Circolare n. 7 del 7.12.2016 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017 E stato convertito in legge (legge 225 del 01.12.2016) il D.L. 193 del 22.10.2016, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale : in seguito alla pubblicazione sulla G.U. il decreto è entrato in vigore in data 03.12.2016. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del decreto (ns. circolare 5/2016). Commentiamo le norme più significative ora in vigore. FATTURE EMESSE E RICEVUTE (INVIO TRIMESTRALE) Con effetto dal 2017 il cd. Spesometro ex art. 21 D.L. 78/2010 da annuale diventa trimestrale. In sostanza i soggetti passivi Iva, in luogo della presentazione in via telematica dello spesometro su base annuale, dovranno trasmettere telematicamente, su base trimestrale, i dati, in forma analitica, di tutte le fatture emesse e di tutte quelle ricevute e registrate nel trimestre (comprese le bollette doganali) e delle variazioni relative. La ricezione di una fattura passiva determina quindi l obbligo di comunicarne i dati non nel trimestre di ricevimento ma nel trimestre di registrazione. I dati da comunicare comprendono: dati identificativi dei soggetti coinvolti; data e numero della fattura; base imponibile; aliquota iva applicata; imposta; tipologia dell operazione. Sono esclusi i contribuenti minimi e/o forfettari e gli agricoltori in regime di esonero se operanti in zone montane oltre i 700 metri. I contribuenti saranno obbligati a comunicare all Amministrazione Finanziaria i dati per ogni trimestre Pag. 1
solare nel seguente modo: 1 trimestre entro il 31 maggio; 2 trimestre entro il 16 settembre; 3 trimestre entro il 30 novembre; 4 trimestre entro il 28 febbraio. Per il solo anno 2017 è previsto uno spesometro semestrale: 1 semestre entro il 25 luglio 2017; 2 semestre entro il 25 gennaio 2018; In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio, ora più soft : in caso di omesso o errato invio dei dati di ogni fattura è prevista una sanzione di 2 euro con un massimo di 1.000 euro per trimestre (non è applicabile il cumulo giuridico). Le modalità operative per l adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Nel prossimo mese di aprile 2017, per l ultima volta, sarà trasmesso lo spesometro relativo all anno 2016. LIQUIDAZIONI IVA (INVIO TRIMESTRALE) Con effetto dal 2017 i contribuenti titolari di P. IVA dovranno trasmettere ogni trimestre i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali). La comunicazione delle liquidazioni IVA dovrà essere presentata anche in presenza di liquidazioni a credito. 1 trimestre entro il 31 maggio; 2 trimestre entro il 16 settembre; 3 trimestre entro il 30 novembre; 4 trimestre entro il 28 febbraio. I contribuenti mensili comunicheranno ad ogni scadenza i dati delle 3 liquidazioni mensili ricadenti nel trimestre di riferimento (es. gennaio, febbraio e marzo entro il 31.05.2017). La comunicazione è unica anche per i contribuenti che esercitano più attività. Sono esonerati dall obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni IVA coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA o dall effettuazione delle liquidazioni periodiche (es: minimi e forfetari). Ricevuti i dati, l Agenzia delle Entrate provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d imposta effettuati; in caso di incoerenza o di omesso versamento ne sarà data Pag. 2
comunicazione al soggetto passivo, che potrà fornire chiarimenti o versare l imposta dovuta, beneficiando del ravvedimento operoso. In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio, ora più soft : in caso omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa fra 500 euro e 2.000 euro. Anche in relazione a questo adempimento le modalità operative saranno definite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi riferiti agli obblighi connessi allo spesometro trimestrale e alla comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche, si concede una tantum un credito d imposta pari a 100 euro. Il credito spetta ai contribuenti che nell anno precedente all atto di adeguamento tecnologico hanno realizzato un volume d affari non superiore ad euro 50.000 : si potrà utilizzare solo in compensazione dall anno 2018. A partire dal 1 gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati: gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (rimane obbligatorio l invio degli INTRASTAT relativi alle vendite e alle prestazioni di servizi effettuate); le comunicazioni dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione e noleggio da parte degli operatori commerciali del settore; la comunicazione degli acquisti senza iva da operatori con sede a San Marino; la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list Si precisa che, in sede di conversione, è stato soppresso già a partire dalle operazioni effettuate nel periodo d imposta 2016 l obbligo delle comunicazioni black list ; pertanto nel 2017 non dovrà essere inviata la comunicazione black list 2016. Un ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione iva annuale che, a partire dall anno 2017, potrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell anno successivo (dichiarazione Iva 2017 entro il 30.04.2018). Resta invariato il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2016 entro il 28.02.2017. Pag. 3
