Rinunce, transazioni e conciliazioni in materia di lavoro

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Rinunce, transazioni e conciliazioni in materia di lavoro A cura di Bruno Bravi Consulente del Lavoro in Milano, pubblicista 2

DIRITTI DEI LAVORATORI CODICE CIVILE ART. 2113 RINUNZIE E TRANSAZIONI 1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. 2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. (2) ------ (1) Articolo così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533. (2) Comma modificato dall art. 31, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183, a decorrere dal 24 novembre 2010. 3

DEFINIZIONI La rinunzia è una manifestazione unilaterale di volontà, portata a conoscenza dell altra parte (quindi, recettizia) con la quale il lavoratore rinuncia ad un suo diritto certo, determinato o determinabile. La giurisprudenza ha ribadito che, perché si possa avere una rinunzia, è necessario che il lavoratore: - abbia consapevolezza e rappresentazione dei diritti di sua spettanza; - intenda volontariamente privarsi, in tutto o in parte, della realizzazione delle sue ragioni creditorie specificamente determinate o almeno obiettivamente determinabili a vantaggio del proprio datore di lavoro. Sono pertanto ammissibili rinunzie che riguardano mere aspettative (ad es. l aspettativa di una progressione in carriera), piuttosto che diritti acquisiti non inderogabili bensì pienamente disponibili da parte del lavoratore (ad es. il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro). 4

DEFINIZIONI La transazione è il risultato di un accordo (quindi, un vero e proprio contratto) mediante il quale il lavoratore ed il datore di lavoro, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata oppure prevengono una lite che potrebbe insorgere tra essi. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione (art. 1965 cod. civ.). A differenza della rinunzia, la transazione: - presuppone l incertezza in ordine alla spettanza o meno dei diritti oggetto dell accordo (ad es. la qualificazione di un rapporto lavorativo); - costituisce un atto bilaterale (contratto); - comporta la previsione di reciproche concessioni tra le parti. 5

FORMA Per la rinunzia non è richiesta una particolare forma, tranne nei casi in cui sia prescritta la forma scritta ab sustantiam. Pertanto, può anche essere tacita e per fatto concludente. La rinuncia tacita, però, deve essere desunta da comportamenti significativi ed inequivocabili del lavoratore (Cass. n 9407/2001, n 28254/2005, n 13322/2005). Per la transazione, invece, la forma scritta risulta essenziale ai fini della prova, e non può essere provata attraverso testimoni. Essa deve essere provata da chi la invoca, solo con l atto scritto. 6

CONDIZIONI Condizione essenziale della validità dell atto di rinunzia o di transazione è che la volontà del lavoratore nel compiere questi atti deve risultare in modo assolutamente chiaro e inequivocabile. Il lavoratore deve avere piena consapevolezza e coscienza dell atto che compie. L atto di transazione e di rinuncia, pertanto, deve essere redatto in modo completo, dando esatta cognizione della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita che su questi diritti maturati il lavoratore intende transigere e conciliare. Le dichiarazioni generiche non hanno valore. Pertanto, la semplice dichiarazione rilasciata dal lavoratore di non aver più nulla a pretendere perché ha già percepito quanto dovuto non ha valore di rinunzia dei propri diritti o valore di transazione. Il lavoratore, pertanto, può agire anche successivamente per rivendicare il mancato riconoscimento dei suoi diritti inderogabili. 7

DIRITTI DEL LAVORATORE: INDISPONIBILI, INDEROGABILI, DISPONIBILI Tutti i diritti che non sono ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore non sono disponibili, pertanto l eventuale rinuncia o transazione su tali diritti è da considerarsi colpita da nullità assoluta. Tra i tanti, sono ad esempio da considerarsi fra i diritti indisponibili, e pertanto risultano colpite da nullità le eventuale rinunzie: - diritti a contenuto non patrimoniale (ad es. diritti posti a tutela della personalità morale o dell integrità fisica del lavoratore art. 2087 c.c.) - diritto alla tutela della salute (riposo giornaliero e settimanale, ferie, rispetto della normativa antinfortunistica, ecc.) - diritto al versamento dei contributi previdenziali (almeno nei limiti prescrizionali) - diritto alla retribuzione prevista contrattualmente, nonché ai vari istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato (compresi i futuri aumenti previsti dalla contrattazione collettiva) - diritto a far valere la nullità del rapporto di apprendistato ovvero, per il socio lavoratore di cooperativa o differente tipologia contrattuale, a far valere la natura subordinata della sua prestazione 8

