IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 22/02/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente è possessore di un buono fruttifero postale (serie AD) dell importo di lire 1.000.000 sottoscritto il 17 agosto 1990. Il 13 settembre 2011 si recava presso un ufficio postale per chiederne il rimborso e la direttrice dell ufficio trasmetteva l istanza al Dicastero competente. Dopo circa tre mesi, non ricevendo notizie, inoltrava prima reclamo presso l intermediario, poi una diffida formale sia al resistente sia al Ministero Economia e Finanze competente per il rimborso ai sensi dell'art. 5 L. 326/2003 il 16.12.2011. Entrambi i soggetti interpellati rispondevano sostenendo che il titolo non era rimborsabile poiché sarebbe intervenuta la prescrizione. Secondo la tesi del ricorrente: Pag. 2/9
- il termine prescrizionale originariamente quinquennale, a seguito di Decreto ministeriale 19 dicembre 2000, veniva disposto nel diverso termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo; - il BPF della serie AD riporta sul retro la seguente dicitura: ''II buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ; - il resistente, il 9.01.2012, rispondeva alla diffida specificando che ai Buoni Fruttiferi Postali serie AD non prescritti alla data di entrata in vigore del D.M. Tesoro e Bilancio 19.12.2000 si applica l art. 10, comma 2 del citato decreto che prevede un termine prescrizionale di anni dieci dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi; chiariva inoltre che i titoli erano stati trasferiti al MEF e che quindi l eventuale richiesta di rimborso doveva essere rivolta a tale Ministero; - replicava anche il Ministero dell Economia e delle Finanze (in forza del potere di indirizzo della gestione separata ex art. 5 L. 326/2003, nella definizione dei criteri delle condizioni generali dei BPF trasferiti ai sensi del D.M. 5.12.2003) sostenendo che i titoli del risparmio postale sono equiparati ai titoli di Stato e che agli stessi si applica il termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa codicistica civile (art. 23 D.P.R. 30.12.2003 n. 298); - sottolinea il ricorrente che il Ministero non ha specificato tuttavia il dies a quo del termine prescrizionale come disposto dallo stesso titolo ; - e che nel caso di specie il termine di prescrizione deve pacificamente considerarsi non compiuto al momento della richiesta di rimborso e pertanto il diniego espresso è del tutto ingiustificato. Si deve evidenziare che non può imputarsi alcuna inerzia al titolare oggi istante, poiché, l'affidamento e la buona fede del titolare non certo reso edotto di tutte le modifiche legislative e di competenza intercorse negli anni è fondata sulla mera lettura delle clausole relative al dies a quo per la riscossione ; - evidenzia inoltre che la madre del ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale della stessa serie AD emesso in pari data presentato allo sportello postale Pag. 3/9
il 18 settembre 2011 è stato regolarmente rimborsato dalla resistente il 24 novembre 2011. Pertanto, il ricorrente chiede che l Arbitro condanni la resistente a rimborsargli il titolo in suo possesso, oltre agli interessi. L intermediario resiste e solleva preliminarmente il difetto di competenza ratione temporis e ratione materiae dell Arbitro adìto. Nel merito, l intermediario resistente deduce quanto segue: - il buono fruttifero postale (di seguito BFP) sottoscritto dal ricorrente il 17 agosto 1990 appartiene alla serie AD istituita dal Ministero del Tesoro il 23 luglio 1987; - per i BFP di tale serie era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni; - alla scadenza dell'11 anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo quinquennio; - l'art. 8 del DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova normativa in materia di BFP, ha stabilito che i diritti dei titolari dei BFP, ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore del succitato Decreto, si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo; - di conseguenza i termini di prescrizione sono stati prolungati da 5 a 10 anni; - giova evidenziare che Cassa Depositi e Prestiti, Ente emittente, è stata trasformata in società per azioni ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.L. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni con la Legge 326 del 24 novembre 2003. In attuazione del citato D.L. 269/03 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 5 dicembre 2003 che ha disposto il subentro dello stesso Ministero alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti da BFP relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'elenco 2 allegato al medesimo Decreto tra le quali si annoverano i BFP della serie AD prescritta. Sulla base di quanto sopra esposto, i BFP emessi dal 18/11/1953 al 13/04/2001 sono stati trasferiti al Pag. 4/9
MEF, equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e, di conseguenza, disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico ; - il BFP in questione risulta scaduto in data 17/08/2001 e prescritto in data 18/08/2011; - alla data del 13/09/2011 - data nella quale il cliente si è presentato per richiedere il rimborso del titolo - il BFP risultava prescritto e quindi non più liquidabile; - il resistente è un organo con funzioni meramente esecutive e risulta evidente che non possa entrare nel merito dei rapporti intercorrenti tra il MEF ed i titolari dei BFP prescritti a favore dello stesso Ministero; - sulla base della comunicazione del MEF dell 11/01/2012, non possiamo che attenerci a quanto stabilito e comunicato dal medesimo Ministero ; - precisa inoltre che, per quanto riguarda il riferimento alla disparità di trattamento indicata nella lettera dell'avvocato del ricorrente, il BFP liquidato a novembre dello scorso anno, previa specifica autorizzazione, risultava intestato a persona minorenne all'epoca dell'emissione del titolo in questione; - in considerazione di quanto stabilito negli art. 2934 e seguenti del codice civile - "Della prescrizione e della decadenza" - il periodo di prescrizione previsto di 10 anni decorre dal compimento della maggiore età del soggetto laddove successivo alla data di scadenza del titolo; - il BFP in questione si prescriveva pertanto in data 18/10/2014, ciò a conferma della corretta applicazione delle disposizione del codice civile alle quale si fa esplicito riferimento nella comunicazione del MEF. In conclusione, il resistente chiede in via preliminare che l Arbitro accerti: la non ricevibilità del ricorso, perché relativo ad operazioni e comportamenti precedenti il 1 gennaio 2007; l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell' Arbitro Bancario Finanziario. Quanto al merito eccepisce l infondatezza del ricorso e ne chiede dunque il rigetto. Pag. 5/9
