LA PROROGA DELLE DETRAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER LE SPESE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO Nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 oltre alla proroga delle agevolazioni anche un rafforzamento dell intervento in relazione alle spese di riqualificazione energetica Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, in vigore dal 6 giugno 2013, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le detrazioni del 50 per cento per lavori di ristrutturazione edilizia. Lo stesso decreto, inoltre, oltre a prorogare l agevolazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica ha innalzato dal 55% al 65% la detrazione spettante. 1. PREMESSA Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 relativo alle disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell edilizia, oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più convenienti rispetto al passato. In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone: 1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 per unità immobiliare; 2. l introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l acquisto di mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di 10.000; 3. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%) con l esclusione di alcune spese di seguito evidenziate; 4. che la detrazione del 65% si applica anche alla spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. 2. DETRAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Si ricorda che la detrazione del 36% su lavori di ristrutturazione edilizia aveva già subito modifiche nel 2012 ad opera dell articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012) il quale ha innalzato i margini di convenienza della detrazione: a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012) e fino al 30 giugno 2013, la detrazione spetta in misura pari al 50% (anziché all ordinario 36%) delle spese sostenute per l intervento agevolato. Per lo stesso periodo, inoltre, queste ultime sono detraibili fino ad un ammontare massimo di 96.000, anziché 48.000. La disposizione, in sostanza aveva modificato esclusivamente la percentuale della detrazione e l importo massimo della spesa ma ha lasciato invariate tutte le altre caratteristiche (modalità di pagamento, tipologia di interventi ecc.) per i quali valgono tutti i chiarimenti già forniti in passato. La proroga concessa all agevolazione, ad opera dell articolo 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013, rende ancora più conveniente tale beneficio estendendo l agevolazione potenziata dal citato D.L. n. 83/2012 per le spese documentate sostenute fino al 31.12.2013. In altre parole, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013: si applica la detrazione IRPEF nella misura del 50% con il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro. Rientrano nell agevolazione del 50% di cui all articolo 16-bis del TUIR, ad esempio, i seguenti interventi:
manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ricostruzione o ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi INTERVENTI AGEVOLATI realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali eliminazione delle barriere architettoniche strumenti che tramite la comunicazione la robotica e altre tecnologie più avanzate per la mobilità dei portatori di handicap adozione di misure antisismiche impianti di allarme bonifica amianto opere volte ad evitare infortuni domestici ACQUISTO DI MOBILI
1. interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempreché gli stessi si riferiscano a determinate parti comuni di edifici condominiali per cui la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale; 2. interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 4. interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 5. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 6. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle tipologie di opere sopra citate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 7. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale); 8. interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all abitazione); 9. realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992; 10. interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 11. interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 12. interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; 13. interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici; 14. l esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici sugli immobili. L articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013, inoltre, ha introdotto una detrazione per l acquisto di mobili destinati all arredo di una unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione. Il citato comma 2 dispone testualmente: Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
L agevolazione, non è una assoluta novità in quanto il legislatore, con l articolo 2 del D.L. n.5/2009 (conv. Legge n. 33/2009) aveva già introdotto una disposizione analoga ( 1 ). 3. DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Come è noto i commi da 344 a 347 dell articolo 1 della Legge n. 296/2006 hanno introdotto la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 55% per le spese relative a lavori finalizzati al risparmio energetico. In particolare, la detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi massimi di spesa, relativi ai singolo interventi, sono stati riproporzionati alla nuova percentuale di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante. COMMA 344 345 INTERVENTI AGEVOLABILI Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite Tabelle. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore quali ad esempio scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate come nel caso di cassonetti incorporati nel telaio dell infisso. VALORE MASSIMO DETRAZION E IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL 5.6.2013 IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL 6.6.2013 AL 31.12.2013 100.000 181.818,18 153.846,15 60.000 109.090,91 92.307,69 1 Detrazione dall IRPEF di una somma pari al 20% delle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l acquisto di: mobili, elettrodomestici di classe energetica A+, apparecchi televisivi, computer, destinati all arredamento di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi agevolati ai sensi dell articolo 1 della Legge n. 449/1997, avviati dal 1 luglio 2009. L Agenzia è intervenuta sull argomento con Circolare n. 35 del 2009.
346 347 e art. 9, comma 3, DM 19.2.07 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Dal 2008 è agevolabile la sostituzione dei citati impianti con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (*). Dal 2012 sono agevolabili le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (*). (*) interventi per i quali non è prevista la proroga 60.000 109.090,91 92.307,69 30.000 54.545,45 46.153,85 Con l articolo 14, comma 1 del D.L. n. 63/2013, è stato stabilito che alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. in oggetto) al 31 dicembre 2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai predetti commi da 344 a 347 dell articolo 1 della Legge n. 296/2006 si applica la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%). 55% Spese sostenute fino al 5.6.2013 65% Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2013
Tale agevolazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La proroga non si applica alle spese sostenute per: interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. INTERVENTI ESCLUSI sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria SPESE SOSTENUTE DAL 6.6.2013 In relazione agli interventi sopra ricordati (pompe di calore ad alta efficienza e scaldacqua), si ritiene, in assenza di una norma transitoria, che le spese relative ai citati interventi esclusi dalla proroga e dal rafforzamento dell'agevolazione, comunque, possano beneficiare sino al 30 giugno dell'agevolazione nella misura del 55%. Sul punto è stato richiesto uno specifico chiarimento all Agenzia delle entrate. Per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014. SPESE SU CONDOMINI DETRAZIONE 65% SPESE SOSTENUTE DAL 6.6.2013 AL 30.6.2014