DIRITTI DEL LAVORATORE: INDISPONIBILI, INDEROGABILI, DISPONIBILI Risultano inderogabili tutti i diritti previsti da norme di legge o da contratti collettivi che abbiano intrinsecamente un intento protettivo o garantistico di condizioni minimali e che, pertanto, fissino limiti minimi ai vantaggi o limiti massimi ai sacrifici. In buona sostanza, si tratta in gran parte di diritti a contenuto patrimoniale. In questo caso, gli atti di rinunzia non sono nulli, ma solo annullabili dietro iniziativa degli interessati a far valere l inefficacia degli stessi, da esercitarsi entro il termine di decadenza fissato dall art. 2113 c.c. Risultano, invece, disponibili tutte le iniziative che, attribuendo vantaggi superiori ai minimi o imponendo sacrifici inferiori ai massimi, concretizzano condizioni individuali più favorevoli di quelle assicurate dalle norme imperative (ad es. superminimi, assegni ad personam, indennità o premi aggiuntivi a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, atti di previdenza volontari del datore, ecc.) Le rinunzie inerenti tali condizioni sono perfettamente valide ed inoppugnabili 9

EFFICACIA VERSO TERZI Gli atti di transazione e di rinuncia sottoscritti dal lavoratore e dal datore di lavoro non hanno alcuna efficacia nei confronti dei terzi. In questo contesto, gli istituti previdenziali che vantano diritti in conseguenza diretta del rapporto di lavoro subordinato non subiscono alcun pregiudizio dagli eventuali accordi intervenuti tra le parti. Questi istituti previdenziali possono, quindi, far valere gli obblighi contributivi maturati a loro favore, fornendo la relativa prova dell esistenza di questo loro diritto. 10

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Come precedentemente visto, l art. 2113 cod. civ. afferma che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all art. 409 c.p.c., non sono valide. Da ciò consegue la facoltà di impugnazione di tali atti dispositivi, entro i termini e con le modalità previste. La questione, riguarda i diritti inderogabili e non quelli indisponibili. Infatti il lavoratore non può rinunciare ad un diritto futuro, che ancora non gli appartiene. In tal caso l atto di disposizione sarebbe nullo. Viceversa se un diritto è già patrimonio del lavoratore, la legge permette di disporne, sebbene sia inderogabile, permettendo al lavoratore di scegliere se impugnare l atto di disposizione, facendolo quindi invalidare, oppure lasciandolo così com è. 11

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Gli atti di rinuncia e di transazione sottoscritti dal lavoratore ed aventi ad oggetto diritti inderogabili, possono essere da lui impugnati entro i seguenti termini: Rinuncia o transazione compiuta nel corso del rapporto di lavoro Impugnazione entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto Rinuncia o transazione compiuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro Impugnazione entro 6 mesi dalla data di compimento dell atto Decorso tale termine, gli atti dispositivi diventano inoppugnabili. È bene tuttavia tenere presente che l inoppugnabilità non è rilevabile d ufficio dal giudice, ma potrà essere dichiarata solo se in giudizio il datore di lavoro sollevi la relativa eccezione. 12

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE L impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (art. 2113 c.c., comma 3). L atto di impugnazione, essendo recettizio, deve essere portato a conoscenza del datore di lavoro entro il citato termine di 6 mesi. A pena di nullità, l atto di impugnazione deve necessariamente avere la forma scritta. Dal momento che occorre dimostrarne la ricezione da parte del datore di lavoro, l impugnazione è necessario che venga comunicata a mezzo di raccomandata a.r. o tramite Ufficiale Giudiziario 13

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Legittimato all impugnazione è il lavoratore, e non i suoi aventi causa (contro l estensione del diritto agli eredi ved. Cass. n 1805 del 19.3.1987). Non sono legittimate all impugnazione nemmeno le organizzazioni sindacali, a meno che il lavoratore abbia conferito loro uno specifico mandato (Cass. n 77 del 4.1.1995). 14