Diritto L intermediario resistente ha eccepito l incompetenza dell ABF a decidere sul ricorso proposto dai ricorrenti sollevando due distinte eccezioni: la prima relativa alla competenza ratione temporis e la seconda relativa alla competenza ratione materiae. In ordine alla prima eccezione, si aderisce al consolidato orientamento dei Collegi ABF secondo il quale sebbene i rapporti oggetto in contestazione risultino essere insorti in data antecedente al 1 gennaio 2007, tuttavia nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al petitum per verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto oppure su una divergenza che riguardi gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Nella fattispecie in esame invero non si pone un problema afferente ai possibili vizi genetici, ma soltanto una lite che attiene agli effetti del rapporto (eventuale prescrizione e liquidazione del capitale e degli interessi) questione insorta successivamente alla data del 1 gennaio 2007 (in termini, Coll. Milano, dec. 315/2011; dec. 38/2012). In relazione poi alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal resistente, che attiene alla natura giuridica del rapporto i cui effetti sono in contestazione, il Collegio ritiene che sia innegabile che la materia del risparmio postale (e, dunque, anche i buoni fruttiferi ad essa riconducibili) risulta essere disciplinata da norme speciali che, se confrontate tra loro, non appaiono di facile coordinamento. Secondo il disposto dell art. 7, comma 1, D.M. 6.10.2004 attuativo del D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito dalla L. 29.1.1994, n. 71 ( Libretti di risparmio postale ), i libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore [ ]. Se si assumesse che tale è la natura giuridica dei buoni fruttiferi, la competenza di questo Collegio sarebbe esclusa. I più recenti riferimenti normativi inducono però a diversa conclusione. A questo proposito rileva anzitutto quanto previsto dal DPR 14.3.2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, ove all art. 1 (Definizioni) si stabilisce che: 1. Ai fini del presente decreto si intendono per [ ] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti e all art. 2 (Attività di bancoposta) si specifica che: 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, Pag. 6/9
comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; [ ] A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti. ( ) 6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. Tali riferimenti normativi si pongono in relazione con quanto disposto dalla Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis TUB la quale (art. 1, comma 1) definisce intermediari, non solo le le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, ma anche specificamente Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e con quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d Italia del 18.6.2009 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) ove si specifica nuovamente che (art.1) sono da considerare intermediari le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico gli istituti di moneta elettronica ed espressamente Poste Italiane S.p.A. in relazione all attività di bancoposta. Alla luce di tali dati normativi appare difficile dubitare che le disposizioni più recenti abbiano attratto la materia del risparmio postale nell ambito della competenza dell ABF (in termini, Coll. Milano, dec. 315/2011; dec. 38/2012; Coll. Roma n. 1846/2011). Respinte così entrambi le eccezioni relative alla competenza a decidere la controversia da parte di questo Collegio, è possibile passare ad esaminarne il merito. L attenta analisi del Buono Postale lascia emergere con chiarezza che sul verso del documento il testo apposto in parte a stampa e in parte con un timbro ha chiaramente ingenerato nei titolari, al momento del rilascio e poi nel corso degli anni, l affidamento sulla data in cui il BPF avrebbe potuto essere rimborsato (una volta triplicato nel suo ammontare), e cioè dal 1 gennaio dell anno successivo alla Pag. 7/9
scadenza dell undicesimo anno (data alla quale è connessa la decorrenza del termine decennale di prescrizione); data che adesso appare diversa da quella che, ad avviso dell intermediario resistente, sarebbe applicabile alla tipologia di buono sottoscritto ai fini della prescrizione, richiamando in proposito le disposizioni emanate dal Ministero competente. Ed invero deve ritenersi prevalere almeno sul piano negoziale tale annotazione, che stabilisce la decorrenza del rimborso (cessata la fruttuosità alla scadenza dell undicesimo anno) e, quindi, del termine di prescrizione quali indicati sul documento, non potendosi peraltro ritenere possibile una diversa interpretazione e, quindi, una diversa decorrenza del periodo prescrizionale. Peraltro, seppur intervenendo con riguardo alla vigenza del c.d. codice postale (D.p.r. 156/1973), la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato un importante principio che assume una specifica rilevanza per la decisione: «La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni»; ed inoltre «giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese Pag. 8/9
note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).. Ciò premesso, in coerenza con l orientamento già espresso in precedenti pronunce (v. ad es. Dec. n.1394 del 30/4/2012; n. 1846/2011), il Collegio, condividendo i princìpi cui si ispira la citata sentenza della S.C., ritenendo prevalenti le condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo e valutando come prioritaria la tutela dell affidamento del cliente nell interpretazione delle risultanze testuali del documento, decide di accogliere il ricorso, accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del BPF secondo le condizioni riportate sul verso del titolo stesso. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 9/9