CIRCOLARE N. 1 DEL 24/01/2011

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- La regolarizzazione di una omessa dichiarazione dei redditi nei 90 giorni successivi alla naturale scadenza richiede ora la sanzione di 1/10 del minimo (in precedenza era 1/12). In pratica, la violazione si sana con il pagamento di 25 (= 1/10 di 258). Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1 febbraio 2011. b) Accertamento con adesione Le sanzioni previste per questi istituti deflattivi del contenzioso sono così rideterminate: - Adesione all accertamento dell Agenzia delle Entrate: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (erano 1/4) - Adesione ai p.v.c. (processi verbali di constatazione): sanzioni ridotte a 1/6 del minimo (erano 1/8) - Adesione agli inviti al contraddittorio : sanzioni ridotte a 1/6 del minimo (erano 1/8) Le nuove misure si applicano agli atti definibili emessi dall A.d.E. a decorrere dal 1 febbraio 2011. c) Acquiescenza In caso rinuncia ad impugnare un avviso di accertamento o a presentare istanza di accertamento con adesione, le sanzioni ridotte passano da 1/4 a 1/3 del minimo (ma se l atto non è stato preceduto da invito o pvc definibile, si applicano le sanzioni di 1/6). Le nuove misure si applicano agli atti definibili emessi dall A.d.E. a decorrere dal 1 febbraio 2011. d) Conciliazione giudiziale Le sanzioni applicabili per la chiusura della controversia in Commissione tributaria provinciale aumentano al 40% (al posto di 1/3). La nuova misura si applica alle controversie instaurate con ricorso alla C.T.P. a decorrere dal 1 febbraio 2011. e) Definizione dei provvedimenti sanzionatori I provvedimenti di contestazione e irrogazione delle sanzioni (rispettivamente ex art. 16 e 17 DLgs. 472/97) sono definibili con pagamento ridotto a 1/3 del minimo (era 1/4). Le nuove misure si applicano agli atti definibili emessi dall A.d.E. a decorrere dal 1 febbraio 2011. Invece, le misure previste dal Dlgs. 462/97 comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, a seguito dei controlli ex art. 36-bis e 36-ter, che precedono la cartella restano invariate. Pertanto, nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, le sanzioni restano rispettivamente ridotte a 1/3 del minimo (= 10%) ed a 2/3 del minimo (= 20%). 2 NUOVO ACCERTAMENTO PARZIALE Questa modalità di accertamento prevista dall art. 41-bis del DPR 600/73, già notevolmente potenziata dal 2005 a seguito della L. 311/04, diventa sostanzialmente sempre possibile, senza più alcuna limitazione. L ufficio fiscale potrà quindi sempre sottoporre il contribuente a nuovo accertamento, per la stessa annualità e per lo stesso reddito, sulla base di qualsiasi fonte di innesco. La garanzia originaria, che subordinava la procedibilità alla sopravvenienza di nuovi elementi, è definitivamente venuta meno. 3 LEASING IMMOBILIARE Vengono introdotte rilevanti novità in materia di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, concernenti: la tassazione applicabile al contratto di locazione finanziaria in quanto tale. Si ricorda che con detto contratto la società di leasing concede in godimento, dietro versamento di un canone, un determinato immobile all utilizzatore 2

la tassazione applicabile al contratto con cui la società di leasing acquista l immobile da concedere in leasing la tassazione applicabile all atto con il quale l utilizzatore, al termine del contratto, esercita il riscatto dell immobile, acquistandone la proprietà l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale ai contratti di locazione finanziaria in corso all 1.1.2011. In particolare si mette in evidenza che quest ultima imposta dovrà essere versata entro il 31/03/2011 e sarà pari al 2% del valore dell immobile (al netto dell imposta di registro sui canoni), dedotto uno sconto del 4% per ogni anno di residua durata del contratto. 4 CESSIONE IMMOBILI ABITATIVI REGIME IVA Viene prolungato a 5 anni dall ultimazione dei lavori il termine entro cui le imprese di costruzione o quelle che hanno eseguito interventi di recupero, devono procedere alla vendita dell immobile abitativo, con applicazione dell IVA. Si ricorda infatti che, oltre tale termine, la vendita è in regime di esenzione IVA, con gravi conseguenze circa la (in)detraibilità dell IVA sugli acquisti (pro-rata). Resta invece fermo il termine di 4 anni previsto per la cessione di immobili strumentali, ma in caso di sforamento si possono comunque evitare le citate conseguenze, perché è sempre possibile, per il venditore, applicare l IVA con specifica opzione nell atto di vendita. 