio 32-2010/I è trattato anche il profilo della perizia di stima: «Altro punto concerne la necessità della redazione della perizia di stima: nonostante il mancato espresso richiamo, la dottrina prevalente ritiene correttamente applicabile alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di capitali il secondo comma dell'art. 2500- ter c.c., con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della S.p.A. o della s.a.p.a.) ovvero dell'art. 2465 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.r.l.). Si è infatti affermato come «la disciplina dettata in tema di trasformazione "omogenea" e "eterogenea" non sia esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto e non lo sia nemmeno per quanto attiene alle norme da applicare alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste. 4 / 6

La lacuna più grave riguarda l'ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali degli enti di cui all'art. 2500-octies c.c., in cui non è espressamente prevista la necessità di una relazione di stima di un esperto nominato ai sensi dell'art. 2343 o 2465 c.c. Anche qui la lacuna si spiega con il fatto che il Legislatore non ha inteso dare una disciplina completa ed esaustiva lasciando all'interprete il compito di integrare la disciplina espressa. Sulla base di queste premesse si deve riconoscere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il secondo comma dell'art. 2500- ter c.c., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali per il quale "il capitale delle società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 o, nel caso di S.r.l., dell'art. 2465". Le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali» (Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano). L'affermazione, tuttavia, condivisibile sul piano generale, trova un'eccezione laddove quella stessa esigenza di tutela del capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall'aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale. Quest'ultimo rilievo trova conferma anche nella giurisprudenza, che ha escluso la necessità della perizia di stima in caso di trasformazione di società consortile di capitali in società di capitali, perché "il mutamento dello scopo - da consortile a lucrativo - non determina la necessità della predisposizione della perizia di stima, in quanto le due società, la consortile e la società di capitali derivante dalla trasformazione, appartengono allo stesso genus quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alla assemblea". È da escludere, tuttavia, che nell'ipotesi di trasformazione di enti del libro I (riconosciuti o meno) 5 / 6

in società capitalistiche, tale requisito sia rispettato "a monte", e quindi la perizia si possa ritenere superflua». Resta, infine, il profilo relativo alla applicazione del termine di sospensione bimestrale previsto dall'art. 2500-novies c.c. per l'opposizione dei creditori: e non pare esservi dubbio sulla sua applicabilità, trattandosi, comunque, di trasformazione eterogenea e mutando anche il regime di responsabilità dell ente. *** Ritornando sulla prevedibile incidenza negativa dei precedenti della giurisprudenza amministrativa sull orientamento dell autorità prefettizia (alla quale nella sostanza spetterà l ultima parola), v è da ricordare come al medesimo risultato, sia pure per una via più lunga, si possa pervenire approdando dapprima ad una società a responsabilità limitata e poi trasformando quest ultima in fondazione. Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali 6 / 6