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Transcript:

INTRODUZIONE Dopo vent anni dall emanazione della Direttiva Nitrati e dopo notevoli investimenti da parte del settore agricolo per ottemperare agli adempimenti previsti, ancora oggi la Direttiva europea rappresenta per la zootecnia lombarda un annosa questione. Dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo Programma di Azione per le zone designate vulnerabili, ogni quattro anni, infatti, le Regioni sono tenute alla sua revisione ed in particolare l Unione Europea ha previsto delle integrazioni al fine di uniformare la disciplina delle Regioni del Bacino Padano. Coinvolte tutte le aziende agricole, zootecniche e non. Sempre nel 2012 è stata accolta la richiesta di deroga presentata da parte dell Italia, reduce dal rientro dalla procedura di infrazione europea, che consente di innalzare il limite di utilizzazione agronomica da 170 kg di azoto a 250 kg per le aziende che utilizzano effluente proveniente da bovini/suini. Nonostante questa possibilità, però, Coldiretti Lombardia ritiene la deroga una procedura altamente burocratica, oltre a non rappresentare una soluzione congrua alle peculiarità della Pianura Padana, inoltre, viene ribadita la necessità di una revisione delle aree vulnerabili e della direttiva 676/91 CE. A tale riguardo, lo scorso dicembre, il Ministero ha invitato le Regioni entro novanta giorni a rivedere le aree vulnerabili attuali, anche alla luce degli studi di Ispra in corso. Inoltre, Coldiretti evidenzia, come indispensabile, individuare le reali responsabilità di tutti i comparti che incidono sulla qualità delle acque per tutelare la salute umana per una migliore e produttiva applicazione della Direttiva. Ci auguriamo che il nostro costante lavoro nella semplificazione amministrativa e nello studio di strategie atte a sostenere la nostra importante produttività possano ancora una volta vedere il settore agricolo vincente nello sviluppo di nuove opportunità. Forniamo questa sintetica guida a tutti Voi augurandovi Buon lavoro! Il direttore Giovanni Benedetti Il Presidente Ettore Prandini 1

Attività di informazione mis. 111/B anno 2012 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia; cofinanziato dall Unione Europea attraverso il FEASR Coordinatore del progetto: Valeria Sonvico La presente pubblicazione, a carattere informativo-divulgativo, non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 2

INDICE Brevi nozioni sulla Direttiva Nitrati 5 Obiettivi dell utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati 7 Ciclo dell azoto 7 Fattori che determinano le perdite di azoto 8 Cartografia: apporti di azoto provenienti da effluente di allevamento 9 Zone vulnerabili: attuale designazione 10 Programma di Azione 11 Cosa viene disciplinato Quali aziende sono coinvolte Le regole 12 N. 1 Divieti spaziali N.2 Divieti temporali N. 3 Dosi di applicazione N.4 Strutture di stoccaggio N.5 Adempimenti amministrativi N. 6 Tempi di presentazione della domanda N. 7 Documenti di trasporto N. 8 Altri adempimenti Si consiglia 29 Controlli e Sanzioni 30 La Deroga 32 Chi può chiedere la deroga Quali effluenti ammessi 3

Pratiche colturali da rispettare Altri impegni Domanda di richiesta di deroga Controlli e sanzioni Condizionalità: atto A4 39 Ultime novità 40 Brevi disposizioni per le zone non vulnerabili 41 Glossario 44 Riferimenti normativi 46 4

BREVI NOZIONI SULLA DIRETTIVA NITRATI La Direttiva Nitrati (91/676 CEE), relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, prevede di ridurre l apporto di nitrati di origine agricola ai suoli al fine di evitare la loro lisciviazione nelle acque sotterranee o un loro ruscellamento nelle acque superficiali. Due sono principalmente gli obblighi per gli stati membri: Individuazione di zone vulnerabili all inquinamento da nitrati di origine agricola; Definizione di programmi di azione per tali aree in linea con la direttiva; La Regione Lombardia in assenza di un provvedimento nazionale, emanato con d.lgs n 152 solo nel 1999, ha applicato i principi della Direttiva Nitrati con la legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 Norme per il trattamento, la maturazione e l utilizzo dei reflui zootecnici. Nel 1996 è stato approvato dalla Regione il Regolamento Attuativo della l.r.37/93 in cui viene redatto un primo elenco di comuni vulnerabili (equivalente al 15 % della Superficie Agricola utilizzata SAU- di pianura). In tali comuni vengono rispettati i limiti di spandimento previsti dalla direttiva (170 KgN/ha/anno) e l azienda è tenuta a predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica che dimostri le quantità di effluente necessarie ai fabbisogni colturali. Nel 2004 con l adozione del Piano di Tutela ed uso delle Acque (PTuA) sono stati ridisegnati i comuni vulnerabili coincidenti non solo con i comuni le cui acque destinate al consumo umano avevano già mostrato fenomeni di inquinamento da nitrati, ma anche i comuni con rischio potenziale. Per la delimitazione vengono adottati i criteri del d.lgs 152/99 e cioè: Caratteristiche idrogeologiche e litostrutturali degli acquiferi, nonché la capacità protettiva dei suoli; 5