5- PROROGA DETRAZIONE 55% L agevolazione che prevede la detrazione dall IRPEF o dall IRES del 55% del costo degli interventi per il risparmio energetico è stata prorogata al 31.12.2011. Per i pagamenti eseguiti dal 1 gennaio 2011 però la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni (e non più in 5), in rate di importo costante. 6 AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA L agevolazione c.d. PPC è divenuta a regime; quindi cessa finalmente la necessità della proroga che perdurava da oltre cinquanta anni (Vs. le Circolare 1 e 3 del 2010). L agevolazione è prevista per le cessioni onerose di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola. Ricorrendo le condizioni, alla compravendita si applicheranno le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ( 168) e l imposta ipotecaria all 1%. ===000=== Nuovi INCOTERMS dal 01/01/2011 Una delle principali novità a valere dal 1 gennaio 2011 è la revisione e la riclassificazione delle clausole INCOTERMS, emanate dalla Camera di Commercio internazionale e ben note a chi opera comunemente con Paesi esteri nell ambito dello scambio commerciale di beni. Ecco una breve sintesi a cura del sistema camerale italiano, da noi adattata. Incoterms 2010: cosa cambia nei rapporti commerciali con l'estero? Nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali, le parti devono definire dove e come avviene la consegna delle merci, chi paga il trasporto, chi sopporta i rischi, chi effettua lo sdoganamento, chi paga per tutte le altre operazioni. In virtù della libertà contrattuale, gli operatori possono definire tali aspetti come meglio credono, nel rispetto delle reciproche esigenze commerciali. Viste le ampie 3

diversità negli usi commerciali nei vari paesi del mondo è però preferibile riferirsi a un set di norme conosciute che codificano le più diffuse prassi commerciali internazionali: gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (di seguito CCI). Dopo l'edizione del 2000, la CCI ha recentemente proposto l'edizione del 2010 (Pubblicazione n. 715) che andrà in vigore a partire dal 1 gennaio 2011. I termini di tre lettere non sostituiscono il contratto (ne fanno pienamente parte) e vanno correlati al corretto place/port con l'indicazione Incoterms 2010. Cambiamenti proposti con l edizione 2010 degli Incoterms Soppressione di alcuni termini Sono stati soppressi 4 termini del gruppo D, il DAF, il DES, il DEQ e il DDU, sostituiti dai termini DAP e DAT. I termini DES e DEQ sono stati ritenuti obsoleti, visto che la maggior parte delle merci, destinati in un porto, vengono di solito consegnate in un terminal. Il nuovo e più flessibile termine DAT (Delivered at Terminal) dunque trova applicazione ogni qual volta la consegna delle merci avviene in un terminal. I termini DAF e DDU sono stati soppressi in quanto poco adatti ai commerci intracomunitari, vista l'eliminazione dei dazi e delle dogane. Il termine DAP (Delivered at Place) può essere dunque adoperato in sostituzione dei vecchi termini DAF e DDU. Nuova classificazione dei termini L'edizione 2000 prevedeva una classificazione per cumulo di obbligazioni a carico del venditore, con i termini divisi in 4 gruppi E, F, C, D. L'edizione 2010, invece, classifica i termini per modalità di trasporto, distinguendo: i termini che utilizzano qualsiasi modo di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT e DDP). Le caratteristiche dei vecchi gruppi C e D, in particolare, sono rimaste invariate: - nei termini C il venditore paga il trasporto, ma il rischio rimane del compratore -nei termini D il venditore paga il trasporto e ne sopporta anche i relativi rischi. Ship's rail È stata eliminata l'indicazione ship's rail come punto di passaggio dei rischi nei termini FOB, CFR e CIF. In questi termini, infatti, ora il passaggio dei rischi avviene al caricamento delle merci a bordo della nave in partenza. Chain-of-custody information Con i nuovi