Focus on L USURA NEI CONTRATTI BANCARI: I PIU RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Novembre 2014

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Oggetto del presente focus è una sintetica analisi delle ultime pronunce di legittimità e di merito che hanno interessato la fattispecie dell usura bancaria in sede civile. Come noto, gli elementi di cui tenere conto e i calcoli che debbono essere effettuati per stabilire quando è raggiunto il tasso-soglia che fa scattare l'usura rappresenta un tema oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza nonché in dottrina. La legge di riferimento del 7 luglio 1996, n. 108, difatti, a parere di alcuni, non indicherebbe espressamente le voci in relazione alle quali debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando quindi aperte diverse letture interpretative. Di seguito, verranno dunque richiamate alcune pronunce su quelle che rappresentano le tematiche più attuali e rilevanti sul fronte del contenzioso tra banche e clienti. 1. La Legge 108/1996 non ha carattere retroattivo Innanzitutto, per quanto concerne - nonché al fine di circoscrivere - l ambito temporale della legge di riferimento è oramai pacifico che: la normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore (Cass. Civ. sez. III 07-02- 2014 n. 2821); l usurarietà, quindi, andrebbe valutata solo con riguardo al momento genetico del rapporto, non rilevando le successive variazioni del tasso soglia. 2. Sulla rilevanza degli interessi di mora Resta piuttosto controverso, invece, il tema della rilevanza degli interessi moratori ai fini della normativa antiusura. Senza risalire troppo nel tempo, si richiama la sentenza n. 350/2013 emessa dalla Corte di Cassazione che, di fatto, ha riaperto un recente e rilevante contrasto giurisprudenziale. La Corte ha affermato, in primis, che ai fini dell applicazione dell art. 1815 c.c. e dell art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e, quindi, anche gli interessi moratori. 2 Novembre 2014

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda principalmente sull interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 29/2002, secondo la quale, il riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti contenuto nel D.L. n. 394 del 2000 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), e precisamente dell art. 1, comma 1, - rende plausibile l assunto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori. Vi è da dire che anche la Banca d Italia, nella nota di Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura datata 3 luglio 2013 (disponibile sul sito www.bancaditalia.it), ribadendo le motivazioni poste alla base della scelta di non includere gli interessi di mora nel calcolo del TEGM, aveva precisato che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura ma, a differenza della Suprema Corte, ne ha escluso la rilevanza ai fini dell usura originaria (al momento cioè della definizione contrattuale, quando gli interessi sono promessi o comunque convenuti), con la motivazione che non sono dovuti dal momento dell erogazione del credito ma semmai solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Ad avviso dell Autorità di vigilanza, quindi, l esclusione degli interessi di mora dalla rilevazione e calcolo del TEGM non esclude che gli stessi oneri siano estranei alla normativa antiusura. Nonostante tale principio avesse avuto subito seguito in giurisprudenza (cfr. Corte di Appello di Venezia n. 342/2013), lo stesso è stato recentemente messo in discussione - in termini peraltro assai espliciti - dal Tribunale di Roma il quale, con sentenza del 16-09-2014, ha evidenziato come gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento ( ).Ne deriva che, dal momento che l art. 1815 comma 2 c.c. fa riferimento alle prestazioni di natura corrispettiva gravanti sul mutuatario a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto ( ) tale disposizione non può mai applicarsi agli interessi moratori che sono relativi alla fase patologica. Sull orientamento opposto a quello della Suprema Corte si colloca anche il Tribunale di Brescia, il quale dichiara che: le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l esclusione degli stessi dal conteggio del TEG (ordinanza Pres. Est. A. De Lellis 17-01-2014). 3 Novembre 2014