Distribuzione del carico zootecnico; Caratteristiche qualitative delle acque sotterranee e superficiali Si passa dal 15% della Superficie Agricola Utilizzata di pianura al 23%. A seguito della procedura di messa in mora dello Stato Italiano da parte della Commissione Europea nell aprile 2006 (ridefinizione delle zone vulnerabili e redazione dei Programmi di azione) la Regione arriva ad una designazione notevolmente aumentata delle zone vulnerabili raggiungendo il 56% della SAU di pianura e all approvazione dell adeguamento del Programma di Azione regionale. Attualmente è in vigore dal 1 gennaio 2012 il Programma di Azione regionale approvato con d.g.r 2208 del 14 settembre 2011. Sintesi Provvedimento Nazionale decreto interministeriale 7 aprile 2006 Provvedimento Regionale Designazione Aree Vulnerabili 3297/2006 Provvedimento Regionale Programma di Azione dgr 2208/2011 Provvedimento Regionale Disciplina trasporto ddg 5306/2012 Provvedimento Regionale Legge Regionale Testo Unico 31/2008 Provvedimento Regionale Linee guida per l applicazione delle sanzioni 2012 Provvedimento Europeo concessione di deroga all Italia 03/11/2011 Provvedimento Regionale disposizioni regionali attuative della deroga Provvedimento Nazionale legge n. 221 del 17 dcembre 2012 6

Obbiettivi dell Utilizzazione Agronomica dei Fertilizzanti Azotati Protezione delle zone vulnerabili dall inquinamento provocato da nitrati; Tutela dei corpi idrici; Effetto fertilizzante e ammendante nel terreno; Equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto della coltura e l apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione nei periodi di massima efficienza; Ciclo dell Azoto Perdite Perdite 7

Fattori che determinano le perdite di Azoto Le perdite di azoto avvengono in: Aria (emissione cattivi odori e ammoniaca); Suolo (accumulo di minerali poco solubili, metalli pesanti e fosforo); Acque superficiali e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso nitraticon compromissione della potabilità e aumento del grado di eutrofizzazione delle acque) ; E sono influenzate da: Natura geochimica del suolo (es. terreni sabbiosi molto permeabili e con limitata capacità di ritenzione idrica; presenza di falda superficiale; terreni poggianti su roccia fessurata); Pendenza del terreno (> 10-15%); Clima; Pratiche colturali (es. lavorazioni frequenti in profondità di terreni ricchi di sostanza organica); Periodo di applicazione dei fertilizzanti (organici e non) ED efficienza di utilizzazione; Apporti elevati di fertilizzanti non corrispondenti al fabbisogno della coltura; Caratteristiche chimiche del fertilizzante applicato (es. solubilità in acqua); Efficienza dei metodi irrigui utilizzati (scorrimento 40-50%; infiltrazione laterale per solchi 55-60%; aspersione 70-80%; a goccia 85-90%); 8

Cartografia degli apporti di azoto provenienti da effluente di allevamento riferiti alla SAU comunale 9

ZONE VULNERABILI: ATTUALE DESIGNAZIONE L attuale ampliamento delle aree vulnerabili, approvato con d.g.r. VIII/3297 dell 11 ottobre 2006, ha tenuto conto delle richieste della Commissione Europea grazie anche alla disponibilità di dati qualitativi derivanti dal monitoraggio delle acque superficiali. Vengono inglobate nella designazione anche le fasce fluviali A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in quanto limitrofe a corsi d acqua e a potenziale invasione degli stessi. I comuni ricadenti in area vulnerabile sono 419 (esclusi i comuni ricadenti nelle fasce A e B PAI). L elenco dei comuni totalmente e parzialmente vulnerabili è scaricabile dal sito www.lombardia.coldiretti.it sezione Ambiente e Territorio Direttiva Nitrati. 10

IL PROGRAMMA DI AZIONE Cosa viene disciplinato L utilizzazione agronomica di: Letami e materiali ad essi assimilati; Liquami e materiali ad essi assimilati; Fertilizzanti diversi dall effluente (quali concimi azotati e ammendanti organici e di sintesi); Fanghi di depurazione; Quali aziende sono coinvolte Zootecniche e non che producono e/o utilizzano azoto proveniente da effluente di allevamento (e.a.); Non zootecniche che utilizzano apporti azotati diversi da effluente di allevamento; Tutti coloro che producono e/o utilizzano una qualsiasi fonte di azoto sono coinvolti ad un migliore utilizzo agronomico. 11

LE REGOLE Regola n. 1 - Divieti spaziali Letami e Fertilizzanti diversi dall effluente di allevamento L azienda non può spandere letami e fertilizzanti diversi dall effluente di allevamento: A. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di: 5 metri dalle sponde dei corsi d acqua superficiali non significativi; 10 metri dalle sponde dei corsi d acqua superficiali significativi; 25 metri dall inizio dell arenile per le acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar; Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi a corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto è opportuna una copertura vegetale permanente, anche spontanea, e si consiglia la costituzione di siepi/fasce boscate tampone. B. sulle superficie non interessate ad attività agricola (eccetto aree verde pubblico/privato e aree soggette a recupero e ripristino ambientale); C. Nei boschi (eccetto effluenti rilasciati da animali nell allevamento brado); 12

D. Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua (eccetto terreni con colture che richiedono la sommersione); E. Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; F. In golena entro argine (eccetto in periodo di magra e con interramento immediato); G. In tutte le situazioni di ordine igienico-sanitario; H. In tutti i casi in cui l autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti; I. Solo per letami: in caso di rischi significativi, su terreni con pendenza media superiore al 10%, in ogni caso è vietato quando sono previste piogge superiori ai 10 mm entro i successivi 3 giorni dall intervento. L applicazione sulle pendenze fino al 15% prevista con aratura entro le 12 ore successive; Ove praticabili, deve essere assicurata una copertura vegetale, inoltre sui seminativi deve essere effettuata l incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione. Liquami E vietata l utilizzazione agronomica di liquami: A. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di: 10 metri dalle sponde dei corpi d acqua superficiali; 30 metri dall inizio dell arenile per le acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar; Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi a corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. 13

