I SOCI SOVVENTORI NELLE COOPERATIVE CHE FANNO RIFERIMENTO AL MODELLO S.R.L. L articolo 11, comma 3-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge con modificazioni- dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce che il quarto comma dell articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. E una norma di particolare importanza, introdotta per dare alle cooperativesrl l opportunità di reperire le risorse finanziarie necessarie per i loro investimenti imprenditoriali, risolvendo peraltro una controversia interpretativa, sorta sin dall entrata in vigore della riforma del diritto societario, in merito alla disposizione contenuta nell articolo 2526, comma 4, il quale prevede che la cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti amministrativi solo a investitori qualificati 1. Su tale disposizione si sono infatti confrontate due tesi, l una volta ad escludere la possibilità che le cooperative-srl emettessero qualsiasi strumento finanziario di partecipazione al capitale sociale, con i relativi diritti amministrativi, l altra al contrario indirizzata a consentire alle medesime cooperative di ricorrere alle azioni di sovvenzione di cui all articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In favore della prima tesi si espresse la dottrina prevalente, nonché il Consiglio nazionale del notariato, considerando non solo il contenuto dell articolo 2526, ultimo comma, ma anche il contesto giuridico più ampio nel quale le cooperative-srl erano complessivamente inserite. Si tratta 1 Secondo l articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c. gli investitori qualificati sono quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
ovviamente della disciplina concernente le SRL cui le cooperative possono fare riferimento in virtù dell articolo 2519 c.c. ed in particolare dell articolo 2483 c.c. 2 il quale stabilisce che, se l atto costitutivo delle SRL lo prevede, la società può emettere titoli di debito, sottoscrivibili soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Il Legislatore aveva quindi inserito in un medesimo contesto di regole sia la SRL, sia la cooperativa-srl, allo scopo di limitare la loro capacità di emettere strumenti finanziari in ragione delle peculiarità derivanti dalla natura personale del modello societario in esame. La volontà era probabilmente quella di impedire l influenza sulle decisioni degli organi sociali del voto dei soci finanziatori, allorché la cooperativa fosse di ridotte dimensioni 3. Secondo questo schema, le cooperative-srl potevano emettere, così come le SRL, titoli di debito e/o strumenti privi di diritti amministrativi, così come detta la diversa formulazione contenuta nell articolo 2526, ultimo comma. Logica conseguenza di tale orientamento era quindi l impossibilità da parte delle cooperative-srl di applicare la disciplina speciale del socio sovventore, figura tipica ex lege da ricomprendere nella categoria degli strumenti finanziari cooperativi contemplata dall articolo 2526 4, i cui titoli incorporano diritti amministrativi (diritto di voto in assemblea, nomina in seno al Consiglio di Amministrazione, eventuale nomina in seno al collegio sindacale). 2 (Emissione di titoli di debito). Se l atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.. 3 Gaetano Petrelli, I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative, Consiglio nazionale del Notariato, Collana Studi, n. 2, 2005, pag 195 4 Roberto Genco-Francesco Vella, Il diritto delle società cooperative, Mulino 2011, pagg. 77 ss. 2
Vi erano ulteriori argomenti che militavano in favore della tesi restrittiva 5 : l incompatibilità delle azioni di sovvenzione con l articolo 2468 (articolo 4, comma 4, della legge 59/92: i conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili ) 6 ; l inquadramento delle azioni di sovvenzione nell ambito di una particolare categoria di soci finanziatori, la cui presenza nella cooperativa a responsabilità limitata va esclusa in base alla lettura dell art. 2526, in quanto i soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa rivestono la qualità di soci della cooperativa 7. Su tale questione vi sono state solamente due pronunce giurisprudenziali, peraltro tra loro contrastanti. Il Tribunale di Perugia (in data 15 marzo 2005) escluse che le cooperative-srl potessero emettere strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi sulla base degli argomenti sopra descritti. Al contrario, il Tribunale di Mantova (in data 22 febbraio 2005) ha omologato lo statuto di una cooperativa srl, recante la disciplina delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, alla luce della mancata abrogazione degli articoli 4 e 5 della legge 59/92, in occasione della riforma del diritto societario, e della previsione contenuta nell articolo 2526, ultimo comma, la quale rende possibile solo agli investitori qualificati delle cooperative-srl di sottoscrivere strumenti privi di diritti di amministrazione 8. 5 Per una esposizione complessiva di tale tesi, vedasi intervento di Marco Lamandini al Convegno promosso dall Università di Genova, 1 e 2 ottobre 2004, e di Renzo Costi, al Convegno di Trento del 17 giugno 2004, i quali negarono la possibilità per le cooperative SRL di emettere anche le azioni di partecipazione cooperativa di cui all articolo 5 della legge 59/92; E. Cusa, Codice Commentato delle Società, a cura di Bonfante ed Altri, Ipsoa 201, p. 2140 6 Grumetto, La società cooperativa alla luce della riforma, in Il nuovo diritto societario, II, a cura di Galgano e Genghini, Padova 2004 7 Di Cecco, Il capitale e le altre forme di finanziamento, in Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario, a cura di Marasà, Padova 2004, p. 506 ss., 508 ss. 8 Per una esposizione più completa delle due pronunce, Adele Sarti, Cooperative SrL e soci sovventori: soluzioni giurisprudenziali opposte, Cooperative e Consorzi n. 7/2005, IPSOA 3
