FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI (ART. 18 CCNL 1995) AZIONE DEL DIPENDENTE 1. Redige, preventivamente, il modulo predisposto dall'ufficio Personale del Settore di appartenenza AZIONE dell'ufficio PERSONALE del SETTORE di APPARTENENZA A. Esamina i dati inseriti nel modulo di richiesta. B. Verifica che la richiesta sia completa della firma del responsabile competente. C. Controlla che il numero complessivo dei giorni richiesti nell'anno solare non sia superiore al "maturato" di ferie. D. Registra sulla scheda personale del dipendente il totale dei giorni e il periodo richiesti. E. Archivia l'atto (N.B.: l atto non deve essere inviato al Settore Amministrazione Risorse Umane per l acclusione al fascicolo personale, ma resta a disposizione se lo si ritiene opportuno dell Ufficio personale del Settore). NOTE Il congedo ordinario non è fruibile ad ore. In ogni anno di servizio i dipendenti hanno diritto a 28 o 32 giorni di congedo ordinario, a seconda che gli stessi lavorino 5 o 6 giorni la settimana (vedi tabella A). I dipendenti neo-assunti a tempo determinato o indeterminato dal 7/7/95 hanno diritto a 26 o 30 giorni lavorativi, secondo che gli stessi lavorino 5 o 6 giorni la settimana (vedi tabella B). Dopo 3 anni di servizio a questi dipendenti spettano 28 o 32 giorni di congedo ordinario, secondo che gli stessi lavorino 5 o 6 giorni la settimana. Per neo-assunto presso la Pubblica Amministrazione (e quindi avente diritto a due giorni di ferie annuali in meno) si intende il dipendente assunto al primo impiego presso la Pubblica Amministrazione dopo il 7/7/95, data di entrata in vigore del 1^ contratto collettivo nazionale. Per l individuazione dei soggetti qualificabili come neo-assunti occorre attenersi alle seguenti indicazioni: - se risulta che il dipendente aveva già in corso un rapporto di lavoro dipendente con la P.A da almeno tre anni senza interruzioni, non sarà applicabile la riduzione prevista dal comma 3) dell art. 18 del CCNL 1995; - se non sono ancora trascorsi 3 anni dalla data del primo rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione, la riduzione andrà applicata e pertanto il dipendente maturerà il diritto ai 28 o 32 giorni di ferie solo allo scadere del 3 anno di servizio ininterrotto. In caso di ricostituzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Milano il dipendente è considerato neo assunto ai fini delle ferie, aspettativa ex art. 11 CCNL 14/9/2000, permessi art. 19 CCNL 1995. Evidenziato in giallo = Aggiornamento della versione on line del giugno 2010 (non presente su quella cartacea) Pag. 1. 1 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010
Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra a domanda nella precedente categoria e profilo. Ciò vale anche per il dipendente che passi ad un ente di diverso comparto, purché il CCNL di riferimento preveda, per tale ipotesi, una disciplina analoga. In entrambi i casi non si tratterà di neo assunzione. Nella tabella C sono riportate le modalità di calcolo delle ferie e dei riposi compensativi da applicare a rapporti di servizio (a tempo sia determinato che indeterminato) che iniziano o cessano nel corso dell anno. Le modalità indicate nella tabella C sono da applicarsi anche per tutte quelle assenze dal servizio che incidono sulla maturazione del periodo di ferie (es.: periodi retribuiti al 30% o non retribuiti di congedo parentale, aspettativa ex art. 11 CCNL.14/9/2000...) Poiché come detto sopra la maturazione dei 28 o 32 giorni di ferie avviene allo scadere del terzo anno di servizio ininterrotto, il conteggio delle ferie andrà effettuato come segue: es. Lavoratore assunto il 1/8/98 con impegnativa settimanale di 5 giorni anno 1998 n. 5 mesi = tot. gg. Ferie 11 + R.C. 2 (tab. B) anno 1999 n. 12 mesi = tot. gg. Ferie 26 + R.C. 4 (tab. B) anno 2000 n. 12 mesi = tot. gg. Ferie 26 + R.C. 4 (tab. B) anno 2001 n. 7 mesi = tot. gg. Ferie 16 + R.C. 2 (tab. B) anno 2001 n. 5 mesi = tot. gg. Ferie 12 + R.C. 2 (tab. A) E chiaro comunque che il totale delle ferie non potrà mai superare il limite massimo di giorni 28 (o 32 se l impegno settimanale è su 6 giorni). es. Lavoratore assunto il 16/9/98 con impegnativa settimanale di 5 giorni anno 1998 4/12 (tab. C) = tot. gg. ferie 9 + R.C. 1 (tab. B) anno 1999 12/12 = tot. gg. ferie 26 + R.C. 4 (tab. B) anno 2000 12/12 = tot. gg. ferie 26 + R.C. 4 (tab. B) anno 2001:(1/1 15/9/99) 9/12 (tab.c) = tot. gg. ferie 20 + R.C. 3 (tab. B) (16/9 31/12/99) 4/12 (tab.c) (*) (*) N.B. Poiché il totale delle ferie annuali non può superare i 12/12, i 4/12 dovranno venire ridotti a 3/12, pari a gg. 7 ferie + 1 R.C. (tab. A). Nel 2001, quindi, il dipendente godrà in totale di gg. 27 ferie + 4 R.C. Nella tabella D sono indicate le modalità di trattamento nei confronti di: dipendenti trasferiti da altro ente / nuovi assunti come vincitori di concorso / lavoratori del Comune di Milano passati di ruolo, di livello a seguito di concorso, ad altra qualifica funzionale ( a parità di livello), riammessi in servizio/rientrati in servizio. I permessi retribuiti previsti dall art. 19 del C.C.N.L.1995 (per esami e concorsi, nascita figli, esigenze familiari o personali, matrimonio, i primi 30 giorni di congedo parentale e per malattia figli) o da altre disposizioni di legge (i permessi a piena retribuzione ex art. 33 L. 104/92, diritto studio,...) non riducono il periodo di ferie. Al contrario, eventuali assenze quali ad esempio l aspettativa ex art. 11 CCNL 14/9/2000, il congedo parentale o per malattia figli ecc., ed in genere tutte le assenze con retribuzione al 30% o senza retribuzione riducono il periodo di ferie. Il congedo ordinario è interrotto, dietro presentazione di adeguata documentazione, nel caso di malattia di durata superiore a 3 giorni o di ricovero ospedaliero (nell ultimo caso, indipendentemente dalla durata); viene inoltre interrotto dall evento luttuoso (in occasione del decesso dei soggetti indicati a pag. 3.1) e a seguito di richiesta di congedo per malattia figli che dia luogo a ricovero ospedaliero (indipendentemente dalla durata). In tutti i casi si ricorda che il dipendente deve dare informazione tempestiva al proprio ufficio personale, con le stesse modalità e gli stessi termini specificati nei rispettivi capitoli di questo volume per i predetti eventi (malattia, lutto, ecc.), interruttivi delle ferie. Pag. 1. 2 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010
Il dipendente può frazionare le ferie in più periodi; salvo autorizzazione, non può fruire di più della metà del periodo di ferie spettante prima del 30 giugno dell anno cui le stesse si riferiscono. E' comunque suo diritto, se lo richiede, godere di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1/6-30/9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'ufficio Personale di ogni Settore - sentiti i singoli dipendenti - deve predisporre un calendario dei congedi ordinari, che contemperi le preferenze dei lavoratori con le esigenze di servizio. Il congedo ordinario deve essere fruito nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. In caso di motivate necessità di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell anno successivo a quello di spettanza. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile il godimento delle ferie ne l corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell anno successivo. In tal caso l eventuale rinvio dovrà essere motivatamente proposto dai responsabili degli Uffici per l autorizzazione del Direttore di Settore. Compatibilmente con le esigenze di servizio è possibile inoltre fruire di residui periodi di ferie oltre il 30/6 dell anno successivo, qualora la fruizione delle stesse non sia potuta avvenire a seguito di lunghi periodi di assenza per malattia o infortunio o, in via del tutto eccezionale e con atto del responsabile del settore, anche per ragioni di servizio. Nessun provvedimento dovrà essere inviato al Settore Amministrazione Risorse Umane neppure a fini conoscitivi. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Tuttavia, se all atto della cessazione del rapporto di lavoro non sono state usufruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. In questi casi, la determina dirigenziale completa di impegno di spesa - va inviata al Settore Amministrazione Risorse Umane Servizio Trattamenti Economic i -. (*) Si precisa che sono assimilabili alle motivazioni di servizio anche le situazioni di oggettiva ed imprevedibile impossibilità da parte del dipendente a fruire dell'istituto in questione, non imputabili all'amministrazione o al lavoratore. Rientrano in tale casistica, ad esempio, lunghi periodi di assenza nell'anno per: - malattia o infortunio; - interdizione anticipata per maternità seguita, senza soluzione di continuità, dall'astensione obbligatoria (non quella facoltativa o per malattia del bambino). Le suddette osservazioni sono valide anche per il personale con rapporto a tempo determinato che si trovi in situazioni analoghe e nel caso in cui si debba procedere al pagamento dei riposi compensativi per festività soppresse non fruiti entro il 31 dicembre dell anno di maturazione degli stessi. Eventuali giornate di ferie fruite in esubero rispetto al maturato vanno segnalate al Settore Amm.ne R.U. - Servizio Trattamenti Economici - per le operazioni di recupero delle quote corrispondenti. Il dipendente che intende dimettersi per motivi personali è tenuto a rispettare i termini di preavviso stabiliti dal contratto (art. 39 CCNL 1995, così come modificato dal contratto integrativo 13/5/96) in relazione all anzianità posseduta. Per il personale tempo determinato i termini sono indicati all art. 7, c. 7 del CCNL 14/9/2000. In caso di decesso del dipendente l Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall art. 2122 del Codice Civile, nonchè una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. La ricorrenza del Santo Patrono che cada in giornata lavorativa è considerata come giorno festivo. (*) (*) Aggiornamento della versione on line del documento - giugno 2007 (non presente su quella cartacea) Pag. 1. 3 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010
RIPOSI COMPENSATIVI PER FESTIVITA SOPPRESSE Ogni dipendente matura nel corso dell'anno 4 giorni di riposo compensativo da fruirsi obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell'anno cui gli stessi si riferiscono. I dipendenti assunti o cessati nel corso dell anno maturano le giornate di R.C. in proporzione al periodo lavorato (vedi tabelle A, B, C) Se la fruizione avviene a ore, i riposi sono pari a: h. 29 max - per dipendenti a tempo determinato o indeterminato (con impegnativa settimanale su 5 giorni) h. 24 max - per dipendenti a tempo determinato o indeterminato (con impegnativa settimanale su 6 giorni) Se la fruizione dei riposi viene effettuata a giornata intera, verrà conteggiata una giornata di assenza (a prescindere dall'impegnativa oraria di lavoro). In caso di fruizione mista (cioè parzialmente ad ore e a giorni): Es. Per lavoratori a tempo determinato o indeterminato e con orario settimanale su 5 giorni (h. 29 max) richiesti g. 1 (pari a ore 7 = durata convenzionale della giornata) + hh. 4 = tot. hh. 11 restanti hh. 18 richiesti gg. 3 = restanti g. 1 (o hh. 8 se la fruizione sarà ad ore) Es. Per lavoratori a tempo determinato o indeterminato e con orario settimanale su 6 giorni (h. 24 max) richiesti g. 1 (pari a ore 6) + hh. 4 = tot. hh. 10 restanti hh. 14 richiesti gg. 3 = restanti g. 1 (pari a ore 6 se la fruizione sarà ad ore) I riposi compensativi non possono essere differiti all anno seguente neppure in caso di lunghi periodi di assenza per malattia o infortunio. Se i riposi non vengono utilizzati nel corso dell anno cui si riferiscono, per esigenze strettamente connesse alla funzionalità del servizio, si