Nelle fasce di divieto è opportuna una copertura vegetale permanente, anche spontanea, e si consiglia la costituzione di siepi/fasce boscate tampone. B. sulle superficie non interessate ad attività agricola (eccetto aree verde pubblico/privato e aree soggette a recupero e ripristino ambientale); C. Nei boschi (eccetto effluenti rilasciati da animali nell allevamento brado); D. Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua (eccetto terreni con colture che richiedono la sommersione); E. Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; F. In golena entro argine (eccetto in periodo di magra e con interramento immediato); G. A meno di 10 m di raggio in caso di acque sotterranee e a meno di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione (pozzi e sorgenti) salvo ulteriori delimitazioni da parte dell autorità competente per territorio; I. In prossimità di strade o centri abitati; L. In terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente all alimentazione umana (orticoltura, a coltura presente, e su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea); M. Su colture foraggiere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o del pascolamento; N. Dopo l impianto della coltura nelle aree adibite ad uso pubblico (parchi o giardini, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione); O. Su terreni con pendenza > al 10%, incrementato fino al 15% con l adozione delle migliori tecniche disponibili per spandimento (es. iniziazione diretta con aratura entro le 12 ore), in ogni caso è vietato quando sono previste piogge superiori ai 10 mm entro i successivi 3 giorni dall intervento. 14

P. Nelle zone svantaggiate su pendenze fino a 30 % il quantitativo di azoto e di effluente per singolo intervento non ecceda i 50 kg di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverile estive ci sono specifiche tecniche aggiuntive. Tali disposizioni non si applicano per superfici inferiori a 1 ettaro; Q. Applicazione con irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada a bordo campo, tubazioni e manichette di irrigazione a bocca libera; Fanghi di depurazione E vietata l utilizzazione agronomica dei fanghi: A. Nelle fasce di rispetto corsi d acqua e arenili a meno di 100 metri dalle sponde di laghi, fiumi, torrenti; B. Su terreni con pendenza > al 15 (se s.s. < 30%); C. Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua, acquitrinosi, soggetti ad esondazione e/o inondazioni naturali (fasce A e B del PAI); D. Durante il periodo di irrigazione e nelle risaie almeno nei 45 giorni prima delle inondazioni; E. Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi; F. A meno di 100 m in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi); G. In terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente all alimentazione umana (orticoltura e frutticoltura); H. Su terreni destinati a pascolo, prato pascolo, e su colture foraggere nelle 5 settimane precedenti il pascolo o la raccolta del foraggio; 15

I. Su terreni destinati a verde pubblico; L. A meno di 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile; M. A meno di 500 m di raggio a monte nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna; N. Prima della semina se non si effettua interramento; O. Nelle colture a destinazione forestale produttiva se non si effettua interramento; P. In terreni soggetti a vincolo idrogeologico; Q. In terreni con ph < 5; R. In terreni con C.S.C. < 8 meq/100g; S. In località aride non recuperabili ai fini agronomici; T. In terreni su cui si utilizzano gli effluenti di allevamento; Regola n. 2 - Divieti temporali Letami: è fatto divieto di norma dal 1 novembre a fine febbraio in particolare sono da osservare i seguenti periodi minimi: 90 giorni; dal 15 dicembre al 15 gennaio esclusivamente per letame bovino, ovi-caprino e di equidi con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati; 120 giorni per le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca > 65%; 16

Liquami: è fatto divieto di norma dal 1 novembre a fine febbraio in particolare sono da osservare i seguenti periodi minimi: 90 giorni su terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata; 120 giorni su terreni destinati ad altre colture; Fertilizzanti azotati diversi dall effluenti di allevamento: è fatto divieto di norma dal 1 novembre a fine febbraio in particolare sono da osservare i seguenti periodi minimi: 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici (d.lgs 75/2010) eccetto l ammendante compostato verde e l ammendante compostato misto per i quali è ammessa la distribuzione se viene rispettato il contenuto di azoto pari a 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale; Fanghi: è fatto divieto di norma dal 1 novembre a fine febbraio in particolare sono da osservare i seguenti periodi minimi: 90 giorni su terreni con residui colturali e in preparazione della semina primaverile anticipata; 120 giorni su terreni destinati ad altre colture; Ogni anno il Direttore Generale Agricoltura con proprio decreto individua il periodo di inizio e di fine del 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio. 17

Regola n. 3 - Quanto è possibile distribuire Dosi di applicazione Le aziende devono osservare il limite d uso di applicazione dell azoto di origine da effluente di allevamento pari a 170 kg di azoto per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale (comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici provenienti da e.a.- dlgs n.75 del 29 aprile 2010 e dalle acque reflue); Il digestato derivante da fermentazione anaerobica di effluenti di allevamento ha il limite d uso dei 170 kgn/ha/anno. Ma posso distribuire di più solo se. Il limite d uso può essere derogato a 250 kg per ettaro per anno secondo specifica procedura (vedi paragrafo deroga pag. 32) per le aziende il cui azoto utilizzato proviene da effluente bovino o da frazioni chiarificate di effluente suino. Rispettare sempre il reale fabbisogno di azoto della coltura indipendentemente dai limiti massimi delle dosi applicative consentite. Gli apporti minimi di azoto utilizzabile per le singole colture non possono superare le quantità previste nell allegato II del programma di Azione in vigore. 18

