Esigenze dello scambio di informazioni tra Stati

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Transcript:

Esigenze dello scambio di informazioni tra Stati Sempre più spesso nell ambito di accertamenti fiscali si riscontrano illeciti tributari a carattere transnazionale. Si tratta di un fenomeno legato alla sempre maggiore globalizzazione dell economia, della libera circolazione delle merci e delle persone, della frequente delocalizzazione delle imprese e dello svlluppo tecnologico. Pertanto gli strumenti investigativi che gli Stati hanno a disposizione non sempre sono in grado di contrastare efficacemente gli illeciti tributari e, per ottimizzare le indagini e garantirne il successo, è talora necessario richiedere ad altri Stati le informazioni relative al contribuente sottoposto ad accertamento fiscale. La prassi delle amministrazioni finanziarie ha individuato alcune fattispecie tipiche che rendono opportuno o necessario ricorrere allo scambio di informazioni su richiesta.

Si tratta dei casi nei quali, nel corso di un accertamento fiscale, emerge che: il contribuente Intrattiene rapporti economici con soggetti ubicati in uno Stato estero; il contribuente produce il proprio reddito tramite un attività collegata al territorio di uno stato estero; si sospetta che il contribuente abbia illecitamente delocalizzato il proprio reddito; occorre stabilire i redditi imponibili in Italia di soggetti non residenti; accertare fenomeni di esterovestizione societaria e fittizia residenza all estero; Indagare su organizzazioni occulte che operano nel territorio dello Stato Individuare gli effettivi beneficiari di redditi (dividendi, interessi, royalties,...) erogati dal contribuente italiano a favore di soggetti esteri

I soggetti dello scambio tra informazioni tra Stati STATO RICHIEDENTE che richiede le informazioni fiscali ad un altro Stato STATO RICHIESTO O INTERPELLATO O COMPULSATO al quale le informazioni sono richieste

In ambito fiscale/tributario, ed anche nello scambio delle informazioni fiscali tra Stati, rivestono un ruolo fondamentale le convenzioni internazionali. Gli Stati stabiliscono pattiziamente: limiti procedure condizioni per lo scambio di informazioni Le convenzioni tra Stati nascono sulla base di modelli predisposti dalle organizzazioni internazionali

IL MODELLO DI CONVENZIONE - TIPO REDATTO DALL OCSE L Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha elaborato un modello di convenzione che rappresenta il principale documento di riferimento per le negoziazioni tra Stati, anche non comunitari. Nasce nel 1960 e oggi raggruppo 34 paesi membri, tra cui l Italia che è membro fondatore. Si occupa di studi economici, con lo scopo di favorire lo sviluppo dell economia tra gli Stati, tenendo presenti gli obiettivi della stabilità finanziaria e dello sviluppo sostenibile, anche mediante la predisposizione di principi comuni, convenzioni ed intese. Nel 1955 elabora il primo modello di convenzione in materia di doppia imposizione, che è stato aggiornato a più riprese nel corso dei decenni.

Nel 1963 l art 26 del modello di convenzione OCSE prevede lo scambio di informazioni tra Stati, la cui portata applicativa viene sempre maggiormente estesa. Nel 2005 l art 26 viene novellato con la previsione di 3 importanti principi: 1) Il principio di «verosimile rilevanza» delle informazioni richieste; 2) L inopponibilità del segreto bancario 3) L obbligo dello Stato richiesto di fornire le informazioni anche se non sono di suo interesse per i propri fini fiscali interni. In tema di scambio di informazioni fiscali viene in rilevanza anche la normativa comunitaria, e in particolare la Direttiva 2001/16/UE del Consiglio dell Unione Europea sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La cooperazione tra Stati in materia fiscale è regolata da fonti pattizie e normative che si ispirano a medesimi principi e prevedono lstesse tecniche e procedure di scambio lstessi limiti lstessi obblighi le' fondamentale il rispetto ldelle procedure di scambio l previste lper il successo dell'indagine fiscale

