FOCUS ASIA. Numero 4 Aprile 2011 Il magazine per il business in Giappone e in Cina. 2011 - FocusAsia

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FOCUS ASIA Numero 4 Aprile 2011 Il magazine per il business in Giappone e in Cina 1

FOCUS ASIA F ocus Asia e` il primo magazine online B2B in Italia specificamente rivolto a fornire una panoramica costantemente aggiornata sui mercati di Giappone e Cina. Concepito come strumento di promozione ed informazione, il magazine si rivolge al management delle aziende e agli amministratori degli enti interessati a creare o potenziare interessi di natura economica, istituzionale, commerciale verso questi due paesi, con l'intento di conciliare gli strumenti del dialogo e dell'approfondimento con le necessita` concrete di creare strade sempre nuove verso uno sviluppo serio e sostenibile. DI SANTO CORPORATION D i Santo Corp. e` una societa` leader nella creazione e nella gestione di rapporti economici e istituzionali con i paesi di Giappone e Cina. Grazie alla innovativa visione del business e alla capacita` di disporre di servizi integrati ed esclusivi, il gruppo Di Santo e` in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza e di garantire strumenti efficaci per qualsiasi strategia di ingresso e di espansione nei mercati della seconda e terza potenza economica mondiale. Attualmente la corporation e` suddivisa nelle due aree consulenza e trading, che organizzativamente corrispondono alle sfere di competenza maggiormente sviluppate, ovvero l asse consulenza-mediazione al servizio di aziende ed enti, e quello trading-commerciale grazie al quale gestisce la propria presenza diretta all interno della grande distribuzione. 2

NUMERO 4 APRILE 2011 Sommario... p.3 Editoriale... Ancora uno sguardo agli strumenti a disposizione per l approccio al mercato. p.4 Contributo Cina... La scelta della struttura idonea (3): FICE (Foreign Invested Commercial Enterprise). p.5 Contributo Giappone... Ingresso in Giappone (3): societa` per azioni. p.9 Focus.... Agevolazioni finanziarie per le imprese italiane che investono nei paesi extra UE: parte 2. p.12 Vetrina B2B... Offerte commerciali, proposte, aggiornamenti. p.13 Contatti... p.14 3

EDITORIALE Ancora uno sguardo agli strumenti a disposizione per l approccio al mercato. In questo numero di Focus Asia verrà conclusa l'analisi degli strumenti a disposizione delle pmi per la penetrazione ai mercati Cinese e Giapponese al fine di garantire un posizionamento duraturo nei suddetti paesi-target. Crediamo che l'analisi fino a qui trattata sia un valido aiuto per tutti quegli imprenditori che ricercano preventivamente esaurienti e dettagliate informazioni, in un momento in cui vige la tendenza ad un frettoloso e grossolano approccio alla strutturazione di un mirato investimento verso questi redditizi ma complessi mercati, riducendo al minimo le probabilità di ricorrere ad una ristrutturazione della propria attività in corso d'opera. Se da un lato, infatti, è di nostro interesse intervenire per risolvere problematiche che si sono manifestate a causa di un approccio superficiale, dall'altro non fa piacere a nessun gruppo di professionisti vedere i propri clienti in difficoltà, spesso scoraggiati dalle numerose problematiche che sorgono strada facendo a causa di una scarsa propensione alla programmazione e all'analisi preventiva dei dettagli. Tutto ciò, infatti, spesse volte, comporta una rinuncia a tali mercati con conseguenze negative sull'opinione generale di molti altri imprenditori che rinunciano preventivamente alla possibilità di ottenere ritorni di investimento simili ai colleghi europei francesi, tedeschi, o inglesi già presenti in questi mercati da diversi anni. Abbiamo riscontrato, infatti, che nel corso degli anni molti imprenditori ed investitori, per la fretta di entrare nei mercati cinese e giapponese hanno affrontato la start up della propria attività in modo affrettato e semplicistico, dimostrando una eccessiva leggerezza che è stata pagata a caro prezzo nelle fasi sucessive. Per la rubrica Focus segnaliamo un altro prezioso contributo dell'avv. Forlani che traccerà una sintetica overview sull'attività di partecipazione della Simest al capitale delle imprese straniere. Chiudiamo l'editoriale con un dovuto ringraziamento a tutti i nostri lettori che continuano a seguirci numerosi, verso i quali esprimiamo, come sempre, tutta la nostra gratitudine. Riscontriamo con estrema soddisfazione il vostro interesse anche grazie alle numerose mail che ci scrivete quotidianamente, e che speriamo di riuscire a soddisfare al nostro meglio. Marco Soncini Direttore editoriale 4