Vi è infine chi, ponendosi da una differente prospettiva, ha intravisto la disciplina del regime dell eccessività degli interessi di mora non nella sanzione dell art. 1815, II comma, c,.c., bensì in quella di cui all art. 1384 c.c. (riduzione della penale), trattandosi appunto di debito di natura risarcitoria (Arbitro Bancario Finanziario decisione n. 1875/2014). Sempre a proposito della rilevanza degli interessi moratori, si cita altresì l ordinanza del Tribunale di Napoli del 06-06-2014 che, di fatto, ha altresì circoscritto e limitato gli effetti della pronuncia della Corte di Cassazione, statuendo che: l usurarietà di interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della c.d. clausola di salvaguardia. Dunque, si può legittimamente escludere alla radice il verificarsi di qualsivoglia fenomeno usurario (con un presumibile effetto assolutorio per l Istituto di Credito), in virtù della pattuita clausola di salvaguardia, per la quale, in caso di teorico superamento del tasso di usura, il tasso viene ricondotto automaticamente al livello della soglia stessa. Il Tribunale partenopeo è altresì degno di nota in quanto, con sentenza del 28-01-2014, sempre sull argomento, ha altresì precisato che: allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. tasso soglia, ma l interesse corrispettivo non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all epoca della conclusione del contratto. 3. Sulla computabilita degli interessi di mora L altro principio oggetto di annosa querelle che ha fatto e fà tuttora discutere, espresso dalla Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza, concerne l asserita sommatoria o meno degli interessi corrispettivi con quelli convenzionali ai fini del superamento del tasso soglia. L assunto prenderebbe le mosse sempre dalla citata sentenza n. 350/2013 e, in particolare, da un passaggio della stessa laddove si fa riferimento alla maggiorazione di tre punti a titoli di mora. Se si esclude un isolata pronuncia del Giudice di Pace di Domodossola (sentenza n. 88/2014), si potrebbe sostenere che la giurisprudenza di merito è ormai orientata a respingere tout court la tesi dell additività dei due tassi di interesse, riconoscendo per 4 Novembre 2014

effetto la necessità di una valutazione autonoma delle due clausole, anche al fine dell applicabilità della sanzione punitiva di cui all art. 1815, II comma, c.c.. Il Tribunale di Napoli ha difatti giudicato abnorme il cumulo dei due interessi, proprio in virtù della differente natura dell interesse corrispettivo e di quello moratorio dal momento che al secondo va attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo (Tribunale di Napoli, sentenza 15-04-2014). Il Tribunale di Trani va perfino oltre e afferma che sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico. Entrambi i citati Tribunali sono poi d accordo nel ritenere che laddove la Suprema Corte fà riferimento alla maggiorazione di tre punti a titolo di mora non vuole intendersi l affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori ( ) ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi. Da ultimo, sempre a proposito del tema della sommatoria dei tassi di interesse, va richiamato il Tribunale di Roma il quale, sempre in esplicito e vivace contrasto con la Suprema Corte afferma che: la possibilità / necessità di un tale cumulo non può trarsi da un erronea interpretazione del dictum della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione e, viepiù, anche ove quest ultima avesse realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi (Tribunale di Roma sentenza 16-09-2014). 4. Le istruzioni della banca d italia hanno carattere di norme tecniche autorizzate Rimanendo sempre nell ambito del calcolo del tasso usura, è poi degna di nota la sentenza n. 7234 emessa del Tribunale di Milano in data 03-06-2014 a proposito della natura giuridica delle Istruzioni della Banca d Italia. A parere del Tribunale milanese: Le Istruzioni della Banca d Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. La pronuncia, oltre che per la sua chiarezza e linearità, è importante in quanto ha ribadito che il parametro da utilizzare per il calcolo del tasso soglia è il TEG (e non il TAEG) così come formulato dalla Banca d Italia. 5 Novembre 2014

A tal proposito si è espresso anche il Tribunale di Ferrara, secondo il quale: in materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d Italia, applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso con inclusione delle CMS renderebbe quest ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle Istruzioni dell Organo di Vigilanza (sentenza n. 592/2014). 5. la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del t.e.g. Infine, con specifico riguardo ai contratti di conto corrente affidati, è opportuno riportare quanto affermato recentemente dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 8824/2014: non si verifica fattispecie usuraria quando, in un contratto di conto corrente, il tasso soglia risulti sforato per effetto dell applicazione della commissione di massimo scoperto, di cui non sia prova della pattuizione. Se da un lato, infatti, questa non è dovuta dal correntista, dall altro il suo costo percentuale non può incidere sul computo del TEG. A proposito poi della CMS, la citata sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara del 02-07- 2014 ha ricordato che solo dall agosto 2009 la Banca d Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l espressa salvezza del pregresso. Naturalmente ci impegniamo con i Lettori a fornire un periodico aggiornamento delle novità più rilevanti. Ogni eventuale suggerimento sarà ben accetto. Paolo Sobrini p.sobrini@lascalaw.com 6 Novembre 2014