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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CONTE (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) SCOTTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore PERSONALE ESTERNO - RUSSO GIUSEPPE Nella seduta del 01/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente adiva l ABF esponendo di gestire un relais nel comune di Sorrento. In data 5.2.2013 la stessa riceveva, a mezzo fax, una conferma di prenotazione di una camera tramite un sito internet specializzato nell offerta di servizi di viaggio, per il periodo 30.3.2013 3.4.2013 e per l importo complessivo di 782,00. In data 6.2.2013 la struttura alberghiera verificava, tramite il pannello di gestione, che la prenotazione di cui sopra era stata effettuata da una persona residente negli Stati Uniti e garantita con carta di credito (emessa dall intermediario resistente) allo stesso intestata, valida fino al 06/2013. Come da procedura, al cliente veniva inoltrata dal portale di viaggi on-line una mail di riepilogo relativa alla prenotazione, con un evidente e chiaro richiamo alla cancellation Pag. 2/7

and modification policy, in base alla quale era prevista la possibilità di una cancellazione gratuita della prenotazione fino a 15 giorni prima della data di check-in, mentre per le cancellazioni effettuate oltre tale termine (fissato al 14.3.2013) si sarebbe provveduto all addebito dell intero importo del soggiorno. In data 23.3.2013, ben oltre il termine ultimo per la cancellazione gratuita che il cliente avrebbe potuto effettuare tramite l apposito link indicato nel riassunto della prenotazione, lo stesso inviava un messaggio di posta elettronica alla struttura alberghiera dichiarando di non poter partire, e richiedeva quindi la cancellazione della prenotazione. In data 24.3.2013 la Guest Relationship Manager del relais replicava al cliente, evidenziando l impossibilità di procedere ad una cancellazione gratuita della prenotazione, e contestualmente effettuava una richiesta di pre-autorizzazione per l addebito della penale pattuita sulla carta di credito del ricorrente. Tuttavia l operazione non andava a buon fine e, soltanto a seguito di una verifica con il servizio assistenza dell intermediario resistente, emergeva che il cliente aveva richiesto la sostituzione della propria carta di credito. Ne conseguiva, pertanto, l impossibilità di procedere all operazione di addebito, tanto che, in data 25.3.2013, dunque, la ricorrente richiedeva al cliente di fornire i dati relativi alla nuova carta di credito, richiesta che, tuttavia, rimaneva inevasa. Con tre successivi reclami, per il tramite del proprio legale, la ricorrente chiedeva all intermediario resistente di comunicare le informazioni relative alla nuova carta di credito intestata al cliente ed emessa in sostituzione della precedente, al fine di poter procedere all addebito di quanto dallo stesso dovuto ed in forza delle pattuizioni contrattuali stipulate con quest ultimo. Secondo la ricorrente, infatti, la sostituzione della carta era avvenuta in mala fede. Il cliente, infatti, consapevole dell impossibilità di sottrarsi all obbligazione assunta nei confronti della struttura alberghiera, aveva sostituito la propria carta con un altro prodotto. Al riguardo, eccepiva il ricorrente l insostenibilità della tesi dell intermediario che giustificava l impossibilità dell addebito con il mancato consenso del titolare della carta, in quanto, se così fosse, qualsiasi utente internet potrebbe sostituire la propria carta, data a garanzia di una prenotazione, con un altro prodotto eludendo le politiche di cancellazione di qualsivoglia struttura alberghiera, che risulterebbero del tutto inutili ed inefficaci. Pag. 3/7

