NOZIONE DI AMBIENTE E PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE Sulla nozione di ambiente come bene giuridico studiare i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 del Capitolo III Il «sistema» ambiente DEL LIBRO DI TESTO DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE. PROFILI DI DIRITTO NAZIONALE ED EUROPEO ( a cura di N.Ferrucci) G.GIAPPICHELLI EDITORE 2015 < I PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 1 I primi interventi legislativi a tutela dell ambiente si collocano attorno agli anni settanta del secolo scorso Sono interventi fortemente limitativi di diritti costituzionalmente riconosciuti: il diritto di proprietà(art. 42) e la libertà di iniziativa economica (impresa)(art. 41) Gli artt. 41 e 42 della Costituzione legittimano limitazioni al diritto di proprietà e alla libertà di iniziativa economica a condizione che tali limitazioni siano imposte attraverso una legge e siano giustificate dalla finalità di tutelare interessi pubblici costituzionalmente rilevanti PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 2 PERIODO ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE OPERATA CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 NON ESISTE ALCUN RIFERIMENTO AL TERMINE AMBIENTE LE PRIME LEGGI A TUTELA DELL AMBIENTE TROVANO FONDAMENTO COSTITUZIONALE NEGLI ARTT. 9 E 32 INTERPRETATE COME NORME INDIRETTAMENTE PROTETTIVE DI INTERESSI LEGATI ALL AMBIENTE ART.9 «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» Interpretazione del termine paesaggio come riferibile all ambiente ART. 32 «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» Interpretazione della norma come diritto a vivere in un ambiente salubre PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 3 1
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE OPERATA CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 Per la prima volta compare nel testo costituzionale il termine «ambiente» ART. 117 ART. 117, COMMA 2, LETT. S La tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ART. 117, COMMA 3 La valorizzazione dei beni culturali e ambientali rientra tra le materie di competenza concorrente Stato - Regioni PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 4 RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE OPERATA CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 Sono richiamati ambiti settoriali strettamente collegati all ambiente ART. 117, comma 3 Competenza concorrente Stato/Regioni GOVERNODELTERRITORIO PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL ENERGIA PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 5 Tra le materie non elencate nell art. 117, dunque di competenza residuale delle Regioni alcune presentano stretti intrecci con l ambiente: è il caso della materia agricoltura PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 6 2
PROBLEMA DI DELIMITARE CON MAGGIORE CHIAREZZA LA SFERA DI COMPETENZA DELLO STATO E QUELLA DELLE REGIONI IN MATERIA AMBIENTALE DAL MOMENTO CHE IL NUOVO TESTO DELL ART. 117 RICHIAMA L AMBIENTE SIA TRA LE COMPETENZE ESCLUSIVE SIA TRA QUELLE CONCORRENTI, E L AMBIENTE E COINVOLTO ANCHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI QUANDO IN MATERIA AMBIENTALE PUO INTERVENIRE LO STATO E QUANDO LA REGIONE PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 7 DUE DIVERSE INTERPRETAZIONI DATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE AL PROBLEMA L AMBIENTE E UN VALORE COSTITUZIONALE DI NATURA TRASVERSALE E NON SOLO UNA COMPETENZA (sentenzan. 407/2002) Il meccanismo di protezione ambientale è fondato sulla fissazione di standard Lo Stato definisce livelli minimi di tutela ambientale validi sull intero territorio nazionale Le Regioni sono chiamate ad attenersi a quei livelli minimi dettando eventualmente livelli di tutela ulteriori più specifici e rigorosi BISOGNA RISPETTARE LA IDENTITA DELLE COMPETENZE FISSATE DALLA COSTITUZIONE L AMBIENTE E UNBENE GIURIDICO UNITARIO MA E POSSIBILE DISTINGUERE DIVERSE FUNZIONI E INTERESSI AD ESSOCOLLEGATI Le funzioni di tutela statica dell ambiente, che coincidono con la disciplina delle forme di conservazione del bene in quanto tale, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato Le funzioni di tutela dinamica dell ambiente, che attengono alla disciplina delle forme di valorizzazione, utilizzo, miglioramento e fruizione del bene ambiente, rientrano nella competenza concorrente delle Regioni, le quali dovranno disciplinarne i profili, partendo dalla base giuridica fissata in termini di tutela dallo Stato PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 8 I PRINCIPI POSTI A FONDAMENTO DEL DIRITTO AMBIENTALE Si tratta di principi individuati nell ambito dell Ordinamento comunitario, ripresi ed affermati anche a livello di singoli Ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 9 3
ASSENZA DI RIFERIMENTI ALL AMBIENTE NELLA VERSIONE ORIGINARIA DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (1957) INSERIMENTO NEL CORPUS DEL TRATTATO DEL 1957 DI UN NUOVO E APPOSITO TITOLO DEDICATO ALLA MATERIA AMBIENTALE, CON L ATTO UNICO EUROPEO (1987) ULTERIORI MODIFICHE NELLA DIREZIONE DI UNA PIU ACCENTUATA ATTENZIONE PER L AMBIENTE AD OPERA DEI TRATTATI SUCCESSIVI: MAASTRICHT (1992), AMSTERDAM (1999) TRATTATO DI LISBONA (2009) PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 10 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA (TRATTATO FUE) TITOLO XX «AMBIENTE» (ARTT. 191-193) PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 11 ART. 191 TRATTATO FUE La politica dell Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell ambiente Protezione della salute umana Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 12 4
I PRINCIPI DEL DIRITTO AMBIENTALE ART. 191 TRATTATO FUE La politica dell Unione europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni dell Unione Essa è fondata sui principi della PRECAUZIONE E DELL AZIONE PREVENTIVA, DELLA CORREZIONE, IN VIA PRIORITARIA ALLA FONTE, DEI DANNI CAUSATI ALL AMBIENTE, nonché sul principio «CHI INQUINA PAGA» PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 13 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» c.d«codice DELL AMBIENTE» ART.3 BIS Principi sulla produzione del diritto ambientale l. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente PROF. AVV. NICOLETTA FERRUCCI 14 5