CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) a cura di Luca Miele



Documenti analoghi
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES: tra vecchie e nuove ipotesi (Articolo 167, c. 8-bis e 8-ter, D.P.R. n. 917/1986)

INDICE PREMESSA I DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI di Francesco Facchini e Federico Salvadori

Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

La disciplina delle CFC

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

INDICE. Premessa... pag. 11 CAPITOLO PRIMO ASPETTI GENERALI DELLE HOLDING

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

Università La Sapienza di Roma

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post (2) (3)

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

Leasing secondo lo IAS 17

Corso di Tecnica Professionale A.A / 2009

Nuova disciplina della tassazione dei dividendi

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

INDICE. Premessa Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio

Emission trading Profili Iva

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL

Novità in materia di Rimborsi IVA

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

LA MANOVRA ESTIVA 2008

Milano Roma. News fiscali e societarie

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

RISOLUZIONE N. 248/E

IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Il regime fiscale delle SIIQ: imposte di ingresso, redditi prodotti e utili distribuiti

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il limite di esonero, entro il quale non vi è l obbligo di comunicazione, sale da 500 a euro

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Unico di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% Interpello art. 11 legge , n. 212 XY S.p.A.

Circolare monotematica LUGLIO 2015

RISOLUZIONE N. 102/E

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Il trasferimento della sede dall estero all Italia

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

REGIME FISCALE DEI MINIBOND

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ

NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. Dott.ssa Giovanna Castelli 1

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL IL QUESITO

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

I PROFILI FISCALI DELLA LIQUIDAZIONE ORDINARIA DI SOCIETÀ DI CAPITALI. Dott. Pasquale Saggese

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 22 luglio 2009

L utilizzo della riserva da rivalutazione

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Le schede di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi. Circolare n.7/e/13: la Pex in ipotesi di holding residenti in un paradiso fiscale

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LEASING E LE ALTRE NOVITÀ DEL REDDITO DI IMPRESA. Dott. Gianluca Odetto

Roma, 07 novembre 2007

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

OGGETTO: Istanza di Interpello - Art. 11, legge , n XX

RISOLUZIONE N. 158/E

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

Transcript:

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) a cura di Luca Miele

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) LINEAMENTI GENERALI La normativa sulle Controlled Foreign Companies nasce con l obiettivo di contrastare la fittizia localizzazione in paradisi fiscali di attività capaci di generare utili, volta a rinviare sine die la tassazione di tali proventi (tax deferral). L originaria disciplina CFC si basa sul c.d. jurisdictional approach, ovvero prende in considerazione la localizzazione della controllata estera in un paradiso fiscale più che la tipologia di reddito da questa prodotto (c.d. transactional approach). Qualora un soggetto residente in Italia abbia il controllo diretto o indiretto di un impresa domiciliata in Stati a fiscalità privilegiata (elencati nel DM 21 novembre 2001 cd. black list*), i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono direttamente imputati al soggetto residente per trasparenza, in proporzione alla quota detenuta. (*) In attesa dell emanazione di una white-list ex art. 168-bis del Tuir

IL NUOVO ARTICOLO 167 DEL TUIR L art. 13 del decreto legge n. 78/2009 ha modificato l originaria disciplina CFC intervenendo in tre direzioni: 1. ridefinizione della prima esimente, relativa allo svolgimento di un attività industriale o commerciale della CFC; 2. introduzione di una presunzione di non commercialità per le controllate black list qualificabili come passive income companies; 3. estensione della disciplina CFC alle controllate residenti in paesi «white list», in presenza di determinate condizioni. Le modifiche apportate dal D.L. 78/2009, pertanto: accentuano la finalità antielusiva della legislazione CFC nel tentativo di contrastare la sottrazione di utili dall Italia a favore di paesi a fiscalità privilegiata (finalità che si affianca a quella di contrasto al tax deferral); introducono elementi propri del transactional approach in una disciplina finora connotata dal jurisdictional approach.