Regola n. 4 Strutture di stoccaggio Materiali palabili Platea impermeabilizzata; Cordolo o muro perimetrale di contenimento; Pendenza adeguata per convogliare i liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio (pozzettone); Capacità di stoccaggio non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 gg; La superficie di lettiera permanente purché impermeabilizzate alla base, le fosse profonde dei ricoveri a due piani per le galline ovaiole e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell allevamento a terra sono considerate utili al calcolo assumendo come altezza massima: 60 cm bovini; 15 cm avicoli; 30 cm altre specie; I liquidi di sgrondo che sono convogliati nella struttura di raccolta (pozzettone) devono rispettare la capacità di stoccaggio dei materiali non palabili. 19

Materiali non palabili Predisporre un fondo e pareti impermeabilizzati; Sommare al volume degli effluenti il volume delle acque meteoriche convogliate da superfici scoperte interessate dalla presenza degli stessi e delle acque di lavaggio delle strutture degli impianti e delle attrezzature zootecniche; Tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 cm per i contenitori privi di copertura per l allontanamento dell acqua piovana; Provvedere al frazionamento del volume in almeno 2 contenitori per una maggiore stabilizzazione del materiale per le aziende con produzione > 6000 Kg N/anno nel caso di nuove strutture o ampliamento di quelle esistenti; Capacità di stoccaggio non inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturale che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunnovernini, 180 giorni per bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in assenza degli assetti colturali del precedente punto e per tutte le altre specie allevate (es. suini, bovini da carne); Le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati sono considerati utili al calcolo solo per: Strutture in aziende esistenti; Ampliamenti delle strutture esistenti per le parti di nuova edificazione in aziende esistenti localizzate in comuni di montagna; Nuovi allevamenti localizzate in comuni di montagna; 20

Ricorda nel dimensionare la struttura di stoccaggio Consistenza dell allevamento e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo; Tipologia e volume di materiale stoccato (palabile o non); Ordinamento colturale; Condizioni climatiche locali; Periodo di divieto allo spandimento; Accumulo in campo In prossimità e/o sui terreni utilizzati per l utilizzazione; Quantità funzionale alle esigenze delle colture dell appezzamento utilizzato per l accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi; Solo dopo stoccaggio di almeno 90 gg ad eccezione degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 gg le deiezioni possono essere accumulate direttamente in campo; Non per un periodo > a 3 mesi; Non è concesso a distanze inferiori a: 5 metri dalle scoline; 30 metri dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; 40 metri dalle sponde dei laghi e dalle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar; Non può essere ripetuto sullo stesso luogo nella stessa annata agraria; L accumulo in campo è consentito SOLO per il letame e le lettiere esauste di allevamenti avicunicole e NON per gli altri materiali assimilati ai letami! 21

Materiali diversi dall effluente di allevamento Strutture con pavimentazione impermeabile e dotate di copertura Fanghi di depurazione Platea impermeabilizzata; Cordolo di contenimento; Copertura; Regola n. 5 Adempimenti amministrativi Per comprendere quale tipo di adempimento amministrativo redarre (POA/POAS; PUA/PUAS) è necessario tenere in considerazione: Localizzazione dell azienda: zona vulnerabile o non vulnerabile; Carico di azoto: prodotto e/o utilizzato proveniente da effluente di allevamento; utilizzato proveniente da fonte non zootecnica; 22

Quali aziende devono presentare la Comunicazione Nitrati Aziende che producono azoto al campo da effluente di allevamento (es. azienda con allevamento che cede totalmente la produzione); Aziende che producono e utilizzano azoto al campo da effluente di allevamento da e.a (es. azienda con allevamento che produce e utilizza su terreni propri o di altri il materiale prodotto); Aziende che utilizzano azoto al campo da effluente di allevamento (es. azienda senza allevamento che acquista effluente da un azienda zootecnica); Aziende che utilizzano azoto al campo da fonti diverse dall effluente di allevamento (es. azienda che utilizza esclusivamente concime minerale) Le aziende che cedono totalmente il proprio effluente di allevamento a terzi che non lo utilizzano ai fini agronomici non rientra nella presente disciplina, ma segue le norme di smaltimento rifiuti inquadrandosi come rifiuto speciale. L azienda è tenuta alla redazione di una comunicazione semplificata o completa (Programma Operativo Aziendale: POA/POAs), comprensiva eventualmente di un Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti, semplificato o completo (PUA/PUAs) in relazione alla classe dimensionale della produzione e/o utilizzo dell azoto. 1000 kg N/anno da effluente di allevamento: esonero (si consiglia comunque la presentazione della domanda); Da 1000 a 3000 kgn/anno da effluente di allevamento: comunicazione semplificata (POAS); Da 3001 a 6000 kgn/anno da effluente di allevamento: comunicazione completa e Piano di utilizzazione agronomica semplificato (POA + PUAS); 23