provvederà da parte degli Uffici del personale alla trasformazione di eventuali giorni di ferie già utilizzati in riposi compensativi. Le giornate di ferie eventualmente rimaste a seguito di tale trasformazione e non fruibili entro la fine dell anno in corso verranno prorogate a quello successivo. In ogni caso il trattamento economico previsto per le giornate di riposo compensativo non fruito per esigenze di servizio (o ad esse assimilabili) (*) è lo stesso previsto per i giorni di ferie. A tal fine andrà inviata specifica determina dirigenziale completa di impegno di spesa - al Settore Amministrazione Risorse Umane Servizio Trattamenti Economic i. Eventuali giornate (o ore) di riposo compensativo fruite in esubero rispetto al maturato vanno segnalate al Settore Amministrazione Risorse Umane Servizio Trattamenti Economic i per le operazioni di recupero delle quote corrispondenti. E riconosciuto agli Ebrei il diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall ordinamento giuridico. Entro il 30 giugno di ogni anno sulla G.U. viene pubblicato il calendario delle festività religiose ebraiche, cui si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico. Per il personale a part-time, si rinvia alle disposizioni del Settore Amministrazione Risorse Umane, trasmesso ai Settori in data 4/7/2001. (*) Aggiornamento della versione on line del documento - aprile 2007 (non presente su quella cartacea) Pag. 1. 4 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010
CONGEDO ORDINARIO E RIPOSI COMPENSATIVI Dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno tre anni TABELLA A) MESI DI SERVIZIO Ferie Spettanti PER GIORNI 28 Riposi Compens. TOTALE Ferie + RC Ferie Spettanti PER GIORNI 32 Riposi Compens. TOTALE Ferie + RC 1 3 == 3 3 == 3 2 5 1 6 6 1 7 3 7 1 8 8 1 9 4 10 1 11 11 1 12 5 12 2 14 14 2 16 6 14 2 16 16 2 18 7 17 2 19 19 2 21 8 19 3 22 22 3 25 9 21 3 24 24 3 27 10 24 3 27 27 3 30 11 26 4 30 30 4 34 12 28 4 32 32 4 36 Pag. 1. 6 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010
TABELLA B) CONGEDO ORDINARIO E RIPOSI COMPENSATIVI Dipendenti a tempo determinato o indeterminato assunti da meno di tre anni. MESI DI SERVIZIO Ferie Spettanti PER GIORNI 26 Riposi Compens. TOTALE Ferie + RC PER GIORNI 30 Ferie Spettanti Riposi Compens. TOTALE Ferie + RC 1 3 == 3 3 == 3 2 5 1 6 5 1 6 3 7 1 8 8 1 9 4 9 1 10 10 1 11 5 11 2 13 13 2 15 6 13 2 15 15 2 17 7 16 2 18 18 2 20 8 18 3 21 20 3 23 9 20 3 23 23 3 26 10 22 3 25 25 3 28 11 24 4 28 28 4 32 12 26 4 30 30 4 34 N.B.: Nel momento in cui il dipendente supera i 3 anni di servizio continuativo vedi tab. A) Pag. 1. 7 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010
MODALITA DI CALCOLO CONGEDO ORDINARIO TABELLA C) (per i dipendenti a tempo determinato/indeterminato e con impegnativa settimanale articolata in cinque giorni) 1) Rapporto Ferie e riposi compensativi spettanti di Anno di assunzione Anno di cessazione servizio 2) ratei mensili ferie r.c. totale ferie + r.c. pari a ferie r.c. Totale ferie + r.c. a) 1/1/95-15/8/96 (vedi tab A presente volume) b) 19/6/95 31/12/96 (vedi tab A presente volume) c) neo assunti presso la P.A. (vedi tab B presente volume) gg. 196:gg.30= 6/12+gg.16 cioè 7/12 12/12 28 4 32 gg.228:gg.30= 7/12+gg.18 cioè 8/12 19 3 22 17 2 19 12/12 28 4 32 13/5/2001-16/9/2001 gg. 127:gg.30= 4/12 + gg. 7 9 1 10 15/5/2001-27/8/2001 gg.105:gg.30= 3/12 + gg. 15 7 1 8 22/7/2001-4/12/2001 d) 21/6/98 15/6/99 (vedi tab B presente volume) gg.194:gg.30= 6/12 + gg. 14 13 2 15 gg.136:gg.30= 4/12 + gg. 16 cioè 5/12 gg.166:gg.30= 5/12 + gg. 16 cioè 6/12 11 13 2 2 13 15 18/4/2000 17/4/2001 gg.258:gg.30= 8/12 + gg. 18 cioè 9/12 Pag. 1. 8 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010 20 3 23 gg.107:gg.30= 3/12 + gg. 17 cioè 4/12 1) Ovviamente, in caso di articolazione del lavoro su sei giorni dovranno essere prese in considerazione le corrispondenti sezioni delle tabelle A) e B) (pagg. 1.6 e 1.7). 