Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 25.10.2016 Deducibilità spese mediche e di assistenza specifica La Risoluzione n. 79/E Categoria: Irpef Sottocategoria: Deduzioni A cura di Andrea Amantea L art.10 del Tuir, comma 1, lettera b, ammette in deduzione dall Irpef le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. PREMESSA La Risoluzione n 79/E del 23 settembre 2016, è tornata sul tema chiarendo in particolare quelli che sono i soggetti ammessi al beneficio fiscale; il punto di partenza è indicato nell art. 3 della Legge n 104/92; per effetto di tale articolo è considerata persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della Legge 1
15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Quest ultimo punto è da tener a mente proprio in riferimento alla risoluzione in commento che a breve andremo ad analizzare. I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE 79/E Il documento di prassi prevede che sono considerati disabili sia coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva ( ) e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell art. 4 della L. n. 104 del 1992) sia i soggetti che hanno visto certificare la condizione di disabilità da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l incarico di certificare l invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc ai fini della deduzione Irpef delle spese mediche e di assistenza specifica fa una precisa distinzione. Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle Legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992; la certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione. Per gli invalidi civili però non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell invalidità civile, dal momento che l accertamento della invalidità concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l accertamento dell handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali; l Agenzia delle Entrate individua quindi come indicatore ai fini dell ammissione del beneficio fiscale degli invalidi civili, il riconoscimento dell invalidità totale o dell indennità di accompagnamento. Infatti, quest ultima è solo a beneficio delle persone con patologie particolarmente gravi, totalmente inabili e che non sono in grado di camminare né di compiere normali atti di vita quotidiana senza un assistenza continua. Anche gli over-sessantacinque che hanno bisogno di un aiuto continuo, pur non essendo valutabili dal punto di vista lavorativo, possono ricevere l indennità di accompagnamento in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere in autonomia la propria vita, pur adeguata all età. 2
Deducibilità spese mediche e di assistenza specifica Riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle Commissione di cui Legge n. 104 del 1992. Soggetti ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche La certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione. Non è sufficiente il solo riconoscimento dell invalidità civile. Tuttavia tale interpretazione era già rinvenibile nella Circolare 55/e del 2001 con la quale l amministrazione finanziaria chiariva che il diritto alla deduzione è riconosciuto solo ai soggetti portatori di handicap, indicati dall' articolo 3 della Legge n. 104 del 1992. Le istruzioni al modello 730 prevedono che l'esistenza delle condizioni personali richieste per usufruire dell'agevolazione deve essere accertata in base alle procedure previste dalla Legge n. 104 ovvero da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di guerra ecc. Si deve, però, ritenere, che non sia sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile. L'accertamento dell invalidità civile concerne, infatti la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta in definitiva di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse. UN CONFRONTO CON LA GUIDA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile: le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l acquisto di medicinali); le spese di assistenza specifica. 3
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per: l assistenza infermieristica e riabilitativa; le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all assistenza diretta della persona); le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all attività di animazione e di terapia occupazionale. La deducibilità opera anche per le spese sopra elencate anche qualora le stesse siano sostenute dal familiare del disabile anche non a carico. In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente. Nel quadro riassuntivo dell agevolazioni a favore dei disabili si può rilevare un incongruenza tra quanto affermato con la risoluzione in oggetto e quanto invece riportato nella guida disponibile sul sito della stessa Amministrazione Finanziaria. Riprendendo la nota di riferimento (A) vediamo come viene spiegato che il trattamento fiscale indicato su questa riguarda il disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell assegno di accompagnamento. Affermazione quindi del tutto in contrasto con quanto riportato espressamente nella risoluzione in commento. Si attende quindi un aggiornamento circa le indicazioni riportate nella guida. 4
TABELLA DI RIEPILOGO Spese mediche e di assistenza specifica Deduzione Spese mediche e di Beneficio fiscale assistenza specifica. Invalidi civili Soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle Legge n. 104 del 1992. È necessario il riconoscimento dell invalidità totale o dell indennità di accompagnamento. La certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione. Per gli invalidi civili ai quali non è riconosciuta l invalidità totale o l indennità di accompagnamento rimane ferma la possibilità di ricorrere alla detrazione Irpef del 19%. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Art.10 del TUIR; Agenzia delle Entrate, Circolare n 55/e del 2001; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n 79/e del 23 settembre 2016; Guida Agenzia delle Entrate guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilita. - Riproduzione riservata - 5