Eccepiva pertanto che la società ricorrente aveva subito un danno dal comportamento assunto dall intermediario consistente nel mancato guadagno derivante dalla stanza rimasta invenduta nel periodo oggetto di prenotazione da parte del cliente statunitense. In conclusione, la ricorrente precisava di aver agito in osservanza di tutte le norme riportate nei Termini e Condizioni Generali per il convenzionamento con l intermediario, dandone prova puntuale nella corrispondenza intercorsa a seguito del primo reclamo. La ricorrente, pertanto, domandava all Arbitro di condannare l intermediario resistente all accredito della somma di 782,00 in suo favore. Il resistente si costituiva ritualmente mediante controdeduzioni. L intermediario eccepiva infatti la propria assoluta estraneità giuridica nonché fattuale rispetto alle circostanze dedotte da parte ricorrente e oggetto della presente controversia. A tal fine, ricostruiva i rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nella vicenda deducendo che tra la società ricorrente e l intermediario intercorre un rapporto contrattuale finalizzato unicamente all accettazione di pagamenti effettuati con carte dallo stesso rilasciate; è poi pacifico che il cliente americano abbia contratto un obbligazione con la ricorrente a seguito della prenotazione, attraverso il portale internet, di un soggiorno successivamente cancellato, senza il rispetto della relativa policy prevista dal relais. Il rapporto contrattuale relativo alla carta di credito in questione veniva risolto nel febbraio 2012, a seguito dell esercizio del diritto di recesso da parte del titolare (provato documentalmente), sicché tra quest ultimo e l intermediario non intercorreva più un rapporto relativo alla carta all epoca in cui si sono svolti i fatti per cui è ricorso. Al momento della conferma della prenotazione, inviata tramite fax dal portale di viaggi online in data 5.2.2013, veniva evidenziato, quale avviso importante, che i dati della carta di credito, oltre ai recapiti del cliente, erano presenti all interno del sistema di gestione della struttura alberghiera e che gli stessi erano verificabili entro le 72 ore successive alla ricezione del fax. Orbene, è evidente che l esercizio convenzionato non abbia dato seguito alle procedure di verifica dei dati forniti dal cliente statunitense in fase di prenotazione, così come richiesto non solo dalle procedure operative di cui all Accordo di Convenzionamento, ma dallo stesso portale di intermediazione. In caso contrario, infatti, la struttura alberghiera si sarebbe avveduta sin da subito dell impossibilità di addebitare la Carta in caso di mancata presentazione del titolare o per penali in considerazione della Pag. 4/7

cancellazione della stessa, avvenuta nel febbraio 2012 e non già in concomitanza con la prenotazione del febbraio 2013. Alla luce di quanto sopra, l intermediario eccepiva di non aver potuto, del resto, dar seguito alle richieste avanzate dalla società ricorrente in fase di reclamo finalizzate ad ottenere l addebito dell importo dovuto a titolo di no-show su altra carta di cui il cliente era titolare, ovvero a conoscere la nuova numerazione per processare direttamente la suddetta spesa. Ciò per evidenti ragioni di tutela dei dati personali del titolare della carta, a maggior ragione in considerazione della mancata acquisizione del successivo consenso del titolare a procedere in tal senso. L intermediario ha chiesto al Collegio di: - accertare e dichiarare l estraneità del resistente rispetto ai fatti oggetto di contestazione; - accertare e dichiarare l impossibilità del resistente di sostituirsi al debitore originario; - per l effetto di quanto sopra rigettare integralmente le domande della ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, con ogni provvedimento consequenziale. DIRITTO Il ricorso risulta infondato. I fatti sottoposti alla cognizione del presente collegio sono stati verificati nel corso della istruttoria, dalla quale sono emerse alcuni elementi contraddittori, unitamente a circostanze del tutto pacifiche. Infatti, le verifiche hanno dato i seguenti esiti. Innanzitutto, va assolutamente accertata come pacifica la circostanza che il ricorrente non abbia effettuato le dovute verifiche in ordine alla validità della carta di credito utilizzata per la prenotazione dell alloggio per il periodo in contesa. Di contro, qualche dubbio sorge in merito alla data di sostituzione del prodotto da parte del cliente statunitense. Dubbi, in realtà, che sorgono dalle stesse allegazioni offerte in comunicazione dalle parti. Infatti, se da un lato, in merito alla data di cancellazione della carta di credito offerta a garanzia della prenotazione, si osserva, che la circostanza che la stessa sia stata cancellata nel febbraio 2012 è stata opposta dal resistente, per la prima volta, in sede di controdeduzioni, laddove, in sede di riscontro al reclamo (cfr. nota del 30.5.2013), Pag. 5/7

