Tutela della maternità, paternità e conciliazione lavoro professionale e cura familiare Attuazione legge delega 183/2014 mediante decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 Prof. Stefania Scarponi Università di Trento
Legge delega n.183/14 - Art. 1 c. 8 e 9 Comma 8 prevede: «Adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità e forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» Comma 9 prevede: «Individuazione delle misure da adottare per ora nel settore privato e che riguardano una pluralità di istituti legati all indennità di maternità, al tax credit, all organizzazione del lavoro flessibile e al ricorso al telelavoro, alla cessione di quote di giorni di riposo aggiuntivi in casi particolari; integrazione offerta servizi pubblico privato; modalità flessibile nella fruizione dei congedi; tutela donne vittime di violenza».
Decreto legislativo n.80/2015 Contenuto più ridotto di quello dichiarato dalla legge -delega In larga misura si tratta di norme di aggiornamento e integrazione di quelle del T.U. sulla Tutela della maternità, paternità e congedi parentali, secondo il d.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche dovute alla necessità di adeguare il quadro normativo a pronunce della Corte costituzionale o di estendere la titolarità dell indennità di maternità e paternità, nei confronti di lavoratrici e lavoratori non subordinati, e in caso di adozione o affidamento più innovativo è l estensione del campo di applicazione dei congedi parentali fino agli 8 anni dei figli, e la loro fruizione più articolata nonché il diritto a un periodo di congedo per vittime di violenza inserite in percorsi di assistenza istituzionale
Congedo di maternità ex art. 16 T.U. La norma che disciplina il congedo obbligatorio di maternità è rimasta invariata nella prima parte che stabilisce: 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 ( che ammette il godimento in modo flessibile con spostamento a dopo il parto, previa autorizzazione dell Ispettorato del lavoro); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
Modifiche all art.16 E stata modificata la parte successiva che prevede il congedo: c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (già menzionato) d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto anche qualora la somma dei periodi di cui alle lett. a) (congedo preparto) e c) ( congedo post parto) superi il limite complessivo dei 5 mesi. Ratio: protezione dei casi di parti molto anticipati rispetto alla data presunta
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in conformità a Corte Cost. n.116/ 2011 Art.16 bis ( nuovo ) Diritto della madre a chiedere la sospensione del congedo di maternità di cui all art. 16, lett c) e d) in caso di ricovero del neonato in una struttura ospedaliera pubblica o privata e di goderne - in tutto o in parte - dalla data di dimissione del bambino Diritto esercitabile una sola volta per ogni figlio e a condizione di certificato medico attestante la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell attività lavorativa. La norma si applica anche in caso di adozione o affidamento ex art. 4 Decreto che modifica l art.26 TU, con aggiunta di un ulteriore comma 6-bis
Indennità di maternità anche in caso di non operatività del divieto di licenziamento (Art. 3) Anche questa è un innovazione che sopperisce ad una grave distorsione del regime attuale - Si tratta dei casi in cui il divieto di licenziamento previsto nei confronti della lavoratrice madre non opera in quanto ricorre una delle situazioni contemplate dall art. 54, c.3 TU, ovvero: colpa grave, chiusura dell azienda, oppure cessazione dell attività per cui la lavoratrice è stata assunta, o di scadenza del termine La riforma prevede che se tali situazioni si verificano durante il congedo di maternità la lavoratrice mantiene il diritto all indennità di maternità
Prolungamento dei congedi parentali -1 Art 8 modifica art.32 TU nel senso che: I congedi parentali possono essere fruiti fino al compimento dei 12 anni del figlio L indennità pari al 30% della retribuzione spetta fino al compimento dei 6 anni del figlio ( non solo fino a 3 ) Inoltre, per redditi inferiori al 2,5% dell assegno sociale l indennità è concessa fino al compimento degli 8 anni Tale disciplina si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari ( art.10 D.lgs. n. 80)
Modalità di fruizione anche oraria dei congedi parentali Diritto dei genitori a scegliere la fruizione del congedo su base giornaliera oppure su base oraria Anche in assenza di apposita disciplina dei contratti collettivi In caso di scelta su base oraria, questa è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga precedente a quello nel corso del quale ha inizio il godimento del congedo, ma non è cumulabile con gli altri permessi o riposi già previsti dal TU Obbligo di preavviso (di 5 gg se giornaliero; 2 gg se è su base oraria)
Estensione del congedo al padre -1 Viene esteso il diritto al congedo di maternità, e alle relative indennità, nei confronti del padre lavoratore qualora la madre non sia in grado di prendersi cura del figlio per morte, grave infermità, abbandono o affidamento al padre, anche se la madre è - una lavoratrice autonoma - oppure una libera professionista - oppure se è imprenditrice agricola o iscritta alla gestione separata ( vedi infra), Il diritto è esteso anche se il padre è lavoratore autonomo, o libero professionista, sulla base della domanda e apposita certificazione
