PREMESSA TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI SIRACUSA SEZIONE DISTACCATA DI AUGUSTA COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA



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PREMESSA Ai sensi dell art. 166 c.p.c., il convenuto si costituisce in giudizio mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, della copia della citazione notificata, della procura e dei documenti offerti in comunicazione. L atto che segue è un esempio di comparsa di risposta: in esso è possibile rinvenire gli elementi di cui all art. 167, c. 1, c.p.c. (cioè, la proposizione delle difese del convenuto, l indicazione di mezzi dei prova e dei documenti offerti in comunicazione, la formulazione delle conclusioni), nonché le eccezioni processuali che, ai sensi del 2 comma del medesimo articolo, vanno proposte proprio in quest atto a pena di decadenza. STUDIO LEGALE X Avvocato Via Tel. Fax 95127 - Catania TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI SIRACUSA SEZIONE DISTACCATA DI AUGUSTA COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA Per: AAA e AAA in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore dello STUDIO AAA S.N.C. rappresentati e difesi dall Avv. X ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest ultimo in Catania, via con indirizzo e- mail e numero fax -resistente-

Contro: BBB, rappresentati e difesi dagli avv.ti Y e Y che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente -ricorrente- Nominiamo e costituiamo nostro procuratore e difensore l Avv. X, ed eleggiamo domicilio presso lo studio di quest ultimo in Catania, VIA ************ Con ricorso notificato il 29/10/2007 BBB hanno richiesto la revoca dello Studio BBB s.n.c. dall incarico di amministratore pro tempore del condominio W deducendo a carico del resistente il compimento di gravi Vera la firma irregolarità gestionali tali da giustificare la revoca del mandato conferito all amministratore in carica. Nello specifico la doglianza mossa consiste nella mancata accensione da parte dell amministratore di conto corrente bancario intestato al condominio W per la gestione delle quote condominiali e dei fondi di riserva, servendosi, invece, a tal fine di un conto corrente a lui personalmente intestato o, comunque, unico per tutti i condomini amministrati dalla sua società. Il motivo dedotto è destituito da qualsivoglia fondamento, pertanto la richiesta di controparte deve essere rigettata, e ciò per le motivazioni che di seguito si illustrano. 1) In via preliminare e pregiudiziale: inammissibilità ed improcedibilità della domanda dinanzi al giudice monocratico. In via preliminare e pregiudiziale si eccepisce la violazione delle norme relative alla composizione del Tribunale adito. L azione proposta riguarda, infatti, la revoca di amministratore condominiale ex art. 1129, comma 3 c.c. Ai sensi dell art. 64 Disp. att. c.c., il Tribunale provvede a tale revoca in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l amministratore medesimo. 2

Sono riservati alla decisione collegiale, ai sensi dell art. 48, comma 2, n. 4 dell ord. giud., nonché dell art. 50 bis c.p.c., introdotto dal d. lg. 19 febbraio 1998, n. 51, tutti i procedimenti di competenza del Tribunale che si svolgono nelle forme previste dagli art. 737 ss. c.p.c. e che si concludono con un provvedimento pronunciato in camera di consiglio. Ne discende che, ai sensi delle succitate disposizioni normative, il ricorrente avrebbe dovuto adire il giudice in composizione collegiale. E pertanto palesemente errata la scelta operata, sul punto, dai ricorrenti di assegnare la causa alla sezione distaccata di Augusta, giudice monocratico, in luogo del Tribunale di Siracusa. La censura coinvolgente la ripartizione dei compiti tra il giudice monocratico e il giudice collegiale involge, per consolidata giurisprudenza, non una questione di competenza ma una questione di rito (Cass. civ., sez. III, 02.06.1998 n. 5396 e Cass. 29.11.1985 n. 5935). Viene, infatti, in rilievo, non già l identificazione dell organo giudiziario, che resta comunque unico, ma la sua composizione. Come da art. 50 quater c.p.c., rubricato Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, le disposizioni di cui agli artt. 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice, per cui la disciplina dei rapporti tra Collegio e Giudice monocratico trova collocazione nel capo III-ter del titolo I, libro II e, nello specifico, si applica l art. 281-octies, a tenor del quale il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli artt. 187, 188 e 189 c.p.c. Ne deriva che il Tribunale erroneamente adito da controparte deve rimettere gli atti al giudice in composizione collegiale per la decisione della causa. 3

2) Nel merito: infondatezza del ricorso. Senza alcun recesso di quanto sopra, entrando nel merito della questione, si rileva l infondatezza dei motivi di ricorso, atteso che le gravi irregolarità che l art. 1129, comma 3 c.c. invoca quali presupposti indefettibili per la revoca giudiziaria dell amministratore sono, nel caso di specie, totalmente inesistenti. L amministratore condominiale non ha compiuto alcuna inadempienza nel non accendere un c/c bancario intestato direttamente al condominio ma ha, al contrario, correttamente adempiuto all obbligo derivantegli in modo specifico da disposizioni codicistiche. Ai sensi dell art. 1130, comma 1 c.c., infatti, l amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni dell assemblea dei condomini. Egli, in tal senso, non ha poteri discrezionali ma è mero esecutore delle delibere. Come risulta da verbale del 20.01.2006, l assemblea aveva invitato l amministratore a non provvedere all apertura di conto corrente condominiale, onde evitare inutili costi di gestione dello stesso ed aggravi economici ai condomini. Ne deriva che l amministratore non avrebbe potuto violare l espressa volontà del mandante, risultante dalla succitata delibera, senza incorrere nell eccesso di potere, per aver provocato un onere di spese accessorie. Appare chiaro, dunque, non solo che l amministratore non ha commesso alcuna irregolarità nella gestione condominiale non accendendo contestualmente alla sua (prima) nomina, nel giugno 2006, un conto corrente bancario a nome del condominio, ma anche che tale irregolarità sarebbe stata commessa se, contravvenendo ad una chiara, nonché vincolante manifestazione di volontà dell assemblea sovrana, lo 4

