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Transcript:

Workshop ELITE: L internazionalizzazione come driver per la crescita Le scelte fiscali di internazionalizzazione e le opzioni del nuovo D.Lgs. 147/2015 Francesco Nobili, Partner Studio Biscozzi Nobili Lunedì, 17 ottobre 2016 Borsa Italiana Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari, 6 - Milano

MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Attività all estero: a BRANCH ITA Branch b SUBSIDIARY ITA SUBSIDIARY Page 2

MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE a BRANCH ITA Branch Caratteristiche: NO entità giuridica separata Deducibilità perdita (consolidamento utili/perdite con ITA) Tassazione per trasparenza NO WHT su utili distribuiti dalla Branch ad ITA Page 3

MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE b SUBSIDIARY ITA SUBSIDIARY Caratteristiche: SÌ entità giuridica separata NO deducibilità perdita (NO consolidamento utili/perdite) Tassazione dividendi WHT su dividendi distribuiti dalla Subsidiary ad ITA (da verificare) Page 4

MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Es. Attività in utile con Branch ITA Branch Utile Branch: 100 Corporate tax Branch: 20 (aliquota 20%) Imponibile ITA: 100 IRES: 27,5 (100*27,5%) Totale imposta di Gruppo: 27,5 (27,5+20-20) Es. Attività in utile con Subsidiary ITA SUBSIDIARY Utile Subsidiary: 100 Corporate Tax Subsidiary: 20 (aliquota 20%) Dividendo distribuito a ITA(*): 80 (100-20) Imponibile ITA: 4 (80*5%) IRES: 1,1 (4*27,5%) Totale imposta di Gruppo: 21,1 (20+1,1) (*) si ipotizza che lo Stato estero non preveda applicazione di WHT Page 5

I PREZZI DI TRASFERIMENTO Transfer Pricing rule art. 110, co. 7, TUIR I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente o o o controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti [ ] Page 6

I PREZZI DI TRASFERIMENTO Transfer Pricing rule art. 110, co. 7, TUIR AMBITO DI APPLICAZIONE: Cessione di beni immateriali Cessioni di beni materiali Addebito intercompany di interessi Servizi intercompany Page 7

COSTI «BLACK LIST» (art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR): Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma 142: decorrenza: periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati; [ ]» I costi Black List vengono sottoposti alle ordinarie regole di deducibilità: inerenza, competenza, oggettiva determinabilità e imputazione a CE; Scompare l obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi. Page 8

Controlled Foreign Companies - CFC (Art. 167, TUIR) La normativa CFC (Controlled Foreign Companies) si applica alle imprese residenti in Italia che detengono partecipazioni in Paesi a ridotta fiscalità. Lo scopo di tali norme è evitare che operazioni e strutture societarie possano determinare la distrazione dell utile dall Italia verso regimi fiscali esteri più favorevoli. Page 9

Controlled Foreign Companies - CFC Art. 167, TUIR versione vigente: comma 1: «Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, [ ] il controllo di un impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenuti [ ]» comma 4: «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia» comma 6: «i redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all aliquota ordinaria dell imposta sul reddito delle società» Page 10

Controlled Foreign Companies - CFC (Art. 167, TUIR) Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma 142: decorrenza: periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 Sostituzione, al comma 1, del riferimento alle liste emanate dal Ministero (D.M. 21 novembre 2001) con un criterio basato sul livello nominale di tassazione; Paesi a fiscalità privilegiata sono gli Stati o territori nei quali il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia: fino al FY 2016 < 15,7% (aliquote IRES 27,5% + IRAP 3,9%); dal FY 2017 < 13,95% (aliquote ITA 24% + IRAP 3,9%). Livello nominale di tassazione da verificare solo per gli Stati diversi da quelli appartenenti alla UE o SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni Page 11

Controlled Foreign Companies - CFC (Art. 167, TUIR) Stati c.d. «white list» e Stati appartenenti all UE o SEE rimangono assoggettati alla regola CFC nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dal co. 8-ter dell art. 167: Passive income > 50%; Tax rate effettivo < 50% di quello italiano Page 12