> 6000 kgn/anno da effluente di allevamento: comunicazione completa e Piano di Utilizzazione Agronomica (POA + PUA); 3000 kgn/anno da fonte diversa dall effluente di allevamento: esonero; Da 3001 a 6000 kgn/anno da fonte diversa dall effluente di allevamento: comunicazione completa e Piano di utilizzazione Agronomica semplificato (POA + PUAS); > 6000 kgn/anno da fonte diversa dall effluente di allevamento: comunicazione completa e Piano di utilizzazione Agronomica (POA + PUA); Le aziende che utilizzano sia effluente di allevamento sia altre fonti di azoto e per una di esse ricadono in esonero, l azienda provvederà alla redazione della comunicazione relativa alla classe dimensionale in cui ricade il quantitativo di azoto maggiore, nella domanda verrà registrata anche l altra quota sotto soglia. Le aziende che ricadono al di sotto della soglia per cui è previsto l esonero devono comunque garantire il rispetto dei divieti spazio temporali ed avere le strutture adeguate per lo stoccaggio. Redazione della comunicazione gestione nitrati La comunicazione gestione nitrati che l azienda è tenuta a presentare deve essere fatta utilizzando il sistema informatico di Regione Lombardia utilizzando la Carta Regionale dei Sevizi o la Carta Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) previo accreditamento a SIARL. La redazione della domanda può essere fatta: POA/POAS/PUAS Il legale rappresentante dell azienda agricola abilitate all accesso al SIARL; I Centri di Assistenza Agricola (CAA), tra cui quello di Coldiretti Lombardia, delegati dall impresa agricola; 24

PUA: I liberi professionista (agronomi, periti agrari, agrotecnici) abilitati all accesso al SIARL e delegati dall0impresa agricola; I Centri di Assistenza Agricola (CAA), tra cui quello di Coldiretti Lombardia, delegati dall impresa agricola; I liberi professionista (agronomi, periti agrari, agrotecnici) abilitati all accesso al SIARL e delegati dall0impresa agricola, limitatamente al 1 anno di presentazione e qualora non sussistono modifiche sostanziali; In ogni caso la domanda viene sottoscritta dal legale rappresentante dell azienda che detiene la responsabilità di quanto dichiarato, la firma digitale della comunicazione può essere fatta: Mediante CRS e relativo PIN; Mediante altre smart cards (con valore di CNS) e relativo PIN rilasciate da vari organismi (es. CCIAA); In alternativa ai punti precedenti rilascio della delega alla firma al soggetto compilatore della domanda sottoscrivendo opportuno modulo di delega, che può essere richiesto ai CAA; L acquisizione del PIN della CRS può essere fatta seguendo le modalità all indirizzo www.crs.lombardia.it. Per l anno 2012, ed esclusivamente per questa annata, causa ritardi di funzionalità del sistema messo a disposizione della regione, le aziende che entro il 31 dicembre non hanno redatto la domanda gestione nitrati possono compilarla entro la fine di febbraio 2013, tale procedura assolverà comunque l adempimento dell anno 2012. 25

Regola n. 6 Tempi di presentazione Le aziende nuove (ovvero quelle che si insediano per la prima volta) devono provvedere alla comunicazione da subito. Le aziende esistenti provvedono alla compilazione del POA/POAS ogni 5 anni, fatte salve modifiche sostanziali, mentre il PUA/PUAS il cui aggiornamento è annuale prevede la redazione preventiva entro il 15/02 e un consentivo che in caso non coincida con quello preventivo può essere redatto in qualsiasi momento con la richiesta di una variante al piano. Per modifiche sostanziale si intendono modifiche riguardanti le caratteristiche, quantità e tipologia degli effluenti di allevamento. La modifica riferita alla caratteristiche e alla quantità va considerata sostanziale solo qualora comporti il passaggio di classe dimensionale diversa. Per quanto attiene la tipologia la modifica è da considerarsi sostanziale quando la specie prevalente allevata cambia rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione. In particolare la domanda Unica/PAC e l aggiornamento del fascicolo aziendale, laddove non sussistono modifiche sostanziali, soddisfano i requisiti di rinnovo POA/POAS. Una volta che la domanda viene compilata nella sua interezza il sistema informativo provvede alla protocollazione. La data della protocollazione dimostra il rispetto dei termini di presentazione stabiliti. L azienda deve detenere e conservare copia cartacea della comunicazione presentata e firmata, ed eventuale delega, e relativi allegati, disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 26

Regola n. 7 Documenti di trasporto Dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore le seguenti disposizioni relative al trasporto dell effluente di allevamento: Trasporto all interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola: il POA/POAS e PUA/PUAS dimostra il trasporto. Nel caso in cui l azienda fosse esonerata dall adempimenti amministrativo (POA/POAS e PUA/PUAS) dovrà conservare presso l azienda l autodichiarazione di movimentazione; Trasporto da un azienda/impresa agricola (cedente) verso un altra azienda/impresa agricola diversa (cessionario/acquirente): è necessario avere un documento che contenga le seguenti informazioni: Identificativi aziendali azienda da cui origina il materiale e legale rappresentante; Numero e data del documento; Identificativi aziendali dell azienda destinataria e del legale rappresentante; Materiale trasportato e quantità; Identificativi dell azienda trasportatrice e mezzo di trasporto; Data di uscita del materiale (può coincidere con quella del documento); Estremi della comunicazione nitrati dell azienda da cui origina il materiale; Solo per aziende che hanno richiesto la deroga: contenuto di azoto e fosforo dell effluente trasportato e certificato di analisi per effluente trattato e frazioni solide derivanti da trattamenti; Il documento deve essere compilato prima del trasporto a cura dell impresa cedente. 27