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Effetti dell impugnazione. L impugnazione impedisce la decadenza ed apre al lavoratore la possibilità di ricorrere in via giudiziale entro il termine di prescrizione di 5 anni. In ogni caso, l atto impugnato resta valido ed efficace (Cass. n 338/1998). Impugnazione dopo i 6 mesi. L atto di rinuncia e di transazione non impugnato nel termine di 6 mesi, può comunque essere oggetto di un azione di nullità o di annullamento secondo le regole comuni stabilite dal cod. civ. per qualsiasi contratto. Nel caso di nullità l azione è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, mentre nel caso di annullamento per incapacità di intendere, per errore, violenza o dolo, l azione si prescrive in 5 anni. 15

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Spesso la contrattazione collettiva o individuale prevedono termini brevi per l esercizio di un determinato diritto da parte di un lavoratore, prevedendo in caso contrario la decadenza dall esercizio del diritto. La giurisprudenza però ha richiamato, quale parametro per misurare la congruità del termine, l art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni, ritenendo pertanto la nullità della riduzione convenzionale di tale termine (Cass. n 11875/2003). 16

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Il lavoratore impugna entro i 6 mesi e fa ricorso Si instaura il giudizio di merito e il datore di lavoro può chiedere, in questa sede, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate al lavoratore Il lavoratore impugna entro i 6 mesi ma non fa ricorso immediatamente Il datore di lavoro può chiedere, per evitare l incertezza (5 anni!!!) una sentenza dichiarativa al giudice che confermi la validità dell atto di rinuncia/transazione 17

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RINUNCIA E DI TRANSAZIONE Gli atti di disposizione di diritti inderogabili, come detto, normalmente possono essere impugnati con le modalità previste dall art. 2113 c.c., ma se tali atti sono avvenuti nell ambito di una delle seguenti tassative procedure sono pienamente validi e non possono essere impugnati (salvo i casi di nullità od annullabilità in base alla disciplina del codice civile): - conciliazione in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.) - conciliazione amministrativa (art. 410 c.p.c.) - conciliazione sindacale (art. 411 c.p.c.) 18

TIPOLOGIE DI CONCILIAZIONI Conciliazione giudiziale (ex art. 185 c.p.c.): presuppone, ovviamente, la partecipazione all atto del giudice, con la relativa sottoscrizione, durante una causa di lavoro. Può avere carattere omnicomprensivo e riferirsi anche a richieste non comprese nell oggetto della domanda giudiziale. Conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione (ex art. 410 c.p.c.): la richiesta d intervento può venire sia dal lavoratore che dal datore o dal committente. Le parti possono giungere dinanzi alla Commissione avendo già definito un accordo, infatti la Cassazione (n 17785/2002) ha affermato che la transazione è valida anche se la commissione ha svolto un ruolo prettamente notarile. 19

TIPOLOGIE DI CONCILIAZIONI Conciliazione in sede sindacale (ex art. 411 c.p.c.): tale procedura è spesso prevista e disciplinata dai contratti collettivi, tuttavia, in mancanza di una previsione contrattuale esplicita, si può affermare che essa si realizzi allorquando avvenga alla presenza di conciliatori appartenenti al sindacato (per i quali una vecchia circolare del Ministero del lavoro prevede che la firma venga previamente depositata presso la Dtl). Anche in questo caso, non sembra essere necessario che il conciliatore svolga un ruolo attivo di assistenza sindacale, ben potendosi limitare ad una generica assistenza (anche a fronte di accordi già raggiunti esternamente). Il deposito dell atto di transazione o di rinuncia presso la D.t.l. o presso la cancelleria del tribunale, sez. lavoro, non è condizione di validità dell atto di conciliazione. L atto di conciliazione sindacale, infatti, mantiene la sua validità giuridica anche se non si provvede al suo deposito, in quanto si tratta di una formalità esterna alla formazione dell atto stesso. 20