Quest ultimi sono alcuni degli argomenti che parte della dottrina ha impiegato per sostenere la tesi dell applicabilità alle cooperative-srl non solo della disciplina concernente le azioni di sovvenzione, ma anche della normativa civilistica relativa agli strumenti finanziari partecipativi 9, sulla base di una diversa interpretazione dell articolo 5, comma 2, lett. a) della legge delega 366/2001 volta a consentire alle società cooperative (tutte) di procedere all emissione di strumenti finanziari partecipativi secondo le modalità previste per le società azionarie. Peraltro, va ricordato che un pronunciamento della Direzione Generale della Cooperazione del Ministero delle Attività Produttive (Prot. n. 1.556.188 del 30 novembre 2004) sostenne che le cooperative che fanno riferimento alla disciplina delle SRL possono emettere le azioni di socio sovventore e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla legge 59/92. Ora, con l articolo 11, comma 3-bis, del d.l. 145/2013 le diverse interpretazioni sul comma 4 dell articolo 2526 trovano una definitiva soluzione, promossa non vi è alcun dubbio dalla necessità di rendere possibile alle cooperative-srl di raccogliere risorse finanziarie in un epoca segnata dal cosiddetto credit-crunch. Le cooperative-srl possono emettere quindi ogni tipo di strumento finanziario di natura partecipativa, ivi compresi le azioni di socio sovventore 10, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, 9 Ermanno Belli Stefano Di Gennaro, I soci finanziatori, La cooperativa SRL tra legge e autonomia statutaria, a cura di Emanuele Cusa, Cedam 2008 10 Art. 4 legge 59 del 1992 (Soci sovventori) 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. 2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. 3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. 4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. 5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. 6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci. 4
mentre i titoli di debito possono essere sottoscritti unicamente dagli investitori qualificati e dagli enti sottoposti a vigilanza prudenziale. La norma non risulta in contraddizione con le disposizioni contenute nell articolo 2519 c.c., anche perché comunque vige il principio in base al quale le norme della SRL (o della SPA) si applicano in quanto compatibili con la disciplina delle cooperative. Non emergono contraddizioni anche con la disposizione contenuta nell articolo 2522, comma 2, secondo la quale può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Infatti, con l esplicita estensione della possibilità in capo alle cooperative-srl di emettere strumenti finanziari di partecipazione, risulta chiaro che anche le cooperative con meno di nove soci possono emettere i titoli in esame nei confronti di qualsiasi soggetto, comprese le persone giuridiche. A tale conclusione si giunge anche esaminando l operato del Legislatore, il quale nell introdurre la norma de qua ha contestualmente soppresso la disposizione originariamente contenuta nel d.l. 145, la quale avrebbe previsto che in deroga a quanto previsto dall articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci, soppressione che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso. Non vi sono infine elementi di novità neppure sotto il profilo della disciplina concernente l organo di controllo delle cooperative-srl. L articolo 2543 11 stabilisce infatti che la cooperativa, oltre i casi definiti dall articolo 2477 12, debba nominare l organo di controllo qualora emetta 11 Articolo 2543. (Organo di controllo). La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell elezione dell organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell organo di controllo. 12 Articolo 2477. Sindaco e revisione legale dei conti 5
strumenti finanziari non partecipativi. Il risultato derivante dalla novella legislativa in esame è invece, come più volte detto, la possibilità che le cooperative-srl emettano strumenti finanziari partecipativi Quindi, coerentemente con il parere della Commissione centrale per le cooperative del Ministero dello sviluppo economico del 16 ottobre 2013, la cooperativa che faccia riferimento al quadro delle SRL ha due alternative: 1. qualora non siano presenti le condizioni previste dall articolo 2477 o non emetta strumenti finanziari non partecipativi, essa non è obbligata a nominare l organo di controllo, né il revisore legale dei conti. La nomina può essere frutto di scelta statutaria; 2. qualora invece sia presente una delle condizioni previste dall articolo 2477 o abbia emesso strumenti finanziari non partecipativi, essa deve nominare un sindaco unico o un revisore. In tal caso, la scelta di istituire il collegio sindacale può essere compiuta in base ad espressa norma statutaria. Un ultima considerazione finale. Sebbene la norma di interpretazione autentica sia stata dettata da elementi di urgenza legati alle esigenze di natura finanziaria delle cooperative-srl, ciò non dovrà ridurre la giusta attenzione alle dinamiche che presiederanno la nascita delle cooperative che vedano nella loro ristretta compagine sociale uno o più soci finanziatori (che non siano ovviamente gli investitori qualificati della cooperazione). L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 6
In primo luogo, alla luce della riforma del diritto societario e soprattutto della natura personale del modello SRL, è del tutto raccomandabile che, in sede di costituzione della cooperativa-srl, il numero minimo di tre soci sia perfezionato senza l intervento del socio finanziatore. Inoltre, il rischio che la figura del mero socio finanziatore (cioè estraneo all esercizio dello scambio mutualistico) miri a svolgere il ruolo di imprenditore occulto potrebbe essere alto e sarebbe paradossale che la norma che abbiamo sinora esaminato renda più difficoltosa l azione di contrasto che da molti anni il movimento cooperativo organizzato ha promosso per evitare la diffusione della falsa cooperazione. Aprile 2014 7