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Anno 2015 N.RF048 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 OGGETTO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNO 2014 AL 16 MARZO 2015 RIFERIMENTI ART. 6 DPR 542/1999; CM 1/2011; CM 7/2012 CIRCOLARE DEL 24/02/2015 Sintesi: i soggetti passivi che riportano un saldo annuale Iva a debito, sono tenuti al versamento: a decorrere dal 16/03/2015: se presentano la Dichiarazione Iva in forma autonoma; con possibilità di differire il versamento entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi: se la Dichiarazione Iva è presentata in forma unificata. In entrambi i casi è ammessa la rateizzazione fino a Novembre. Inoltre, i contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime superagevolato, entro il 16/03 devono versare l IVA (senza interessi), potendo tener conto della rettifica della detrazione a favore derivante dall uscita dai minimi. Il saldo Iva a debito dovuto in base alla dichiarazione Iva per l'anno 2014 va versato: in generale (dichiarazione autonoma o unificata): entro il 16 marzo 2015 nel caso di dichiarazione unificata: è ammesso versare l'imposta: nel termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti da Unico 2015 applicando la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese nel caso di trimestrali speciali (autotrasportatori, ecc.): entro il 16 febbraio 2015. Dichiarazione in via autonoma: non è ammesso spostare il versamento nel termine del pagamento delle imposte a saldo di Unico. VERSAMENTO MINIMO: l'imposta minima è pari a. 10,33 (di fatto pari ad. 10,00 per effetto degli arrotondamenti dovuti in dichiarazione). L'eventuale debito di importo inferiore si estingue. DICHIARAZIONE IVA IN UNICO 2015 Il debito Iva può essere pagato (in alternativa alla scadenza del 17/03/2015) entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi e cioè alle seguenti scadenze: 1) soggetti Irpef: al 16/06/2015 al 16/07/2015 applicando la maggiorazione dello 0,4% 2) soggetti Ires: entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla chiusura dell'esercizio (se solare coincide con i soggetti Irpef) e dall'eventuale proroga nel 180gg dall'approvazione del bilancio. MAGGIORAZIONI: il saldo Iva va versato unitariamente (cioè con il medesimo codice tributo 6099 anno 2014) alle seguenti maggiorazioni: Data del pagamento N mesi Interessi a) 0,4% per mese o sua frazione per il differimento dal 16/03/2015, applicato come nella tabella a fianco: dal 16/03 al 16/04 1 0,4% dal 17/04 al 18/05 2 0,8% b) l'eventuale ulteriore differimento di 30gg (al 17/07) dal 19/05 al 16/06 3 1,2% comporta l'applicazione della maggiorazione dello 0,4% sull'imposta rideterminata con le maggiorazioni di cui sopra.

Redazione Fiscale Info Fisco 048/2015 Pag. 2 / 6 RATEIZZAZIONE E possibile procedere alternativamente ad un versamento: in unica soluzione con rateizzazione (rate di pari importo) entro il 16 di ogni mese del 2015; in tal caso: ultima rata: è da versare entro il 17 novembre 2015 (il 16/11/2015 cade di domenica) interessi: dalla 2 rata in poi si applica un "interesse" dello 0,33% mensile N.B.: le somme dovute a "titolo di interessi" (a differenza della "maggiorazione" di cui sopra) vanno versate col cod. tributo "1668". Numero massimo delle rate: premesso che il numero delle rate è liberamente scelto dal contribuente, il numero massimo dipende dalla data in cui decorre la rateazione: - dal 16/03/2015: fino a 10 rate 16/03/2015 16/06/2015 16/09/2015 - dal 16/06/2015: fino 6 rate 16/04/2015 16/07/2015 16/10/2015 (se poi si usufruisce del differimento di 30gg 18/05/2015 20/08/2015 16/11/2015 al 16/07/2015, le rate massime divengono 5) DICH. IVA AUTONOMA AL 16/03/2015 TERMINE DI VERSAMENTO DICHIARAZIONE IVA UNIFICATA TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI UNICO AL 16/06/2015 + 1,2% MAGGIORAZIONE AL 16/07/2015 + ULTERIORE 0,4% MAGGIORAZIONE AMMESSO IL PAGAMENTO RATEALE IN QUOTE COSTANTI DA TALE DATA ED ENTRO IL 16/11/2015 CON APPLICAZIONE DI INTERESSI DELLO 0,33% PER MESE Esempio1 Iva: debito. 8.000 si sceglie di versare in n 4 rate (8.000 / 4 = 2.000): 1 ALTERNATIVA - SEMPRE AMMESSA: versamento in 5 rate (su un massimo di 10 rate disponibili) a decorrere dal 16/03/2015: n. rata scadenza Q.ta capitale Q.ta interessi Tot. rata 1 16 marzo 2.000-2.000,00 2 16 aprile 2.000 2.000 x 0,33% = 6,60 2.006,60 3 18 maggio 2.000 2.000 x 0,66% = 13,20 2.013,20 4 16 giugno 2.000 2.000 x 0,99% = 19,80 2.019,80 O 1 rata: 6099 0104 2014 2.000 00 2 rata: 6099 0204 2014 2.000 00 1668 6 60 e così via. Cod. tributo per gli interessi rateali Rata pagata e numero di rate prescelto

Redazione Fiscale Info Fisco 048/2015 Pag. 3 / 6 Arrotondamento: se il versamento viene effettuato: in soluzione unica: va arrotondato all'unità di euro a rate: va arrotondato al centesimo di euro Presentazione dell'f24: può essere ordinariamente adottata una delle seguenti procedure telematiche: F24 on-line (direttamente da parte del contribuente tramite pincode) F24 cumulativo riservato agli intermediari telematici sistemi di home banking (o remote banking) collegata al circuito CBI. 2 ALTERNATIVA - SOLO SE LA DICHIARAZIONE IVA VIENE TRASMESSA IN UNICO 2015 Il versamento è possibile con le seguenti alternative (in ordine di scadenza): entro il 16/03/2015: vers. l'importo di. 8.000 - cod. trib. 6099 IN UNICA SOLUZIONE RATEIZZAZIONE entro il 16/04/2015: vers. l'importo di. 8.032 (8.000 + 0,4%) - cod. trib. 6099 entro il 18/05/2015 (il 16 cade di sabato): l'importo di. 8.064 (8.000 + 0,8%) - cod. trib. 6099 Esempio: si sceglie di rateizzare da Giugno: Saldo Iva maggiorato (1,2%): 8.096,00 entro il 16/06/2015: vers. l'importo di. 8.096 (8.000 + 1,2%) - cod. trib. 6099 dal 16/03/2015 (come per la 1 alternativa): versare l'importo: - di. 8.000 suddiviso per il n di rate (max 10) prescelto (cod. trib. 6099) - + con interessi dello 0,33% mensile dell importo di ogni rata (cod. trib. 1668) dalla scadenza di pagamento delle somme dovute da UNICO: vers. l'importo: - di. 8.096 (8.000 + 1,2%) suddiviso per il n di rate (max 6) prescelto (cod. trib. 6099) - + con interessi dello 0,33% mensile dell importo di ogni rata (cod. trib. 1668) entro 30gg dalla scadenza di pagamento delle somme dovute da UNICO: vers. l'importo: - di. 8.128,38 (8.096 + 0,4%) suddiviso per il n di rate (max 5) prescelto (cod. trib. 6099) - + con interessi dello 0,33% mensile dell importo di ogni rata (cod. trib. 1668) N di rate prescelto: 6 (max6) n. rata scadenza Q.ta cap. % int. Q.ta int. Tot. rata Importo rata: 1.349,33 1 16-giu 1.349 0-1.349,33 2 16-lug 1.349 0,33% 4,45 1.353,79 3 20-ago 1.349 0,66% 8,91 1.358,24 4 16-set 1.349 0,99% 13,36 1.362,69 5 16-ott 1.349 1,32% 17,81 1.367,14 6 16-nov 1.349 1,65% 22,26 1.371,60 Esempio: si sceglie di rateizzare da Luglio: Saldo a giugno: 8.096,00 Ulteriore maggioraz. 0,4%: 32,38 Saldo Iva maggiorato: 8.128,38 Si sceglie di versare in n rate 5 (max5) n. rata scadenza Q.ta cap. % int. Q.ta int. Tot. rata Importo rata: 1.625,68 1 16-lug 1.626 0-1.625,68 2 20-ago 1.626 0,33% 5,36 1.631,04 3 16-set 1.626 0,66% 10,73 1.636,41 4 16-ott 1.626 0,99% 16,09 1.641,77 5 16-nov 1.626 1,32% 21,46 1.647,14