TIPOLOGIE DI CONCILIAZIONI Conciliazione monocratica (ex art. 11, D.Lgs. 124/2004): la particolarità di questo tipo di conciliazione consiste nel fatto che, davanti al solo funzionario della Dtl, le parti possono concludere un accordo transattivo che vede, contemporaneamente, la soluzione di rivendicazioni di natura patrimoniale avanzate dal lavoratore nella richiesta di intervento ispettivo, accompagnate da violazioni della normativa sul regolare rapporto di lavoro e dalle possibili conseguenze di evasione contributiva. Non è possibile ricorrere a questo tipo di conciliazione allorquando si evidenzino questioni di carattere penale (ad es. impiego di minori, di lavoratori extracomunitari clandestini, violazioni penali in ordine alla sicurezza ed igiene sul lavoro, ecc.). La conciliazione conclusasi con la sottoscrizione del verbale, con il riconoscimento del periodo di lavoro concordato e con il conseguente versamento dei contributi, fa sì che non si proceda al controllo ispettivo. 21

RICHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE La comunicazione (fatta al datore di lavoro - Cass. n 20153/2005) del tentativo di conciliazione provoca i seguenti effetti: - interrompe la prescrizione; - sospende per la durata del tentativo e per i 20 gg. successivi il decorso di ogni termine di decadenza. 22

RIEPILOGANDO Il lavoratore: - non può disporre di diritti indisponibili, pena la nullità dell atto; - può disporre di diritti inderogabili, salvo la possibilità di chiedere l invalidità dell atto di disposizione, mediante apposita impugnazione in base all art. 2113 cod. civ.; - può disporre di diritti inderogabili nell ambito di una conciliazione prevista dalla legge; - può liberamente disporre di diritti derogabili, senza alcuna ripercussione che non sia la presenza di eventuali vizi del consenso. Tali atti di disposizione di diritti derogabili possono comunque essere impugnati in base agli strumenti comuni (per errore, dolo, violenza, ecc.). 23

ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI 24

PROFILI FISCALI In materia di trattamento fiscale delle somme erogate al lavoratore subordinato nell ambito di transazioni relative a controversie di lavoro, il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 6, 17, 19, e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ( TUIR ) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344. 25

PROFILI FISCALI L art. 51 TUIR contiene un ampia nozione di reddito di lavoro dipendente, stabilendo che tale reddito è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L art. 17 TUIR disciplina le modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto, prevedendo solo nel primo caso l assoggettamento a tassazione separata. L art. 17 lett. a) TUIR stabilisce, infatti, che sono assoggettate a tassazione separata solo le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. 26

PROFILI FISCALI Dall art. 17 lett. b) discende la regola dell assoggettamento a tassazione ordinaria delle somme (aventi natura retributiva) corrisposte al lavoratore a seguito di transazioni stipulate nel corso del rapporto di lavoro laddove la norma stabilisce che sono soggetti a tassazione separata solo gli emolumenti arretrati corrisposti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. In entrambi i casi, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, il datore di lavoro dovrà effettuare la ritenuta d acconto ai sensi di quanto previsto dall art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale trattamento non è tuttavia applicabile nel caso di transazioni aventi ad oggetto l erogazione di somme dirette a risarcire un danno emergente sofferto dal lavoratore. 27

PROFILI FISCALI L art. 6 TUIR, dopo aver individuato le varie categorie di reddito (primo comma), stabilisce, infatti, che solo i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ( ) a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (secondo comma). Tale norma, dunque, esclude in via generale dalla nozione di reddito il risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute (danno emergente), mentre assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche (facendoli rientrare nella stessa categoria dei redditi perduti) gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell evento lesivo con l unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte. 28

PROFILI FISCALI Alla luce dell art. 6, secondo comma TUIR, non possono dunque considerarsi reddito imponibile in capo al lavoratore le somme a questi corrisposte dal datore di lavoro, ad esempio, a titolo di risarcimento dei danni alla salute e dei danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento, trattandosi di somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un reddito. Per le stesse ragioni, non possono farsi rientrare nella nozione di reddito di lavoro dipendente le erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell attività lavorativa, così come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti (nell interesse del datore di lavoro) nello svolgimento delle mansioni affidategli. 29