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015 Art. 1: Ruling internazionale Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti black list (a fiscalità privilegiata) Art. 4: Interessi passivi Art. 5: Costi black list e valore normale (superato da Legge di Stabilità 2016) Art. 6: Consolidato nazionale Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Art. 8: CFC Art. 9: Spese di rappresentanza Page 13

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 (segue) Art. 10: Lista Paesi white list e black list Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all estero Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia Art. 13: Perdite su crediti Art. 14: Branch exemption Art. 15: Credito per le imposte estere Art. 16: Regime speciale per i lavoratori rimpatriati Page 14

Obiettivi (vedi relazione illustrativa): Creare un contesto di maggiore certezza Ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi per le imprese Adeguare la normativa interna alle pronunce della Corte di Giustizia Eliminare distorsioni Page 15

Art. 1: Ruling internazionale Oggetto: Valore normale (TP; trasferimento della residenza) Attribuzione di utili/perdite alle stabili organizzazioni Esistenza/non esistenza di una stabile organizzazione Dividendi/interessi/royalties/altri redditi a/da soggetti non residenti Page 16

Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti Investimenti in Italia di ammontare non inferiore a 30 ML di Euro con ricadute occupazionali durature e significative in relazione all attività in cui avviene l investimento Deve essere presentato un piano di investimento Riguarda tutti i profili di fiscalità diretta e indiretta. Ad esempio: dubbi interpretativi; abuso/elusione; consolidato nazionale/mondiale; CFC; PEX; trattamento dell operazione ai fini IVA; esistenza o meno di un azienda Page 17

Art. 6: Consolidato nazionale E possibile l opzione per la tassazione consolidata da parte di società sorelle residenti in Italia, controllate da società UE o SEE con effettivo scambio di informazioni (prima della modifica normativa l opzione era possibile solo se la società UE o SEE aveva una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio erano ricomprese le società residenti in Italia) (vedi grafico) Page 18

Art. 6: Consolidato nazionale (segue..) Prima Dopo Società UE / SEE Società UE / SEE S.O. ITA ITA A ITA B ITA A ITA B Page 19

Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Introduce nel TUIR i principi OCSE Non è più prevista la forza di attrazione della stabile organizzazione (secondo la quale anche i redditi di fonte italiana non attribuibili alla stabile organizzazione italiana sono tassati in capo a quest ultima) La stabile organizzazione è una functionally separate entity (impresa indipendente e separata dalla casa madre) il cui reddito è determinato sulla base di un apposito rendiconto Page 20

Art. 8: CFC L interpello CFC non è più obbligatorio ma diventa facoltativo Se la disciplina CFC non viene applicata e non è presentato l interpello vi è un obbligo di segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione della partecipazione CFC. La mancata segnalazione non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare il soddisfacimento delle esimenti ma è sanzionata Modifiche analoghe sono previste per le CFC non black list con passive income con un livello di tassazione inferiore alla metà di quello che sarebbe stato applicabile in Italia Page 21

Art. 8: CFC (segue..) Ai fini della determinazione del reddito della CFC si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche se non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione sulla rateizzazione delle plusvalenze Viene abolito il regime CFC con riferimento alle società collegate di cui all art. 168, TUIR Page 22

Art. 10: Lista Paesi white list e black list E abrogato l art. 168 bis TUIR (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) Page 23

Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all estero Il regime di sospensione della riscossione applicabile ai trasferimenti intracomunitari di sede all estero diventa applicabile anche alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) ANTE FUSIONE POST FUSIONE Soc. FRA Soc. FRA Soc. ITA Anche se non rimane la S.O. vi è una sospensione della riscossione Page 24

Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia Regola generale: i beni vengono recepiti, ai fini fiscali italiani, al valore normale, anche se lo Stato di provenienza non applica un exit tax, se il trasferimento avviene da un Paese white list. Se il trasferimento avviene da un Paese non white list, gli attivi vengono recepiti al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (e viceversa per i passivi), salvo un accordo sul valore normale concluso con interpello. Page 25

Art. 14: Branch exemption (cenni) Viene introdotto un regime opzionale che prevede l irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati da (tutte le) stabili organizzazioni estere Ambito soggettivo: impresa residente (anche individuale) Ambito oggettivo: tutte le stabili organizzazioni all estero. Natura dell opzione: Irrevocabile. Page 26