L impatto fiscale delle novità

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Transcript:

Seminario Mercoledì 23 marzo 2016 ore 9:00 13:00 Presso Hotel President Via Perasso - Benevento Il bilancio d esercizio e i nuovi principi OIC L impatto fiscale delle novità a cura di Raffaele Marcello

Novità del bilancio 2015 NOVITA E IMPATTO SUL BILANCIO ALIQUOTA IRES AL 24% (SOLTANTO UNA PREVISIONE DAL 2017) ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA BILANCIO 2015 (FISCALITA DIFFERITA) SUPER AMMORTAMENTI (140%) (NESSUN IMPATTO SU FISCALITA DIFFERITA) SPESE RICERCA E PUBBLICITA (NESSUN IMPATTO SUL BILANCIO 2015 PER I RESIDUI)

L ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

L assegnazione LEGGE DI STABILITA 2016 art. 1, commi da 115 a 120, Legge 208/2015 SOCI PRESENTI AL 30 SETTEMBRE 2015 ATTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 a) Società di persone b) Società di capitali Escluse: Società cooperative a) Società di armamento b) Società di fatto che hanno per oggetto l esercizio di attività commerciali (comma 3, art. 5 del TUIR) POSSIBILE PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE (CIRC. 188/1998 RISPOSTA N. 1) «SI» IN PRESENZA DI SOCIETA FIDUCIARIA (CIRC. 112/E/1999 2.2) «SI» CON OPERAZIONI STRAORDINARIE - DANTE CAUSA (CIRC. 112/E/1999 2.3)

L assegnazione AMBITO OGGETTIVO IMMOBILI NON STRUMENTALI PER DESTINAZIONE 1) IMMOBILI PATRIMONIO (ANCHE DELLE IMMOBILIARI DI GESTIONE OGGETTO E NON STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ) 2) IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA LOCATI (O COMUNQUE NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE) 3) IMMOBILI MERCE 4) ESCLUSIONE DEI SINGOLI DIRITTI ANCORCHÉ REALI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (AUTOVEICOLI NON STRUMENTALI)

L assegnazione BASE IMPONIBILE VALORE NORMALE - VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO VALORE DI ASSEGNAZIONE «NON INFERIORE» TRA VALORE NORMALE E VALORE CATASTALE «SI» A VALORE «INTERMEDIO» TRA I DUE BASE IMPONIBILE NEGATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE «ALTALENANTE» («SI» CIRC. 40/E/2002 «NO» CIRC. 112/E/1999)

L assegnazione AMBITO OGGETTIVO SOCIETA OPERATIVE 8% SOCIETA NON OPERATIVE - 10,50% RISERVA IN SOSPENSIONE 13% «NON OPERATIVA» = 2 DEI 3 PERIODI D IMPOSTA ANTERIORI AL 2016 (2013-2014-2015) 2013 2014 2015 PERCENTUALE Operativa Operativa Non operativa 8% Non operativa Operativa Non operativa 10,50% Non operativa Operativa Esclusa 8% Esclusa Esclusa Esclusa 8% E IN CASO DI DISAPPLICAZIONE?

L assegnazione VERSAMENTO SOSTITUTIVA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 AMMONTARE PARI AL 40% ENTRO IL 16 GIUGNO 2017 AMMONTARE PARI AL 60% COMPENSAZIONE IN «F24» SEMPRE POSSIBILE «NON POSSIBILE» RATEIZZAZIONE MENSILE DA DICHIARATIVO AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE 70/E/2013

L assegnazione PROBLEMATICHE DISAPPLICAZIONE «PARZIALE» ART. 47, D.P.R. 917/1986 EMERSIONE POSSIBILE DEL «SOTTOZERO» (VALORE DEL BENE MAGGIORE DEL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE = ECCEDENZA SCONTA IMPOSIZIONE) ASSEGNAZIONE IMMOBILI CON RIVALUTAZIONE LEGGE 147/2013 MAGGIORI VALORI FISCALI SOLO DAL 2017 IMMOBILI RIVALUTATI CON EFFETTI DAL 2013 (D.L. 185/2008) DA TENERE IN CONSIDERAZIONE LE QUOTE DI AMMORTAMENTO NON DEDOTTE (2009/2012) ASSEGNAZIONE CON UTILIZZO «MISTO» DI RISERVE (UTILI + CAPITALE) VALORE NORMALE DEI BENI ASSEGNATI AL NETTO DEI DEBITI ACCOLLATI RIDUCE IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE

