LA SICUREZZA E L IGIENE DEL LAVORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

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LA SICUREZZA E L IGIENE DEL LAVORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI Aggiornato al T.U. D.Lgs. n 81/2008 MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16/9/1992) 1 2 Le scuole vengono suddivise in: tipo 0: numero di presenze fino a 100 persone* tipo 1: numero di presenze da 101 a 300 persone* tipo 2: numero di presenze da 301 a 500 persone* tipo 3: numero di presenze da 501 a 800 persone* tipo 4: numero di presenze da 801 a 1200 persone* tipo 5: numero di presenze oltre le 1200 persone* * persone = alunni + personale docente e non docente3 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 18 dicembre 1975 Norme tecniche relative all'edilizia scolastica ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2/2/1976 - Suppl. Ordinario) Abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 15 - Serie generale - del 19 gennaio 1996) 4 AULA Lo spazio destinato ad ospitare la classe, dovrà essere realizzato in funzione del tipo di scuola e del conseguente grado di specializzazione dell insegnamento. Pareti: aule e disimpegni debbono essere rivestite di materiale lavabile almeno sino all altezza di m 1,60 Aerazione: soltanto diretta Illuminazione: naturale diretta, artificiale con almeno 200 lux sul piano di lavoro Altezza: mt 2.70 3.00 Rapporto superficie aula/alunno: mq 1,80 per alunno (scuola materna, elementare e media inferiore) mq 1,96 per alunno (scuola media superiore) 5 SERVIZI IGIENICI Devono essere costituti da latrine e antilatrine. Devono essere separati per sesso, tranne che per la scuola materna. Le latrine possono essere costituite da box le cui pareti divisorie siano alte, salvo che per la scuola materna, non meno di mt 2,10 e non più di mt 2,30. Aerazione ed illuminazione di tipo diretta. Possono essere installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione meccanica nell antilatrina. Pareti rivestite con materiale lavabile sino all altezza di mt 1,60. 6 1

SERVIZI IGIENICI Impianti sanitari: scuole materne: n. 3 vasi per sezione (alt. cm 25 30) n. 2 lavabi, n. 1 beverino n. 1 vaso per il corpo insegnante scuole elementari e medie: n. 1 vaso per classe orinatoi con separazione nei servizi per maschi n. 2 lavabi, n. 1 beverino n. 1 vaso per il corpo insegnante per sezione WC per soggetti portatori di handicap: almeno uno per piano. tranne che per le scuole materne, delle dimensioni di mt 1,80 x 1,80 con sanitari idonei; Tutti i vasi dovranno essere dotati di impianti a sistema di caduta d acqua con cassetta di lavaggio o altro equivalente con sistema di scarico automatico o comandato. 7 CUCINA I locali destinati a cucina debbono essere autorizzati ai sensi della Legge 283/62 ed in possesso dei requisiti di cui al Regolamento 327/80 ed al D.A. 20/5/96. Dimensioni minime: Altezza: mt 2.70 3.00. Superficie: mq 16 con locale dispensa separato; mq 20 senza locale dispensa separato. Servizi igienici con doccia e locale spogliatoio per gli addetti alla cucina. Autocontrollo: ai sensi del D.Lgs. 155/96. 8 REFETTORIO Pareti lavabili sino all altezza minima di m 1.60; Altezza m 2.70 3.00; Suppellettili ed arredi esclusivamente dedicati allo scopo. Rapporto superficie / alunno: scuola materna ed elementare mq 0.70 x alunno; scuola media mq 0.50 x alunno. SPAZI PER L AMMINISTRAZIONE Ufficio per la dirigenza scolastica con annessa sala di aspetto Locale per la segreteria la segreteria dovrà permettere un contatto con il pubblico Locale riservato agli insegnanti atto a consentire le riunioni del consiglio d'istituto WC separati per sesso 9 10 PALESTRA Altezza minima mt 5.0; Pavimento in materiale elastico (linoleum, legno, etc.); Spogliatoi distinti per sesso; Servizi igienici (n. 4 vasi) e docce (n. 4 piatti doccia) distinti per sesso. RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEI ALTEZZA, CUBATURA, SUPERFICIE PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI SCALE SOLAI 11 12 2