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' impone il preventivo esperimento degli strumenti investigativi di diritto interno

lprincipio DI PREVEDIBILE RILEVANZA lo PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE ldevono essere prevedibilmente rilevanti lin relazione alle questioni fiscali di un contribuente lo di un gruppo di contribuenti determinato loccorre ex ante una prevedibile connessione con una indagine in corso led una specifica esigenza investigativa loccorre il riferimento a casi precisi per evitare spedizioni di pesca lcioè richieste di dati fiscali meramente esplorative

ESEMPI DI SPEDIZIONE DI PESCA Lo STATO ALFA, che tassa i contribuenti residenti su base mondiale, chiede allo STATO BETA, in cui si trova la BANCA BETA di comunicargli dati dei correntisti bancari saldo dei conti correnti dei soggetti residenti nello stesso STATO ALFA che hanno un conto corrente o rapporto con la BANCA BETA indicando nella domanda che la BANCA BETA è notoria per avere un alto numero di correntisti stranieri senza aggiungere alcuna altra indicazione

Lo STATO ALFA chiede informazioni fiscali allo STATO BETA ove è ubicata la SOCIETA' BETA, e in particolare chiede dati identificativi dei soci e azionisti della SOCIETA 'BETA dividendi che sono stati pagati ai soci e azionisti Indicando nella domanda che la SOCIETA' BETA svolge una significativa attività nel territorio dello STATO ALFA è probabile che la SOCIETA' BETA abbia soci e azionisti residenti nello STATO ALFA è notorio che i contribuenti non dichiarano i redditi di fonte estera e i beni esteri

RICHIESTE DI INFORMAZIONI CHE NON SONO SPEDIZIONI DI PESCA Lo STATO ALFA, nel corso di una indagine fiscale sul soggetto TIZIO rileva elementi che fanno ritenere probabile che egli abbia dei conti correnti non dichiarati nella BANCA BETA ubicata nello STATO BETA e che per evitare di essere rintracciato li abbia intestati alla moglie e ai figli. Lo STATO ALFA chiede allo STATO BETA informazioni fiscali sulla esistenza di conti correnti nella BANCA BETA Intestati a TIZIO, alla di lui moglie e ai di lui figli

Lo STATO ALFA compie indagine sulle transazioni relative a carte di credito estere fatte in un certo periodo nel suo territorio sul suo territorio Dall'indagine emerge che alcuni possessori sono fiscalmente residenti nel suo territorio ma non può risalire ai possessori delle carte perchè dai numeri identificativi delle stesse emerge che sono state emesse dalla BANCA BETA ubicata nello STATO BETA. Chiede quindi allo STATO BETA di fornirgli informazioni sui dati identificativi dei possessori delle carte estere indicando 1)i numeri delle carte di credito oggetto di accertamento 2)informazioni sulla prevedibile rilevanza delle informazioni richieste

PRINCIPI APPLICABILI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA PRINCIPIO DI RISERVATEZZA O CONFIDENZIALITA' impone di tenere riservate le informazioni oggetto di scambio PRINCIPIO DI RECIPROCITA' Lo Stato richiesto può rifiutare le informazioni quando per motivi di fatto o di diritto lo Stato richiedente non sarebbe in grado di fornire informazioni equivalenti

LO STATO RICHIESTO PUO' RIFIUTARE DI FORNIRE INFORMAZIONI QUANDO lo scambio esige una deroga della sua legislazione interna lo scambio comporta la rivelazione di un segreto commerciale, industriale o professionale le informazioni richieste sono contrarie all'ordine pubblico le informazioni richieste hanno carattere discrimininatorio

LO STATO RICHIESTO NON PUO' RIFIUTARE DI FORNIRE INFORMAZIONI PER IL SOLO FATTO CHE LE INFORMAZIONI RICHIESTE sono detenute da banche o altre istituzioni finanziarie sono detenute da un soggetto che agisce in qualità di agente o fiduciario attengono a diritti proprietari non sono di interesse per lo Stato richiesto in relazione ai propri fini fiscali interni

FASI DEL PROCEDIMENTO DI SCAMBIO l1) PREPARAZIONE ED INVIO DELLA RICHIESTA l2) RICEZIONE E CONTROLLO DELLA RICHIESTA l3) RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE l4) INVIO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE l5) FEEDBACK

