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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 394 23.12.2015 Impresa familiare/società di persone: operazioni entro il 31.12 Categoria: Irpef Sottocategoria: Redditi d impresa Per l impresa familiare gli effetti fiscali, connessi con l attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), con decorrenza differenziata a seconda che si tratti: 1. di un impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare; 2. di un impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare; 3. dell ingresso nell impresa familiare di un nuovo collaboratore. Anche per le società di persone, gli effetti fiscali in capo ai soci (uscenti ed entranti) possono essere diversi a seconda di quando è stipulato il relativo atto. Il 31.12.2016 rappresenta quindi, il termine entro il quale, provvedendo alla stipula di alcuni atti riferiti alle imprese familiari e società di persone, è possibile attribuire rilevanza fiscale, già dal 2016 ovvero dal 2017, alle operazioni in essi contenute. Premessa Come noto, ai sensi dell art. 5, co. 4, TUIR, nell impresa familiare il reddito prodotto è ripartito, tra ciascun collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un importo complessivamente non superiore al 49% dell ammontare risultante dal mod. UNICO del titolare. 1

Si rammenta che l impresa familiare può essere costituita tra l imprenditore individuale e i seguenti parenti o affini: 1. coniuge; 2. parenti entro il terzo grado: - bisnonni, nonni, genitori; - figli, nipoti (figli dei figli) e bisnipoti (figli dei figli dei figli); - fratelli e loro figli (nipoti); 3. affini entro il secondo grado: - nonni e genitori del coniuge; - figli e nipoti (figli dei figli) del coniuge; - fratelli del coniuge. In seguito alla Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), ossia la Legge sulla unioni civili dello stesso sesso, possono assumere la qualifica di collaboratore familiare anche tali soggetti e troverà quindi, applicazione la stessa disciplina che si sta esponendo in questa sede. Il reddito complessivo dell'imprenditore individuale è determinato: con le stesse regole previste per il reddito d impresa, sia per il regime di contabilità ordinaria, sia per quello di contabilità semplificata. Per la ripartizione del reddito tra capofamiglia e i familiari si fa presente che: le quote di partecipazione al reddito vanno determinate in base alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente; il risultato negativo è attribuito solo al titolare dell'impresa, quindi non può essere imputato ai familiari collaboratori. Sostanzialmente: la quota di partecipazione agli utili dei familiari partecipanti all impresa familiare non può superare il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale (Unico Persone fisiche) dell'imprenditore; nella stessa proporzione (massimo 49%) in cui sono attribuiti gli utili ai collaboratori, vengono imputati i crediti d'imposta e le ritenute d acconto subite dall impresa. I redditi dell'impresa familiare non possono essere attribuiti ai familiari che prestano la loro attività nella famiglia, ma non nell'impresa. Inoltre, in caso di cessione dell impresa familiare, la plusvalenza va attribuita interamente al titolare dell impresa e non anche ai collaboratori (Risoluzione n.78/e/2015). 2

Gli effetti fiscali (impresa familiare) La quota di reddito imputata all imprenditore individuale: concorre alla formazione del suo reddito complessivo, quale reddito di impresa (quadri RF, RG o RD del mod. Unico Persone fisiche); viene tassata sia ai fini IRPEF sia IRAP. Le quote di reddito imputate ai collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno e vanno indicate all'interno del modello Unico Persone fisiche, al quadro RH (redditi di partecipazione). La seconda parte dell'art. 5, co. 4 del Tuir prevede le condizioni di carattere procedurale che devono sussistere al fine di procedere alla ripartizione del reddito. Le richieste sono le seguenti: la partecipazione dei singoli familiari deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il terzo grado) o di affinità (entro il secondo grado) con l'imprenditore; la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore deve recare l indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d imposta attestato; ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di avere effettivamente prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Gli effetti fiscali (società di persone) Per quanto riguarda le società di persone (snc, sas e società semplici) queste sono tassate per trasparenza, e, quindi, l utile è imputato al socio (esistente al 31/12) indipendente dalla sua distribuzione ed in proporzione alla sua partecipazione agli utili (il reddito prodotto dalla società, è, quindi, tassato in capo al socio e non in capo alla società). Cosa Decorrenza effetti fiscali dell attribuzione del reddito al collaboratore Circolare n. 98/E/2000 e Circolare n. 101/E/2000 A seconda che si tratti: di un impresa avviata ex novo, sotto forma di impresa familiare; di un impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare; dell ingresso nell impresa familiare di un nuovo collaboratore. 3