Il documento deve essere conservato presso l azienda cedente, dall impresa cessionaria e dal trasportatore; tale documento può essere sostituito dal documento di trasporto purchè si possano rilevare le stesse informazioni. Il documento dovrà essere disponibile agli eventuali controlli da parte dell autorità competente. Per le aziende che hanno richiesto la deroga per trasporti superiori ai 30 km il trasporto dovrà essere registrato mediante GPS (sistema di posizionamento geografico). Il modello del documento si può trovare su BURL SO n. 25 del 19/06/2012 (ddg 5306/2012) Regola n. 8 Altri adempimenti Aggiornamento fascicolo aziendale; Piano di monitoraggio; Carta CTR 1:10000 o qualsiasi documento equipollente che possa individuare gli appezzamenti di proprietà, in affitto o in conduzione dell impresa agricola; Registro degli apporti azotati e suo aggiornamento: devono essere annotati i movimenti dell effluente e degli altri fertilizzanti azotati dall azienda agli appezzamenti: data intervento; tipo di fertilizzante; appezzamento; quantità utilizzata, ceduta, acquistata; L aggiornamento deve essere fatto entro 10 giorni dall intervento, per le aziende che richiedono la deroga questo periodo è ridotto a 7 giorni. 28

Si consiglia. Macchine e attrezzature per modalità di applicazione Spandiliquame: trasporto e distribuzione con cisterne su ruote Erogazione da un solo punto: basso costo, elevata affidabilità e ridotto ingombro e manutenzione, contrariamente determinano una maggior impatto di emissioni in atmosfera dovuto ad un esposizione all aria del liquame. Erogazione attraverso una serie di erogatori tra di loro equamente distanziati e montati su una barra parallela al terreno e perpendicolare allo stato di avanzamento della macchina: 1. Distribuzione superficiale: in prossimità del terreno su tutta la superficie o localizzazione in banda (colture erbacee in copertura); 2. Distribuzione sotto superficiale: interrato appena al di sotto della superficie del terreno (prati) al fine di ridurre il danno recato alla cotica erbosa. Notevole riduzione degli odori. 3. Distribuzione interrata: iniezione del liquame direttamente ad una profondità di 10-20 cm dello strato interessato dalle lavorazioni ed esplorato dall apparato radicale delle colture. Sistemi ombelicali: trasporto e distribuzione con condutture fisse e tubazioni mobili Frazionare dosi di liquami in più applicazioni; Effettuare iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione in copertura con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura; Iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; Spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto; 29

Qualora in azienda si verifichi un eccesso di azoto al campo rispetto ai limiti imposti dall applicazione della direttiva e in rapporto alla propria superficie aziendale è necessario intervenire per ristabilire l equilibrio (utilizzazione agronomica effluenti esigenze colture - superficie atta distribuzione): Acquisto di terreni o utilizzo di terreni in convenzione; Separazione dell effluente e trasporto della frazione palabile in un altra zona per eccedenze limitate; Soluzioni consortili per aziende di piccole dimensioni con eccedenze rilevanti; Soluzioni di trattamenti aziendali per aziende medio-grandi con eccedenze rilevanti; Trattamenti Spinti per aziende con eccedenze rilevanti; E necessario in particolari casi aziendali ricorrere a tecniche combinabili tra di loro al fine di avere linee di trattamento aziendali ed extra aziendali, infatti alcuni trattamenti possono rilevarsi insufficienti in zona ad elevata vulnerabilità considerati singolarmente. Controlli e Sanzioni Controlli Province: rispetto del Programma di Azione, della deroga, linee guida e accertamento delle violazioni che saranno irrogate dalla Regione; Comuni: trasporto e ad essi competono in materia l irrogazione delle sanzioni; Sanzioni Inosservanza degli adempimenti amministrativi: da 200 euro a 2.000 euro; Inosservanza dell utilizzazione agronomica: da 500 euro a 5.000 euro; Inosservanza su caratteristiche e dimensioni e manutenzione delle strutture di stoccaggio: da 1.000 euro a 10.000 euro; 30

La reiterazione delle inosservanze dei precedenti punti comporta l irrogazione di un sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia; Fatto salvo quanto previsto dall art 137 comma 14 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., l irrogazione, nell arco di un anno, di una o più sanzioni amministrative il cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro coporta l obbligo di segnalazione alla competente autorità giudiziaria. (Art 137, comma 14: ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro o con l arresto fino ad un anno.) Per approfondimenti: Linee guida in ordine di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata e integrata dall art 14 della LR 7/2012 (BURL SO n. 29 del 17/07/2012). 31

LA DEROGA Così come è accaduto per altri Stati Membri dell Unione Europea (Danimarca, Paesi Bassi; Austria; Germania; Fiandre) anche per l Italia p stata approvata da parte Della Ue la proposta di deroga alla Direttiva Nitrati presentata dalle quattro regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia Romagna). Il 3 novembre 2011, infatti, ecco notificata la decisione di esecuzione della Commissione, la novità principale come è noto è l innalzamento della quantità di azoto spandibile che passa da 170 kg per ettaro all anno a 250 kg relativo alle zone vulnerabili. La deroga sarà valida fino al 2015 ma l adesione da parte della singola azienda andrà rinnovata anno per anno con una domanda da presentare entro il 15 febbraio. Il quantitativo massimo di azoto, quindi, proveniente da effluenti bovini o da frazioni chiarificate di effluenti suinicoli, che è consentito applicare in deroga è di 250 kg /ha/anno. La restante quota di N di origine vegetale va ad integrazione, nel rispetto dei MAS e dei coefficienti di efficienza riportati nelle tabelle del Programma di Azione. Chi può chiedere la deroga Possono presentare domanda le imprese agricola produttrici e/o utilizzatrici di effluenti zootecnici che hanno terreni in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN) ai sensi della DGR 11 ottobre 2006, n. 8/3297 Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di individuazione e designazione. Nel caso di un'azienda agricola che abbia tutti i terreni in titolo d uso (proprietà, affitto, ecc.) nelle ZVN di una delle quattro regioni alle quali si applica la deroga, dovrà chiedere l accesso alla deroga per la totalità dei terreni in possesso. Un azienda agricola che abbia parte dei terreni in ZVN e parte in Zona non vulnerabile (ZNVN), dovrà chiedere la deroga per la totalità dei terreni aziendali situati in ZVN. Nel caso di un azienda che abbia terreni in ZVN in Regione Lombardia e terreni in ZVN in un altra regione in cui non vige il 32

