Art. 12: Reti di riferimento



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Progetto Mattone Internazionale: Workshop Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all assistenza sanitaria transfrontaliera Perugia, 10 maggio 2013 Approfondimenti su tematiche specifiche legate alla applicazione della Direttiva Europea: Art. 12: Reti di riferimento Carlo ZOCCHETTI Direzione Generale Sanità Regione Lombardia 1

Riassunto 1. Il contenuto della Direttiva all articolo 12 2. Le considerazioni in premessa alla Direttiva 3. Le problematiche relative alla attuazione della Direttiva: In Europa (attività della Commissione) In Italia (Ministero e Regioni) 2

CAPO IV CAPO IV. COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA Art. 10: Mutua assistenza e cooperazione Art. 11: Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro Art. 12: Reti di riferimento europee Art. 13: Malattie rare Art. 14: Assistenza sanitaria on line Art. 15: Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie 3

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee 1. La Commissione sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, soprattutto per le malattie rare. Le reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri. I membri partecipano e contribuiscono alle attività delle reti conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti. 4

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee 2. Le reti perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi: Concorrere a realizzare le potenzialità della cooperazione in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata mediante l utilizzo delle innovazioni della scienza e delle tecnologie Contribuire alla condivisione di conoscenze in materia di prevenzione delle malattie Migliorare la diagnosi e l erogazione di un assistenza sanitaria di qualità, accessibile ed economicamente efficiente per i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di competenze in settori in cui la competenza è rara 5

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee 2. Le reti perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi (cont.): Massimizzare l uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno Rafforzare la ricerca, la sorveglianza epidemiologica (tenuta di registri), e provvedere alla formazione dei professionisti Agevolare la mobilità delle competenze, virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condividere e diffondere informazioni, conoscenze e migliori prassi e promuovere gli sviluppi nella diagnosi e nella cura di patologie rare, all interno ed all esterno delle reti Incoraggiare lo sviluppo di parametri di riferimento in materia di qualità e sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori prassi 6

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee (cont.) 2. Le reti perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi (cont.): Aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pz con una particolare patologia, o che non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di alta qualità 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare lo sviluppo delle reti di riferimento: Collegando i prestatori di assistenza e centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale e garantendo la diffusione delle informazioni ai prestatori di assistenza sanitaria e ai centri di eccellenza appropriati in tutto il loro territorio nazionale 7

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee (cont.) 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare lo sviluppo delle reti di riferimento (cont): Promuovendo la partecipazione dei prestatori di assistenza sanitaria e dei centri di eccellenza alle reti di riferimento europee 4. Ai fini del par. 1, la Commissione: Adotta un elenco di specifici criteri e condizioni che le reti devono soddisfare, nonchè le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire alla rete di riferimento europea. Tali criteri e condizioni garantiscono, tra l altro, che le reti: Dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pz documentate da risultati positivi raggiunti 8

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee (cont.) 4. Ai fini del par. 1, la Commissione (cont): Seguano una impostazione pluridisciplinare Offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacità di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualità Apportino un contributo alla ricerca Organizzino attività didattiche e di formazione Collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale Elabora e pubblica i criteri per l istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee Agevola lo scambio di informazioni e competenze in relazione all istituzione delle reti di riferimento europee e alla loro valutazione 9

CAPO IV Art. 12: Reti di riferimento europee (cont.) 5. La Commissione adotta le misure di cui al par. 4 lettera a) mediante atti delegati (in conformità dell art. 17 e alle condizioni di cui agli art. 18 e 19). Le misure di cui al par. 4 lettera b) e c) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all art. 16 par.2 6. Le misure adottate conformemente al presente articolo non armonizzano alcuna disposizione legislativa o regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica 10

Riassunto 1. Il contenuto della Direttiva all articolo 12 2. Le considerazioni in premessa alla Direttiva 3. Le problematiche relative alla attuazione della Direttiva: In Europa (attività della Commissione) In Italia (Ministero e Regioni) 11

Premessa 54. La Commissione dovrebbe sostenere il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee tra i prestatori di assistenza sanitaria e i centri di eccellenza negli Stati membri. Le reti di riferimento possono migliorare l accesso alle diagnosi e la prestazione di assistenza di qualità a tutti i pz le cui patologie richiedono una concentrazione particolare di risorse o competenze. La Direttiva dovrebbe fornire agli Stati membri incentivi per rafforzare lo sviluppo delle reti di riferimento. Le reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri ma la Commissione dovrebbe elaborare criteri e condizioni che le reti dovrebbero soddisfare per poter ricevere il suo sostegno 12

Riassunto 1. Il contenuto della Direttiva all articolo 12 2. Le considerazioni in premessa alla Direttiva 3. Le problematiche relative alla attuazione della Direttiva: In Europa (attività della Commissione) In Italia (Ministero, Regioni, Centri) 13

Attuazione 1. Attività che richiedono l intervento della Commissione: Supportare gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento Adottare atti delegati ed atti di implementazione 2. Attività che richiedono l intervento degli Stati membri: Connettere gli erogatori (centri) a livello nazionale Favorire la partecipazione alle reti di riferimento 3. Attività che richiedono l intervento volontario degli erogatori (centri): Aderire alla legislazione dello Stato membro Corrispondere ai requisiti ed ai criteri di partecipazione 14

Attuazione: quali Reti 15

Attuazione: quali Reti 16

Attuazione: quali Atti 17

Attuazione: quali Atti 18

Attuazione: quali Atti 19

Attuazione: quali Atti 20

Attuazione: quali Atti 21

Attuazione: quali Atti 22

Attuazione 1. Attività che richiedono l intervento della Commissione: Adottare atti delegati ed atti di implementazione Adottare una lista di criteri a cui le reti si devono adeguare Adottare criteri e condizioni cui gli erogatori (centri) si devono adeguare al fine di partecipare alla rete di riferimento Sviluppare criteri per valutare le reti di riferimento Passaggio preliminare: Identificare centri di riferimento che già esistono Incoraggiare la partecipazione volontaria dei centri alle reti di riferimento 23

Attuazione 1. Attività che richiedono l intervento della Commissione: Adottare atti delegati ed atti di implementazione Attività svolte: Predisposto un concept paper Predisposto un questionario Lanciata una consultazione pubblica indirizzata agli stakeholders della implementazione delle reti (organizzazioni di pz, di professionisti, di erogatori, di centri di eccellenza, istituzioni accademiche, ) finalizzata alla individuazione dei criteri richiesti dall art. 12: 23 Nov 2012 22 Feb 2013 A breve i risultati della consultazione 24

Attuazione Contenuto del concept paper (criteri): Criteri correlati allo scopo della rete di riferimento ed alle patologie o condizioni da considerare: Cure di alta specialità Necessità di una particolare concentrazione di risorse o di competenze Cure di elevata qualità, accessibili e costo efficaci Criteri generali per i centri che desiderano partecipare alla rete di riferimento Criteri specifici che riguardano aree di competenza Contenuto del questionario per la consultazione pubblica: Profilo del rispondente e caratteristiche del centro Elenco di criteri (vedi Concept paper) 25

Attuazione 2. Attività che richiedono l intervento degli Stati membri: Connettere gli erogatori (centri) a livello nazionale Favorire la partecipazione alle reti di riferimento 3. Attività che richiedono l intervento volontario degli erogatori (centri): Aderire alla legislazione dello Stato membro Corrispondere ai requisiti ed ai criteri di partecipazione Primi a muoversi: la rete dei centri per le malattie rare Uniche reti obbligatoriamente istituite e finanziate nel 2013? 26

Grazie dell attenzione Carlo Zocchetti 27