PROBLEMI E RESPONSABILITÀ PER LA TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA -Terza parte - Fidenza, 16 giugno 2015
RELATORI ED ORGANIZZAZIONE Relatori: avv. Marina Ronchini, avvocato in Parma avv. Donata Giorgia Cappelluto, avvocato in Parma avv. Glenda Gandolfi, avvocato in Parma avv. Marina Cafferata, avvocato in Parma Coordinatore: avv. Marina Ronchini Co-Moderatore: dr. Dante Di Camillo, Segretario Aziendale ANAAO ASSOMED Az. Ospedaliero-Universitaria Parma
3 INCONTRO: 16 GIUGNO 2015 ORE 15,30 18,00 PROBLEMI E RESPONSABILITÀ PER LA TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA anche rispetto alla cartella clinica su supporto informatico - Cartella Clinica - Appunti sulla cartella infermieristica - La cartella clinica su supporto informatico, tra rispetto della privacy e nuove tecnologie. - S.D.O. - Alcuni casi pratici al vaglio della giurisprudenza dei Tribunali e della Cassazione
NATURA GIURIDICA ATTO PUBBLICO CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
DEFINIZIONI - DEFINIZIONE LESSICALE - DEFINIZIONE PROFESSIONALE - DEFINIZIONE GIURIDICA - DEFINIZIONE GIURISPRUDENZA
FUNZIONI Fornire una base informativa per scelte assistenziali razionali Consentire la tracciabilità delle diverse attività svolte Facilitare l'integrazione di competenze multiprofessionali Costituire una fonte informativa Permettere l'esercizio dei diritti Quindi: finalità SANITARIA e finalità GIURIDICA e finalità nella PRATICA
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE Art. 26 cod. Deont.: La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente con puntualità e diligenza nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.
REQUISITI - VERIDICITA' - CHIAREZZA PUNTUALITA' - CORRETTEZZA FORMALE - ACCURATEZZA - PERTINENZA - COMPLETEZZA
CONTENUTO Informazioni anagrafico amministrative identificazione della struttura di ricovero generalità dell'assistito caratteristiche del ricovero Inquadramento clinico anamnesi esame obiettivo referti di trattamento diagnostico e terapeutici diagnosi e terapia Decorso del ricovero verbale operatorio diario della degenza documentazione dei professionisti sanitari non medici cessazione del ricovero lettera di dimissione o SDO
SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)
SEGRETO E PRIVACY L'art. 22 del dlgs196 del 2003 il codice in materia di privacy: Al secondo comma: Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la rihiestaè giustificata daladocumentata necessità. a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. C, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto ella perosnalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. b) di tutelare in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a qulladell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
PRIVACY AVENTI DIRITTO AL RILASCIO DEL MATERIALE SANITARIO: il paziente la persona fornita di delega l'erede in caso di decesso il genitore nel caso di minore il tutore in caso di interdetto Autorità giudiziaria
RESPONSABILITA CIVILE DEL SANITARIO NELLA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
LA CARTELLA CLINICA -01
LA CARTELLA CLINICA -02
LA CARTELLA CLINICA -03
LA CARTELLA CLINICA -04
LA CARTELLA CLINICA -05
LA CARTELLA CLINICA -06
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LA CARTELLA CLINICA -10
LA CARTELLA CLINICA -11
LA CARTELLA CLINICA -12
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA IL QUADRO EUROPEO-01 ehealth Sanità elettronica Commissione Europea definisce: l uso delle TIC nei prodotti, servizi e processi sanitari ACTION PLAN 2012-2020
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA IL QUADRO EUROPEO-02 OBIETTIVI: 1- miglioramento salute cittadini 2- efficienza e produttività in ambito sanitario 3- maggiore valore economico e sociale della salute Interazione tra pazienti e prestatori di servizi sanitari, trasmissione dati tra varie istituzioni, comunicazione inter pares tra pazienti e/o professionisti in ambito sanitario
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA IL QUADRO EUROPEO-03
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-04
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-05 COMPLIANCE - Linee Guida Trattamenti dati sperimentazioni cliniche di medicinali (24/7/2008) - Decreto Legislativo 196/2003 Codice Protezione Dati Personali + Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico 16 luglio 2009 - Prescrizioni in tema di FSE(16/07/2009) - Linee guida in tema di referti on-line(11/11/2009) - Linee guida nazionali sul FSE ministero della salute(11/11/2010) - Codice amministrazione digitale D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (mod. D. Lgs.n 82/2005) Allegati tecnici e best practice anche internazionali
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-06 DIRITTO ALLA PRIVACY Tutti i pazienti hanno diritto di accedere, cancellare, correggere e conoscere coloro che hanno accesso ai loro dati Sistema deve gestire l accesso ai dati solo agli operatori con autorizzazione ( necessità di definire le politiche aziendali)
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-07 SICUREZZA Le misure di sicurezza devono essere definite in funzione dell analisi del rischio con obiettivi: - La riservatezza (cifratura con livelli di autorizzazione graduati) - L integrità (tutela dell alterazione: certezza dell origine, non ripudio, opponibilità ai terzi- Firma digitale - Disponibilità (guasti informatici ( business continuity), emergenze mediche, dati conservati nel tempo,
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-08 SICUREZZA (D. Lgs. 196/03) Misure Minime (Art. 33 All. B) Misure Necessarie (Linee Guida in casi speciali) Misure Idonee (art. 31) Art. 22, co 6 C. Privacy: tecniche di cifratura Art. 92. co 1 C. Privacy: separazione delle informazioni
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-09 DIRITTO ALLA PRIVACY - Principio di necessità e non eccedenza - Principio dell autodeterminazione del cittadino - Informativa sul trattamento dei dati - Accesso ai dati sensibili solo ai professionisti, autorizzati, coinvolti nel trattamento del paziente
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-10 DIRITTO all OSCURAMENTO Applicazioni che impediscono che i dati del paziente siano visibili/accessibili/trasmessi a soggetti diversi da quelli che li hanno prodotti o ad altri applicativi - Oscuramento volontario - Ex lege(ricoveri IVG) - Anonimizzazione del paziente L oscuramento è revocabile nel tempo
CARTELLA CLINICA ELETTRONICA-11 Gestione Privacy in servizi on-line Servizi di prenotazione, pagamenti e download di documentazione clinica Occorre distinta informativa ed espressa autorizzazione. - Spedizione referti in forma di allegato alla e-mail - File referto crittografato e con password - Convalida indirizzi e-mail con procedura di verifica - Protocolli comunicazione sicuri con standard crittografici - Autenticazione dell interessato - Disponibilità del file limitata nel tempo ( max 30 gg) - Possibilità per l utente di cancellare in modo selettivo e complessivo dal sistema i referti che lo riguardano
GRAZIE PER L ATTENZIONE! APPUNTAMENTO AL 16 GIUGNO 2015 AD ORE 15:30! VIA E. SARTORI 6/A 43126 PARMA TEL. 334 255 8238 e-mail: sinergieforensiparma@gmail.com