Incoterms, si prevedono obblighi, fra le parti, di ottenere/fornire assistenza, attraverso la chain-of-custody information (in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza delle merci e dei trasporti, sempre più sentite dalle autorità governative). Terminal handling charges Gli Incoterms 2010 prevedono un allocazione delle cd Terminal handling charges più chiara nei termini CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP e DDP. Procure Goods Shipped Gli Incoterms 2010 includono l'obbligazione to procure goods shipped, come alternativa all'obbligazione to ship goods. Ciò in relazione alle cosiddette vendite a catena nell'ambito dei commerci di merci come petrolio, cereali, ecc. Scaricamento delle merci a destino Nell'edizione 2010, il venditore è obbligato a scaricare le merci solo nella resa DAT. i termini per il trasporto fluviale/marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF) 4

Suggerimenti Oltre a questi cambiamenti di carattere tecnico, i nuovi Incoterms offrono interessanti suggerimenti: non adottare i termini FAS/FOB CFR/CIF per merci che viaggiano in container (preferendo, rispettivamente, FCA e CPT/CIP in quanto le merci in container vengono consegnate a un vettore presso un terminal) utilizzare gli Incoterms anche nelle operazioni domestiche essere molto precisi nella definizione del place/port of shipment/destination, e più formali nell indicazione della parola Incoterms (e non Incoterm, incoterms, o Incoterms). Sdoganamento Rispetto all'edizione del 2000, nulla è cambiato rispetto agli obblighi di sdoganamento delle merci: il venditore si occuperà sempre, tranne che nella resa EXW, di sdoganare la merce all'export (anche se nel nostro paese questo adempimento è sempre a carico del venditore) il compratore si occuperà sempre dello sdoganamento all'import tranne che nella resa DDP. Come per l'edizione 2000, inoltre: nei termini EXW, FCA, FAS, FOB, DAT, DAP e DDP il luogo di consegna coincide col luogo di trasferimento dei rischi nei termini CFR, CIF, CPT e CIP il luogo di consegna differisce dal luogo di trasferimento dei rischi. Si ribadisce, infine, che l'obbligo di assicurare le merci rimane a carico del venditore, solo nei termini CIP/CIF; venditore che adempirà ai suoi obblighi di assicurare le merci riferendosi a clausolari per le coperture minime e per rischi di rara frequenza. È sempre opportuno, a maggior ragione per le controparti acquirenti, definire di volta in volta le caratteristiche della polizza assicurativa per minimizzare i rischi dell'operazione. TERRITORIALITA IVA SU SERVIZI nuova decorrenza dal 01.01.2011 Sempre dal 01/01/2011 decorrono gli effetti della seconda tranche di modifiche al regime IVA di certi servizi in ambito internazionale, a norma dell art. 3 c. 1 D.Lgs. 18/2010. Si ricorderà che la maggior parte di esse è entrata in vigore il 1 gennaio 2010 sempre ad opera del predetto D.Lgs. 18/2010 (di attuazione della Direttiva 2008/8/CE del 12.02.2008), mentre altre modifiche seguiranno dal 2013 e dal 2015. Le nuove regole di individuazione del criterio della territorialità in ambito IVA riguardano i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, resi nell ambito di rapporti B2B, cioè fra soggetti IVA. OPERAZIONI INTRA-UE Definiti i requisiti per operare senza applicazione dell IVA Sempre nella Circolare 7/2010 avevamo dato conto dei nuovi adempimenti necessari per poter effettuare operazioni intracomunitarie di compravendita di beni, con applicazione dello specifico regime IVA (nuovo art. 35 DPR 633/72, come modificato dall art. 27 del D.L. 78/2010). In particolare, la norma prevede che tali operazioni siano soggette ad una comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate ed a un periodo di sospensiva di 30 giorni, trascorso il quale si viene inclusi nel sistema VIES delle partite iva autorizzate e si può dar corso all operazione, se in tale periodo non è intervenuto lo stop motivato - dell Agenzia. Il provvedimento del Direttore dell A.d.E. n. 188376 del 29.12.10 ha stabilito le modalità applicative, complicando le cose. 5