L assegnazione AGENZIA DELLE ENTRATE CIRC. 112/E/1999 «L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili. Al riguardo si precisa che la disciplina di cui trattasi è applicabile in tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile nonché da quelle contenute nel Tuir e quindi anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione»

L assegnazione IMPATTO DELL OPERAZIONE RIDUZIONE DEL CAPITALE (NO) a) Operatività libera sulle riserve (fiscale) b) Decisione a maggioranza o unanimità (*) c) Rispetto «par condicio» RIDUZIONE DEL CAPITALE (SI) Rispetto dei tempi per opposizione creditori con la necessità di deposito della delibera al Registro delle Imprese (90 giorni dalla iscrizione della delibera ovvero entro giugno 2016 per rispettare il termine) (*) CNDCEC PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DOCUMENTO DI MARZO 2016

L assegnazione DIFFERENZE E ANALOGIE POSSIBILI ALTRE MODALITA (CESSIONE TRASFORMAZIONE) STESSI PRESUPPOSTI CESSIONE CON EVENTUALE «MINUSVALENZA» DEDUCIBILE CESSIONE SENZA PROBLEMA SULLE RISERVE E SULLA EVENTUALE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETA SEMPLICE SOLO PER LE SOCIETA CHE HANNO PER «OGGETTO SOCIALE», ESCLUSIVO O PRINCIPALE, «LA GESTIONE IMMOBILI DIVERSI DA STRUMENTALI PER DESTINAZIONE» TRASFORMAZIONE IN SOCIETA SEMPLICE CON MANTENIMENTO DEL PERIODO DI POSSESSO AI FINI DELLA EMERSIONE DELLA PLUSVALENZA DA POSSIBILE SUCCESSIVA CESSIONE

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

La rivalutazione dei beni d impresa AMBITO APPLICATIVO CATEGORIE OMOGENEE (VALUTAZIONE CON I DATI AL 31 DICEMBRE 2015) N. 5 CATEGORIE PER IMMOBILI: AREE EDIFICABILI, AREE NON EDIFICABILI, IMMOBILI PATRIMONIALI, IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA E IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE. IMMOBILI STRUMENTALI SIA PER NATURA CHE PER DESTINAZIONE, QUALIFICAZIONE TRA QUELLI PER DESTINAZIONE (CIRC. 57/E/2001) BENI RIVALUTABILI SE PRESENTI AL 31 DICEMBRE 2014 RIVALUTAZIONE IN BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 RICONOSCIMENTO SOLO «FISCALE» CON PAGAMENTO SOSTITUTIVA

La rivalutazione dei beni d impresa LE ALIQUOTE DELLE SOSTITUTIVE 16% BENI AMMORTIZZABILI 12% BENI NON AMMORTIZZABILI 10% SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione dei beni d impresa MAGGIOR VALORI EFFETTI FISCALI «A DECORRERE DAL TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA RIVALUTAZIONE È ESEGUITA (PER «SOLARI» A DECORRERE DA 2018) MENTRE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DELLE MINUSVALENZE, GLI EFFETTI DECORRONO DAL QUARTO ESERCIZIO SUCCESSIVO (PER «SOLARI» DALL 1.01.2019)»

La rivalutazione dei beni d impresa VERSAMENTO SOSTITUTIVE BENI E SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE «UNICA RATA» ENTRO TERMINE DI VERSAMENTO SALDO IMPOSTE SUI REDDITI DOVUTE PER PERIODO D IMPOSTA CON RIFERIMENTO AL QUALE RIVALUTAZIONE È ESEGUITA POSSIBILE COMPENSAZIONE «F24»

La rivalutazione dei beni d impresa METODOLOGIE CONTABILI 1. RIVALUTAZIONE COSTO STORICO 2. RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO 3. RIDUZIONE FONDO AMMORTAMENTO «VALORE DI SOSTITUZIONE» INVALICABILE CIRC. 11/E/2009 3

LA FISCALITÀ DIFFERITA

La fiscalità differita OIC 25 IMPOSTE DA RILEVARE TENENDO CONTO DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA DIFFERENZE «TEMPORANEE» CON FISCALITÀ LATENTE IMPATTO SUL CONTO ECONOMICO O SULLO STATO PATRIMONIALE

La fiscalità differita OIC 25 OBBLIGHI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI - ISCRIZIONE SOLO SE SUSSISTE UNA «RAGIONEVOLE CERTEZZA» DEL RECUPERO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - RIDUZIONE DEL CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE SE NON PIÙ PRESENTE RAGIONEVOLEZZA DEL RECUPERO SUCCESSIVO - RIPRISTINO DEL CREDITO PRECEDENTEMENTE RIDOTTO O AZZERATO SE RINVENIMENTO DEL RAGIONEVOLE RECUPERO - INFORMATIVA CON REDAZIONE DI SPECIFICO PROSPETTO IN NOTA INTEGRATIVA (ART. 2427 N. 14 C.C.)