CONTROLLATE RESIDENTI IN PAESI NON BLACK LIST L inserimento del comma 8-bis nell art. 167 ha esteso l applicazione della normativa CFC anche alle controllate estere localizzate in paesi non a fiscalità privilegiata e, quindi, anche a società residenti in Stati membri dell Unione Europea, subordinatamente: -al conseguimento di proventi derivanti per più della metà dai c.d. passive income edaprestazioni di servizi infragruppo e; - ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana. Si tratta di 2 condizioni che devono verificarsi congiuntamente. La disciplina può essere disapplicata, tramite la presentazione di un interpello all Amministrazione finanziaria, dimostrando che l insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

PASSIVE INCOME La prima condizione è verificata qualora i proventi della società non residente provengono per più del 50%: dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in usodidirittiimmaterialirelativialla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente residente, ivi compresi i servizi finanziari. La finalità è quella di attrarre a tassazione in Italia quei redditi che solo formalmente sono prodotti all estero, mediante la creazione di società formalmente autonome, che sostanzialmente t svolgono attività ità di sfruttamento passivo di asset in grado di per sé, ossia per le loro caratteristiche intrinseche, di produrre reddito.

PASSIVE INCOME L Agenzia delle entrate (circ. 51/E/2010) elenca le categorie di passive income : gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (es. dividendi, plusvalenze, interessi attivi, commissioni); cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties ); prestazione di servizi infragruppo, ivi compresi iservizifinanziari (es. servizi di contabilità, di tesoreria accentrata o di consulenza). Era stato auspicato un esonero in caso di servizi infragruppo estero su estero, che non creano presupposti per deduzioni in Italia. Anche in caso di royalties si presentano fattispecie in cui è discutibile si possa parlare di sottrazione di utili ed elusione.

PASSIVE INCOME L Agenzia ha chiarito che: - l obbligo di interpello sussiste per tutte le CFC passive income, anche, ad esempio, per royalties derivanti da marchi prodotti in loco; - ai fini della verifica del superamento o meno della soglia del 50% il contribuente deve considerare tutti i proventi lordi conseguiti dalla CFC, sia ordinari che straordinari; - la verifica del superamento della suddetta soglia deve essere effettuata di anno in anno a cura del contribuente.

TASSAZIONE EFFETTIVA: CRITERI COMUNI COME PROCEDERE? -determinare tassazione effettiva estera (TEE) -determinare e tassazione virtuale italiana (TVI italiano) ed effettuare il confronto (se TVI = 2TEE la condizione non è soddisfatta e, quindi, non si applica il regime e CFC). C) Il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale italiana va condotto considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento (i) alla Convezione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero ed (ii) escludendo l IRAP. lirap. In assenza di Convenzione, per quanto riguarda l Italia, rilevano l IRES e le sue eventuali addizionali, mentre sul fronte estero le corrispondenti imposte sul reddito, a prescindere dall ente riscossore (e.g. imposte federali, statali).

TASSAZIONE EFFETTIVA: CRITERI COMUNI COME PROCEDERE? TEE e TVI devono essere determinati come rapporto: -tra imposta corrispondente al reddito imponibile e -l utile ante-imposta. Nell effettuare il confronto dovrà essere prestata particolare attenzione alle controllate estere nei cui bilanci sono presenti interessi passivi, costi derivanti da operazioni i con paradisi i fiscali, dividendiid provenienti da paradisi fiscali, plusvalenze tassabili integralmente o parzialmente e minusvalenze indeducibili. Occorre tenere in considerazione solo le imposte correnti enonanchele eventuali imposte anticipate i t e differite it (eventuali effetti distorsivi i i sul confronto TEE e TVI andranno valorizzati in sede di interpello).

TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA Per determinare le imposte effettivamente dovute nello Stato di localizzazione occorre fare riferimento: -al bilancio della partecipata, redatto secondo le norme locali; -alla dichiarazione dei redditi presentata alle autorità locali; -alle connesse ricevute di versamento. Nel calcolo delle imposte correnti non rilevano: - eventuali fiscal unit estere; - eventuale utilizzo in sede di versamento di crediti d imposta per redditi prodotti all estero riconosciuti dallo Stato di insediamento; -leritenute d acconto subite. Parimenti non assumono rilevanza le eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, tt riconosciute i alla generalità dei contribuenti. tib ti Assumono, invece, rilevanza le riduzione d imposta spettanti al singolo contribuente (e.g. ruling concluso con Autorità fiscale locale), così come le eventuali agevolazioni riconosciute ai soci della partecipata estera (e.g. sotto forma di refund al socio delle imposte pagate dalla società vedi Malta).