PROFILI FISCALI La transazione con la quale il datore di lavoro ed il lavoratore abbiano concordato l erogazione di determinate somme a titolo di risarcimento del danno emergente non è opponibile all amministrazione finanziaria ai fini dell accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie delle parti e che, quindi, in caso di contestazioni dell ufficio tributario, grava sulle parti l onere di fornire la prova dell effettiva esistenza di tale danno, non potendo considerarsi sufficiente a riguardo il mero contenuto dell accordo transattivo ancorché contenuto in un verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al giudice del lavoro o in una delle sedi indicate dagli artt. 410 e 411 c.p.c.. 30

PROFILI FISCALI Quindi, considerati i rischi (pagamento dell imposta, sovrattasse e sanzioni) connessi a tali contestazioni e l estrema diffidenza nutrita dagli uffici tributari nei confronti di simili transazioni, è consigliabile operare con la massima prudenza, astenendosi dall effettuare la ritenuta d acconto prevista dall art. 23 del DPR 600/73 soltanto in presenza di solidi elementi probatori (certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell immagine professionale del lavoratore, ecc.) idonei a dimostrare l esistenza di un danno emergente nel senso sopra indicato. 31

PROFILI FISCALI Le conseguenze negative derivanti da una ripresa a reddito da parte dell amministrazione finanziaria non gravano solo sul datore di lavoro ma anche sul lavoratore quale sostituito di imposta. Infatti, nonostante il ruolo assegnato dall art. 23 DPR 600/73 al datore di lavoro quale sostituto d imposta e le responsabilità derivanti su quest ultimo per l omessa effettuazione della ritenuta, l obbligo tributario grava in ultima analisi sul sostituito e, cioè, sul lavoratore, il quale è comunque tenuto ad adempiervi presentando una dichiarazione fedele. Se il datore di lavoro omette di effettuare la ritenuta, il lavoratore rimane dunque responsabile verso il fisco per il pagamento dell imposta, degli interessi e delle relative sanzioni. 32

PROFILI FISCALI Inoltre, ai sensi dell art. 23, primo comma, DPR 600/73, il sostituto d imposta ha un obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito e, pertanto, anche qualora l amministrazione finanziaria si limitasse ad agire nei confronti del solo datore di lavoro per ottenere il pagamento dell imposta omessa, questi potrebbe (anzi, dovrebbe) sempre agire nei confronti del lavoratore per recuperare la stessa. Eccezion fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazioni di controversie di lavoro costituiscono dunque reddito imponibile. 33

PROFILI FISCALI Transazioni stipulate durante il rapporto lavorativo ovvero alla cessazione Posto che le somme corrisposte a seguito di transazione costituiscono, in via generale, reddito di lavoro dipendente, per individuare il corretto trattamento fiscale è necessario verificare il momento della stipulazione dell accordo transattivo. Una distinzione di massima, infatti, deve essere fatta tra: 1) transazioni poste in essere durante il rapporto lavorativo 2) transazioni perfezionate alla conclusione dello stesso. 34

PROFILI FISCALI Il disposto dell art. 17, c. 1 lett. a) del T.U.I.R. accorda il regime della tassazione separata alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. La norma, quindi, ha come ambito di applicazione unicamente le transazioni poste in essere al momento della cessazione del rapporto lavorativo o comunque afferenti alla stessa. Le transazioni stipulate in corso di rapporto, pertanto, saranno soggette a tassazione ordinaria secondo i criteri fissati dall art. 51 del T.U.I.R. Tale principio è ribadito anche dalla C.M. n. 326/97 la quale ha affermato che le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 17, comma 1, lettera b) (arretrati anni precedenti), saranno soggetti a tassazione ordinaria. 35

PROFILI FISCALI Ai fini dell individuazione del regime impositivo non assumono rilevanza le modalità di stipula dell accordo. Pertanto il regime della tassazione separata sarà applicabile alle transazioni perfezionate: in ambito sindacale, in sede giudiziale, tramite accordi individuali. Per espressa disposizione normativa non sono imponibili le somme corrisposte a titolo di spese legali. 36

PROFILI FISCALI Le voci oggetto di transazione Il dipendente può accettare determinate somme a titolo di: rinuncia all azione giudiziaria (ad esempio richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro diverso da quello dedotto nel contratto), risarcimento danni materiali ovvero immateriali, rinuncia alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, istituti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero individuale. A tal riguardo, al fine di individuare il corretto regime fiscale applicabile assume primaria rilevanza la verifica dell oggetto dell accordo transattivo. 37

