Corso Laurea Politiche e Servizi Sociali Roma, 27 marzo 2013 Welfare locale, Strutture di Servizi e Terzo settore Marco Accorinti
Titolo della lezione odierna: Le politiche sociali e le riforme sull assistenza. La legge 328/2000 e sue evoluzioni prerequisiti: regionali Concetto di Politica sociale e Ambiti di intervento, Storia dell assistenza sociale in Italia, Caratteristiche del decentramento amministrativo italiano. 2
Testo di riferimento Accorinti Marco, Terzo settore e Welfare locale, Carocci, Roma, 2008 (primi 3 capitoli). Kazepov Yuri, (a cura di), La dimensione territoriale delle politiche sociali in Italia, Carocci, Roma, 2009 (introduzione, parte prima, parte seconda).
Definizione di Decentramento Nelle scienze politiche, il termine decentramento indica il trasferimento di autorità e responsabilità delle funzioni pubbliche dal governo centrale a organizzazioni governative subordinate o semiindipendenti, o anche alla società civile. Si tratta di un concetto complesso e multisfaccettato, che abbraccia una varietà di tipologie con differenti caratteristiche, implicazioni politiche, e condizioni necessarie per il buon esito del decentramento stesso. Si distinguono svariate tipologie di decentramento (Dubois & Fattore 2009). Per esempio, decentramento politico, amministrativo, fiscale, di mercato. Forme di decentramento possono anche apparire in varie combinazioni tra diversi paesi, all'interno dei paesi e anche all'interno di settori.
Prima della Legge n. 328/2000 L attuazione dell art. 38 della Costituzione veniva affidata dal DPR 616/77 ad una legge statale di riferimento dell Assistenza pubblica, pensando ad un intervento analogo a quello della L. 833/1978 (S.S.N.) Se entro gennaio del 1979 non fosse stata fatta una legge generale di riforma, le regioni sarebbero state autorizzate a disciplinare direttamente modi e forme per attribuire ai comuni beni e personale per l esercizio delle funzioni amministrative trasferite. Per più di venti anni la legge di riforma non viene approvata, e il Parlamento adotta solo leggi settoriali (asili nido, consultori familiari, handicap ecc..). Dal 77 al 97 (leggi Bassanini) le regioni differenziano le proprie scelte, più di quanto fosse consentito costituzionalmente.
Leggi regionali sull assistenza Prima generazione di leggi regionali (fine anni 70/fine anni 80) Produzione consistente, da parte di quasi tutte le Regioni ordinari (tranne Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia) Sostanziale omogeneità sul piano dei principi e degli indirizzi Separazione dell assistenza sociale dal mero stato di bisogno collegato a inabilità al lavoro ed a povertà -> sfera ampia del bisogno sociale; ottica d intervento complesso e integrato; uguaglianza Le Regioni hanno funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica; ripartiscono le risorse finanziarie (Fondi regionali). Tre indirizzi circa le determinazioni delle competenze dei comuni o La maggior parte delle regioni affida le funzioni socio-assistenziali in forma associata agli organi USL. o Alcune Regioni prevedono la possibilità di gestione da parte dei singoli Comuni o Altre Regioni (Sardegna) prevedono la netta separazione tra servizi sanitari (affidati alla USL) e servizi socio-assistenziali (affidati ai Comuni). Riconoscimento apporto del non-profit: primi albi registri (convenzioni).
Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge di sistema: Attori e ruoli Aspetti organizzativi e governance Servizi sociali previsti Gestione dell offerta sociale
Analisi della Legge Principi ispiratori: articoli 1, 2, 3 Finanziamento: articoli 4, 11, 17, 20 Ruoli 1: articoli 3 e 7 Ruoli 2: articoli 8 e 9 Ipab e accreditamento Enti: articoli 10 e 13 Interventi sociali: articoli 14 e 16 Piano di zona: articoli 18 e 19 Misure di intervento: articoli 22 e 23 Altri aspetti: articoli 21 (SIS), 25 (ISEE), 26 (accreditamento), 27 (convenzioni)
ovvero Le Regioni hanno potestà legislativi in riferimento ad ogni materia non esplicitamente riservata alla legislazione dello Stato. Per il comparto socio-assistenziale le Regione hanno potestà legislativa piena e quindi la Legge 328/2000 non è più vincolante.
E quindi La Legge 328/2000 si autoqualifica come Legge Quadro ai sensi del previgente art. 117 Cost. (riferimento alle Regioni ordinarie; richiami all impianto statutario della Sardegna). Ma questa sua natura sembra oggi essere travolta. La normativa del 2000 acquista così un valore cedevole, sì da essere considerata in vigore fin all entrata in vigore di normative regionali incompatibili