AZIENDA UNITA SANITARIA ROMA D Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ** ** ** Corso di formazione per operatori S.Pre.S.A.L.

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AZIENDA UNITA SANITARIA ROMA D Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ** ** ** Corso di formazione per operatori S.Pre.S.A.L. delle ASL del Lazio Esposizione professionale ad agenti cancerogeni 21, 22, 28, 29 gennaio 2013 ** ** ** Stefano D Arma Indicazioni dell Autorità Giudiziaria relative alle malattie professionali da esposizioni a cancerogeni

Temi Inquadramento teorico: il reato omissivo improprio Decisioni recenti della Corte di cassazione in materia di responsabilità per le malattie professionali Decisioni recenti in materia di responsabilità del RSPP La responsabilità da reato degli enti

Struttura dell illecito penale in materia di SLL Regola cautelare violata Evento antigiuridico NON SCRITTA NON sanzionata penalmente SCRITTA Sanzionata penalmente Lesione, malattia o morte del lavoratore Nesso di causalità tra violazione ed evento Responsabilità per la condotta Responsabilità per l evento Nota: le due responsabilità possono sommarsi tra loro

In particolare: il NESSO DI CAUSALITA Teoria della condicio sine qua non o del giudizio controfattuale : Eliminando mentalmente la condotta antigiuridica (commissiva od omissiva) L evento si sarebbe comunque verificato?

nei casi di responsabilità commissiva (causa c.d. prossima, immediata, causalità violenta. il giudizio, di solito, è abbastanza semplice: si tratta di valutare, secondo leggi scientifiche, se un azione materiale è stata causa di un evento materiale; si studia il rapporto tra due accadimenti reali e concreti

nei casi di responsabilità omissiva (causa remota o mediata) tutto è più complicato: si tratta di valutare il rapporto tra un dato materiale (l evento) e un dato fittizio (una condotta dovuta omessa) occorre dimostrare che, con probabilità prossima alla certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, l evento non si sarebbe verificato nel caso in cui la condotta dovuta fosse stata posta in essere

In materia di sicurezza sul lavoro la responsabilità quasi sempre è omissiva.: REATI OMISSIVI IMPROPRI Articolo 40 c.p. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

In materia di sicurezza sul lavoro la responsabilità quasi sempre è omissiva.: REATI OMISSIVI IMPROPRI Art. 2087 del codice civile L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro la responsabilità quasi sempre è omissiva.: REATI OMISSIVI IMPROPRI Da ciò derivano notevoli problemi ricostruttivi Non tanto per gli infortuni sul lavoro (accadimenti traumatici, causa violenta ed il più delle volte evidente) Quanto per le malattie professionali

Alcune caratteristiche delle malattie professionali: Possono essere: Monofattoriali [es.: silicosi (silice), asbestosi (amianto), saturnismo (piombo)] Plurifattoriali [es.: neoplasie, epatopatie ]; in questi casi c è una quota di rischio generico (che riguarda tutta la comunità) ed un rischio specifico (che riguarda determinati lavoratori) In questi casi è spesso impossibile dimostrare che il lavoratore si è ammalato a causa del lavoro

segue (caratteristiche delle malattie professionali): Possono essere: A breve latenza A lunga latenza In questi casi è spesso impossibile dimostrare quando il lavoratore si è ammalato e cioè a causa di quale prestazione lavorativa (es.: qualora, nel tempo, si siano avvicendati più datori di lavoro )

Per le malattie professionali, dunque, si pongono, tra gli altri, i seguenti problemi Perché è insorta la malattia? Quando è insorta la malattia? Come si è evoluta la malattia? soprattutto per le malattie plurifattoriali e/o a lunga latenza

il caso del mesotelioma alla pleure, ad esempio Bastano minimi quantitativi di amianto per contrarlo (c.d. dose killer ) Ha un tempo di latenza lungo Forte soggettività Secondo la ricostruzione scientifica prevalente, la prolungata esposizione all amianto aumenta il rischio di contrarlo ma riduce anche i tempi di latenza (teoria della dose-risposta o della malattia dose correlata --- tale è sicuramente l ASBESTOSI)