CINA LA SCELTA DELLA STRUTTURA IDONEA (ultima parte) LA FICE Le FICE possono essere costituite sia in forma di societa` mista (JV) sia in forma di societa` ad intero capitale straniero (WFOE). Tali strutture sono un ottimo sostegno all investitore estero sia per le semplici attivita` di acquisto che per quelle di verifica della qualita`. L'investitore che voglia costituire una FICE deve dimostrare di possedere una solida posizione finanziaria, a tal fine vengono richiesti bilanci certificati. Qualora la societa` investor sia invece di recente costituzione (meno di un anno e quindi priva di bilancio) si ottengono meno restrizioni. Le FICE possono svolgere le seguenti attivita`: distribuzione sulla base di contratti di agenzia: vendita di beni di terzi e fornitura servizi ausiliari dietro compenso; commercio all'ingrosso: vendita di beni e fornitura di servizi ausiliari a dettaglianti, societa`, altre organizzazioni o commercianti all'ingrosso; commercio al dettaglio: ovvero la vendita di beni e dei relativi servizi ad individui privati da un punto vendita fisso, oppure tramite utilizzo di media quali la televisione, la radio, il telefono, la posta, il commercio via WEB e distributori automatici; franchising; non possono svolgere invece: operazioni di entrepot trade; comprare e vendere merce bonded Le FICE possono ottenere liberamente le licenze di import-export senza avvalersi di alcun agente risparmiando sugli intermediari locali. I prodotti da commercializzare devono essere specificati al momento della richiesta dell'approvazione, al momento della costituzione e nella relativa documentazione. Da cio` dipende anche la consistenza del capitale registrato che puo` essere piu` consistente rispetto ai minimi previsti dalla legge. Se i prodotti commercializzati sono i seguenti: libri, periodici, giornali, automobili, medicine, sale, prodotti chimici per l agricoltura come i pesticidi, il petrolio grezzo o la benzina, esistono dei limiti legati alla dimensione. In particolare, se l operatore svolge l attivita` in oltre 30 punti vendita al dettaglio, anche se con differenti marchi e fornitori, la sua quota partecipativa nella FICE non puo` superare il 49%. Procedura di costituzione e documentazione necessaria Teoricamente per la FICE e` richiesto un capitale sociale secondo quanto previsto dalla company law: 500.000 CNY per il commercio all'ingrosso e 300.000 CNY per il commercio al dettaglio. Ma in realta` la prassi non si e` ancora consolidata ed il capitale minimo dipende dalla veste giuridica, dalla zona e poi naturalmente dalle prospettive di investimento (fondamentale e` il rapporto con il business plan) perche` le autorita` imporranno un capitale basato su tali parametri(1). 5