regime di deroga, l azienda dovrà richiedere la deroga per la sola parte di terreni compresi nella regione alla quale è stata concessa. Quali effluenti ammessi Effluenti bovini letami da stabulazione di bovini da latte e da carne; liquami di bovini da latte e da carne in forma tal quale; frazioni separate di liquami di bovini da latte e da carne: sia il chiarificato, sia il solido separato possono essere usati sui terreni in deroga; digestati da liquami bovini, anche in miscela con biomasse vegetali. L accesso alla deroga è relativo alla quantità di azoto (N) da effluenti bovini immesso nel digestore. Sia il digestato tal quale, sia le frazioni separate possono essere utilizzate sui terreni in deroga; chiarificati di liquami bovini a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell azoto rimosso in soluzioni concentrate). Per il calcolo del valore di N al campo si fa riferimento alle tabelle specifiche. Il valore del Fosforo verrà calcolato come P2O5 assumendo come standard per il calcolo il valore dell Azoto al campo diviso per 2,5. Effluenti suini liquami suinicoli per la sola frazione chiarificata risultante dal trattamento di separazione solido liquido. La frazione chiarificata deve risultare da trattamenti di separazione che dimostrano di equilibrare il rapporto N/P2O5 a valori non inferiori a 2.5. Sono esclusi pertanto i vagli (rotanti, vibranti, a gravità), mentre sono inclusi separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa 33

stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall azienda in deroga; digestati da liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vegetali. L accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti suini immesso nel digestore Sui terreni in deroga possono essere utilizzate solo le frazioni chiarificate tenuto conto, ai fini del limite previsto dalla deroga, del quantitativo fornito dagli effluenti immessi. Vanno sempre tenuti in considerazione i limiti di massima applicazione standard (MAS) che definiscono il fabbisogno colturale. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall azienda in deroga; chiarificati di liquami suinicoli a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell azoto rimosso in soluzioni concentrate). Sia nel caso di trattamenti a carico di chiarificati derivanti da liquami tal quali, sia nel caso di chiarificati di liquami suini separati dopo la digestione anaerobica, si richiede la determinazione analitica della composizione dell effluente in azoto e fosforo e la dichiarazione dei volumi di palabile e liquido. Relativamente al trattamento di separazione S/L, dovrà essere effettuata un analisi una tantum che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto N/P2O5 >2.5 e il mantenimento del separatore in condizioni ottimali di funzionamento. Il prodotto palabile che risulta dalla separazione dei liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente e dalla stabilizzazione successiva, non può essere applicato sui terreni dell azienda agricola beneficiaria della deroga, ma deve essere portato fuori, su terreni di aziende agricole terze, preferibilmente caratterizzati da suoli a basso contenuto di sostanza organica. Nel caso di azienda suinicola che abbia parte dei terreni in ZNVN e parte in ZVN, la frazione solida potrà essere utilizzata sui terreni in zona non vulnerabile, e pertanto non compresi nella deroga, dell'azienda stessa. 34

In tutti gli altri casi l esportazione dovrà essere oggetto di un contratto di cessione nei confronti di azienda terza. Pratiche colturali da rispettare I prati temporanei debbono essere arati in primavera; una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall aratura della superficie prativa; i fertilizzanti non possono essere applicati nell anno di aratura dei prati permanenti medesimi, I prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l azoto atmosferico. Quest'ultima condizione apre la strada ad un possibile inserimento della medica al terzo anno tra le colture in deroga. E da ritenere infatti che un prato temporaneo a medica, qualora dopo i primi due anni di impianto presenti una composizione floristica con prevalenza di graminacee, possa essere inserito tra le colture da deroga, il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente. Ciò significa che al raccolto della granella deve seguire l asportazione dal campo degli stocchi e degli altri residui colturali; l erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo; l erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini. Oltre all erbaio estivo possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve o medio (classi FAO da 300 a 500), qualora il cerale autunno vernino che lo precede venga raccolto entro la prima decade di giugno. 35

Gli altri impegni Rispetto delle efficienze del 65% per i liquami e del 50% per l effluente solido; Utilizzo dei 2/3 degli effluenti entro il 30 giugno di ogni anno mentre il restante 1/3 entro il 1 novembre dell anno stesso; Utilizzo di metodi di spandimento a bassa emissione di azoto; Spandimento superficiale e interramento entro le 24 ore (ad eccezione del letame sparso sui prati) per i letami e le frazioni solide separate; applicazione per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate di miscele di liquami con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispositivi di aspersione (barre, pivot), con tecniche di microirrigazione a goccia o mediante immissione controllata nelle acque di irrigazione; Spandimento a raso per bande per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate; Spandimento superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore) per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate; Iniezione profonda (max 25 cm) o per scarificatura a solco aperto o iniezione superficiale con chiusura del solco o erpicatura in concomitanza per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate; L apporto di fosforo non deve essere superiore al fabbisogno della coltura in modo che le dotazioni di fosforo del terreno non siano aumentate; Disponibilità presso l azienda dei risultati delle analisi relative al contenuto di fosforo e azoto nel suolo. Il campionamento e le analisi sono effettuati entro il 1 giugno dell anno in cui si effettuano le analisi e almeno una volta ogni 4 anni; Disponibilità presso l azienda dell autorizzazione al prelievo idrico o la documentazione che dispone la fornitura e uso dell acqua d irrigazione; Rispetto del divieto invernale di spandimento: dal 1 novembre di ogni anno alla data determinata con specifico decreto del Direttore Generale Agricoltura; 36