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 1) nozione di causalità nei reati omissivi impropri Cass.5/10/99: Per ritenere la sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'effetto, o evento, consegua dalla causa in termini di alta probabilità. (Fattispecie relativa a morte di un lavoratore per asbestosi in cui si è ritenuto che la esposizione alle polveri di amianto per quattro anni successivi alla contrazione della malattia, durante i quali il datore di lavoro non aveva in alcun modo provveduto a ridurre l'incidenza delle polveri, avesse aggravato la malattia e fosse pertanto in rapporto causale con l'evento).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 1) nozione di causalità nei reati omissivi impropri (segue) Cass. 25/9/01: In tema di nesso di causalità, non è sufficiente che il giudice accerti che, senza la condotta dell'uomo, l'evento non si sarebbe verificato soltanto con "apprezzabile probabilità", in quanto il rapporto causale richiede, invece, un più alto grado di probabilità o di credibilità razionale, vicino alla certezza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la mancata osservanza della normativa in materia di igiene del lavoro relativa all'esposizione a polveri di amianto e l'insorgenza di mesotelioma pleurico che aveva condotto al decesso del lavoratore).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 1) nozione di causalità nei reati omissivi impropri (segue) Cass.SSUU 10.7.02 (Franzese) - Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 1) nozione di causalità nei reati omissivi impropri (segue) Cass.SSUU 10.7.02 (Franzese) - In tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio.

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 2) Massime in tema di malattie plurifattoriali Cass. 21/12/11: L'accertamento del nesso di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili al datore di lavoro e l'evento morte, dovuto a adenocarcinoma, di un lavoratore fumatore esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all'amianto deve, anzitutto, aver riguardo al carattere multifattoriale della predetta patologia e, pertanto, alla sua riconducibilità ad una pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica, dovendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell'alveo di una causa condizionalistica necessaria. Ne consegue che, per affermare la causalità della condotta omissiva del datore di lavoro, nell'insorgenza del tumore polmonare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva origine dal prolungato ed intenso fumo di sigarette e che l'esposizione all'amianto sia stata una condizione necessaria per l'insorgenza o per la significativa accelerazione della patologia. (In motivazione la Corte, censurando la decisione impugnata, afferma che essa "attinge ad un concetto vago di causalità e concausalità che, se consentito in ambito medico, deve in ambito penale essere trasfuso in precise categorie giuridiche").

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 3) Insorgenza, latenza, aggravamento della malattia Cass.11/7/02: Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 3) Insorgenza, latenza, aggravamento della malattia (.. Segue) Cass.22/3/12 - Sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, confermando quella di primo grado, ha affermato la responsabilità per omicidio colposo degli imputati, legali rappresentanti di una ditta, per avere adibito il dipendente ai lavori di copertura di tetti con lastre di eternit senza apprestare le precauzioni previste dalla legge, determinando la morte dello stesso lavoratore per mesotelioma pleurico).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 3) Insorgenza, latenza, aggravamento della malattia (.. Segue) Cass.17/9/10 - L'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico.

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 3) Insorgenza, latenza, aggravamento della malattia (.. Segue) Cass.11/4/08 - In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza.

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 4) oggetto delle regole cautelari violate ed ambito della responsabilità per colpa Cass. 988 11.7..02: In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata. (Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell'epoca, per la prevenzione dell'asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 5) Esposizioni potenziali Cass. 9515 del 7.6.00: In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sono soggette a protezione, ex art. 23 D.Lgs.vo 15 agosto 1991, n. 277, tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Ne consegue che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengano le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che rientrassero nell'ambito della protezione accordata dall'art. 22 del D.Lgs n. 277 del 1991 anche l'espletamento di attività lavorative, con finalità di controllo e di custodia, all'interno di strutture aziendali non più operative, composte da materiali contenenti amianto in quanto la composizione dei materiali impiegati nella costruzione di locali dismessi è fonte di dispersione nell'aria della polvere pericolosa).

DECISIONI RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI: 6) Misure ulteriori Cass. 9515 del 7.6.00: In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sono soggette a protezione, ex art. 23 D.Lgs.vo 15 agosto 1991, n. 277, tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Ne consegue che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengano le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che rientrassero nell'ambito della protezione accordata dall'art. 22 del D.Lgs n. 277 del 1991 anche l'espletamento di attività lavorative, con finalità di controllo e di custodia, all'interno di strutture aziendali non più operative, composte da materiali contenenti amianto in quanto la composizione dei materiali impiegati nella costruzione di locali dismessi è fonte di dispersione nell'aria della polvere pericolosa).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. (Fattispecie in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento siderurgico non aveva individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore con schizzi di metallo fuso incandescente durante l'operazione di foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché costui, privo di abbigliamento ignifugo, riportava lesioni personali gravi (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010 ) Rv. 247098)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose. (Fattispecie: dipendente alla guida di un trattore agricolo ordinariamente utilizzato per movimentazione vagoni ferroviari all interno dello stabilimento, facendo una manovra in retromarcia, cadeva lateralmente in una fossa di ispezione lasciata aperta, rimenendo schiacciato) (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2814 del 21/12/2010 Rv. 249626)

