Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

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Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

La decadenza Mentre il fondamento della prescrizione è l inerzia del titolare, alla base della decadenza sta esclusivamente la fissazione - da parte del legislatore o in forza di una specifica clausola contrattuale - di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività in difetto della quale l esercizio del diritto è definitivamente precluso, senza riguardo alle circostanze soggettive che abbiano determinato l inutile decorso del tempo. La decadenza produce l estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo

Articolo 32, comma 3 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) 3. Le disposizioni di cui all art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all art. 409, numero 3, del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell art. 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. Associazione in partecipazione? Apprendistato? Progetto? Recesso Co.co.co. - contratto a progetto? Mancanza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo. Aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali - imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi. Proroga

Qualche esempio nel dettaglio: b) L articolo 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dal collegato lavoro, si applica anche all azione proposta avverso il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all art. 409, numero 3), del codice di procedura civile. In questa ipotesi non rileva la qualificazione del rapporto di lavoro ma la natura non subordinata dello stesso. La decadenza troverà applicazione nel momento in cui il lavoratore lamenti l illegittimità del recesso operato dal committente ad esempio: per assenza di giusta causa perchè non ritiene maturato il termine finale del contratto perchè il recesso è stato esercitato in violazione delle clausole contrattuali.

Azione nullità del termine Articolo 1 decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 «L apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente da atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro». Articolo 2 decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 «E consentita l apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo dei passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi (...)». Tali disposizioni «si applicano anche quando l assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi (...)».

Articolo 4 decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 «Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni». NB Cosa cambia? L attuale disciplina prevede che se vengono violate queste disposizioni l apposizione del termine è priva di effetto e il contratto si considera a tempo indeterminato fino dalla sua stipulazione. Il lavoratore poteva far valere la nullità del termine in ogni momento. L azione è imprescrittibile. Viene inserito un limite temporale per far valere la nullità del termine apposto al contratto e ottenere la conversione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato.

Articolo 32, comma 4 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) 3. Le disposizioni di cui all art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di leggi previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l ipotesi prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. Somministrazione irregolare

lett. d) comma 4 art. 32 «In ogni altro caso in cui compresa l ipotesi prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto». SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

I commi 3 e 4 dell art. 32 del Collegato Lavoro estendono il regime di decadenze previsto per il licenziamento (ex art. 6 legge 604/1966) Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto. Al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all art. 409, numero 3), del codice di procedura civile. All azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Alla impugnativa di atti o condotte comportanti non già la risoluzione del rapporto di lavoro, bensì soltanto una modifica nelle modalità di svolgimento della prestazione o nella titolarità del contratto.

Quale regime viene esteso? I commi 3 e 4 dell art. 32 estendono il regime di decadenze previsto in materia di licenziamenti dall art. 6 della legge n. 604 del 1966, così modificato dallo stesso Collegato Lavoro al comma 1, dell art. 32 Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione dalla sua comunicazione, in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch essa scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l intervento dell organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato ( ).

Cosa cambia? In merito all impugnazione del licenziamento entro sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla comunicazione dei motivi se successiva, nulla cambia. Sarà, quindi, sufficiente l impugnazione stragiudiziale con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, anche attraverso il sindacato. Sino ad ora, però, il lavoratore, evitata la decadenza attraverso l invio di una semplice lettera, poteva attendere molto tempo per introdurre il giudizio, attesa la notevole durata dei termini di prescrizione.

Con la nuova disciplina, una volta evitata la decadenza con l impugnazione del licenziamento nei successivi 60 giorni, il lavoratore entro 180 giorni da tale impugnazione dovrà, a pena di inefficacia: depositare il ricorso ex art. 414 c.p.c. nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro; Oppure effettuare la richiesta di tentativo di conciliazione davanti alla DPL (che diventerebbe quindi facoltativo); Oppure comunicare alla controparte la richiesta di arbitrato Qualora la conciliazione o l arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l accordo, il lavoratore deve depositare il ricorso 12 - sempre 12 a pena di inefficacia - entro i 60 giorni successivi.

Finalità sottese alla modifica Eliminare il protrarsi di situazioni precarie ed incerte che scaturiva dalla possibilità per il lavoratore di introdurre il giudizio nell assai più lungo termine di prescrizione con danno alla certezza dei rapporti giuridici. Previsione di una risoluzione in tempi più rapidi della situazione conflittuale anche per migliore gestione delle situazioni similari, condizionate direttamente o indirettamente dalla controversia.

Questo termine così breve per l impugnazione è pregiudizievole per il lavoratore? Potrebbe essere pregiudizievole per i lavoratori precari in attesa di un nuovo contratto? Oppure la disposizione sul diritto di precedenza tutela comunque il lavoratore? Articolo 5, commi 4quater e 4quinquies, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 «Il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza (...)». «Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali». 14

La decorrenza delle nuove decadenze Al trasferimento ai sensi dell art. 2103 c.c. dalla data di comunicazione di trasferimento. All azione di nullità del termine, dalla scadenza del medesimo. Ipotesi disciplinate: Ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del d.lgs. 368/2001, dalla scadenza del termine. Ai contratti di lavoro a termine stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al d.lgs. 368/2001, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento.

Ipotesi non disciplinata: In ogni altro caso in cui, compresa la somministrazione, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. Da quando? Dal momento in cui il lavoratore ha iniziato a prestare l attività lavorativa presso il soggetto diverso dal titolare del rapporto? Dal momento in cui il rapporto con il soggetto terzo è cessato? Decorre dal momento della cessazione della prestazione con il soggetto utilizzatore

Articolo 32, comma 5 (decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) 5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. conversione del contratto + indennità risarcitoria in luogo delle retribuzioni medio tempore maturate NB Art. 4 bis d.lgs. 368/2001 Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati Incostituzionalitànell articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. C. Cost. 14 luglio 2009, n. 214 Solo indennità risarcitoria