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CESSIONI INTRACOMUNITARIE. VINO. NORMATIVA E CASI STUDIO. Francesco Magagnini SEYO / RESEARCH CENTRE 1

CESSIONI INTRACOMUNITARIE. VINO. NORMATIVA E CASI STUDIO. Dicembre 2011 Con la creazione del Mercato unico l 1.1.2003 le obbligazioni doganali (IVA, accise) che precedentemente venivano assolte ai confini tra Paesi della Comunità Europea sono state trasferite nell ambito delle responsabilità delle singole aziende. Le spedizioni di vino da operatori commerciali nazionali a operatori commerciali di altri Paesi dell UE sono soggette a imposta (IVA e ACCISA) nel Paese di destinazione e il trasporto di vino quale merce gravata da imposta avviene in regime sospensivo. L accisa è un imposta di consumo che grava con aliquote diverse e su prodotti diversi in ciascun Paese dell UE. Tuttavia il regime degli scambi intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa previsto dal DL 331/93 convertito in Legge 427/93 e successivamente integrato dal Testo unico delle accise (D.l. 504 del 26.10.1995) si applica anche a prodotti come il vino che in Italia sono soggetti ad aliquota di accisa 0. Adempimenti IVA Ai sensi degli art. 41 e 46 del Dl 331/93 convertito in Legge 427/93 l operatore nazionale che effettua una cessione nei confronti di un operatore commerciale di un Paese UE deve emettere fattura contenente: - codice IVA identificativo dello speditore (partita IVA preceduta da sigla IT); - codice IVA identificativo del destinatario operatore commerciale U. - l indicazione Operazione non imponibile, art. 41 DL 331/93. Successivamente, con scadenza mensile, trimestrale o annuale -a seconda del volume delle cessioni effettuate-, l operatore presenterà all Ufficio doganale competente per sede il modello INTRASTAT. 2

Adempimenti relativi alla circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa. L art. 1 del Dl 331/93 stabilisce che le cessioni commerciali di prodotti soggetti ad accisa devono avvenire tra depositi fiscali, la cui costituzione è regolata dall Ufficio Tecnico delle Finanze competente per sede dell azienda che assegna un Codice operatore accisa. I piccoli produttori che producono meno di 1000 ettolitri di vino all anno (si considera la media degli ultimi 5 anni) sono dispensati dalla costituzione del deposito fiscale e dagli obblighi previsti agli articoli 2, 3, 4 e 5 del DL 331/93, ma sono tenuti ad informare gli Uffici Tecnici di Finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate e ad assolvere agli obblighi prescritti al Reg. CEE N. 2238/93 e in particolare a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo (Art. 16 DL 331/93 T.U.). L art. 29 del T.U. prevede ulteriori esenzioni dalla costituzione di deposito di prodotti alcolici soggetti ad accisa. L art. 8 del Dl 331/93 prevede che eventuali operatori professionali non titolari di deposito fiscale destinatari di prodotti in regime sospensivo debbano chiedere la registrazione come tali presso l Ufficio Tecnico di Finanza prima del ricevimento di tali prodotti. Il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di Accompagnamento Amministrativo (DAA) previsto dal Reg. CE 2719/92, oppure da un documento commerciale equivalente (fattura, bolla di consegna, lettera di vettura) stampato da tipografie autorizzate alla bollatura preventiva da parte degli Uffici Tecnici di Finanza e recante la dicitura documento commerciale d accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione. Il DAA deve essere compilato dallo speditore con indicazione del codice accisa composto da 13 caratteri alfanumerici dello speditore e del destinatario (operatore commerciale del paese UE che acquista la merce. L esistenza del codice comunicato dal cliente va controllata prima dell emissione del DAA sul sito www.agenziadogane.it/ Servizi/SEED) in 4 esemplari recanti lo stesso numero identificativo come segue: 1. l originale viene trattenuto dallo speditore 2. l esemplare n.2 scorta la merce durante il trasporto attraverso il territorio degli Stati membri e viene conservato dal destinatario; 3. l esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell appuramento e deve essere rinviato dal destinatario al mittente per testimoniare l avvenuta ricezione con attestazione dell arrivo dei beni e della presa in carico, corredato, se prescritto, dal visto dell Autorità fiscale competente dello Stato membro di destinazione; 4. l esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione. 3

Obblighi dello speditore Per non incorrere in recuperi d imposta o sanzioni lo speditore ha l obbligo di informare le autorità fiscali qualora antro 3 mesi dalla data di spedizione non riceva di ritorno l esemplare n. 3 del DAA (Circolare 106/d del 30.04.1996); Il trasporto di merci in sospensione dei diritti di accisa deve avvenire sotto la copertura di una garanzia presta dal depositario del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o destinatario. La garanzia viene svincolata quando viene data prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Lo speditore deve accertarsi prima della spedizione che il destinatario sia autorizzato a ricevere la merce in sospensione d accisa, gli accertamenti preventivi possono essere effettuati consultando la banca dati SEED attraverso gli Uffici Tecnici di Finanza. Casi studio PICCOLO PRODUTTORE Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo Iva del Regno Unito (ad esempio: ristoratore, enoteca, etc.) e le invia in tale Paese. Il Regno Unito riconosce lo status di piccolo produttore. Il Regno Unito sul vino applica l accisa. L operatore del Regno Unito, prima della spedizione della merce, presenta all Autorità fiscale del suo Paese competente per le accise richiesta di operare quale destinatario registrato occasionale (articolo 19, paragrafo 3, Direttiva 2008/118/CE) e garantisce il pagamento dell accisa. L Autorità fiscale del Regno Unito, rilascia l autorizzazione contenente il riferimento alla garanzia prestata, L operatore economico del Regno Unito invia al piccolo produttore italiano copia di detta autorizzazione. Il piccolo produttore italiano: - controlla il numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero, tenendo agli atti la stampa dell esito del controllo; - invia il vino al cliente del Regno Unito, con la scorta del documento di accompagnamento di cui al Regolamento n. 436/2009 (documento agricolo) e della copia dell autorizzazione trasmessa dal destinatario (trattenendosene copia); - emette fattura di vendita sul cliente del Regno Unito non imponibile ai sensi dell articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993; 4

- presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste; - presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate; - aggiorna il registro di carico e scarico di cui all articolo 36 e seguenti del Regolamento n. 436/2009. Casistica operativa - invio a operatore di Paese che applica accisa zero: la procedura è la medesima. CESSIONE DI VINO O DI ALTRE BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DI TITOLARE DI DEPOSITO FISCALE Produttore italiano di vino, titolare di deposito fiscale, cede 1000 bottiglie di vino spumante a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania. Il produttore italiano: - controlla il numero identificativo Iva ed il codice d accisa, comunicati dal soggetto estero; - Il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza dell e-ad; - Il sistema informatizzato convalida la bozza dell e-ad e attribuisce l ARC (codice di riferimento amministrativo); - Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell e-ad o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l ARC; - nel caso di invio della merce in Paese che applica l accisa in misura diversa da zero, contabilizza l ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate; - emette fattura non imponibile ai sensi dell articolo 41, comma 1, lettera a, Dl n. 331/1993 a carico dell acquirente tedesco; - presenta il Modello Intra 1-bis cessioni; - riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco e svincola la cauzione. 5

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