Per ottenere le autorizzazioni richieste e` approvazione del Rapporto sullo studio di fondamentale che, oltre al capitale sociale obbligatorio, si realizzi una proporzione corretta fra il capitale registrato e l investimento totale, da ben strutturare fattibilita`(2) da parte del MofCOM; richiesta per l'approvazione della costituzione di una FICE da parte del MofCOM a livello come indicato nella tabella seguente: municipale-provinciale tramite presentazione statuto e atto costitutivo(3); richiesta per l'approvazione a livello centrale per i Tab. investimento totale e capitale registrato negozi ad un'area superiore ai 300 metri quadrati Investimento totale Meno di 500.000 USD Tra i 500.000 ed 1.000.000 USD Tra 1.000.000 e i 3.000.000 USD Tra i 3.000.000 e i 10.000.000 USD Tra i 10.000.000 e i 30.000.000 USD Sopra i 30.000.000 USD o nel caso in cui la FICE venga creata da una % di capitale Limite temporale societa` straniera per acquistare una societa` sociale minima per il versamento cinese, od entrambe siano controllate da una sull'investimento del capitale stessa societa`; totale sociale approvazione dello statuto ed emissione del Almeno il 70% Entro un anno certificato di approvazione da parte del SAIC; dall'emissione richiesta ed emissione della Business Licence(4) della business da parte del SAIC; licence successivi adempimenti: Almeno il 70% Entro 18 mesi 1. Registrazione della matricola della societa` presso dall'emissione l Ufficio della Supervisione Tecnica; della b.l. 2. Ispezione della sede operativa/ufficio da parte Almeno il 70% Entro due anni dell Ufficio delle Tasse e registrazione fiscale dall'emissione dell attivita`; della b.l. 3. Apertura di un conto bancario in RMB; Almeno il 50%, ma Entro 3 anni 4. Registrazione presso le dogane per l ottenimento mai meno di 2,1 dall emissione della licenza di Import ed Export; MLN della b.l. 5. Verifica delle merci che verranno importate ed Almeno il 40%, ma Viene deciso dalle esportate con l Ufficio delle Ispezioni sulle Merci; mai meno di 5 autorita` in 6. Registrazione presso l Amministrazione Statale sui MLN relazione al caso Cambi; specifico 7. Apertura del conto in banca per ricevere il capitale Almeno il 33.34% Viene deciso dalle straniero; ma mai meno autorita` in 8. Versamento del capitale e rapporto di verifica del di 12 MLN relazione al caso capitale sociale versato; specifico 9. Rinnovo della business licence presso il SAIC dopo che il capitale sociale e` stato versato; Le FICE costituite presso le zone costiere possono 10. Registrazione finanziaria; avere una durata di 30 anni, mentre societa` 11. Registrazione ai fini statistici; equivalenti costituite nelle zone interne della Cina 12. Domanda per l ottenimento della qualifica di occidentale, 40 anni. General tax payer Per la costituzione ci sono le seguenti fasi: Dalla presentazione della documentazione al rilascio pre-registrazione del nome presso il SAIC locale; della business licence, di prassi, occorrono un minimo 6

di 4 mesi. Successivamente al rilascio della Business Licence seguono le stesse formalita` di registrazione previste per le altre tipologie di societa`. La semplice approvazione della FICE non comporta automaticamente la possibilita di aprire un punto vendita. Se viene effettuata contemporaneamente la richiesta per la costituzione della FICE e per l'apertura di un punto vendita, oltre alla documentazione per l'approvazione, la societa` dovra` presentare anche un documento con informazioni per la localizzazione del futuro negozio ed il rispetto dei requisiti di sviluppo commerciale urbano e territoriale connessi. Se invece si desidera aprire un punto vendita sucessivamente alla costituzione e` necessario: aver superato l'ispezione annuale delle agenzie governative locali; aver interamente versato il capitale sociale L'autorizzazione e` richiesta dal MofCOM sulla base di uno studio di fattibilita` comprendente anche l'apporto di capitale destinato al negozio e di documenti che certifichino il rispetto dei requisiti di sviluppo urbano. I negozi possono essere gestiti direttamente dalla FICE (sara` necessaria la registrazione di una branch operativa) oppure tramite fornitori di servizi di agenzia per la vendita al dettaglio. Per il calcolo dell'iva, quando l aliquota del rimborso e` piu bassa di quella che viene applicata in fase ordinaria di imposizione, la societa` sara` caricata della differenza IVA = (costo delle materie prime acquistate) x (aliquota di imposizione aliquota del rimborso). L aliquota ordinaria e` del 17% mentre quella del rimborso e` variabile a seconda dei beni oggetto di export e oscilla da 0% fino al 17%. Dal 1 luglio del 2007 la Cina ha stabilito la riduzione, o eliminato il rimborso dell Imposta sul Valore Aggiunto sulle esportazioni per quasi 3000 prodotti, inclusi alcune produzioni siderurgiche, tessili, scarpe e altri prodotti manifatturieri. Se il riconoscimento di normal VAT payer consente di recuperare l IVA sugli acquisti, impone pero` dall altra parte l obbligo di porre l IVA sulle fatture di vendita. Se la FICE e` impegnata solo nel commercio di beni di consumo destinati a clienti finali privati, allora tale riconoscimento potra` anche non essere necessario. Lo status di normal VAT Payer per le societa` commerciali sara` riconosciuto se viene rispettato uno dei seguenti requisiti: Volume delle vendite annuale superiore agli 1,8 milioni di RMB; Capitale Sociale superiore ai 5.000.000 RMB e numero totale di dipendenti superiore alle 50 unita` (limite negoziabile in alcune citta`). 7