La fiscalità differita RIDUZIONE ALIQUOTA IRES AL 24% REDAZIONE DEL BILANCIO 2015 1. INDIVIDUARE TEMPI DI ANNULLAMENTO DIFFERENZE TEMPORANEE DA CUI TRAGGONO ORIGINE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE E PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE ISCRITTE IN BILANCIO 2. RICALCOLARE FISCALITÀ DIFFERITA APPLICANDO L'ALIQUOTA DEL 24% PER DIFFERENZE TEMPORANEE CHE SARANNO RECUPERATE DALL'1.1.2017 3. RETTIFICARE FISCALITÀ DIFFERITA ISCRITTA IN BILANCIO IMPUTANDO ADEGUAMENTI ALLA VOCE 22) DEL CONTO ECONOMICO 4. ISCRIVERE NUOVA FISCALITÀ LATENTE CHE SI ORIGINA NEL 2015 CON ALIQUOTA 24% PER DIFFERENZE CHE SI RIASSORBIRANNO DAL 2017

La fiscalità differita RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA LEGGE DI STABILITÀ 2016 RIVALUTAZIONE SOLTANTO CON PAGAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA EFFETTI DIFFERITI AL 2018 PER AMMORTAMENTI EFFETTI DIFFERITI AL 2019 PER PLUSVALENZE E MINUSVALENZE FISCALITÀ DIFFERITA ANTICIPATA SU QUOTE DI AMMORTAMENTO 2016 E 2017 (DIFFERENZA TRA AMMORTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE) AMMORTAMENTI 2015 IMPUTATI PRIMA DELLA RIVALUTAZIONE ISCRIZIONE FISCALITÀ DIFFERITA SU RISERVA DI RIVALUTAZIONE (VALORE CONTABILE E VALORE FISCALE)

La fiscalità differita PERDITE FISCALI CONDIZIONI PER ISCRIZIONE IMPOSTE ANTICIPATE - PERDITE FISCALI DETERMINANO UN MINORE FUTURO CARICO FISCALE - RAGIONEVOLE CERTEZZA DI OTTENERE FUTURI IMPONIBILI FUTURI CAPIENTI CON DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO (OIC 25) - RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE MA CON UTILIZZO MASSIMO DELL 80% DEL REDDITO REALIZZATO NON IMPATTA SULLA «RAGIONEVOLE CERTEZZA» (ART. 84, D.P.R. 917/1986)

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La capitalizzazione delle immobilizzazioni IL NOVELLATO ART. 2424 C.C. VECCHIA VERSIONE NUOVA VERSIONE B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre ORA CASSATE B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di sviluppo 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre APPLICAZIONE DALL 1 GENNAIO 2016

La capitalizzazione delle immobilizzazioni IAS 38 «I COSTI DI SVILUPPO» DEFINIZIONE Lo sviluppo è l applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell inizio della produzione commerciale o dell utilizzazione

La capitalizzazione delle immobilizzazioni ART. 2426 N. 5 C.C. LA NUOVA VERSIONE i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni DALL 1 GENNAIO 2016

La capitalizzazione delle immobilizzazioni ART. 2426 N. 5 C.C. LA NUOVA VERSIONE Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati IMPIANTO E AMPLIAMENTO SVILUPPO massimo 5 anni vita utile o, in subordine, in 5 anni ma soltanto in presenza di casi eccezionali

La capitalizzazione delle immobilizzazioni ART. 2426 N. 5 C.C. IMPATTO NEI BILANCI DEI RESIDUI 2015 In attesa di indicazioni OIC (art. 12, D.lgs. 139/2015) non è ancora chiaro come deve essere eseguita la cancellazione dei residui (conto economico e/o riduzione del patrimonio netto) nel caso in cui impatti nel conto economico si potrebbe eseguire l imputazione alla voce B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali o alla voce E.21 Oneri straordinari (B.14 Oneri diversi di gestione, dopo la soppressione dell area straordinaria) a sostegno della tesi di riduzione del patrimonio netto, lo IAS 38, 69 (che tratta del passaggio dall applicazione dei Principi Contabili Nazionali a quelli Internazionali TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEDUCIBILITA O INDEDUCIBILITA?