OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci/familiari: aspetti contabili e fiscali

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Informativa per la clientela di studio N. 159 del 27.11.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci/familiari: aspetti contabili e fiscali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo fare chiarezza in merito al trattamento contabile e fiscale dei diversi utilizzi di beni aziendali da parte dei soci/familiari, alla luce della nuova disciplina di monitoraggio introdotta dal legislatore e del nuovo adempimento in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013. Diverse tipologie di utilizzo dei beni d impresa L assegnazione in godimento di beni ai soci è fattispecie che ha dei riflessi importanti anche nella contabilità dell impresa concedente. Vi possono essere varie ipotesi di utilizzo del bene aziendale: - assegnazione in proprietà al socio del bene d impresa; - assegnazione in uso al socio del bene d impresa. Partiamo dalla ipotesi di assegnare, in proprietà al socio, il bene relativo all impresa detenuto in godimento, che non fa emergere il nuovo presupposto impositivo di cui all articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/11. Si supponga che si voglia cedere al socio un immobile iscritto in contabilità al costo storico di 250.000 euro e già ammortizzato per 100.000 euro. Supponendo che il valore normale del bene sia 200.000 euro, superiore al valore contabile, l impresa dovrà rilevare una plusvalenza tassabile di 50.000 euro. 1

Per prima cosa, quindi, si procederà allo storno del fondo ammortamento ed al rilievo della plusvalenza. Il credito v/socio da assegnazione può, in ipotesi, essere anche stornato dagli utili distribuibili dalla società. Es. Assegnazione del bene detenuto in godimento Caso di cessione al socio di un immobile detenuto in proprietà D F.do amm.to immobili 100.000 A Immobili 100.000 D Crediti v/soci da assegnazione 242.000 A Immobili 150.000 A Plusvalenza da assegnazione 50.000 A Iva a debito 42.000 I fringe benefit Nelle altre ipotesi, più frequenti, che implicano il godimento di beni aziendali da parte dei soci, la Circolare n. 24/E/12, in particolare, ha chiarito che la disposizione normativa in esame «[ ] non trova applicazione, invece, quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir». Si tratta, in sostanza, dell ipotesi del cosiddetto fringe benefit, opportunamente regolata da testo unico sulle imposte dirette e che, quindi, non va comunicata al Fisco. La fattispecie classica è, come è facile intuire, quella dell assegnazione dell autovettura in uso promiscuo al dipendente. In questi casi, la lettera a),comma 4, articolo 51 del Tuir stabilisce che il corrispondente compenso in natura concorre a formare il reddito di lavoro dipendente del socio nella misura pari al 30% dell importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle Aci. Il tutto, ovviamente, al netto di quanto versato dal socio nello stesso periodo d imposta in cambio della possibilità di utilizzare, anche a fini personali, il mezzo. Contabilmente il fringe benefit non viene esplicitamente rilevato nelle movimentazioni. Nella contabilità, infatti, andranno rilevate le sole ritenute fiscali e previdenziali calcolate sul maggior importo di retribuzione lorda. Diversa, invece, è l ipotesi in cui, a fronte della possibilità di utilizzare il veicolo promiscuamente, il datore di lavoro ed il dipendente si accordano per un 2

riaddebito a quest ultimo delle spese sostenute dal primo. In tal caso, infatti, l impresa dovrà rilevare in contabilità il credito, maggiorato di Iva, verso il socio dipendente per le spese riaddebitate. Es. Riaddebito al socio/dipendente delle spese Caso di assegnazione dell autovettura in uso promiscuo come fringe benefit D crediti v/soci per riaddebiti 605 A Rimborso per spese auto in FB 500 A Iva a debito 105 Godimento dietro corrispettivo Analogo discorso vale per l ipotesi, disciplinata dal D.L. n. 138/11, in cui il bene dell impresa è assegnato in godimento al socio dietro corrispettivo. Si supponga, infatti, che l impresa abbia a disposizione un garage che assegna in godimento al socio, dopo averne constatato la congruità col valore di mercato, al canone di locazione annuo di 3.600 euro oltre Iva. Trattandosi di una vera e propria operazione commerciale, la stessa andrà trattata secondo i canoni di rilevazione contabile ordinari: Es. La fatturazione del corrispettivo Caso di assegnazione in godimento al socio di un garage dietro pagamento di un canone di locazione D crediti v/soci 4.356 A Rimborso per spese auto in FB 3.600 A Iva a debito 756 Quello rappresentato, come detto, è proprio il caso monitorato dal Legislatore. Pertanto, l impresa dovrà fare particolare attenzione nella determinazione del canone di locazione proposto, perché questo sia considerato a prezzo di mercato. Solo in questa ipotesi, infatti, l impresa concedente potrà continuare ad esercitare l integrale deduzione fiscale dei costi supportati per l immobile. 3

Si riportano di seguito alcune tabelle utili a comprendere l aspetto fiscale per diverse tipologie di utilizzo dell autoveicolo e dell immobile: Auto intestata alla S.r.l.: ALL AMMINISTRATORE ESCLUSIVAMENTE art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). No reddito amministratore N art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. a) tassato come lavoro dipendente AMMINITRATORE O art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio) Esistenza di una delibera di assegnazione bel bene in godimento Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. a) o art. 54 Tuir se lavoratore autonomo, pari al 30% dell importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI. ESCLUSIVAMENTE art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). No reddito sul socio N senza il pagamento di alcun corrispettivo o inferiore al la società dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) valore convenzionale 4

Auto intestata alla S.a.s.: ALL ACCOMANDATARIO senza il pagamento di alcun la società dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) corrispettivo o inferiore al valore convenzionale Auto intestata alla ditta individuale: e iscritto a libro cespiti art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio) ALL reddito in capo al titolare FAMILIARE DEL PRIVATO non iscritto a libro cespiti PRIVATO COMPONENTI NEGATIVI N DEDUCIBILI perché non inerenti la ditta individuale dal 2012 reddito in capo al titolare REDDITO DIVERSO in capo al familiare (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore convenzionale corrispettivo pattuito) dal 2012 Immobile intestato alla S.r.l.: ALL N PRIVATO la SRL dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore di mercato -OMI corrispettivo pattuito) dal 2012 5

- DEDUCIBILITÀ DEI la SRL secondo le regole art. 95 c.2 Tuir per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi (art. 51 c.4 lett. c)) Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. c) pari alla differenza tra rendita catastale +spese inerenti non a carico dell utilizzatore e corrispettivo pattuito; se il dipendente vi dimora per obbligo (FRINGE BENEFIT = 30% della differenza). Se superiore a 258,23 euro il valore normale dei beni e servizi N PRIVATO Il dipendente trasferisce la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel DEDUCIBILITÀ DEI la SRL secondo le regole art. 95 c.2 Tuir per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi (art. 51 c.4 lett. c)) DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COMPONENTI NEGATIVI per la Srl -art.95 c.2 Tuir e art.43 c.2 Tuir per il periodo d imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza e nei due periodi di imposta successivi. Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. c) pari alla differenza tra rendita catastale +spese inerenti non a carico dell utilizzatore e corrispettivo pattuito; se il dipendente vi dimora per obbligo (FRINGE BENEFIT = 30% della differenza). Se superiore a 258,23 euro il valore normale dei beni e servizi comune in cui presta l attività. Immobile intestato alla ditta individuale: e iscritto a libro cespiti ALL COMUNICA No nuova disciplina No nuova disciplina N.B. gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 6