DALL ICI ALL 26 Maggio Sala consiliare Mosciano Sant Angelo (TE)
L Imposta Municipale Unica (IMU) è stata prevista dal decreto legislativo sul federalismo municipale il D.lgs Nr. 23 del 2011, La sua entrata in vigore era prevista per il 2014 in sostituzione all Imposta Comunale sugli immobili (ICI). L IMU prevista dal federalismo municipale non si applicava alla prima casa; Il presupposto dell IMU originaria era il possesso di immobili diversi dall abitazione principale; L IMU originaria non era una tassa federalista: i proprietari di seconde case e immobili commerciali e produttivi, spesso, non hanno la residenza nel comune dove si trovano questi cespiti. Con l IMU prima versione l imposta veniva pagata, in maggioranza, da persone che non avrebbero votato in quel comune: era l esatto contrario del PAGO - VEDO - VOTO; I mancati introiti dell ICI sull abitazione principale ammontano a circa 3,3 miliardi annui. Dal 2008 al 2011 i Comuni non hanno quindi incassato complessivamente poco più di 13 miliardi mentre hanno ricevuto a compensazione dallo Stato per il mancato gettito circa 11 miliardi.
IL DECRETO SALVA ITALIA MODIFICA L IMU Le modifiche rispetto al D. L.gs 23/2011: 1) L applicazione dell IMU viene anticipata in via sperimentale al 2012; 2) Viene applicata anche sull abitazione principale, con un aliquota base dello 0,4% con possibilità per i comuni di aumentare o diminuire l aliquota dello 0,2%; IMU Detrazioni Abitazione Principale - Detrazione di 200 per i proprietari di prima casa dove il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente; - Detrazione di 50 per ogni figlio sotto ai 26 anni purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell abitazione principale, per un max di 400 Euro;
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA POTERI DEL COMUNE Abitazione principale e 0,40% ± 0,2% sull aliquota pertinenze base Casa coniugale assegnata dal giudice Fabbricati locati fabbricati strumentali Fabbricati rurali fabbricati strumentali 0,40% ± 0,2% sull aliquota base 0,76% Riducibile fino allo 0,40% 0,20% Riducibile fino allo 0,1% Altri fabbricati 0,76% Modulabile dallo 0,46% a 1,06% Terreni ed aree edificabili 0,76% Modulabile dallo 0,46% a 1,06%
BASE IMPONIBILE DEI TERRENI DESTINAZIONE URBANISTICA NON EDIFICABILI coltivati da coltivatori diretti o IAP DETERMINAZIONE IMPONIBILE ICI 2011 Rendita dominicale moltiplicata X 75 DETERMINAZIONE IMPONIBILE IMU 2012 Rendita dominicale aumentata del 25% moltiplicata X 110 NON EDIFICABILI coltivati da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP Rendita dominicale moltiplicata X 75 Rendita dominicale aumentata del 25% e moltiplicata X 135 EDIFICABILI Valore di mercato Valore di mercato
COME SI CALCOLA IL VALORE CATASTALE Tipo di immobile Categorie catastali Calcolo rendita Uffici A/10 Rendita catastale X 1,05 X 80 Collegi, scuole, caserme, ospedali Da B1 a B8 Rendita catastale X 1,05 X 140 pubblici Negozi C/1 Rendita catastale X 1,05 X 55 Abitazioni, box auto e garage, Da A/1 Aa/9, C/2, Rendita catastale X 1,05 X 160 magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali C/6, C/7 Laboratori artigianali, palestre e C/3, C/4 e C/5 Rendita catastale X 1,05 X 140 stabilimenti balneari senza fini di lucro Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali Da D/1 a D/10 escluso D/5 Rendita catastale X 1,05 X 60 Istituti di credito, cambio e assicurazione D/5 Rendita catastale X 1,05 X 80 Terreni agricoli Rendita dominicale X 1,25 X (110 o 135) Aree fabbicabili Valore di mercato al 01 gennaio
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE RIDUZIONI IMU PER TERRENI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI IMPOSTA IMU VALORE RIVALUTATO DEI TERRENI FINO A 6.000 0 VALORE RIVALUTATO DEI TERRENI dai 6.000 ai 15.000 Ridotta del 70% VALORE RIVALUTATO DEI TERRENI dai 15.000 ai 25.000 Ridotta del 50% VALORE RIVALUTATO DEI TERRENI dai 25.000 ai 32.000 Ridotta del 25% VALORE RIVALUTATO DEI TERRENI > 32.000 Nessuna riduzione A) Fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati in comuni classificati dall ISTAT in montani o parzialmente montani sono esenti dall IMU, i cespiti esenti ai fini IMU sono assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Con DPCM del Ministero Economia e Min. Politiche Agricole eventualmente anche sulla base della produttività dei terreni. B) Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati con interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. C) Per gli immobili posseduto dai comuni nei rispettivi territori non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato. D) La deliberazione delle aliquote IMU definite può essere variata dai comuni anche dopo l approvazione del bilancio entro il 30 settembre 2012 E) Con DPCM approvato entro il 10 dicembre 2012 si provvede alla modifica dell aliquota IMU da applicare ai fabbricati strumentali e ai terreni agricoli in modo da garantire che il gettito complessivo relativo a questi cespiti non superi per il 2012 le entrate previste (135 mln x fab. e 89 mln per terreni). Per il 2012 la prima rata di giugno relativa all IMU di terreni e fabbricati è versata nella misura del 30%. Eventuali correzioni o modifiche possono essere fatte entro il 10 Novembre con apposito DPCM. F) Per l anno 2012 il pagamento della prima rata IMU con scadenza Giungo sarà nella misura pari al 50% dell importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste (300 euro + 50 x ogni figlio sotto i 26 anni), entro il 10 dicembre il Governo potrà adottare uno o più DPCM per eventualmente modificare le aliquote per assicurare il gettito previsto.