Tassazione effettiva estera Nel calcolo delle imposte correnti non è rilevante l eventuale utilizzo in sede di versamento dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero riconosciuti dallo Stato di insediamento. Come va fatto, in concreto, il calcolo? Ipotesi 1(Marco Piazza): Interessi attivi di fonte estera 1.000 Altri redditi 500 Imposta estera 15% -150 Utile prima delle imposte 1.350 Interessi attivi di fonte estera 1.000 Altri redditi 500 Imponibile effettivo 1.500 Imposta locale (senza tax rate) 0,0% 0 Aliquota di tassazione effettiva estera 0.00 00% 11

Tassazione effettiva estera Nel calcolo delle imposte correnti non è rilevante l eventuale utilizzo in sede di versamento dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero riconosciuti dallo Stato di insediamento. Come va fatto, in concreto, il calcolo? Ipotesi 2(Marco Piazza): Interessi attivi di fonte estera 1.000 Altri redditi 500 Utile prima delle imposte 1.500 Interessi attivi di fonte estera 1.000 Altri redditi 500 Imponibile effettivo 1.500 Imposta locale (senza tax rate) 0,0% 0 Imposta estera 15% -150 Totale imposte effettive della controllata -150 Aliquota di tassazione effettiva estera 10,00 00% 12

TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA Perdite fiscali Nella determinazione della TEE, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all entrata in vigore della nuova disciplina CFC (per soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, il riferimento è alle perdite fiscali ante 2010). Le perdite maturate dalla partecipata estera rileveranno a decorrere dal periodo d imposta dimposta in cui il contribuente italiano acquista il controllo della medesima società (e.g. controllo dal 2012 - perdite 2011 da sterilizzare). Esempio: aliquota nominale imposta estera pari al 10%. 2010 2011 2012 NOTA Utile ante imposte = R.I. 2.500 (800) 1.500 Perdite pregresse (3.500) (1.000) (1.800) Solo 800 riconosciute Reddito imponibile (netto) nello Stato estero Reddito fiscale CFC 0 (800) 0 2.500 0 700 = 1.500-800 ETR estero 10% (250/2500) 0 4,6% (70/1.500)

TASSAZIONE VIRTUALE ITALIANA COME PROCEDERE PER DETERMINARE TVI? La determinazione del TVI deve essere condotta considerando la tassazione effettiva a cui i soggetti controllati esteri sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia. E necessario procedere ad una rideterminazione virtuale, secondo le disposizioni ordinariamente previste dal Tuir in materia di reddito d impresa, del reddito prodotto dalla controllata estera, prendendo come base di partenza il bilancio d esercizio redatto secondo le disposizioni locali. Criticità: solo regole TUIR? Società di comodo (vedi RM 331/2007)? Se il bilancio estero è redatto secondo i principi contabili internazionali, la controllante residente deve rideterminare il reddito secondo le regole previste in Italia per gli IAS-Adopter. Adopter

TASSAZIONE VIRTUALE ITALIANA COME PROCEDERE PER DETERMINARE TVI? Le perdite fiscali della CFC rilevano secondo le disposizioni dell art art. 84 del TUIR criticità nel caso di perdite nello Stato estero illimitatamente riportabili o con scadenza più lunga della nostra. ESTER0 (30%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Utile (Perdita) ante imposte 1.000 (10.000) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 Perdite pregresse 0 0 (10.000) (9.000) (8.000) (7.000) (6.000) (5.000) Reddito di periodo 1.000 (10.000) 0 0 0 0 0 2.000 Aliquota 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Imposte 300 0 0 0 0 0 0 600 ETR estero 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8,57% ITALIA (27,5%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Utile (Perdita) ante imposte 1.000 (10.000) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 Perdite pregresse 0 0 (10.000) (9.000) (8.000) (7.000) (6.000) scadute Reddito di periodo 1000 1.000 (10.000) 000) 0 0 0 0 0 7000 7.000 Aliquota 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% Imposte 275 0 0 0 0 0 0 1.925 VTR (Italia) 27,50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27,50%