Fino al 28 febbraio 2011, sarà in vigore un sistema provvisorio che andrà a regime da 1 marzo 2011. Per il passaggio al nuovo regime viene introdotta una distinzione di casi a seconda del momento di attivazione della partita IVA, in relazione alla entrata in vigore delle modifiche (cioè, il 31.05.2010, secondo il D.L. 78/10). A Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31 maggio 2010: questi soggetti saranno esclusi dall archivio VIES se non hanno presentato modelli Intrastat relativi ad acquisti/cessioni di beni e a prestazioni rese/ricevute negli anni 2009 e 2010, oppure se, pur avendoli presentati, non hanno presentato la dichiarazione Iva 2009. B - Dichiarazione di inizio attività presentata fra il 31/05/2010 e il 28/02/2011: questi soggetti saranno esclusi dall archivio VIES se nella dichiarazione di inizio attività non hanno manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (nuovo quadro I), salvo che abbiano effettuato tali operazioni nel 2 semestre 2010 e presentato i modelli Intrastat. I soggetti a rischio di esclusione in base ai criteri indicati, se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, possono presentare richiesta di permanenza in archivio con apposita istanza ad un ufficio dell Agenzia, direttamente presso gli Uffici o per raccomandata A/R (paradossalmente, per adesso non è previsto l inoltro telematico). Data la tempistica, per non subire il tempo morto di 30 giorni, tale istanza va presentata entro il 29/01/2011. Sarà sempre possibile presentarla successivamente, ma si soggiacerà alla sospensiva di 30 giorni. Pertanto, i soggetti che non hanno mai fatto transazioni commerciali con paesi europei, dovranno porre grande attenzione prima di eseguire operazioni di acquisto o vendita con controparti stabilite in altro paese della UE. Come detto, sarà necessaria la preventiva presentazione dell istanza all Agenzia delle Entrate. TASSO INTERESSI LEGALI dal 01.01.2011 Dopo solo un anno dalla precedente modifica, cambia di nuovo la misura degli interessi legali di cui all art. 1284 del Codice Civile. Dal 1 gennaio 2011, il nuovo tasso passerà dall attuale 1% all 1,5% (D.M. Eocnomia del 07.12.2010 in G.U. n. 292 del 15.12.10). Di conseguenza, costerà leggermente di più, ad esempio, sanare irregolari o omessi versamenti delle imposte tramite il ravvedimento operoso il quale come segnalato in questa Circolare dal 1 febbraio 2011 vedrà aumentare anche le sanzioni. Altro esempio, la determinazione del valore dell usufrutto vitalizio o a tempo determinato, come previsto dal D.M. Economia del 23.12.2010. ATTI NOTARILI ON-LINE ALLA CONSERVATORIA (IN VIA SPERIMENTALE) Dal 29 dicembre 2010 la trasmissione degli atti notarili relativi ai trasferimenti di proprietà di immobili al Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) potrà avvenire per via telematica, cioè online. Il servizio è attivo per adesso in via sperimentale negli Uffici di Bologna, Firenze, Lecce e Palermo dell Agenzia del territorio, ed è comunque su base volontaria, nel senso che i Notai potranno continuare a utilizzare la trasmissione degli atti nella maniera tradizionale, almeno fin quando il servizio non verrà esteso a tutto il territorio nazionale e non avrà definitivamente superato il test di prova. Lo comunica l Agenzia del territorio che fa sapere come il nuovo meccanismo di trasmissione telematica riguarda «la copia autenticata di un atto notarile predisposta per intero con strumenti informatici e con l uso della firma digitale». 6

L Agenzie del Territorio specifica che «Per ogni nota trasmessa, l Agenzia del Territorio restituisce, sempre in via telematica, un certificato di eseguita formalità provvisto anch esso di firma digitale». PERDITA SU CREDITO E probabile che in periodi di crisi economica in generale ed in particolare per il mondo imprenditoriale si verifichino delle perdite su crediti. Quindi in sede di predisposizione del bilancio annuale di esercizio occorre comportarsi non solo secondo le norme civilistiche ma anche secondo le norme fiscali. Sappiamo che è consentito accantonare ad un apposito Fondo svalutazione crediti una quota annua indipendentemente dal verificarsi dell evento dannoso della perdita ancorché parziale di un credito. L art. 2425 Cod. Civ. stabilisce, in particolare, che i crediti devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione con riferimento a qualsiasi tipo di credito (In