2) Le modalità di calcolo qui sopra riportate sono da applicarsi - indistintamente per personale a tempo determinato o indeterminato - anche per tutte le assenze dal servizio che incidono sulla maturazione del periodo di ferie come i periodi retribuiti al 30% o non retributi di congedo parentale /mal. figli, aspettativa ex art.11 CCNL 2000 Es.: richiesti gg. 46 Aspettativa art. 11 o congedo parentale/mal. figli (sabati e domeniche incluse) gg. 365 - gg. 46 = gg. 319 : gg. 30 = 10/12 + gg. 19. Poiché il resto della divisione è 19 e quindi superiore a 15, scatta un rateo in più di ferie 11/12) 3) Naturalmente i ratei di ferie non possono superare complessivamente i 12/12, per cui il dipendente durante il suo rapporto di lavoro - godrà in totale di gg. 30 (26 + 4) 9 1 10 3)
CONGEDO ORDINARIO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO - CONCORSO PASSAGGIO IN RUOLO, DI LIVELLO O DI QUALIFICA FUNZIONALE, RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SITUAZIONE NOTE GIORNI FERIE Trasferimento da ente pubblico al Comune di Milano Assunzione presso il Comune di Milano di lavoratore avente rapporto di lavoro in atto presso altro ente pubblico (a seguito concorso) Passaggio da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato all interno del Comune di Milano Cambio di Categoria (a seguito di concorso) o cambio di profilo professionale (a parità di Cat.) all interno del Comune di Milano Riammissione in servizio dopo la cessazione (a seguito di C.A.R. o dimissioni - art. 26 CCNL 2000) Rientro in servizio per recesso durante periodo di prova presso la stessa o altra amm.ne (Art. 14 bis CCNL 1995) Le ferie non godute devono essere effettuate presso l Ente in cui le stesse sono state maturate. Non si mantengono neppure straordinari o eventuali recuperi (v. D.P.R. 268/87) Non c è periodo di prova Si perdono le ferie non godute presso l ente di provenienza. C è periodo di prova. Si mantengono le ferie maturate con il rapporto a tempo determinato. C è periodo di prova. Si mantengono le ferie. Ferie: viene considerata nuova assunzione per cui gg. 26/30 Ferie: non viene considerata nuova assunzione TABELLA D) Assunzione prima 7/7/95 Assunzione dopo il 7/7/95 Se l assunzione a tempo indeterminato presso l ente pubblico di provenienza è avvenuta prima del 7/7/95 gg. 28/32 Se l assunzione presso l ente di provenienza ha avuto luogo prima del 7/7/95 gg. 28/32 Se l assunzione a tempo determinato ha avuto luogo prima del 7/7/95 gg. 28/32 Se l assunzione presso la P.A. ha avuto luogo prima del 7/7/95 gg. 28/32 Se l assunzione presso la P.A. ha avuto luogo prima del 7/7/95 gg. 28/32 Se l assunzione è avvenuta presso l ente di provenienza dopo il 7/7/95 gg. 26/30. Trascorsi tre anni di lavoro senza interruzione temporale a partire dalla data di assunzione presso l ente di provenienza, il dipendente maturerà gg. 28/32 es. Assunzione a tempo indeterminato c/o Comune Brescia in data 1/12/95 e trasferimento al Comune di Milano al 1/12/96. Il dipendente maturerà la quota intera di ferie (gg. 28/32) dal 1/12/98 Se l assunzione presso l ente di provenienza è avvenuta dopo il 7/7/95 gg. 26/30. Trascorsi tre anni di lavoro senza interruzione a partire dalla data di assunzione presso l ente di provenienza, il dipendente maturerà gg. 28/32 Se l assunzione a tempo determinato ha avuto luogo dopo il 7/7/95 gg. 26/30. Trascorsi tre anni di lavoro senza interruzione a partire dalla data di inizio del rapporto a tempo determinato, il dipendente maturerà gg. 28/32. Se l assunzione presso la P.A. ha avuto luogo dopo il 7/7/95 gg. 26/30. Trascorsi tre anni di lavoro senza interruzione a partire dalla data di assunzione, il dipendente maturerà gg. 28/32. Se l assunzione presso la P.A. ha avuto luogo dopo il 7/7/95 gg. 26/30. Trascorsi tre anni di lavoro senza interruzione a partire dalla data di assunzione, il dipendente maturerà gg. 28/32. Pag. 1. 9 la gestione delle assenze rev. 0 data 10/06/ 2010