il punto critico : il nesso di causalità

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep. 20/08/2010 ) Rv. 248555)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1834 del 16/12/2009 Ud. (dep. 15/01/2010 ) Rv. 245999)

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato.(nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato). (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8622 del 04/12/2009 Ud. (dep. 03/03/2010 ) Rv. 246498)

Sanzioni amministrative a carico degli enti collettivi (persone giuridiche)

Partiamo da lontano Art.27 della Costituzione: La responsabilità penale è personale Societas delinquere non potest Possono essere assoggettate a sanzioni penali solo le persone fisiche

Tutto ciò è ancora vero, però DLV 231/01: disciplina della responsabilità amministrativa degli enti giuridici conseguente a reato Per taluni reati introduce una forma di responsabilità dell ente giuridico che si somma a quella della persona fisica.

impianto del DLV 231/01, sulla responsabilità amministrativa degli enti giuridici conseguente a reato Tale forma di responsabilità ha due caratteristiche che la avvicinano alla responsabilità penale È configurabile solo se c è un reato (commesso da persona fisica interna all ente) La competenza appartiene al giudice penale

segue (impianto del DLV 231/01, sulla responsabilità amministrativa degli enti giuridici conseguente a reato) Presupposti per la configurabilità di tale forma di responsabilità 1) Particolari categorie di reati (corruzione, concussione, truffa ai danni dello stato ecc.)(artt.24 ss.) 2) commessi da persone legate all ente (in quanto rappresentati, amministratori,direttori, gestori di fatto) (art.5) 3) Nell interesse o a vantaggio dell ente (art.5 co.2) 4) Sempre che all ente sia imputabile un difettoso modello organizzativo o di controllo (art.6)

segue (impianto del DLV 231/01, sulla responsabilità amministrativa degli enti giuridici conseguente a reato) Conseguenze per l ente giuridico: 1) Sanzioni pecuniarie (valore quote: da 258 ad 1549) 2) sanzioni interdittive (interdizione dall esercizio, sospensione o revoca abilitazioni amministrative, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità 3) confisca dei beni o del profitto (anche per equivalente) 4) pubblicazione della sentenza

L art.9 del DLV 123/07 (modifica del DLV 231/01, disciplina della responsabilità delle persone giuridiche) Omicidio e lesioni colposi in materia di lavoro quali ipotesi che danno luogo a responsabilità delle persone giuridiche (nuovo art.25 septies DLV 231/06): Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

L art.300 del DLV 81/08 (sostituisce l art.25 septies DLV 231/01 introdotto dal DLV 123/07) Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) 1. Omicidio colposo commesso con violazioni essenziali e aggravate (art.55, comma 2, TU): sanzione pecuniaria di 1000 quote + sanzione interdittiva da 3 mesi ad 1 anno 2. Omicidio colposo commesso con altre violazioni: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote + sanzione interdittiva da 3 mesi ad 1 anno 3. Lesioni colpose: sanzione pecuniaria sino a 250 quote + sanzione interdittiva sino a 6 mesi

Dunque anche i reati di evento in materia di SLL rientrano oggi tra quelli per cui è configurabile la responsabilità amministrativa dell ente da reato Due problemi ricostruttivi principali: 1. Trattandosi di reati colposi, si potrà ritenere che il fatto è stato commesso nell interesse o a vantaggio dell ente? 2. Definizione del criterio di imputazione relativo ai modelli organizzativi e di controllo inefficaci (art.6 DLV 231/01). Sotto quest ultimo profilo Soccorre l art.30 del TU (modelli di organizzazione e di gestione).

Art.30 del TU Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficaci esimente della responsaiblità amministrativa degli enti giuridici di cui al DLV 231/01,deve essere adottato ed efficacemente attuato: assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di SLL Prevedendo idonei sistemi di registrazione Articolazione gestionale idonea Idonei sistemi di controllo