TASSAZIONE VIRTUALE ITALIANA COME PROCEDERE PER DETERMINARE TVI? Holding (LUX Olanda): in caso di holding, in possesso esclusivamente di partecipazioni con i requisiti PEX, viene riconosciuta, in linea di principio, la sostanziale equivalenza tra l esenzione totale e l indeducibilità dei costi, da un lato, e la tassazione dell 1 1,375 % a fronte della deducibilità dei costi, dall altro. Tuttavia, è vero che se la holding estera usufruisce di un esenzione totale sui dividendi e plusvalenze, il tax rate effettivo estero (zero) è sempre inferiore alla metà di quello virtuale italiano. Pertanto, per disapplicare la CFC si dovrà sempre presentare apposita istanza di interpello, nel cui ambito sarà adeguatamente valutata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della menzionata equivalenza di regimi impositivi. Attenzione: nel caso lo Stato estero applichi una esenzione sulle plus da cessione di partecipazioni a fattispecie che non si qualificherebbero per l esenzione di cui all art. 87 del tuir, il calcolo delle imposte italiane dovrebbe essere effettuato considerando le suddette plusvalenze nella loro interezza.

TASSAZIONE EFFETTIVA COME SI PROCEDE AL CONFRONTO? La comparazione deve essere effettuata a cura del contribuente in ogni periodo d imposta, dimposta, posto che la tassazione effettiva varia in considerazione del reddito conseguito nei vari periodi d imposta. CFC - ETR ITALIA - VTR Risultato Ante Imposte 5.000 5.000 Variazioni Fiscali (TUIR) + 1.000 Risultato Imponibile 5.000 6.000 Aliquota 20,00% 27,50% Imposte 1.000 1.650 Tax Rate 20% (1.000/5.000) 33% (1.650/5.000) Nell esempio, poiché TEE non è inferiore alla metà di TVI: NO CFC.

IL NUOVO ARTICOLO 167 DEL TUIR Interpello per le CFC non incluse nella black list: l esimente della «costruzione di puro artificio» Le disposizioni non si applicano se il soggetto residente dimostra che l insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5. La formulazione della norma rispecchia gli orientamenti della Commissione europea e della Corte di Giustizia in materia di CFC, al fine di rendere compatibile la normativa nazionale con i principi comunitari, in particolare con la libertà di stabilimento di cui all art. 43 del Trattato

INDICI PREDEFINITI Coerentemente con i principi comunitari, la valutazione dell artificiosità della costruzione estera andrà valutata, caso per caso, in base ad elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi in base a indici predefiniti. Gli indici sono individuati facendo riferimento alla Risoluzione del Consiglio UE dell 8 giugno g 2010 che prevede, in particolare, e non esaustivamente, come indicatori di artificiosità: l insufficienza di motivi economici o commerciali per insediamento; la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive; non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature; la società non residente è sovracapitalizzata; il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica e per fini di evasione fiscale.

Documentazione o e da allegare e all interpello Coerentemente con quanto precisato sia dalla Corte di Giustizia che dalla Commissione europea, possono essere considerati elementi di prova, volti a dimostrare il livello di presenza fisica della controllata nel territorio estero, la disponibilità in loco da parte della stessa di locali, personale e attrezzature t (Cadbury-Schweppes e COM(2007)785 del 10.12.2007). 12 2007) Documentazione - bilancio della società estera ed eventuale certificazione; - prospetto descrittivo della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della società estera; - contratti di locazione degli immobili sede dell attività; -. c/c bancari aperti presso istituti locali; - contratti di lavoro dei dipendenti; - contratti di assicurazione relativi a dipendenti e uffici; - autorizzazioni amministrative e sanitarie; - fatture delle utenze; - prospetto con la composizione dell organo amministrativo della società estera. 20