Tenuta presso l azienda del registro in cui annotare le fertilizzazioni effettuate e suo aggiornamento entro 7 giorni dall intervento; Per effluenti bovini, loro frazioni separate, effluenti suinicoli predisporre documento di trasporto per distanze inferiori a 30 km così come previsto a pag. XX a cui si evidenzia il quantitativo di azoto e fosforo (anche dati provenienti da bibliografia) presente nell effluente. Nel caso in cui il trasporto sia > 30 km in aggiunta una registrazione del percorso con sistema di posizionamento geografico (GIS) e conservata copia delle registrazioni presso l azienda; Per le frazioni liquide separate di liquami suinicoli e relative frazioni solide separate predisporre documento di trasporto per distanze inferiori a 30 km così come previsto a pag. 27, le frazioni fuori azienda devono avere certificato una tantum di analisi del contenuto di azoto e fosforo eseguito da un laboratorio riconosciuto. Nel caso in cui il trasporto sia > 30 km in aggiunta una registrazione del percorso con sistema di posizionamento geografico (GIS) e conservata copia delle registrazioni presso l azienda; La domanda di richiesta di deroga La presentazione della domanda per la deroga avviene in raccordo con la Procedura gestione nitrati del SIARL entro il 15 febbraio di ogni anno. L azienda deve conservare copia della domanda presentata e firmata e del piano di fertilizzazione. Il sistema informativo rilascia una ricevuta di ricevimento della domanda che ha valore di comunicazione di avvio del procedimento. Aggiornamento del fascicolo aziendale sul Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) prima di inserire l adesione on-line alla deroga sul Portale delle Imprese Agricole; Accesso al sito https://ilportaledelleimpreseagricole.servizirl.it (credenziali di login e 37

password e le profilazioni sono le stesse rilasciate per l accesso al SIARL); Nella compilazione della domanda l azienda s impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla decisione di deroga; Controlli e Sanzioni Sono previsti controlli di natura amministrativa, ispezioni in loco alle aziende, ispezioni in loco sui trasporti. Controlli amministrativi: sulla totalità delle domande; Controlli in loco alle aziende: almeno il 5% delle aziende richiedenti, il campione viene estratto dalla Direzione Generale Agricoltura. Questo controllo viene eseguito dalle Province che rilasceranno relativo verbale; Controllo in loco sui trasporti: almeno l 1% dei trasporti tra le aziende agricole; La rinuncia alla domanda di adesione alla deroga, possibile in qualsiasi momento, deve essere presentata a Sistema informativo tramite una specifica domanda. La rinuncia non è ammessa qualora l autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità o nel caso in cui l autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 38

Condizionalità La condizionalità è l insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per garantire standard elevati di difesa del territorio, sicurezza alimentare, benessere degli animali e salute pubblica e conseguentemente beneficiare degli aiuti diretti europei. La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di NORME, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti. I Criteri di Gestione Obbligatori sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall Unione Europea che da tempo sono entrati a far parte della normativa nazionale, mentre le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono impegni minimi di carattere agronomico che hanno la finalità di mantenere le condizioni del suolo e del paesaggio. Tra i CGO la direttiva nitrati 91/676 CEE costituisce l Atto A4 Protezione dele acque da inquinamento prodotto da nitrati da fonte agricola. A questo atto sono soggette tutte le aziende aventi superfici ricadenti, anche parzialmente, in Zona Vulnerabile e che producono e/o utilizzano di azoto al campo apportato da effluente di allevamento > 1000 KgN/anno o che utilizzano apporti azotati diversi dall effluente zootecnico > 3000 KgN/anno. Le aziende, pertanto, sono tenute a: Rispettare i divieti immediatamente cogenti previsti dal Programma di azione regionale per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione; Rispettare adempimenti amministrativi Comunicazione POA/POAS; Aggiornamento annuale PUA; Essere in possesso delle convenzioni per i terreni in uso; 39

Avere strutture di stoccaggio adeguate alle esigenze aziendali e che le stesse siano in un idoneo stato di funzionalità delle strutture di stoccaggio; Rispettare il limite massimo di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento pari a 170 kgn/ettaro/anno; Eventuale domanda di richiesta di deroga e rispetto del limite massimo di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento pari a 250 kgn/ettaro/anno avendo ricevuto istruttoria positiva alla deroga; Tutte le informazioni relative agli adempimenti di Condizionalità sono disponibili consultando la normativa in vigore per il 2013. Ultime novità L art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 129 convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede al comma 7-ter che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi entro il 17 marzo 2013, le Regioni in conformità all Accordo concernente l applicazione della direttiva nitrati procedono all aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e che, qualora le Regioni non abbiano provveduto entro un anno sarà compito del Governo. L Accordo del maggio 2011 della Conferenza Stato Regioni prevedeva una commissione ad uno studio, affidato dal Ministero delle Politiche Agricole ad Ispra, finalizzato ad approfondire l origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori (civile, industriale e agricolo), questo per avere maggiori e più approfondite informazioni per la revisione delle zone vulnerabili. Lo studio di Ispra attualmente è n corso, alcune prime considerazioni dello studio sono state presentate al convegno organizzato da Regione Lombardia il 6 dicembre 2012. 40