Redazione Fiscale Info Fisco 048/2015 Pag. 4 / 6 INTERESSI DI RATEAZIONE 1 rata al 16/06/2015 1 rata 2 rata 3 rata 4 rata 5 rata 6 rata 0,40% 0,40% 0,40% Scadenze: 16/03/2015 16/06/15 16/07/15 20/08/15 16/09/15 16/10/15 16/11/15 Interessi: 0,33% 0,66% 0,99% 1,32% 1,65% 1 rata al 16/07/2015 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 1 rata 2 rata 3 rata 4 rata 5 rata Scadenze: Interessi: 16/03/2015 16/07/15 20/08/15 16/09/15 16/10/15 16/11/15 0,33% 0,66% 0,99% 1,32% MODALITÀ DI VERSAMENTO Come noto, il versamento del saldo IVA 2014 va effettuato: utilizzando il consueto modello F24 (in modalità telematica) indicando quale : codice tributo: 6099 (e per gli interessi rateali 1668 ) anno di riferimento: 2014. Nota: è sempre necessario indicare il numero della rata che si procede a versare (es: 0105 per la prima rata di 5, 0101 in caso di versamento in unica soluzione). CASI PARTICOLARI Ai fini del versamento dell IVA dovuta per il 2014, si esaminano alcune casistiche particolari. TRIMESTRALI SPECIALI I contribuenti destinatari di alcuni particolari regimi Iva devono versare entro il 16 febbraio 2015: - autotrasportatori c/terzi iscritti al relativo albo - imprese che prestano servizi al pubblico con ampia - esercenti impianti di distribuzione di carburante diffusione che comportano l addebito di corrispettivi - associazioni in regime agevolato L. 398/91 per periodi superiori al mese, come individuati da appositi DM. VERSAMENTO IN COMPENSAZIONE MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% In presenza di versamento del saldo Iva imparziale compensazione con crediti disponibili: la maggiorazione dello 0,4% va applicata esclusivamente di sull'ammontare del saldo non compensato (se il credito utilizzato era preesistente) indipendentemente che la presentazione dell'f24 sia eseguita al 16/06/2016 o al 16/07/2015. Esempio2 Nell Esempio1 delle pagine precedenti, si supponga ora che: debito da saldo Iva: debito. 11.000 (da versare sempre in n 4 rate) credito Ires:. 3.000

Redazione Fiscale Info Fisco 048/2015 Pag. 5 / 6 In sede di conteggi si deve: - prima procedere alla compensazione (riducendo il debito Iva ad. 8.000) con presentazione orizzontale; l F24 può essere presentato anche dopo il 17/03 (di norma è presentato al 16/06 o al 16/07, unitamente al pagamento della 1 rata) - in seguito si applica la maggiorazione per differimento del pagamento al 16/06/2015:. 8.000 x (8.000 x 0,4% x 3 mesi) =. 8.096 (se si differisce al 16/07 va applicato un ulteriore 0,4%) - si determina fine la quota capitale costante:. 8.096 / 4 =. 2.024 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE E CONTRIBUENTI SUPERAGEVOLATI I contribuenti che nel 2014 sono stati in regime: di nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) superagevolati (art. 27 c. 3 DL 98/2011), detti anche ex-minimi devono: versare l Iva con cadenza annuale (non essendo tenuto alle liquidazioni periodiche si trovano a dover versare solo un saldo annuale ) con le modalità ordinare viste in precedenza e cioè versando, alternativamente: al 16/03/2015 (con possibilità di rateizzare fino a novembre 2015) nel termine delle imposte da Unico (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese) con possibilità di rateizzare fino a novembre 2014 a partire dal 16/06/2015 (o dal 