L INTERPELLO La presentazione dell istanza di interpello rappresenta un adempimento preventivo (per il 2010 entro il 1.6.2011) e obbligatorio che il contribuente deve eseguire qualora intenda disapplicare la disciplinai in esame nei confronti di una sua controllata estera, che, in un determinato periodo d imposta, supera entrambi i limiti indicati nel c.8-bis. Viene anche precisato il carattere non vincolante del parere reso dall Agenzia delle Entrate: il contribuente resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. Nel caso in cui l istante listante decida di non uniformarsi alla risposta ottenuta, resta per impregiudicata la possibilità di dimostrare anche successivamente, ad esempio in sede di contenzioso, la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione del regime CFC.

L INTERPELLO Il parere dell Agenzia delle Entrate conserva la sua validità fintanto che restano immutate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stato reso (c.d. valenza ultrattiva ) La mancata presentazione dell interpello (in caso di obbligatorietà) dovrebbe comportare (C.M. 32/2010): - una violazione formale (art. 11, D.Lgs. 471/97); -accompagnata dall aumento del profilo sanzionatorio (sanzione massima del 200%) nel caso in cui il contribuente non sia in grado di dimostrare che esistevano le condizioni per disapplicare la CFC. L Agenzia delle entrate non consente di escludere dall obbligo di interpello preventivo determinate realtà imprenditoriali in ragione dell astratta mancanza di caratteristiche idonee a conseguire fenomeni elusivi.

OPPORTUNITÀ DI RIMPATRIO DELLE HOLDING - VARIABILI DA CONSIDERARE Per le holding pure, nonché per le società che detengono brevetti e marchi al solo fine di concederli in licenza alle società del gruppo, la prova della costruzione non di puro artificio può essere difficile, in quanto si tratta di società che non richiedono, per svolgere la propria attività, risorse materiali e umane. Il mantenimento della holding, divenuta CFC, di norma comporta maggiori oneri (anche indiretti) rispetto a quelli che si avrebbe detenendo d una analoga società nel nostro Paese (amministratori esteri, decisioni assunte oltrefrontiera, ecc.). Non va peraltro trascurato il fatto che la holding statica sia sempre soggetta al rischio di essere riqualificata dal fisco come una società residente in Italia, in base alla presunzione di sede effettiva di cui all art. 73, c. 5-bis, tuir, per le società che sono sia controllate da soggetti residenti, sia controllanti di società italiane. Il rientro della holding consente anche di includere la società nel consolidato fiscale nazionale con società operative dotate di redditi

OPPORTUNITÀ DI RIMPATRIO DELLE HOLDING COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA Per attuare il rientro della società estera, si possono seguire diverse strade: - liquidazione; - fusione in una società italiana; - trasferimento della sede nel nostro Paese. Per ciascuna delle tre ipotesi, occorre valutare il livello di tassazione nel Paese di uscita, quello eventuale in entrata per i soci italiani, nonché i criteri per valorizzare i beni (in particolare le partecipazioni) riportati in Italia. Vanno, infine, verificate le regole formali dell operazione, con particolare riguardo al momento in cui il rimpatrio assume efficacia ai fini fiscali.

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA LIQUIDAZIONE DELLA HOLDING 1)Tassazione in capo alla società estera: assegnazione delle partecipazioni ai soci italiani in via ordinaria non c è tassazione. Se si assegnano altri beni (immobili, attività immateriali) iscritti a valori fiscali inferiori a quelli correnti di mercato, potrebbero essere dovute le imposte ordinarie all estero sulle plusvalenze di impresa. L erogazione di somme e beni in sede di liquidazione, qualora sia assimilata nello Stato estero alla distribuzione di dividendi, comporterà l applicazione di ritenute in uscita che il socio italiano potrà recuperare in parte con il meccanismo del credito d imposta. Se il socio è una società di capitali italiana e la holding ha sede in un Paese UE si applica la madre-figlia e nessuna ritenuta sarà applicata.