NOTE AL TESTO (1) Se e` stipulato in un contratto o nello Statuto Societario che il capitale registrato deve essere versato entro un certo periodo, tutti gli investitori dovranno contribuire il sottoscritto investimento entro 6 mesi dal rilascio della business licence. Se e` stipulato in un contratto o nello Statuto Societario che il capitale registrato deve essere versato in piu soluzioni, tutti gli investitori dovranno versare almeno il 15% di quanto sottoscritto entro 3 mesi dal rilascio della business licence. (2) Il documento per la FICE non e` molto differente dalle altre tipologie di societa` e dovra` comprendere il Business Plan dell investimento con linee di sviluppo, tendenze, alternative e previsioni di cassa. Questo documento deve essere redatto in formato di legge e viene consegnato all investitore estero dalle autorita` come parte della procedura di registrazione dell attivita`. Il rapporto comprende normalmente solo 10 punti (ma puo` ovviamente essere ampliato) che devono essere tradotti in cinese. Da sottolineare che in Cina, per poter ottenere piu` facilmente la concessione delle autorizzazioni, si possono specificare gli obiettivi di fatturato e i livelli di profitto ritenuti soddisfacenti, in mancanza del raggiungimento dei quali va decisa la messa in liquidazione della FICE. La clausola e` importante affinche` l Ufficio delle Tasse e quello delle Dogane assegnino alla FICE la qualifica di Small VAT payer oppure di Normal VAT payer, con conseguenze importanti sul calcolo dei flussi negativi di cassa, soprattutto in fase di nascita aziendale. (3 )Nell oggetto sociale e` molto importante la specificazione dei dettagli e l`aderenza alla realta`. Qualora sia troppo ampio o poco chiaro, c e` la possibilita` che si verifichino problemi susseguenti alle operazioni di registrazione della licenza (l ufficio delle imposte locale potrebbe non estendere agevolazioni di cui si ha diritto in caso di non chiara formulazione) o, peggio, potrebbero nascere problemi di interpretazione in dogana. (4) Si raccomanda altamente di mantenere assoluta omogeneita` di valuta tra quanto previsto in statuto (RMB) e quanto riportato sui documenti necessari all ottenimento delle licenze. In caso cio` non fosse, si rischiano ritardi nei rilasci delle autorizzazioni e versamenti integrativi. 8

GIAPPONE INGRESSO IN GIAPPONE (3): SOCIETA` PER AZIONI Una società straniera interessata ad effettuare operazioni di business in Giappone mediante una stabile organizzazione sul territorio puo` optare per la costituzione di una società sussidiaria, prevalentemente (stando all ordinamento attuale) nella forma di società per azioni (Kabushiki Kaisha). La società sussidiaria costituita rappresenta un entità separata dalla società straniera che la costituisce, e in virtu` di questo la società straniera sarà responsabile esclusivamente per la partecipazione posseduta nella società sussidiaria. Per analizzare compiutamente l ultima delle soluzioni offerte dall ordinamento giapponese per stabilire una presenza nel mercato diretta e pienamente operativa, non resta dunque che analizzare alcuni degli aspetti principali che caratterizzano la societa` per azioni. La Societa` per Azioni (Kabushiki Kaisha) A partire dal 1 maggio 2006 è entrata in vigore la nuova legge sulla società approvata dal Governo giapponese, che ha profondamente modificato ampie sezioni del Codice Commerciale in generale, e fortemente modificato, nello specifico, anche la struttura della Kabushiki Kaisha, con lo scopo di snellirne gli aspetti costitutivi e gestionali, e avvicinarla, per quanto possible, alle corrispettive societa` statunitensi ed europee. La Kabushiki Kaisha corrisponde al modello di societa` per azioni, ed è ad oggi il tipo di società predominante in Giappone, anche in virtu` dell abolizione del vecchio tipo di società a responsabilità limitata (Yuugen Kaisha) operato dalla recente riforma. La società per azioni rappresenta, dunque, l unico tipo di società di capitali idoneo per la costituzione di imprese di grandi dimensioni, e che richiedono generalmente l apporto di ingenti capitali. I caratteri fondamentali e distintivi della Kabushiki Kaisha erano e restano quelli della impersonalita` e della anonimita`. Per quanto riguarda la fase costitutiva, in ogni fase del processo di costituzione le figure a cui e` demandata la funzione di costituzione sono le stesse che assumeranno in seguito il ruolo definitivo assegnato nel corso di tali attività propedeudiche. Per prima cosa, e` necessaria la presenza della figura del socio fondatore (anche uno solo), per il quale la legge non pone particolari limitazioni, per cui qualunque persona fisica o giuridica può assumere tale ruolo. Corollario di tale istituto e` che il socio fondatore, dunque, non necessariamente parteciperà anche alla vita futura della società, potendo, infatti, il suo ruolo essere limitato allo svolgimento di funzioni preparatorie, o addirittura unicamente consultive. Compito principale del socio fondatore e` quello di redigere lo Statuto e controfirmarlo tramite l apposizione del proprio sigillo personale. Sul piano degli effetti personali, vale il principio di carattere secondo il quale la qualità di socio, indipendentemente dalla qualifica di socio fondatore o meno, si ottiene per effetto dell acquisto della 9