l odierno resistente affermava che A seguito delle verifiche effettuate sui nostri sistemi rileviamo che, effettivamente, la Carta indicata per la prenotazione suddetta risulta non essere più attiva dalla fine del mese di Marzo 2013, poiché il Titolare è passato ad altro prodotto Carta [ ] Dalle risultanze in nostro possesso, evidenziamo, comunque, che la struttura alberghiera ha sottoposto all Ufficio preposto richiesta di Autorizzazione alla spesa in data 30 Marzo 2013 e non il giorno 24 Marzo 2013; tale richiesta è stata declinata per i motivi su indicati. Tuttavia, tale indicazione potrebbe essere il frutto di una imprecisa ed errata comunicazione, atteso che il resistente ha prodotto in atti una schermata del proprio sistema informativo che evidenziava la cancellazione della carta de quo nel febbraio 2012 e precisamente in data 10.02.2012. E agli atti il riepilogo dei dati relativi alla prenotazione, da cui si evince che la carta di credito indicata dal cliente risultava valida fino al 06/13. Tuttavia, è emerso che in ogni caso, l intermediario aveva inviato al ricorrente l avviso che imponeva la verifica della carta utilizzata per la prenotazione entro le 72 ore dalla stessa, dal portale di viaggi. E stato altresì accertato che, nelle condizioni generali previsti dall Accordo di convenzionamento in ordine all addebito di penali per il caso di no-show, l esercizio era autorizzato ad utilizzare la carta in caso di mancata presentazione del cliente a determinate condizioni, quali la corrispondenza fra titolare della carta e il titolare della prenotazione, che l esercizio fosse in grado di documentare l esistenza delle regole per l applicazione delle penali, ecc. In buona sostanza, è emerso che, da un lato, il ricorrente ha (e aveva) il pieno diritto di addebitare al cliente statunitense il costo integrale del soggiorno, e ciò in forza delle policy di prenotazione, e, dall altro, che l intermediario non è affatto tenuto a comunicare i dati di una nuova carta del medesimo titolare, ove quella utilizzata per la prenotazione non fosse per qualsivoglia ragione non più attiva. Ciò posto, può dirsi pacifico l inadempimento contrattuale del cliente del relais, intestatario della carta emessa dal resistente intermediario, ed è quindi evidente che sussiste il pieno diritto di eventuale azione dell istante nei confronti di quest ultimo per il risarcimento del danno derivante dall inadempimento contrattuale denunciato. Bisogna interrogarsi, quindi, se l intermediario, unico soggetto che poteva essere convenuto nella presente procedura, sia tenuto a rispondere a titolo di responsabilità per i danni arrecati al ricorrente a causa della sostituzione della carta. Pag. 6/7

Giova qui rilevare che poteva essere ipotizzabile ciò, in via del tutto astratta, solo laddove ci fosse stata la prova di un comportamento doloso da parte dell intermediario, volto a scongiurare l addebito al cliente. Il fatto che l intermediario sia caduto in contraddizione sulla data di sostituzione della carta non risulta, peraltro, sufficiente ad ipotizzare una sorta di concorso causale delle condotte dell intermediario nella causazione del danno subito dal ricorrente. Gli elementi a disposizione del Collegio depongono a sfavore delle pretese dell istante, atteso che non vi è alcuna prova del concorso dell intermediario nella sostituzione della carta al fine di sottrarre la garanzia al ricorrente e allo stesso tempo è da ritenersi plausibile come data di sostituzione della carta quella del febbraio 2012, attese le produzioni documentali citate oggetto di esame da parte del Collegio. Dal punto di vista contrattuale, soprattutto, il ricorrente era tenuto a verificare la solvibilità della carta entro 72 ore dalla prenotazione, esperendo le relative procedure, le quali, pacificamente, non sono state eseguite nel caso di specie. Appare pertanto evidente che le doglianze di parte istante non possono essere accolte, alla luce proprio della condotta tenuta da quest ultima, che non ha esperito adeguata attività di verifica della carta, atta a garantire l eventuale applicazione successiva, con successo, delle penali di mancata fruizione dell alloggio prenotato. Il Collegio non accoglie il ricorso. PQM IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7