avesse acceso. Rilevante in tal senso, altresì, il parere ABI 11.07.2003 n. 850, a tenor del quale, con riferimento alle modalità di apertura di un conto corrente bancario intestato al condominio, è necessario acquisire, innanzitutto, copia della delibera dell assemblea che deve contenere, oltre alla nomina dell amministratore, l autorizzazione all apertura del conto e la specificazione dei poteri conferiti all amministratore in ordine all apertura e gestione del conto. Nessuna autorizzazione, in tal senso, aveva ricevuto l amministratore al momento della sua nomina (20.01.2006). E palese, allora, che l amministratore non era materialmente nelle condizioni di accendere il c/c condominiale, considerato che difettava della documentazione a tal fine necessaria. Ad ulteriore riprova della corretta gestione condominiale svolta dal resistente, si allega un dettagliato rendiconto annuale (01.01.2006-31.12.2006) redatto dallo stesso amministratore; una sorta di libro giornale del condominio, per mezzo del quale è possibile prendere visione delle entrate e delle uscite economiche del condominio e, dunque, appurare senza che residui ombra di sospetto alcuno, la correttezza gestionale usata dall amministratore nell adempimento dell attività di cui è stato incaricato. Si aggiunga che la giurisprudenza è concorde nell affermare che la fattispecie dei fondati sospetti di gravi irregolarità, di cui all art. 1129, comma 3, che legittima la revoca dell amministratore da parte dell autorità giudiziaria, non si può ravvisare ogni qualvolta l assemblea condominiale abbia adottato deliberazioni nulle o annullabili e l amministratore si sia limitato a darvi esecuzione, perché in questo caso 5

il condomino che si ritiene leso ha il più agevole e corretto rimedio dell impugnazione della delibera o del ricorso all autorità giudiziaria mediante strumenti appositamente previsti dalla legge (Tribunale Firenze, 22 Aprile 1991). E escluso che il necessario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini possa venir meno nel caso di lamentele attinenti ad una gestione avallata dalla maggioranza assembleare con delibere non impugnate dai condomini ricorrenti (Tribunale Modena, sez. III, 16 maggio, 2007). Nel caso di specie nessuna delibera è stata impugnata né avrebbe potuto esserlo posto che lo stesso ricorrente l aveva approvata come risulta dal verbale assemblare del 20.01.2006. L art. 1137, comma 2 c.c., infatti, espressamente prevede che solo i condomini dissenzienti od assenti possono impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Quanto appena esposto vale ad escludere qualsivoglia responsabilità dell amministratore. Infine, le gravi irregolarità di cui all art. 1129, comma 3 c.c., vanno individuate in violazioni di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero in comportamenti non esatti, non tempestivi, non adeguati alle esigenze da soddisfare, che siano causa di turbamenti della vita condominiale. La mancata accensione del c/c bancario intestato al condominio non rileva quale grave irregolarità, considerato che né il regolamento condominiale, di natura contrattuale, prevede l obbligatorietà di tale incombenza, né, tantomeno, la legge; di ciò è pienamente consapevole la controparte che, peccando forse di ingenuità, invoca il principio di diritto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito, cui aderisce anche la Corte d appello di Catania (App. Catania, decreto 22 febbraio 6

2005; App. Catania, decreto 25 novembre 2005), secondo il quale l amministratore del condominio non ha l obbligo di accendere sempre e comunque un conto corrente a nome del condominio. In tal senso anche App. Catania, decr. 12 aprile 1999 e Tribunale Foggia 18 febbraio 1997. L obbligo sorge solo nel momento in cui l assemblea dovesse deliberare in tal senso. Ed invero, nel momento in cui l assemblea dei condomini ha espresso tale volontà, risultante dal verbale 29.06.2007, l amministratore ha tempestivamente provveduto a darvi esecuzione ed in data 09.07.2007 ha provveduto ad accendere conto corrente bancario intestato al condominio W, come risulta da specifico contratto offerto in comunicazione. Conclusioni Tutto ciò premesso e ritenuto, voglia il Giudice adito accogliere le seguenti conclusioni: a. in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la violazione degli artt. 48, comma 2 n. 4 dell ord. giud. e 50 bis c.p.c., e disporre, pertanto, con ordinanza, la rimessione della causa al giudice in composizione collegiale ovvero al Tribunale circondariale di Siracusa. b. nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa la questione e, conseguentemente, rigettare il ricorso; c. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si allegano: 7

1. bilancio preventivo gestione ordinaria 01/01/2006-31/12/2006; 2. contratto di conto corrente bancario acceso presso la Banca P. N.; 3. regolamento condominiale contrattuale; 4. delibere condominiali del 20/01/2006; 20/6/2007; 09/11/2007 Catania, 20 novembre 2007 8