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA LIQUIDAZIONE DELLA HOLDING 2) Tassazione in capo ai soci: l assegnazione delle partecipazioni, in sede di scioglimento della società estera, potrebbe generare una tassazione per i soci italiani, soprattutto se si tratta di persone fisiche. L art. 47, comma 7, tuir stabilisce che costituisce reddito assimilato al dividendo (da tassare con Irpef progressiva sul 49,72% oppure con ritenuta secca del 12,5%) la differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il costo fiscale della partecipazione. Un analoga tassazione si avrebbe, peraltro, se la liquidazione venisse attuata, anziché con l assegnazione in natura, mediante vendita delle partecipazioni ai soci per un corrispettivo in linea con il valore corrente, con successiva distribuzione degli utili realizzati.

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA LIQUIDAZIONE DELLA HOLDING 2) Tassazione in capo ai soci: uncaso da valutare con attenzione riguarda la presenza, nel patrimonio della holding, di riserve formatesi con utili distribuiti da partecipate domiciliate in Paesi black list. In queste situazioni, infatti, la parte di reddito ascrivibile a tali poste risulterà tassabile sul 100% in applicazione della regola che estende il regime dei dividendi black list agli utili comunque provenienti da territori a fiscalità privilegiata. 3) Valore delle partecipazioni: i soci italiani della holding estera liquidata assumono le partecipazioni ricevute (come gli altri beni assegnati in sede di scioglimento) al rispettivo valore normale che ha concorso a formare il reddito (per l eccedenza rispetto al costo delle partecipazioni annullate).

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA LIQUIDAZIONE DELLA HOLDING 4) Il momento diefficacia dello scioglimento della holding estera coinciderà con la data di effettiva chiusura della liquidazione nello Stato estero. Il reddito prodotto dalla holding CFC, nella frazione di esercizio compresa tra il 1 gennaio e la data di cessazione della società, dovrà essere dichiarato per trasparenza ai soci di controllo, ai sensi dell art art. 167 del tuir.

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA FUSIONE IN UNA SOCIETÀ ITALIANA Se la holding ha sede in uno Stato europeo e riveste una forma giuridica compatibile con la Direttiva n. 90/434, si può operare una fusione usufruendo delle regole di neutralità fiscale recepite nell art. 179 del tuir che richiama l art. 172. La tassazione della fusione nello Stato estero dipende innanzitutto dalla esistenza o meno di una exit tax sui plusvalori latenti in caso di migrazione delle società domestiche, qualora gli stessi non vengano mantenuti in un stabile organizzazione. Va comunque ricordato che il carico fiscale effettivo per l incorporata sarà nulla o quasi in applicazione della pex. Se si applicano le regole della direttiva fusioni, inoltre, non vi dovrebbe essere nello Stato estero alcuna imposizione a livello di ritenuta in uscita sulle riserve della incorporata, in quanto l operazione non configura realizzo o distribuzione di utili.

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA FUSIONE IN UNA SOCIETÀ ITALIANA Per società che non rientrano nella disciplina comunitaria, la fusione può comunque attuarsi in neutralità (art. 172 del tuir) se l operazione loperazione è disciplinata nello Stato estero secondo regole identiche a quelle italiane (cioè se l operazione di fusione rientra tra quelle con carattere successorio) e se la società estera ha una forma giuridica corrispondente alle nostre (R.M. 470/E/2008). L incorporazione di una holding in una società italiana non genera pertanto alcun realizzo di plusvalenze sui beni acquisiti per fusione e gli eventuali maggiori valori iscritti nel bilancio della incorporante non sono riconosciuti fiscalmente, salvo affrancamento con imposta sostitutiva previsto dal comma 10-bis dell art. 172 (affrancamento peraltro non attuabile nella fusione di holding, in quanto manca il requisito di incorporata che detiene aziende o rami aziendali).