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI E ABOLIZIONE DI EQUITALIA Equitalia verrà soppressa a partire dal primo luglio 2017 e sarà sostituita da un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle Finanze. Rottamazione delle cartelle esattoriali Tutti i carichi iscritti a ruolo (Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali e assistenziali, ecc ) tramite agenti della riscossione e, in primis, da Equitalia nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (prima della conversione 31.12.2015) possono essere estinti pagando solo imposta, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, aggio (da calcolare solo su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di riscossione. Il condono riguarderà quindi solo le sanzioni e gli interessi di mora; gli altri interessi sono dovuti per intero (es: interessi per ritardata iscrizione a ruolo). Sono esclusi dal condono: i dazi; l Iva all importazione; le sanzioni per violazione del codice della strada; le sanzioni pecuniarie penali (multe e ammende). Per avvalersi della definizione agevolata è necessario presentare un apposita domanda (modello DA1) entro il 31 marzo 2017 con la dichiarazione di impegno a rinunciare ad eventuali ricorsi. Nella dichiarazione va indicato, tra l altro, il numero di rate scelte, fino ad massimo di 5 rate. In sede di conversione è stato fissato al 31 maggio 2017 il termine entro il quale l agente della riscossione comunica al debitore l importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza Sono state riviste anche le modalità di pagamento delle suddette somme. Il dovuto potrà essere pagato in una unica soluzione a luglio 2017 o rateizzato fino ad un massimo di 5 rate, di cui il 70% va versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Più nel dettaglio 3 rate vanno pagate nel 2017 e 2 rate nel 2018 secondo il seguente schema: 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto) 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto) 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto) 4a rata a aprile 2018 (15% del dovuto) 5a rata a settembre 2018 (15% del dovuto) Gli interessi sono conteggiati nella misura del 4,5 % annuo. Pag. 4
Se si versa in ritardo, anche di un solo giorno, una delle rate, si decade dai benefici di legge ed è preclusa la possibilità di richiedere altre rateizzazioni Anche i soggetti che hanno già in essere un piano di rateazione potranno accedere ad uno sgravio di sanzioni e interessi di mora sulle rate ancora dovute, ma non otterranno sconti su quanto già pagato; per accedere alla sanatoria devono essere stati effettuati i pagamenti in scadenza nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2016. Per effetto di quanto previsto in sede di conversione la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo, per cui è ammessa anche una definizione parziale. Entro il 28 febbraio 2017 l Agente avvisa il debitore dei carichi affidati nell anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non risultano ancora notificati la cartella di pagamento/atto di accertamento esecutivo/avviso di addebito. PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI FISCALI NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO Con effetto dal 01.07.2017 la notifica di avvisi di accertamento, atti e cartelle esattoriali individuali, società e lavoratori autonomi può essere effettuata a mezzo PEC. a ditte NUOVO TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Il versamento del saldo IRPEF/IRAP (e 1 acconto di imposte e contributi) da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici va effettuato entro il 30 giugno (non più entro il 16 giugno) dell anno di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo IRES/IRAP (e 1 acconto) da parte delle società di capitali va effettuato entro l ultimo giorno (non più entro il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio versano il saldo IRES/IRAP entro l ultimo giorno (non più entro il 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest ultimo non è approvato nel termine stabilito il versamento deve essere effettuato comunque entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. E confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello Pag. 5
0,40%. Restano confermati al 16 giugno i versamenti di IMU e TASI. Le novità hanno effetto a decorrere dal 01.01.2017. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 1) DICHIARAZIONI DEI REDDITI/IRAP/770 E stata integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso. E ora possibile integrare/rettificare la dichiarazione dei redditi (Unico o 730), il modello IRAP e il 770 entro il termine previsto per l accertamento sia per correggere errori / omissioni a sfavore del contribuente che per errori / omissioni a favore del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior / minor reddito o, comunque, un maggior / minor debito d imposta o un maggior / minor credito. Il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione. Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all utilizzo del credito; lo stesso, infatti, potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello di presentazione della stessa. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. 2) DICHIARAZIONE IVA Anche ai fini IVA è ora possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per l accertamento e l utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante. Anche in questo caso è possibile correggere errori / omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d imposta o un maggior / minor credito IVA. Il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere: portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale; utilizzato in compensazione; chiesto a rimborso, al sussistere, per l anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall art. 30, DPR n. 633/72; Pag. 6
a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all anno successivo. Se la presentazione avviene dopo è previsto un limite all utilizzo del credito; lo stesso, infatti, potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello di presentazione della stessa. VOLUNTARY DISCLOSURE Il Decreto Fiscale contiene la riapertura dei termini della Voluntary Disclosure che ha consentito nella sua versione 2015 all Erario l'incasso di oltre 4 miliardi di euro e ai contribuenti la regolarizzazione delle proprie posizioni di detenzione di attività e valori finanziari in Italia e all'estero sottratti alla tassazione ordinaria. E possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016. I Contribuenti potranno accedere alla sanatoria fino al 31.07.2017 prevedendo le eventuali integrazioni entro il successivo 30.09.2017. L ammontare derivante dall adesione alla procedura va versato in unica soluzione entro il 30.09.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.09.2017) senza possibilità di compensazione. Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Con i migliori saluti Pag. 7