16/07/2015). senza applicazione di interessi dell1%. Nota: non si tratta di contribuenti trimestrali speciali, ma di contribuenti che non possiedono le liquidazioni periodiche (ciò significa che non è dovuto un versamento periodico del 4 trimestre al 16 febbraio dell anno successivo e pertanto applicano le modalità di versamento di un saldo Iva ). FUORIUSCITI NEL 2014 DAL REGIME DEI MINIMI - RETTIFICA A FAVORE I contribuenti che, dal 2014 sono fuoriusciti (o decaduti) dal regime agevolato dei minimi: indipendentemente che abbiano avuto accesso al regime agevolato dei cd. ex- minimi oppure siano transitati in contabilità semplificata o ordinaria possono (facoltà) effettuare la rettifica della detrazione IVA a favore in relazione: alle rimanenze di magazzino risultanti al 31/12/2013 ai servizi non utilizzati al 31/12/2013 (es: canoni di leasing fatturati nel 2013 e riferiti al 2014) ai beni mobili (es: attrezzature, pc, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31/12/2013 non è ancora scaduto il cd periodo di tutela fiscale (si tratta dei beni acquistati dal 2010 in poi in quanto per quelli acquistati fino al 2008 è già trascorso il quinquennio). APPOSITA DOCUMENTAZIONE: è necessario predisporre un apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità ed i valori dei beni del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella CM 328/97). MODELLO IVA 2015: l IVA a credito da rettifica della detrazione va indicata nel rigo VF56.

Redazione Fiscale Info Fisco 048/2015 Pag. 6 / 6 Il geometra Rossi ha iniziato l attività nel 2008 applicando il vecchio regime dei minimi da cui è fuoriuscito dal 2014, adottando il regime fiscale agevolato. Nel 2012, in costanza del regime dei minimi, ha acquistato un server: 5.000 + 1.000 Iva. Esempio3 La rettifica positiva della detrazione nel mod. IVA 2015 è pari ad. 600 ed è così determinata: 1.000 / 5 x 3 anni (dal 2014 al 2016). Ipotizzando che l IVA a debito relativa al 2014 sia pari a 3.000 e quella a credito pari a 1.000, il saldo IVA 2014 da versare entro il 16/03/2016 è così determinato: - IVA a debito 3.000 - IVA a credito 1.600 (1.000 + 600) Saldo da versare 1.400 REGIME FORFETTARIO E DEI MINIMI - ACCESSO DAL 2015 I soggetti che accedono dal 2015: al regime forfettario (art. 1 c. 54 e segg. L. 190/2014) non provenendo dal regime dei minimi al regime dei minimi (ove fosse prorogato dalla legge di conversione del DL Milleproroghe) devono (obbligo) effettuare: la rettifica della detrazione dell IVA a credito a sfavore in relazione a beni e servizi: esistenti al 31/12/2014 non ancora ceduti o utilizzati (il meccanismo è speculare alla situazione del paragrafo sopra). N.B.: considerate le disposizioni dell art. 27 c. 2 DL 98/2011, la rettifica è dovuta: solo per i contribuenti che hanno iniziato l attività nel 2014 senza accedere al regime dei minimi (posto che non hanno esercitato alcuna opzione per fuoriuscirvi) considerato che in qualsiasi altro caso non è ammesso accedere al regime agevolato pervenendo da una precedente attività (es: il contribuente che ha aperto P.Iva nel 2014 ha esercitato l opzione anche solo con comportamento concludente, senza compilare il rigo VO33 in Dichiarazione Iva 2014 ad escludersi dal regime agevolato). Versamento: da effettuare in unica soluzione (al 16/03/2015), non è più prevista la possibilità di rateizzare in 5 rate annuali. La rettifica va indicata nel rigo VF56 con segno negativo (non più nell apposita casella del rigo VA14 del modello Iva.