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C O M U N E DI B E L L A N O PROVINCIA DI LECCO C.A.P. 23822 TEL. 0341821124 FAX 0341820850 CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00563380138 CIRCOLARE N. 1/2016 AD OGGETTO PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLE FERIE. Al fine di agevolare la fruizione dell istituto normativo e contrattuale delle ferie, nonché nell intento di assicurare il rispetto e l omogeneità dell applicazione della relativa normativa con conseguente efficientamento dell attività della Pubblica Amministrazione, si emana la presente circolare in materia di ferie. La disciplina in materia di ferie trae origine dall art. 36 - comma 3 della Costituzione il quale sancisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi : si tratta, di un diritto avente come finalità quella di garantire e consentire un recupero dell integrità fisica e psichica del lavoratore. Il datore di lavoro ha l obbligo di assegnarlo ed il dipendente il diritto di richiederlo ed il dovere di fruirne. La normativa relativa alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale con qualifica non dirigenziale è rinvenibile nell art. 18 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 06/07/1995 il quale testualmente recita: 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a", della L. 23 dicembre 1977, n.937. 3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente a 28 e 26,

comprensivi delle due giornate previste dall articolo 1, comma 1, lettera a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13. 16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tate data non siano state fruite per esigenze di servizio si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. In relazione alla monetizzazione delle ferie si ricorda che l art. 18 del C.C.N.L. del 6/7/1995 al comma 16 prevedeva che il pagamento sostitutivo delle ferie poteva aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto) e relativamente a quelle non godute dal dipendente per ragioni di servizio. Su tale disciplina di base si è innestato l'art. 39 del C.C.N.L. del 6/7/1995 e successive modifiche che stabilisce il divieto di assegnare le ferie durante il periodo di preavviso, prevedendo la loro monetizzazione. Il comma 8 di tale articolo prevedeva, poi, che in caso di decesso del dipendente l'amministrazione debba ugualmente corrispondere agli eredi, nell'ambito di compensi ad essi spettanti, anche la somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute. Altri casi nei quali era possibile la monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto sono quelli del licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia) e tutti quelli nei quali il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità. Con l articolo 5 - comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (Spending Review), al contrario, si è stabilito che le ferie, i permessi ed i riposi dei dipendenti pubblici debbano essere fruiti sulla base delle previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Si dispone, in pratica, l abrogazione di tutte le disposizioni che contengono principi diversi. Si stabilisce l applicazione di questo principio anche alle cessazioni per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Si stabilisce infine che la violazione di questa disposizione determini contemporaneamente l obbligo di recupero a carico del dipendente ed il maturare di responsabilità amministrativa in capo al dirigente. Tutto quanto premesso, al fine di garantire la puntualità dei servizi offerti al cittadino e di conciliare tali esigenze con quelle legittime dei lavoratori, i singoli Servizi sono tenuti a predisporre, all'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 28 febbraio, il piano ferie. Tale piano, che interesserà il periodo maggio/aprile e dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti con criteri di imparzialità oltre che garantire la rotazione nel godimento dei periodi più appetibili al fine di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La programmazione dovrà avere ad oggetto la quasi totalità delle ferie da maturarsi nell anno, con la possibilità di differire la programmazione di 1/5 delle stesse per esigenze improvvise e non prevedibili, a tutela del dipendente. A tal fine, le disposizioni del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, ad integrazione della suindicata normativa dei CC.CC.NN.LL. di categoria, stabilisce che è compito del Responsabile programmare e organizzare le proprie ferie e quelle del personale ascritto al proprio Servizio, in modo da garantire la continuità del servizio stesso e la presenza costante ed adeguata negli uffici comunali e delle attività in generale. Risulta perciò necessario predisporre anticipatamente un adeguato piano ferie dei dipendenti e dei Responsabili dei Servizi, che abbia finalità meramente programmatoria e in nessun caso valenza autorizzatoria. I Responsabili dei Servizi nella programmazione delle proprie ferie, devono coordinarsi tra loro, concertarle con il Segretario Comunale che le autorizza, e quindi comunicarle al Sindaco e/o all Assessore competente. Le ferie di tutti i dipendenti devono essere comunque autorizzate dal Segretario Comunale previo parere del Responsabile di Servizio competente. I dipendenti devono programmare le proprie ferie coordinandole con quelle dell altro personale attribuito a quel Servizio. Dall esame della normativa vigente emerge chiaramente il ruolo riconosciuto all Amministrazione in qualità di datore di lavoro: pur tenendo conto dell interesse del dipendente, rappresentato attraverso la predisposizione del programma del piano annuale delle ferie, resta prioritario definire le stesse secondo le esigenze organizzative dell Ente che sono prevalenti rispetto alle esigenze personali del lavoratore. Ne discende che non sussistono spazi interpretativi che consentano al dipendente di programmarsi in modo personale le ferie annuali senza la previa autorizzazione da parte dell Amministrazione di appartenenza. Nell inerzia del lavoratore ad addivenire ad una ragionevole e coerente soluzione nell ambito del principio di correttezza, ragionevolezza e buona fede che deve guidare le relazioni tra le parti, l Ente nell esercizio del suo potere organizzativo, può assegnare d ufficio le ferie al dipendente. Le ferie, nel rispetto della programmazione del Piano, vanno richieste di norma almeno cinque giorni lavorativi prima dell inizio della loro effettiva fruizione. Solo in casi eccezionali ed imprevedibili le ferie possono essere concesse con termini ridotti o contestuali. Tutte le ferie maturate devono essere fruite nel corso dell anno solare di competenza e comunque entro e non oltre il 30 aprile dell anno successivo. Solo l Amministrazione, straordinariamente, per motivate ed improrogabili esigenze di servizio può differire le ferie autorizzandone la fruizione entro il 30 giugno dell anno successivo. In sede di prima applicazione, il termine per provvedere alla programmazione delle ferie è da intendersi entro e non oltre il 31 marzo del corrente anno.

Nel più breve tempo possibile si provvederà a dotare l Ente di apposito software per la gestione informatizzata delle ferie che diventerà il sistema unico di riferimento per la programmazione, autorizzazione e fruizione delle stesse. Tutti i dipendenti saranno tenuti a conformarsi a tale sistema. Prima di quel momento sarà consentito l utilizzo dei sistemi ordinari di gestione non informatizzata attualmente in uso. Si auspica la corretta e puntuale applicazione dei contenuti della presente circolare, attesa l importanza della materia al fine di garantire l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa, restando a disposizione per eventuali necessari chiarimenti. La presente circolare n. 1 del 17/03/2016 viene comunicata alle Organizzazioni Sindacali per mezzo della RSU, resa nota a tutti i dipendenti e pubblicata sul sito istituzionale dell Ente. Bellano, li 17 marzo 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE reggente Prof. Amedeo Bianchi