D.Lgs. n 81/08 Allegato IV punto 1.2 ( ex art.6 del D.P.R. 303/56) I limiti minimi per l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali di lavoro nelle AZIENDE INDUSTRIALI che occupano più di CINQUE LAVORATORI, devono essere: - altezza netta non inferiore a mt 3; (punto1.2.1.1.) - cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; (punto1.2.1.2.) -ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. (punto1.2.1.3.) 13 DATI ANTROPOMETRICI ED ERGONOMICI SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL LAVORATORE AL NETTO DEI PASSAGGI MQ 3.70 MIN MQ 5.50 MA 14 ALTEZZA - CUBATURA SUPERFICIE (Deroghe) DATI ANTROPOMETRICI ED ERGONOMICI SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL LAVORATORE Allegato IV del D.Lgs n 81 Punto 1.2.4 Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell ambiente. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 15 16 DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20/6/1896 relativamente all altezza minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali d abitazione. Altezza minima = mt 2.70 riducibili a mt 2.40 E' vietato adibire al lavoro locali INTERRATI o SEMINTERRATI Art.65 del D.Lgs. 81/08 (ex art.8 D.P.R. 303/56) Si può derogare alla disposizione precedente per particolari esigenze tecniche. In tale caso però è necessaria l'autorizzazione dell'organo di vigilanza. per i corridoi, i disimpegni, i w.c. ed i ripostigli17 18 3

DECRETO 18 dicembre 1975 edilizia scolastica Nei seminterrati possono essere ubicati solamente locali di deposito e la centrale termica o elettrica. AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE AD AD ADIBIRE ADIBIRE AL AL LAVORO LAVORO LOCALI LOCALI SEMI/SOTTERRANEI SEMI/SOTTERRANEI e/o e/o CON CON ALTEZZA ALTEZZA INFERIORE INFERIORE A A MT MT 3.0 3.0 ( ex artt. 8 e 6 del DPR 19/3/1956 n.303 ) ( ex artt. 8 e 6 del DPR 19/3/1956 n.303 ) 1) - Relazione tecnica descrittiva dei locali in questione e del tipo di attività svolta, delle attrezzature impiegate, del numero di lavoratori addetti, dei tempi medi di permanenza al loro interno, del tipo di illuminazione, del sistema di aerazione con indicazione del numero minimo di ricambi orari d'aria garantiti, degli accorgimenti atti alla protezione contro l'umidità, dei sistemi per la prevenzione degli infortuni e di tutto ciò che sia di supporto ad un corretto uso dei locali. 2) - Planimetria dei locali, supportata da almeno due sezioni di cui una trasversale e una longitudinale con quote di riferimento, contenente almeno le seguenti informazioni: 2a) - destinazione d uso di ogni singolo ambiente; 2b) - disposizione e relativa denominazione delle attrezzature di lavoro; 2c) - schema dell eventuale impianto meccanico di ventilazione e/o condizionamento dei locali; 2d) - indicazione dell illuminazione di sicurezza; 2e) - indicazione delle vie ed uscite di emergenza; 2f) - disposizione dei mezzi fissi e/o portatili di estinzione degli incendi. 3) - Copia autenticata del certificato di agibilità o abitabilità con la destinazione d'uso del locale per il quale è richiesta l'autorizzazione (in duplice copia); N.B. - non sono considerati piani 4) - Copia autenticata del certificato di prevenzione degli incendi, rilasciato dal competente Comando dei seminterrati quelli la cui metà del VV.F., per le sole aziende e lavorazioni pericolose di cui al D.M. 16/02/82 (in duplice copia); perimetro di base sia completamente 5) Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell arte, ex art.9 della L. 05/3/1990 n. 46 (in fuori terra. duplice copia); 19 20 Punto 1.3. Allegato IV (D.Lgs. 81/2008) (E ART. 7 del D.P.R. 303/56 e ART. 8 del D.P.R. 547/55) A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: (punto 1.3.1.) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori; (punto 1.3.1.1.) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; (punto 1.3.1.2.) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; (punto 1.3.1.3.) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali i da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. (punto 1.3.1.4.) 21 I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. (punto 1.3.2.) Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. (punto 1.3.3.) 22 Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. (punto 1.3.4.) 23 Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.(punto 1.3.5.) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie e di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse se vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza a è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi. (punto 1.3.6.) 24 4

