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CIRCOLARE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 36% La legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha prorogato i termini per usufruire dei benefici fiscali derivanti dal sostenimento di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La proroga riguarda: - le detrazioni IRPEF del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino all anno 2012; - la possibilità per gli acquirenti o assegnatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie, che successivamente provvedono all alienazione degli stessi, di godere delle agevolazioni spettanti. Gli interventi sopracitati devono essere ultimati entro il 31/12/2012, mentre la cessione dell immobile con la conseguente stipula dell atto deve avvenire entro il 30/06/2013. Immobili interessati dall agevolazione Gli immobili sui quali, le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, danno diritto alla detrazione del 36% possono essere cosi schematizzati: - residenziali; - iscritti in catasto, è sufficiente anche avere la richiesta di accatastamento; - ubicati sul territorio dello Stato; - per i quali è stata corrisposta l ICI ( a decorrere dal 1997) ; si fa presente che gli interventi di recupero possono riguardare: - la singola unità immobiliare, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e relative pertinenze; - parti comuni degli edifici residenziali Per gli immobili utilizzati in modo promiscuo sia come abitazione residenziale che come luogo nel quale si esercita l attività professionale o commerciale, la detrazione è ridotta al 50%. Interventi agevolabili Gli interventi agevolabili ai sensi della Legge n.449/97 art.1 (norma originaria dell agevolazione) sono quelli previsti all art 31 comma 1, lettere a), b),c) e d). LAVORI PER I QUALI E' PREVISTO IL BONUS - Lettera a) le spese sostenute per eseguire interventi di manutenzione ordinaria

- Lettera b) gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili di qualsiasi categoria (anche rurale); - Lettera c) le opere di restauro e risanamento conservativo; - Lettera d) i lavori di ristrutturazione edilizia sia per gli appartamenti singoli che per gli impianti condominiali. Esempi di - Opere di manutenzione ordinaria Finiture di edifici: riparazione, risanamento, sostituzione; Opere necessarie a mantenere in efficienza, o ad ottimizzarne il funzionamento per gli impianti tecnologici esistenti; Il rifacimento dell'impianto elettrico ed idrico-sanitario; L'impermeabilizzazione di tetti od altre superfici esposte; La tinteggiatura di pareti, infissi, interni ed esterni, la verniciatura di portoni, la sostituzione di pavimenti. Il rifacimento di intonaco; La rimozione di maioliche; La costruzione di un soppalco senza aumento di volume e superficie; Il restauro di una veranda; La realizzazione di una piscina; Il restauro di cassette della posta; L'abbattimento di barriere architettoniche. - Opere di manutenzione straordinaria I lavori necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici; La realizzazione di impianti tecnologici od igienico-sanitari od il loro miglioramento (che non modifichino la volumetria dell'immobile ne' l'uso della struttura); L'installazione o riparazione di ascensori e dei relativi macchinari; L'installazione di scale di sicurezza; La realizzazione di scale interne; Il ripristino e la sostituzione del tetto e della copertura;

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico; La sostituzione di tramezzi esterni senza l'alterazione della tipologia dell'immobile; La sostituzione di infissi e serramenti o persiane con serrande od altro; Recinzioni della proprietà; Sostituzione del tavolato del tetto; Rifacimento o riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali; Installazione di macchinari che abbiano la caratteristica di migliorare sicurezza, funzionamento ed utilizzo degli impianti. - Restauro e risanamento conservativo Tutti quegli interventi tesi ad assicurare la funzionalità dell'immobile rispettandone gli elementi strutturali e di destinazione (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi); Interventi di eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado; L'apertura di luci o finestre per motivi di aerazione; L'adeguamento di altezze nei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti; Inserimento di elementi accessori ed impianti necessari all'uso; Eliminazione di elementi estranei all'edificio; Controsoffittatura; Demolizione di talune strutture interne; Realizzazione di montacarichi; Rifacimento di pareti perimetrali; Rinnovamento totale del tetto. - Ristrutturazione edilizia Trasformazione di fabbricati che portino ad ottenere una struttura diversa dalla precedente; Demolizione e ricostruzione dell'immobile; Realizzazione di una mansarda o di un balcone;

Trasformazione di balcone in veranda; Trasformazione di soffitta in mansarda od in vano abitabile; Modifica di mansarda mediante sopraelevazione del tetto; Modifica di facciata; Mutamento di altezza dell'edificio per realizzare locali abitabili; Aperture di nuove porte o finestre; Costruzione di servizi igienici ampliando superfici e volumi; Demolizione e ripristino di muri perimetrali; Rilevante modifica dei prospetti; Copertura con coppi del terrazzo. - Interventi ammessi al beneficio della detrazione ex art.31,legge 5/8/78 n.457: Realizzazione di posti auto - autorimesse; Eliminazione di barriere architettoniche (sia per le parti comuni che per le singole unità); Opere tese al risparmio energetico; Opere finalizzate alla cablatura degli edifici; Opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico; Adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica. Le spese che, OLTRE a quelle per l'esecuzione dei lavori, possono essere detratte sono: - progettazione e altre prestazioni professionali connesse; - prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; - messa in regola degli edifici (ex L.46/90 sugli impianti elettrici); - adeguamento degli impianti a metano (ex. L.1083/71); - sopralluoghi e perizie; - oneri di urbanizzazione;

- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; - acquisto dei materiali; - l'iva, i diritti per le concessioni/autorizzazioni/denunce di inizio attività, le imposte di bollo; - altri oneri eventuali collegati alla realizzazione dei lavori o degli impianti; - TOSAP pagata per gli spazi pubblici necessari ai lavori. (vedi Risoluzioni Ag.Entrate n.121/1998 e 229/2009) Non sono invece detraibili: - gli interessi passivi derivanti da mutui (stipulati per effettuare i lavori di restauro); - interessi bancari su scoperti od altro; - trasloco dei mobili, spostati per permettere l'esecuzione dei lavori; - custodia per i mobili. Documentazione necessaria per ottenere il beneficio Occorre inviare (per raccomandata a/r) o presentare la comunicazione di inizio lavori, prima (o contestualmente) dell'inizio degli stessi, all'agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21-65100 Pescara (indirizzo unico per tutta Italia). Vanno allegati: - copia della concessione/autorizzazione/dia (ove previsto); - dati catastali o fotocopia di domanda accatastamento; - fotocopia ricevute pagamenti ICI a decorrere dal 1997, se dovuta e se a richiedere le agevolazioni e' il proprietario od altro titolare di diritto di proprietà (non però' negli altri casi e neppure nel caso di lavori condominiali); - fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale per la ripartizione delle spese in caso di lavori in condomini (nel caso di susseguenti aumenti dell'importo preventivato, occorre inviare una nuova tabella con ripartizione delle spese); - nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetto non titolare di diritto di proprietà, come un locatore od un comodatario: dichiarazione di consenso del proprietario. E' possibile inoltre produrre una dichiarazione notoria sostitutiva ex art.4, L.15/68, che attesti il possesso di suddetta documentazione e la disponibilità a mostrarla a richiesta, senza dover così inviare per raccomandata tutti i summenzionati documenti. L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con risoluzione n.325/e del 12/11/07, che e' possibile

sostituire la DIA (dichiarazione inizio attività) con una autocertificazione del contribuente in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA. L'autocertificazione e' inoltre utilizzabile dal contribuente anche in caso di controlli da parte degli agenti del fisco, al fine di fornire prove sulla natura degli interventi realizzati. Soggetti interessati L agevolazione è concessa ai soggetti irpef, persone fisiche, residenti e non residenti, che posseggono o detengono l immobile con titolo idoneo. Per titolo idoneo deve intendersi: - PROPRIETA - TITOLARI DI DIRITTI DI GOGIMENTO 1. Usufrutto 2. Diritto di abitazione 3. Diritto d uso 4. Comodato 5. Locazione - ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE 1. Soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi; 2. Imprenditori individuali, anche agricoli, che possono assumere la qualifica di possessori o detentori; 3. Soci di società semplici, snc, sas nonché le imprese familiari. In questi casi il criterio di riparto delle spese è dato dalla stessa quota di partecipazione alla società. Regime di detraibilità e limite di spesa agevolabile La detraibilità segue il principio di cassa, èd il limite massimo agevolabile per il 2010 è pari a 48.000,00. Il bonus deve essere ripartito, come regola generale, in dieci rate annuali dello stesso importo. Se il contribuente ha o supera i 75 anni e' resa possibile la detrazione in cinque anni, se ha o supera gli 80 le rate possono essere tre. In ambedue i casi, comunque, deve trattarsi di titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto dell'intervento edilizio (non possono pertanto ridurre le rate gli inquilini o i comodatari). La scelta per la ripartizione della detrazione deve essere effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui la spesa viene sostenuta. Se le spese vengono sostenute in più anni, la scelta operata nella prima dichiarazione non e' vincolante anche per l'anno successivo.

Motivi di decadenza Non può essere ammessa la detrazione nei seguenti casi (con conseguente perdita del diritto e recupero dell'importo detratto da parte degli uffici finanziari): - comunicazioni di inizio lavori non preventivamente inviata al Centro di Servizio; - comunicazione priva dei dati catastali dell'immobile; - mancanza di allegati relativi alle abilitazioni amministrative richieste dalla legge; - mancanza di fotocopia della domanda di accatastamento (in assenza di dati catastali) - mancanza delle fotocopie dei versamenti ICI; - non e' allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale per le opere su parti comuni; - non e' allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori; - mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali quando obbligatoria; - mancata esibizione delle fatture o ricevute relative alle spese, ovvero del bonifico bancario; - intestazione di fatture o del bonifico a persona diversa dalla richiedente il beneficio; - pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale; - opere difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio, oppure non conformi alle norme urbanistiche od edilizie comunali; - violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle contributive (eccetto che nel caso in cui il proprietario sia in possesso di dichiarazione di osservanza da parte della ditta ai sensi dell'art. 4, L.15/68, mostrando così la propria buona fede); - mancato invio -quanto previsto- della comunicazione di esecuzione dei lavori al Centro di Servizio. Cosa succede se varia il possesso in corso d'opera Vediamo i vari casi in cui, prima che i cinque o dieci anni in cui si deve dilazionare della detrazione siano passati, avvengano dei passaggi di proprietà: nel caso di vendita il diritto alle detrazioni viene acquisito dal nuovo proprietario (anche in caso di vendita di quote, vedi Risoluzione Ag. Entrate n.77/2009); nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione spetta agli eredi; nel caso di trasferimento dell'inquilino -o del comodatario- il diritto alla detrazione rimane eccezionalmente a colui che ha effettuato i lavori, anche se non abita più nell'immobile in questione; nel caso di donazione la detrazione spetta al donatario.