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA FUSIONE IN UNA SOCIETÀ ITALIANA Per quanto concerne il valore di carico delle azionio dei beni che vengono acquisiti dalla incorporante, il criterio dovrebbe essere quello del mantenimento del costo fiscalmente riconosciuto in capo alla società fusa o incorporata; principio che andrebbe abbandonato laddove lo Stato di uscita assoggetti a tassazione i plusvalori latenti. In questo caso, l incorporante italiana potrà adottare il valore assoggettato a tassazione nello Stato estero, indipendentemente d t dalla natura civilistica ili della fusione nello Statot estero (ris. min. 345/E/2008). La regola del nuovo valore dovrebbe valere, nel caso di Stati che prevedono exit taxes per la fusione, anche per le partecipazioni che usufruiscono della pex estera e che, dunque, non comportano alcun onere fiscale neppure per gli Stati che tassano la società in uscita (Assonime, circolare n. 67/2007).

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA FUSIONE IN UNA SOCIETÀ ITALIANA Ci si chiede, infine, se la fusione della holding estera in una società italiana possa usufruire della retroattività fiscale prevista per le fusioni nazionali, posto che l art. 179 del tuir richiama integralmente l art. 172. L Agenzia ha ritenuto non retrodatibile una fusione tra società che non sono sottoposte alla medesima disciplina di tassazione del reddito (ris. min. 22/E/2009). Va, tuttavia, osservato che la fusione con una società italiana può assimilarsi, sotto il profilo dell ingresso della società estera e dei redditi da essa prodotti nella disciplina fiscale interna, al trasferimento di sede dall estero, seguito dalla fusione tad tra due società residenti. Se è valida questa tesi, la retrodatazione fiscale della fusione è possibile se l atto ha efficacia caca giuridica gu dca entro il primo semestre est e dell anno, applicandosi in questa situazione le regole per l acquisizione della residenza fiscale con riferimento all intero esercizio (ris. min. 9/E/2006).

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA TRASFERIMENTO DI SEDE Occorre in primo luogo verificare se la normativa del Paese estero inquadra questa operazione come un fenomeno estintivo-costitutivo (liquidazione della società estera e apporto dei beni ad una nuova società italiana) ovvero se disciplina il trasferimento di sede quale atto in continuità giuridica. In entrambi i casi, va verificata l applicazione di exit taxes, tenendo comunque conto della esenzione pex estera. Se il trasferimento è considerato fenomeno estintivo, occorre anche verificare l eventuale tassazione estera delle riserve del patrimonio netto in capo ai soci (mediante ritenuta estera). In questo caso, la dottrina prevalente ritiene applicabile ab l art. 47, comma 7, del tuir per il caso della liquidazione (disciplina civilistica prevista nello Stato estero).

COME SMONTARE UNA SOCIETÀ ESTERA TRASFERIMENTO DI SEDE Le regole per la valorizzazione delle poste attive (costo storico o valore normale) della società trasferita e quelle riguardanti la decorrenza dell operazione ai fini fiscali sono speculari a quelle applicabili in caso di fusione. Il trasferimento della sede, qualora venga inquadrato dall ordinamento estero come scioglimento della società preesistente e apporto al nuovo ente, avrà effetto fiscale dal momento in cui questa operazione si conclude nello Stato estero. Se, invece, l operazione si attua secondo le regole della continuità giuridica, il periodo di imposta del soggetto trasferito non si interrompe e la società avrà residenza fiscale in Italia per l intero anno qualora il trasferimento della sede legale si concluda entro la prima metà dell esercizio; dal periodo di imposta successivo, se il trasferimento avviene nella seconda metà del periodo di imposta (R.M. 9/E/2006). /

CONCLUSIONI: LE STRATEGIE DEI GRUPPI INTERNAZIONALI DOPO LA STRETTA FISCALE SULLE CFC I gruppi a vocazione internazionale che possiedono società o stabili organizzazioni in Stati white list sonon ora obbligati a perseguire tre possibili opzioni: 1) predisporre, entro il 1.6.2011, istanza di interpello disapplicativo della disciplina CFC, al fine di evitare la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla controllata estera; 2) Porre in essere operazioni di smontaggio delle strutture estere CFC; 3) Utilizzare la normativa CFC. Se il gruppo italiano possiede altre società white list attraverso una sub holding europea qualificata CFC, la casa madre sarebbe tassata per trasparenza ma con un livello di tassazione molto basso (1,375%).