proprietà di titoli azionari della società stessa, per cui il titolo azionario incorpora la qualità di socio e la quota di partecipazione. I diritti dei soci si risolvono in due grandi categorie, ovvero quella dei diritti di amministrazione (intervento alle assemble; voto; etc.) e quella dei diritti patrimoniali (dividendi; ripartizione del residuo attivo; opzione nella sottoscrizione di nuove azioni emesse). Quanto alle procedure utilizzabili per costituire la societa` se ne individuano principalmente di due tipi, ovvero quello per cui i soci fondatori sono tenuti a sottoscrivere tutte le azioni emesse al tempo della costituzione, e quello della sollecitazione nei confronti degli investitori a sottoscrivere le azioni emesse al tempo della costituzione, in aggiunta alla sottoscrizione dei soci fondatori. Sempre con riferimento alle procedure constitutive, il primo e piu` importante passo verso la costituzione di una nuova società è quello della stesura ed approvazione dello statuto, il quale e` di natura contrattuale e deve assumere la forma dell atto pubblico, e necessita` del rispetto di talune condizioni ritenute dall ordinamento fondamentali al fine della corretta e valida costituzione. Le disposizioni contenute nello statuto e che ne costituiscono il contenuto possono essere divise in tre categorie: le disposizioni necessarie, vale a dire le disposizioni che devono obbligatoriamente essere incluse perché l intero statuto possa essere considerato valido (pena nullita` dell atto); le disposizioni relative, ovvero le disposizioni la cui mancanza non produce invalidità, in quanto fonte di regolazione dei soli rapporti societari interni; le disposizioni opzionali, infine, e cioe` le disposizioni che non si riferiscono né alla validità dello statuto né ai rapporti legali della società, ma che forniscono strumenti per una piu` approfondita e dettagliata organizzazione societaria. Lo statuto deve essere necessariamente redatto in lingua giapponese, anche nel caso in cui il socio fondatore sia straniero, e deve contenere i seguenti elementi tassativamente elencati: Denominazione sociale; Scopo; Sede legale; Capitale sociale iniziale versato; Nome e residenza dei soci fondatori. Ulteriori elementi necessariamente da indicare (pena nullita` dell atto), qualora ne ricorrano le condizioni, sono: Entita` di eventuali contribuzioni versate non in denaro e nome del socio che ha effettuante la contribuzione, nonche` il numero di azioni emesse sulla base di tale contribuzione; eventuali beni oggetto di una promessa di futuro acquisto successivamente alla costituzione della società, ovvero il nome del socio promittente; qualsiasi pagamento o indennizzo effettuato a favore di uno o più dei soci fondatori; qualsiasi spesa di costituzione della societa`. Le fasi successive nell iter per la costituzione della societa` sono la presentazione dello statuto al notaio, che lo rendera` atto pubblico e dunque ne determinera` la validita` legale, e, infine, il deposito dell atto costitutivo presso il registro delle imprese, contestualmente al quale la neo societa` acquisisce la personalita` giuridica. Da segnalare che il Codice prevede che la Kabushiki Kaisha possa essere costituita anche sotto forma di società chiusa : in questo caso, il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare, in via esclusiva e preventiva, ogni singolo trasferimento di azioni. Sul piano organizzativo, infine, bisogna citare che in generale, il rapporto tra soci, che viene determinato dalle disposizioni statutarie approntate dagli stessi in regola con le disposizioni dell ordinamento, e` oggetto di particolari disposizioni in merito ai casi in cui e` necessario l accordo unanime di tutti i membri. Tali casi sono quelli inerenti le decisioni da prendere in ambiti particolamente delicate quali: il numero delle azioni assegnate ai soci fondatori al momento della 10

costituzione; le questioni relative agli apporti in capitale dei soci e alle eccedenze di capitale della società; l importo del versamento che deve essere effettuato in riferimento a tali azioni; la determinazione del tipo di azioni da emettere al momento della costituzione, nell ipotesi in cui lo statuto preveda l emissione di diverse categorie di azioni. 11