PROFILI FISCALI Modalità di tassazione art. 17, c. 1, lett c), T.U.I.R.: sono assoggettati a tassazione separata. le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 38

PROFILI FISCALI art. 24, D.P.R. 600/73. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all' articolo 16 (leggi 17), comma 1, lettera c), del medesimo testo unico la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. art. 21 T.U.I.R. Per gli altri redditi tassati separatamente,, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione. 39

PROFILI PREVIDENZIALI Transazioni novative In alcune sentenze la Cassazione ha ritenuto che, ai fini dell assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte a seguito di transazione, dovesse essere fatta una distinzione tra: (i) transazioni novative, (ii) transazioni non novative, prevedendo che le prime (i) non sono soggette a contributi, mentre le seconde (ii) devono essere sottoposte a prelievo previdenziale. 40

PROFILI PREVIDENZIALI La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non è assoggettabile a contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga corrisposto al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso con le pretese inerenti al rapporto di lavoro. Nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro talché per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente il riscontro della mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (Cass. 6663/02). 41

PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI Alla luce dell armonizzazione delle basi imponibili e visto il diretto rimando alla nozione onnicomprensiva di retribuzione è possibile sostenere che in tutti i casi in cui il compenso percepito a fronte della transazione sia assoggettato a tassazione saranno dovuti i contributi previdenziali (salvo specifiche eccezioni). 42

PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI Incentivo all esodo L incentivo all esodo rappresenta l accordo di volontà tra datore di lavoro e lavoratore per la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo a fronte di una determinata erogazione di denaro Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata. 43

PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI Incentivo all esodo art. 12, comma 4, L. 153/69 Sono escluse dalla base imponibile (previdenziale) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso. 44

PROFILI PREVIDENZIALI La disposizione estende l esenzione contributiva alle somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono ricomprese nella fattispecie le somme corrisposte nei casi di prepensionamento quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi 45

PROFILI PREVIDENZIALI circolare INPS n. 263/97 Sono ricomprese in detta norma (di esonero) le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza. L'esclusione non si estende a premi o gratifiche contrattualmente previsti rispetto ai quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa 46

PROFILI PREVIDENZIALI Profili sanzionatori Le sanzioni in materia contributiva sono state rivisitate dall art. 116, c. 8 e ss della L. 388/00 In particolare, detta disposizione prevede due distinte ipotesi di illecito alle quali sono ricollegate differenti sanzioni omissione contributiva evasione contributiva Sono poi dettate alcune previsioni volte a regolare il regime sanzionatorio in ipotesi particolari (ad esempio adempimento spontaneo) 47

PROFILI PREVIDENZIALI Omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate. Si verifica tale fattispecie nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento (entro il termine stabilito dalla legge) dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie. In tale ipotesi viene applicata una sanzione civile, determinata in ragione d anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti percentuali. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. 48

PROFILI PREVIDENZIALI Evasione contributiva accertata d ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge. L ipotesi dell evasione si configura nel caso in cui l inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. In tale ipotesi viene applicata una sanzione civile, in ragione d anno, pari al 30% dei contributi evasi. La sanzione civile non può essere in ogni caso superiore al 60% dell importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. 49

RIEPILOGO Transazione cd. risolutiva, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori Transazione e quella cd. la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto Tassazione separata (aliquota TFR). Inps: esente Transazione semplice, percepita in sostituzione di emolumenti ordinari di lavoro dipendente o redditi assimilati riferita a redditi dell anno in corso Tassazione ordinaria. Inps: imponibile Transazione semplice, percepita in sostituzione di emolumenti arretrati, alle condizioni di cui all art. 17, c.1, lett. b - Tuir Tassazione separata. Inps: imponibile Transazione novativa, al solo scopo di prevenire la lite, del tutto scollegata dal rapporto di lavoro Tassazione separata. Inps: esente Transazione percepita per il risarcimento di un danno non patrimoniale documentato e congruo (danno biologico, morale, all immagine) Esente da tassazione e da contribuzione 50

Arrivederci al prossimo incontro: VideoLavoro - on line dal 18 giugno 2015 Il modello 770/2015 a cura di Flavio Pini - Area Impresa 51