Di seguito una tabella riepilogativa delle regole da seguire. Ipotesi Impresa familiare ex novo Impresa già esistente, in relazione alla quale è enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare Inserimento nuovo collaboratore Cessazione collaborazione Regola (Decorrenza effetti fiscali) Dallo stesso periodo d imposta in cui l impresa si costituisce, purché l atto venga registrato entro 20 giorni. Dal periodo d imposta successivo alla data dell atto. Dal periodo d imposta successivo a quello di modifica dell atto La quota di reddito va attribuita al collaboratore in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l anno di cessazione Esempio Mario Verdi avvia un attività di carrozziere il 10.12.2016, costituendo contestualmente un impresa familiare con il fratello Giovanni. L atto va registrato entro i successivi 20 giorni ed in tal caso gli effetti fiscali decorrono dal 2016 (Modello Unico/2017). Se l atto è fatto entro il 31/12/2016 gli effetti si avranno dal periodo d imposta 2017 (Modello Unico/2018). Pertanto, per poter assicurare la ripartizione al collaboratore del reddito d impresa già dal 2016 (mod. UNICO 2017), era necessario fare l atto entro il 31.12.2015. Se l atto è fatto entro il 31/12/2016 gli effetti si avranno dal periodo d imposta 2017 (Modello Unico/2018). Pertanto, per poter assicurare la ripartizione al collaboratore del reddito d impresa già dal 2016 (mod. UNICO 2017), era necessario fare l atto entro il 31.12.2015. Ad esempio in caso di collaborazione cessata a settembre 2016, al collaboratore cessato sarà attribuita una quota di reddito 2016 (Modello Unico/2017) proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto fino a settembre 2016. 4

Anche per le società di persone (che come detto seguono il regime di tassazione della trasparenza fiscale ), occorre tener conto di quanto può succedere entro la fine dell anno. Cosa Decorrenza effetti fiscali della cessione quota societaria Regola Effetti diversi, a seconda che trattasi di: socio che cede la propria quota ad altro socio già esistente in società (variazione delle quote di partecipazioni tra i soci già esistenti); socio che cede la sua quota ad un nuovo socio entrante (variazione della compagine sociale). Di seguito una tabella riepilogativa delle regole da seguire. Ipotesi Variazione della quote di partecipazioni tra i soci già esistenti Socio che cede la sua quota ad un nuovo socio entrante Regola (Decorrenza effetti fiscali) Dal periodo d imposta successivo a quello dell atto Dallo stesso periodo d imposta in cui l atto è stipulato Esempio Se l atto è fatto entro il 31/12/2016 gli effetti si avranno dal periodo d imposta 2017 (Modello Unico/2018). Pertanto, per poter assicurare la ripartizione ai soci sulla base delle nuove quote già dal 2016 (mod. UNICO 2017), era necessario fare l atto entro il 31.12.2015. Mario Verdi entro il 31/12/2016 (con atto del 10/12/2016) cede la sua quota (50%) al figlio Giovanni (che già deteneva il 30%). In tal caso, nel Modello Unico/2017 (periodo d imposta 2016), il figlio Giovanni dovrà dichiarare 5

l 80% dell utile societario (l altro 20% e dell altro socio). Il padre uscente, invece, non si vedrà attribuire nulla. Le stesse regole previste per le società di persone valgono anche per le SRL che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale. - Riproduzione riservata - 6