FOCUS LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE ITALIANE CHE INVESTONO NEI PAESI EXTRA UE: parte 2. In FocusAsia di marzo 2011 era stata fornita un indicazione delle agevolazioni finanziarie di cui possono beneficiare le imprese italiane che intendono realizzare investimenti commerciali e/o produttivi in paesi extra UE. In particolare, era stata analizzata la misura prevista dalla L. 133/08, Programmi di inserimento commerciale in paesi extra UE. In questo articolo viene invece brevemente descritta la misura, sempre gestita da Simest (www.simest.it), definita Partecipazione della Simest al capitale di imprese estere, e regolamentata dalla Legge 100/90. In questo caso, in particolare, Simest agevola la realizzazione di investimenti in paesi extra UE attraverso la partecipazione diretta da parte della stessa Simest al capitale della società estera (la partecipata locale). Tale partecipazione può arrivare fino al 25% del capitale della società estera. È inoltre prevista la possibilità di accedere ad un fondo di Venture Capital, che consente di estendere la partecipazione pubblica fino al 49% del capitale della Società Estera. La partecipazione Simest può durare fino a 8 anni, entro i quali viene concordato con i partners italiani il periodo di riacquisto della quota Simest. Il riacquisto della quota Simest avviene con riferimento al valore patrimoniale dell impresa estera. Nel periodo di partecipazione, Simest richiede un dividendo fisso, che sarà negoziato tra le parti. Possono accedere alla misura tutte le società di capitali e di persone, le cooperative, i consorzi, e le associazioni di imprese, indipendentemente dal settore in cui le stesse operano. Grazie a questa misura le aziende italiane potranno condividere il rischio con altri partner, nonché godere del prestigio derivante dalla partecipazione al progetto da parte di partner istituzionali. Avv. Roberto Forlani 12

VETRINA B2B CINA, Chongqing Azienda cinese leader nel settore automotive (certificata ISO/TS16949), produttrice ricambi per auto e moto (stampi in alluminio), gia` fornitrice di importanti multinazionali come CUMMINS, PEUGEOT, BYD, GEELY, CHANA, cerca distributore in Europa. (Data inserimento: 15 aprile 2011) GIAPPONE, Fukuoka Importatore e distributore settore fashion e accessori ricerca aziende italiane per collaborazione e inserimento nel mercato. (Data inserimento: 15 aprile 2011) CINA, Guangdong Azienda cinese di Foshan (Guangdong), settore calzaturiero suole in gomma: PU, TPR, TPU), cerca partner straniero per la costituzione di una joint-venture produttiva e commerciale. (Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2011) GIAPPONE, Tsushima (Nagasaki) Consorzio attivo nella produzione e conciatura di pelle di cinghiale cerca azienda italiana per partnership avente ad oggetto la formazione del proprio personale sulla lavorazione delle pelli e realizzazione di capi di abbigliamento. (Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2011)) CINA, Chongqing Societa` manifatturiera di Chongqing, settore nautica, ricerca azienda italiana produttrice di yacht interessata a costituire una joint venture che avra` come mercati di sbocco e di riferimento quello locale e l Europa. (Data inserimento: 3 gennaio 2011) GIAPPONE, Tokyo Azienda giapponese leader mondiale nella produzione e commercializzazione di materiale paramedico con particolare specializzazione in aghi monouso da agopuntura ricerca partner per la distribuzione in Europa. (Data inserimento: 14 gennaio 2011) 13

CONTATTI FocusAsia e` un progetto editoriale della DI SANTO CORPORATION. Per informazioni, suggerimenti, commenti o richieste contattare la redazione all indirizzo: redazione.focusasia@disantocorp.com Giappone Fukuoka, Hakata-ku, Nakasu 5-3-8-5F Tel +81.92.716.7626 / Fax +81.92.791.5156 Cina Chongqing - N.9 Floor 35 - Int. Bldg "A", HongDing St. GuanYinQiao, JiangBei 400020 Tel/Fax. +86.23.67742113 Italia Milano - Via Carlo Crivelli, 15/1 Tel. +39.02.3296.0069 / Fax. +39.02.5831.2906 14