CONTENUTO DELLA DOMANDA l1) FONTE GIURIDICA ALLA BASE DELLA RICHIESTA l2) DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ESPERIMENTO l DI OGNI INDAGINE INTERNA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI. l3) DICHIARAZIONE CHE LA RICHIESTA E' CONFORME lalla LEGGE E PRASSI AMMINISTRATIVA DELLO STATO RICHIEDENTE. l4) DICHIARAZIONE CHE LA RICHIESTA E' CONFORME lalla NORMA CONVENZIONALE IN BASE ALLA QUALE E' AVANZATA. l5) DICHIARAZIONE CHE LO STATO RICHIEDENTE AVREBBE OTTENUTO L'INFORMAZIONE lse FOSSE STATA DISPONIBILE NEL SUO TERRITORIO

l6) DATI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI laccertamento FISCALE ED EVENTUALI INTERMEDIARI l7) MOTIVI DELLA RICHIESTA l l8) NATURA DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA FISCALE l9) L'INFORMAZIONE CHE E' RICHIESTA l10) MOTIVI DELLA SUA PREVEDIBILE PERTINENZA l11) L'UTILIZZO A CUI L'INFORMAZIONE E' DESTINATA l12) EVENTUALE URGENZA DELLA RICHIESTA

l13) EVENTUALE RICHIESTA DI NON NOTIFICARE AL CONTRIBUENTE LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED I RELATIVI MOTIVI l14) EVENTUALE NECESSITA' DI TRADUZIONE DELLA RICHIESTA 15) NOME E RECAPITO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONTROLLO SULLA VALIDITA' E COMPLETEZZA DELLA RICHIESTA Lo Stato richiesto controlla che la domanda 1) sia stata firmata dall'autorità competente dello Stato richiedente 2) sia completa delle informazioni convenzionalmemte e legislativamente previste per poter essere evasa 3) il contribuente sia adeguatamente identificato 4) se sussistono motivi che impediscono che evadere la domanda

Termini per lo scambio di informazioni l7 giorni per accusare ricevuta della richiesta di informazioni l1 mese per chiedere il completamento e/o integrazione della domanda l(con sospensione del decorso del termine per la risposta) l1 mese per comunicare che lo Stato richiesto l non è in possesso delle informazioni richieste lo il motivo per cui la domanda non può essere accolta

l2 mesi per comunicare le informazioni richieste lche sono già in possesso dello Stato interpellato l6 mesi per comunicare le informazioni che lo lstato interpellato deve procurarsi mediante indagini interne lsono salvi eventuali ldiversi termini pattiziamente convenuti tra gli Stati

CONTENUTO DELLA RISPOSTA l1) FONTE GIURIDICA LEGITTIMANTE LA RICHIESTA l2) RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA INOLTRATA l3) LE INFORMAZIONI RICHIESTE E LE COPIE DEI DOCUMENTI l4) MOTIVO PER CUI LE INFORMAZIONI NON POSSONO ESSERE COMUNICATE l5) MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI l6) PERIODI DI IMPOSTA PER CUI LE INFORMAZIONI SONO FORNITE l7) EVENTUALE INDICAZIONE DELLA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE

l8) RICHIAMO ALLA SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI l ED EVENTUALI TUTELE RICHIESTE A PROTEZIONE DEI DATI FORNITI l9) CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI l10) NOMINATIVO E RECAPITO DEL FUNZIONARIO l RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO l11) EVENTUALE RICHIESTA DI FEEDBACK

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE E affidata: a)al rispetto dei principi e dei limiti previsti per lo scambio di informazioni b) alle norme interne dei singoli Stati Non è previsto a livello internazionale il diritto del contribuente all informazione

In Italia la tutela è temporalmente collocata al momento della notifica ed impugnazione dell atto impositivo che è scaturito dall accertamento fiscale L atto dovrà necessariamente indicare: 1) la fonte delle informazioni fiscali ottenute nel corso dell accertamento 2) la documentazione fornita dallo Stato estero su richiesta