PRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 commento e teasto



Documenti analoghi
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Art. 54 decreto legge

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;

RISOLUZIONE N. 90 /E

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

CAMPER CLUB LA GRANDA

A FONDAZIONE INSIEME onlus. FAMIGLIA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

Data 27/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA Numero 21082

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

a cura dell Avv. Maria Sabina Lembo

LA CONFUSIONE DELLA SUPREMA CORTE IN TEMA DI MEDIAZIONE

Due vecchie mansarde vendute a basso costo: la mancata abitabilità giustifica il recesso? Cassazione sentenza n. 1373/2013 commento e testo

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Svolgimento del processo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Configura un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" quando l immobile, destinato ad abitazione, è privo del certificato di abitabilità

Quante tasse da pagare per comprare casa?

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

REGIONE PIEMONTE ENTE PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione

REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

VENDITA DI COSA ALTRUI. CONTRATTO PRELIMINARE DI VEN- DITA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

MASSIME CIVILE SUCCESSIONI. Corte di Cassazione Sez. II civ. 22 Marzo 2012, n 4621 (Pres. Triola;

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

News per i Clienti dello studio

Il codice civile dedica gli articoli dal agli appalti e, in particolare, sette articoli,

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 209/E

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA CORRENTISTA DANNEGGIATO; - RICORRENTE -

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

Il fumo del camino invade la terrazza del vicino, ma quanto nuoce alla salute? Cassazione sentenza n. 309/2013 commento e testo

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

Acquisto casa: l attività del notaio pagina 2. Acquisto casa: tutti i costi pagina 3-4. Tabella riassuntiva dei costi pagina 5

Il gravame è fondato.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 SENTENZA

Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

COLLEGIO DI MILANO FATTO

Decisione N del 07 marzo 2014

Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n /2012) commento e testo

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

RISOLUZIONE N. 105/E

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt ss.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Transcript:

PRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 commento e teasto Diritto e processo.com In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 (Pres. Schettino Rel. San Giorgio) Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Novara Sez. distaccata di Borgomanero, la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia, esponendo che, insieme al defunto marito, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo ad una villetta con relativo terreno pertinenziale in (omissis), di proprietà di V..M., versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di lire 10.000.000, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in data 5 agosto 2000, la somma di lire 40.000.000 l'8 agosto 2000, la somma di lire 100.000.000 il 24 agosto 2000, e che a detta stipulazione le parti erano giunte per effetto della mediazione della convenuta, cui avevano versato lire 9.000.000 a titolo di compenso; che il contratto preliminare dava atto dell'esistenza di una ipoteca a favore del Mediocredito s.p.a., prevedendo che l'immobile, al momento della stipulazione del contratto definitivo, avrebbe dovuto essere libero da pesi; che successivamente al pagamento degli indicati acconti, i promissari acquirenti avevano scoperto che l'immobile era gravato da ulteriori ipoteche giudiziali, che successivamente all'incontro dinanzi al notaio essi avevano versato ulteriori acconti sino alla complessiva somma di lire 290.000.000 senza che i venditori estinguessero i debiti di cui alle iscrizioni ipotecarie, sicché il contratto definitivo non si era potuto stipulare. Pertanto l'attrice, ritenendo che sussistesse una responsabilità contrattuale dell'agenzia per omessa informazione su dati essenziali ai fini della fattibilità dell'affare, chiese la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di quanto versato in esecuzione del preliminare. 2. Il Tribunale adito limitò la pretesa risarcitoria di parte attrice al danno emergente conseguito al versamento degli acconti effettuati alla promittente venditrice sino all'incontro del 23 gennaio 2001 presso il notaio, e, quindi, alla somma di lire 150.000.000, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, considerando innegabile un difetto di diligenza del mediatore per non aver fornito al cliente le informazioni conoscibili con l'ordinaria diligenza, ed accogliendo altresì la domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, i venditori, sulla base del rilievo che il soggetto interessato a proporre la vendita di un proprio immobile non può tacere circostanze di estremo rilievo quale la presenza di ipoteche.

3. La Immobiliare Marini propose appello nei confronti di tale sentenza. La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 14 aprile 2010, rigettò il gravame. Rilevò la Corte di merito che il mediatore, secondo il principio di buona fede e diligenza in concreto esigibile da un professionista, ha l'obbligo di acquisire concretamente le informazioni ordinariamente accessibili con la diligenza propria del professionista che dispone di strumenti adeguati, e soprattutto di verificare la fondatezza delle informazioni in suo possesso, fra cui la informazione circa la iscrizione ipotecaria dal venditore data alla mediatrice. 4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso D.D..T., che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1759 cod.civ., relativo agli obblighi gravanti sul mediatore. Avrebbe errato la Corte di merito nell'affermare la responsabilità per difetto di informazione del mediatore che non abbia acquisito e, comunque, comunicato, circostanze che egli avrebbe dovuto e potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, quali le iscrizioni

ipotecarie. Si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che assegna un contenuto meno gravoso al dovere di diligenza posto a carico del mediatore, escludendo che nello stesso rientri, in mancanza di conferimento di uno specifico incarico in tal senso, rientri anche l'obbligo di provvedere allo svolgimento di specifiche indagini di carattere tecnico giuridico, quali sono quelle volte all'accertamento di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di compravendita. 2.1. La censura merita accoglimento. 2.2. Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza. Tuttavia, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale, con riguardo al caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all'accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile oggetto della trattativa, le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 15926 del 2009, 15274 e n. 822 del 2006, n. 16009 del 2003, n. 6389 del 2001, n. 4791 del 1999. Per un caso in cui si è ritenuto che l'obbligo del mediatore di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui

esigibile, ricomprenda, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, v. Cass., sent. n. 16382 del 2009). 2.3. Nella specie, dunque, la Immobiliare Marini correttamente, sulla base del riportato orientamento giurisprudenziale, ritenne che l'incarico ricevuto non comportasse, in assenza di una previsione diversa, l'obbligo di svolgere approfondite indagini in ordine alla sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile di cui si tratta. 3. Il ricorso de quo va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice che viene designato in altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio che riesaminerà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.