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. (punto 1.3.7.) Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso. (punto 1.3.8.) 25 L accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. (punto 1.3.9.) Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. (punto 1.3.10.) I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. (punto 1.4.10.) 26 (ex ART. 14 del D.P.R. 547/55) Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. (punto 1.6.1.) Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere munite di pannelli trasparenti. (punto 1.6.9.) Sulle porte trasparenti deve essere apposto un 27 segno indicativo all'altezza degli occhi. (punto 1.6.10.) Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte non sono costituite da materiali di sicurezza e c è il rischio che lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento. (punto 1.6.11.) Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. (punto 1.6.14.) 28 dimensioni Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o incendio con presenza di più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell esodo ed avere fino a 25 lavoratori: 1 porta da mt 0.80 (punto 1.6.3.1.) tra 26 e 50 lavoratori: 1 porta da mt 1.20 con apertura nel verso dell esodo (punto 1.6.3.2.) tra 51 e 100 lavoratori: 1 porta da mt 1.20 e 1 porta da mt 0.80 entrambe con apertura nel verso dell esodo (punto 1.6.3.3.) oltre 100 lavoratori: in aggiunta al precedente punto, 1 porta da mt 1.20 apribile nel verso dell esodo ogni ulteriori 50 lavoratori o frazione compresa fra larghezza minima pari a mt 1.20. 29 30 10 e 50 (punto 1.6.3.4.) 5

dimensioni Il numero complessivo delle porte può essere anche minore, purché la loro larghezza complessiva non sia inferiore. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di mt 1.20 è applicabile un tolleranza max del 5%. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di mt 0.80 è applicabile una tolleranza (ex ART. 13 del D.P.R. 547/55) Le vie ed uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere un luogo sicuro il più rapidamente possibile. (punto 1.5.2.) Le vie ed uscite di emergenza devono avere altezza minima di mt 2 e larghezza minima conforme alla normativa antincendio vigente. (punto 1.5.5.) max del 2%. 31 32 (ex ART. 13 del D.P.R. 547/55) Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.. (punto 1.5.6.) 33 (ex ART. 13 del D.P.R. 547/55) Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave. (punto 1.5.7.) E' vietato adibire ad uscite di emergenza le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. (punto 1.5.8.) 34 NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO (D.M. 10/3/1998) Casi in cui è necessario disporre di più uscite di piano: Formula per il calcolo della larghezza complessiva delle uscite di piano Affollamento del piano superiore a 50 persone; Area interessata da pericoli di esplosione o specifici rischi d incendio; Elevata lunghezza del percorso d uscita. 35 L (metri) = numero persone presenti x 0.60 50 N.B. larghezza minima della porta non inferiore a mt 0.80 36 6

esempio Affollamento di piano = 75 unità dalla formula -> L=0.90 metri Quindi si deve avere Larghezza totale delle uscite di piano = 2 moduli da 0.60 metri oppure Numero delle uscite di piano = 2 da 0.80 metri cadauna. 37 SOLAI (Ex ART. 9 del D.P.R. 547/55) I locali destinati a deposito devono avere, su una parete od in altro punto en visibile, la chiara indicazione del carico max del solaio espresso in Kg/mq di superficie. (punto 1.1.3.) I carichi non devono superare tale carico massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio. (punto 1.1.4.) 38 SCALE (ART. 16 del D.P.R. 547/55 + D.M. 14/6/1989 N. 236) Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI N 2 CAPI - N 5 articoli (da art. 167 a art. 171) Le scale fisse a gradini devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza; i gradini devono avere alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 2a (ALZATA) + p (PEDATA) = 62 64 cm 39 40 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità) rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro. 41 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ALLEGATO III La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato. 42 7

NIOSH MODELLO PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PESO RACCOMANDATO Kg. 30 uomini Kg. 20 donne Fattore altezza Fattore dislocazione Fattore orizzontale Fattore frequenza Fattore asimmetria Fattore presa Peso Massimo raccomandato in condizioni ottimali di sollevamento Altezza da terra delle mani all inizio del sollevamento Distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento Frequenza del sollevamento in atti al minuto Dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del soggetto Giudizio sulla presa del carico PESO RACCOMANDATO 43 44 = PESO RACCOMANDATO NIOSH MODELLO MOVIMENTAZIONE PER IL CALCOLO DEL MANUALE LIMITE DI PESO DEI RACCOMANDATO CARICHI (CASO PRATICO) CALCOLO DEL PESO NIOSH LIMITE RACCOMANDATO MODELLO PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PESO RACCOMANDATO (CASO PRATICO) L indice determinato dalla valutazione può essere definito Indice di Movimentazione ( I.M.) I.M. < 0,75 la situazione è accettabile e non occorre prendere alcun provvedimento 0,75< I.M.<1,25 la situazione non è accettabile ma è da tenere sotto controllo 1,25< I.M.<3 la situazione non è accettabile e bisogna mettere in atto interventi prioritari di prevenzione e correzione I.M.> 3 la situazione è critica e deve essere interrotta o corretta prima di poter essere ripresa 45 46 1 8