Estensione congedo al padre - 2 In caso di adozioni o affidamenti internazionali anche se la madre non è lavoratrice il congedo di paternità per la permanenza all estero è riconosciuto al padre sulla base di idonea certificazione da parte dei centri che si occupano di adozioni internazionali ( art. 6 D.lgs. 80/2015 a modifica art. 31 TU)
Estensione diritti genitori adottivi Modifica dell art. 53, c.2 TU: In caso di lavoro notturno si applica anche ai genitori adottivi o affidatari il diritto a non essere adibiti ai turni di notte nei primi tre anni dall ingresso in famiglia del minore e comunque non oltre il 12 anno di età alla madre o in alternativa e alle stesse condizioni al padre alla condizione che vi siano posti disponibili con orario diurno per le stesse mansioni
Estensione indennità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Art 13 aggiunge all art.64 TU l art. 64-bis: Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e prive di altre forme obbligatorie spetta l indennità per 5 mesi dopo l ingresso effettivo del minore secondo il DM da emanarsi l 64-ter I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata hanno diritto all indennità anche in caso di omesso versamento dei contributi da parte del committente
Lavoratrici autonome, imprenditrici agricole, libere professioniste Equiparazione della posizione del padre circa il diritto a percepire l indennità (o parte residua) che sarebbe spettata alla madre in caso di sua morte, abbandono, o grave infermità, ex art. 16, 18 T.U. Per i genitori liberi professionisti o lavoratori autonomi è prevista l estensione del regime relativo al diritto all indennità e del non obbligo del preavviso anche in caso di dimissioni, se siano date durante il periodo di interdizione del licenziamento
Incentivi ( normativi) al telelavoro Art. 22 D.lgs. 80 Settore privato «I datori di lavoro che in forza di contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale facciano ricorso al telelavoro per esigenze di conciliazione possono ( non debbono ) escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo del numero dei dipendenti per i limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari norme o istituti» Non è chiaro a quale livello sia stipulato il contratto collettivo, se solo nazionale o anche a livello aziendale
Congedi per vittime di violenza art.24 D.lgs. 80 Diritto al congedo per un periodo di max 3 mesi nell arco di 3 anni, fruibile anche in modo orario, ma in questo caso in misura non superiore al 50% dell orario medio giornaliero Nei confronti delle vittime di violenze inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali (richiamo alla L. 119/2013) con obbligo di preavviso non inferiore a 7 gg e comunicazione dell inizio e fine del periodo di congedo Si applica nel settore pubblico e privato ad esclusione del rapporto di lavoro domestico
Regime economico - previdenziale Diritto della vittima durante il congedo ad un indennità corrispondente all ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative, che viene erogata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per l indennità di maternità Il datore di lavoro privato detrae tale indennità dai contributi previdenziali dovuti all ente previdenziale competente Il periodo di congedo vale comunque ai fini dell anzianità di servizio, ferie, 13, ed è coperto dai contributi figurativi.
Diritto alla trasformazione in part-time La lavoratrice di cui sopra ha diritto alla trasformazione del contratto in uno a tempo parziale, con modalità verticale oppure orizzontale, se disponibili in organico Nonché alla reversibilità a richiesta Problema interpretativo: i due istituti congedo e diritto alla trasformazione del contratto in uno a t. parziale - si possono cumulare oppure sono alternativi? In attesa di indicazioni da parte del Ministero si può ritenere che siano cumulabili magari in sequenza La materia potrà essere disciplinata dai contratti collettivi cui la legge fa rinvio
Regime applicabile se le vittime di violenza sono lavoratrici parasubordinate Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a sospendere il rapporto di lavoro per un periodo max di 3 mesi se si trovano nelle condizioni certificate dai centri antiviolenza o dai servizi sociali Senza diritto a percepire indennità in quanto la legge tace sul punto Essa potrà eventualmente essere prevista dai contratti collettivi o individuali
Ruolo della contrattazione collettiva Oltre al ruolo che la contrattazione collettiva svolge in materia la legge prevede una misura di sostegno ( art.25) La contrattazione di secondo livello per il triennio 2016 2018 in materia di conciliazione potrà giovarsi del 10% delle risorse attribuite per il Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi che la incentivano Saranno emanate Linee guida con D.M. per la definizione dei criteri e delle linee-guida finalizzati a favorire i contratti collettivi aziendali che saranno elaborate da un apposita cabina di regia di formazione ministeriale i cui componenti sono designati dai ministeri interessati