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COMUNE DI TOMBOLO Provincia di Padova UFFICIO DEL SINDACO I M U INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI ALIQUOTE E DETRAZIONI Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore la nuova IMU in sostituzione della vecchia ICI sugli immobili. SONO SOGGETTE ALL IMPOSTA ANCHE LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE (prima esenti ICI dall anno 2008) Per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come UNICA UNITA immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all unità ad uso abitativo. La seconda unità deve essere calcolata come seconda casa. Si precisa che, ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile, le suddette pertinenze devono essere al servizio del bene principale e come tali avere una destinazione d uso, desumibile dalle planimetrie catastali depositate in sede di accatastamento dell immobile, compatibile con la residenza ossia, ad esempio, garage, ripostiglio, legnaia e cantina. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.10.2012 sono state approvate le seguenti aliquote e le detrazioni per l anno 2012: ALIQUOTE FATTISPECIE IMPONIBILI 7,60 per mille Terreni agricoli 10,60 per mille Aree edificabili 5,00 per mille Abitazione principale e relative pertinenze come definite dall art. 13 co. 2 del DL 201/2011 9,50 per mille Altri Fabbricati 7,60 per mille Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in comodato) 2,00 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale dell attività agricola DETRAZIONI FATTISPECIE IMPONIBILI 200,00 Unità adibita ad abitazione principale e fabbricati assimilati ai sensi del Regolamento vigente 50,00 Maggiorazione alla detrazione par abitazione principale per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi 400,00 100,00 Maggiorazione alla detrazione per abitazione principale al contribuente che abbia una soglia ISEE, con riferimento al reddito relativo all anno precedente, fino a 18.000,00 euro inclusi, nel cui nucleo familiare sia presente un familiare od affine in linea retta di primo grado invalido con una percentuale pari al 100% (certificato ai sensi della normativa vigente). Tale detrazione si estende anche al contribuente disabile al 100% che vive da solo.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.10.2012 è stato approvato il Regolamento IMU NUOVE DISPOSIZIONI PER EX CONIUGI E RICONOSCIUTA LA SOGGETTIVITA PASSIVA IN VIA ESCLUSIVA al coniuge assegnatario dell ex casa coniugale e le relative pertinenze. Pertanto lo stesso è tenuto all intero versamento dell imposta, anche se non risulta proprietario della casa, ed allo stesso spetteranno per intero le agevolazioni previste per l abitazione principale e le pertinenze, per le quali si dovranno seguire le regole generali. SONO SOGGETTI ALL IMPOSTA ANCHE I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA AGRICOLE (prima esenti ICI) di cui all art. 2135 C.C. e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l allevamento; ecc.. LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI NON POSSONO PIU ESSERE EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRICIPALI (pertanto ai fini del calcolo dell imposta saranno considerate come seconde case) MA Ai sensi del comma 5 dell art. 10 del Regolamento IMU di Tombolo, è prevista sempre e comunque l applicazione dell aliquota base stabilita dalla legge per i fabbricati adibiti ad abitazione e relative pertinenze (queste ultime nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 C6 C7) concessi dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze con iscrizione anagrafica. PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI ED INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI LA BASE IMPONIBILE E RIDOTTA DEL 50% PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO di cui all art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 LA BASE IMPONIBILE E RIDOTTA DEL 50% SONO AUMENTATI I MOLTIPLICATORI COME DA DECISIONE UNILATERALE DEL GOVERNO MONTI da applicare alle rendite catastali dei fabbricati per la determinazione del valore dell immobile ai fini del calcolo imposta, vedi la seguente tabella che riporta anche la percentuale di aumento del valore dell immobile rispetto all ICI: GRUPPO CATASTALE FABBRICATI RIVALUTAZIONE L. 662/96 MOLTIPLICATORE ICI MOLTIPLICATORE IMU PERCENTUALE AUMENTO VALORE FABBRICATI A (abitazioni) 5% 100 160 60% A10 (Uffici e studi privati) 5% 50 80 60% B (colonie, asili, ospedali) 5% 140 140 - C1 (negozi, bar, botteghe) 5% 34 55 61,77% C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie) 5% 100 160 60% C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari) 5% 100 140 40% D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi) 5% 50 60 per il 2012 65 dal 1.1.2013 D5 (Istituti di credito, cambio e assicuraz.) 5% 50 80 60% 20% 30%