tal senso anche l OIC n. 15). E evidente che il maggior rischio di insolvenza si verifica nei confronti dei crediti verso i clienti. Quindi quando un cliente non provvede al pagamento di una fattura e si realizzerà una perdita su credito occorrerà, civilisticamente, portare fra i costi d esercizio la perdita in questione. Per far ciò occorre, contabilmente, imputare la perdita su credito al Fondo svalutazioni crediti riducendolo in misura pari alla perdita. Se la perdita è addirittura superiore al Fondo svalutazione crediti la differenza non coperta dal fondo, potrà essere portata in deduzione fra i costi d esercizio. Fiscalmente, si osserva che l art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ; il successivo art. 106, comma 2 TUIR puntualizza che la perdita imputata a Conto Economico da portare in deduzione è data dalla parte che eccede l ammontare del fondo. L Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che per aversi la deducibilità delle perdite su crediti o siamo in presenza di procedure concorsuali (es fallimento ecc.) del debitore o altrimenti la perdita deve essere precisa ed analiticamente documentata. Non è quindi sufficiente una autonoma rinuncia al credito. Occorre fornire prova documentale dell effettiva perdita nonché di ogni azione intrapresa dal creditore (es. ingiunzione di pagamento, pignoramento ecc.) per poter realizzare il suo credito. Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire con criteri meno rigorosi (anche se l Amministrazione finanziaria spesso non concorda) dal momento che il buon senso e l esperienza insegna che un eventuale contenzioso legale per il recupero del credito diventa più oneroso del credito stesso sia in termini economici sia in termini di energia sprecata. Il concetto di modesto importo è soggettivo e dipende anche dalle dimensioni dell azienda creditrice, per cui se ne potrebbe discutere all infinito. E chiaro che qualora crediti dati per persi e portati in deduzione, venissero realizzati in tutto o in parte in esercizi successivi, la riscossione deve dar luogo ad una sopravvenienza attiva (Ris. Min. 9/106 del 1/4/1981). IMPOSTA DI BOLLO Le società che effettuano la c.d. archiviazione elettronica dei documenti contabili (es. libro giornale libro inventari ecc. ecc.) debbono effettuare il pagamento dell imposta di bollo entro il 31/01/2011 a saldo per anno 2010. Inoltre, entro la stessa data, debbono effettuare il versamento con Mod. F23 (Cod. 7

Trib. 458T) e comunicarlo all Agenzia dell Entrate (art. 7 DM 23/1/2004). L imposta di bollo è dovuta (art. 13 DPR 642/72) anche per le fatture, note, conti e simili, non soggetti a Iva di importo superiore a 77,47 in misura di 1,81. L imposta di bollo è calcolata ogni 2.500 registrazioni. CONTRIBUENTI MINIMI - PROROGA Il regime fiscale agevolato previsto per i contribuenti che realizzano un volume d affari non superiore a 30.000,00 è stato prorogato sino al 31/12/2013. Quindi i predetti contribuenti (piccoli imprenditori o professionisti) potranno continuare a beneficiare dell esonero dall IVA ed a corrispondere una imposta sostitutiva di IRPEF + Addizionali nella misura fissa del 20%. Si ricorda che oltre all esonero da IVA e dell imposta sostitutiva 20% i contribuenti minimi non debbono tenere i registri contabili né provvedere alle liquidazioni e versamenti IVA. Dovranno però conservare e numerica sia le fatture di acquisto sia le fatture emesse. Ai fini delle imposte dirette, il reddito verrà determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi seguendo il c.d. principio di cassa. I lavoratori autonomi minimi potranno portare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo i contributi previdenziali ed assistenziali pagati nel periodo d imposta. I soggetti in questione non hanno l obbligo di adeguarsi agli Studi di Settore. SOTTOSCRIZIONE ATTI E LIBRI SOCIALI Questo studio ricorda alle SS.VV. che varie norme sia di carattere civilistico sia di carattere fiscale prevedono che le persone fisiche costituenti l organo amministrativo di società di capitali debbono, tra l altro, sottoscrivere gli atti ed i libri concernenti la società da esse amministrata e rappresentata. Pur avendo già manifestato tali previsioni in precedenti incontri personali