E AUMENTATO da 75 a 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale, rivalutato del 25%, dei terreni agricoli per la determinazione del valore del terreno ai fini del calcolo imposta. Ciò comporta un aumento del valore pari all 80%. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Ciò comporta un aumento del valore pari al 46%. I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI di cui all art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000,00 e fino al euro 15.500,00; b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500,00 e fino a euro 25.500,00; c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500,00 e fino a euro 32.000,00. AREE EDIFICABILI Per le aree edificabili, la determinazione della base imponibile è la stessa di quella prevista per l ICI. E cioè: per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. MODALITA DI VERSAMENTO: Il versamento di acconto dell imposta è effettuato esclusivamente mediante utilizzo del modello F24 Dal 01.12.2012 è prevista anche la possibilità del versamento tramite bollettino postale VERSAMENTO MINIMO 12,00 Per chi non raggiunge tale cifra in acconto, dovrà provvedere al versamento totale a saldo. Per l anno 2012 il pagamento dell acconto è effettuato con l applicazione delle aliquote di base e le detrazioni stabilite dalla norma statale. Diverse sono le modalità di versamento dell IMU. VERSAMENTI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: - per l abitazione principale il pagamento avviene in due o tre rate, il 16 rispettivamente di giugno e dicembre o il 16 rispettivamente di giugno, settembre e dicembre. Per l anno 2012, il calendario esatto è il seguente: Per le due rate: 18 giugno 2012: in misura del 50% dell imposta dovuta, applicando l aliquota di base; 17 dicembre 2012: a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, applicando l aliquota comunale con conguaglio della rata già corrisposta. Per le tre rate: 18 giugno 2012: in misura del 33,33% dell imposta dovuta, applicando l aliquota di base; 17 settembre 2012: in misura del 33,33% dell imposta dovuta, applicando l aliquota di base; 17 dicembre 2012: a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, applicando l aliquota comunale con conguaglio delle due rate già corrisposte.

VERSAMENTI PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: - per l anno 2012 la prima rata è versata nella misura del 30% dell imposta dovuta applicando l aliquota di base entro il 18 giugno 2012; - la seconda rata è versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando l aliquota comunale entro il 17 dicembre 2012. VERSAMENTI PER I FABBRICATI RURALI: (per i quali vi è l obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012) - per l anno 2012 il versamento dell imposta complessivamente dovuta è effettuato in un unica soluzione entro il 17 dicembre 2012, applicando l aliquota comunale. VERSAMENTI PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI: Per tutte le restanti fattispecie (seconde case, altri fabbricati, negozi, laboratori, opifici, terreni, aree fabbricabili, ecc.) le disposizioni per il versamento sono le seguenti: - per l anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell importo ottenuto applicando le aliquote di base, entro il 18 giugno 2012; - la seconda rata è versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote comunali, entro il 17 dicembre 2012. CODICI PER F24 CODICE ENTE COMUNE DI TOMBOLO: L199 3912 - IMU Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3913 - IMU Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3914 - IMU - Imposta municipale propria per i terreni - COMUNE 3915 - IMU - Imposta municipale propria per i terreni - STATO 3916 - IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3917 - IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO 3918 - IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE 3919 - IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO 3923 - IMU Imposta municipale propria - interessi da accertamento - COMUNE 3924 - IMU Imposta municipale propria - sanzioni da accertamento COMUNE DICHIARAZIONI Presentazione entro 90 giorni E prevista la presentazione di una dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 30.10.2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012, salvo ulteriori proroghe. Mantengono comunque la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell ICI, in quanto compatibili.

E RISERVATA ALLO STATO LA META DEL GETTITO IMU A DISCIPLINA DI BASE, MENTRE PRIMA RIMANEVA AL COMUNE, escludendo dal calcolo l abitazione principale, le relative pertinenze e gli immobili rurali strumentali, il cui unico gettito rimane ai Comune. Per tutte le altre informazioni è a disposizione l Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 17.45 giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30 sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 tel. 049 5968322 int. 3 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 mail: tributi@comune.tombolo.pd.it