e nelle Circolari, qui ricordiamo, nello specifico, che debbono essere sottoscritti i seguenti atti documenti e libri che si indicano in via esemplificativa e non esaustiva: 1. Inventari analitici delle rimanenze 2. Modelli di dichiarazioni fiscali (Mod. Unico) 3. Libro degli inventari 4. Libro del C.d.A. 5. Libro delle assemblee 6. Ogni altro libro e/o documento della società Lo Studio come di consueto è a totale disposizione collaborativa per la concreta attuazione di quanto sopra, previo accordo con il personale operativo. INVENTARIO FINE ANNO Ripetiamo anche quest anno, come già fatto in precedenza, che, è obbligatorio sia ai fini civilistici, sia ai fini fiscali provvedere da parte degli imprenditori (sia persone fisiche sia società sia Enti) alla redazione dell inventario delle giacenze merceologiche esistenti al 31/12. La redazione di tale inventario è tassativa per poter predisporre il bilancio d esercizio e la conseguente dichiarazione annuale dei redditi. ANAGRAFE TRIBUTARIA Con recente provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 30/11/2010 è stato potenziato ed ampliato il sistema informativo dei dati che certi soggetti debbono comunicare all anagrafe tributaria ai fini degli accertamenti fiscali. (artt. 6 e 7 DPR 605/73). I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazione entro il 30/04 di ogni anno sono: - Gli uffici pubblici - Le CCIAA - Gli ordini professionali - Le Banche, le Poste e le assicurazioni 8

- Gli amministratori di condominio - Qualunque altro Ente individuato dall Agenzia delle Entrate Le principali comunicazioni che devono essere trasmesse per via telematica riguardano: - Il settore urbanistico (comunicazione sul rilascio di permessi di costruire, DIA, ristrutturazioni, interventi edilizi ecc.-) - Il settore delle utenze (Gas, corrente elettrica, acqua ecc.) - Il settore dell edilizia (pagamento con bonifico per detrazione 36%) - Altri settori (es. contratti di appalto, rilascio di licenze e autorizzazioni, iscrizione ad Ordini Professionali, Uffici Marittimi, Motorizzazione civile, Mutui agrari e fondiari, contributi di Enti previdenziali ecc.) L art. 8 del DPR 605 prevede l obbligo della comunicazione ancorché negativa. Quindi, come si può notare, le informazioni che affluiscono all Agenzia delle Entrate sono notevolissime, tanto che altro che Grande fratello (!). NUOVI INCENTIVI INAIL ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L INAIL finanzia attività promozionali della sicurezza sul lavoro consistenti in: Progetti di investimento; Progetti di formazione; Progetti di responsabilità sociale e per l adozione di modelli organizzativi. Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. DESTINATARI Destinatari del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte al Registro delle imprese. BENEFICIO Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale compresa tra il 50% e il 75% al netto dell iva del costo dei progetti. Il contributo è compreso tra un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di 100.000,00 euro. In caso di ammissione all incentivo, l impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, il contributo viene erogato. SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO Non sono ammesse a contributo le spese relative all acquisto od alla sostituzione di: Dispositivi di protezione individuale o qualsiasi attrezzatura destinata al lavoratore per proteggerlo contro i rischi durante il lavoro, nonché ogni altro complemento o accessorio destinato a tale scopo; Automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; Impianti per l abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell ambiente; Hardware, software e sistemi di protezione informatica; Mobili e arredi. Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: Progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione al contributo; Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d opera; Corsi di formazione e aggiornamento per RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, RLS, addetti primo soccorso e antincendio. MODALITA E TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma in forma cartacea, a decorre dalle ore 14 del 12 gennaio 2011 e fino alle ore 18 del 14 febbraio 2011. 9