IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

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IL PROCEDIMENTO CAUTELARE (Avv. Daniela Anselmi) Roma, 4/6 ottobre 2010 Milano, 18/20 ottobre 2010 1. Premessa Il procedimento cautelare è disciplinato dal Titolo II del D.lgs 104 del 2 luglio. La norma di delega (art. 44, comma 2, lett. f) aveva previsto il riordino della tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, prevedendo in particolare che: - la domanda di tutela interinale non possa essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito; - in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio sia notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale; - nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l istanza di fissazione di udienza non possa essere revocata e l udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno. In attuazione della norma di delega, la disciplina dettata dal codice ha natura sostanzialmente innovativa rispetto alla normativa vigente. Come noto, prima della legge n. 205/2000, il giudice amministrativo conosceva esclusivamente la misura cautelare volta a sospendere l efficacia del provvedimento impugnato; in seguito alla suddetta legge, il giudice amministrativo è stato abilitato ad adottare tutte le misure cautelari, che, secondo le circostanze, appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del 1

ricorso. Si è in sostanza passati dalla tipicità della misura cautelare della sospensione alla atipicità delle misure cautelari adottabili nel processo amministrativo. L intervento apportato dal codice reca, innanzitutto, una sistemazione organica della materia, finora regolata essenzialmente dall art. 21 della legge TAR (oggi abrogato), relativo alla disciplina del ricorso. In sintesi, i punti cardine della disciplina del procedimento cautelare sono i seguenti: - si è ribadita la necessaria sussistenza dei due tradizionali presupposti della tutela cautelare (periculum in mora e fumus boni juris) nonché la struttura del giudizio cautelare articolato in una fase collegiale ed una fase monocratica, eventuale ed anticipatoria; - si è rafforzato il contraddittorio e la tempestività del procedimento; - in relazione al diverso grado di urgenza (rispettivamente pregiudizio grave ed irreparabile, estrema gravità ed urgenza ed eccezionale gravità ed urgenza ) sono state previste misure cautelari collegiali (art. 55), monocratiche (art. 56) e ante causam (art. 61), quest ultima attivabile già prima della proposizione del ricorso principale; - si è configurata quale condizione di procedibilità dell azione in sede cautelare (sia nella tutela richiesta in sede collegiale che in quella presidenziale, monocratica) la richiesta di fissazione dell udienza di merito; - l azione cautelare rimane pur sempre strumentale rispetto a quella principale, a differenza del processo civile in cui la funzione strumentale della tutela cautelare perde efficacia a vantaggio della funzione anticipatoria. 2

2. Le misure collegiali Le misure cautelari collegiali sono disciplinate dall art. 55 del codice, il quale, al primo comma, stabilisce che se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l emanazione di misure cautelari, compresa l ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio. Ai fini della concessione di una misura cautelare viene, pertanto, confermata la necessaria sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris (ovvero la probabilità, seppur ad un sommario esame, della fondatezza del ricorso proposto) e del periculum in mora (ovvero il pregiudizio subito dal ricorrente, nelle sue componenti di gravità ed irreparabilità), analogamente a quanto era previsto dal comma 8 dell art. 21 legge TAR. Il primo comma della disposizione in commento stabilisce altresì che, sulla base dei superiori elementi, la misura cautelare richiesta deve apparire, secondo le circostanze, la più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In sostanza, il giudice amministrativo potrà concedere la misura cautelare solo previo accertamento e valutazione di tutti gli interessi coinvolti, in particolare dell interesse pubblico specifico, concreto e attuale: ciò si ricava sia dall inciso secondo le circostanze, sia dalla possibilità di disporre, in luogo del provvedimento cautelare, la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione. Il secondo comma dell art. 55 dispone, infatti, che qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare, a meno che la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo 3

costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne deve indicare l oggetto, il modo di prestarla ed il termine entro cui la prestazione deve avvenire. Il giudice dovrà, pertanto, comparare gli interessi coinvolti nel giudizio, sia di natura privata (cioè la comparazione tra il pregiudizio subito dal ricorrente e quello del controinteressato), sia di natura pubblica (quello subito dall amministrazione resistente e quello del ricorrente). Ulteriore valutazione che il giudice dovrà compiere riguarda l idoneità della misura cautelare ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso. Il comma 3, dell art. 55 stabilisce, poi, che la domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. Condizione di procedibilità della stessa risulta essere la presentazione dell istanza di fissazione dell udienza per il merito, salvo i casi di fissazione di udienza di ufficio. Ai sensi del comma 5, sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito, in modo tale che gli intimati possano adeguatamente predisporre la loro difesa. Infatti, per esigenze del contraddittorio, le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, a meno che non vengano autorizzate al deposito di documenti, ma non di scritti difensivi, per gravi ed eccezionali ragioni. Nella vecchia disciplina, l art. 36 r.d. 642/1907, oggi abrogato, prevedeva che la trattazione della domanda cautelare in sede camerale non potesse avvenire prima del decorso di 10 giorni liberi dalla data dell ultima notifica, esclusi i casi di cui all art. 23-bis i cui termini venivano dimezzati. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell avviso di ricevimento, 4

può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E fatta salva la prova contraria. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta e la trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico (comma 7). Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all inizio di discussione (comma 8). Il tribunale amministrativo, in camera di consiglio, al termine del procedimento cautelare, emana l ordinanza cautelare con espressa motivazione in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e con indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull esito del ricorso. E stata prevista, inoltre, la possibilità che il giudice, in sede di esame della domanda cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell istruttoria e l integrità del contraddittorio. Infine, ai sensi dell ultimo comma della norma in commento, si dispone che il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; in caso contrario, richiede d ufficio il regolamento di competenza indicando il tribunale che reputa competente. L art. 58, disciplina, poi, la revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e la riproposizione della misura cautelare respinta, prevedendo, al comma 1, che le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle 5

circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. Rispetto alla disciplina previgente (art. 21 legge TAR) l espressione fatti sopravvenuti è stata sostituita con mutamenti nelle circostanze e fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, così ampliando l ambito oggettivo della revoca modifica - riproposizione del provvedimento cautelare collegiale. L ultimo capoverso della disposizione in commento precisa che, nel caso di allegazione di fatti anteriori, l istante dovrà fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza e ciò al fine di dare la prova che al momento della concessione della misura cautelare tali fatti erano allo stesso completamente sconosciuti. Riguardo, invece, ai fatti sopravvenuti, la parte istante deve dimostrare un effettiva sopravvenienza di fatto ovvero una sopravvenienza giuridica in senso stretto, per potersi tutelare contro una decisione cautelare ritenuta ingiusta ed inadeguata. La richiesta di revoca può essere contenuta nel ricorso incidentale proposto dal controinteressato o dall Amministrazione resistente, mentre non può essere avanzata dal ricorrente, poiché in tale caso questi deve utilizzare l istituto della rinuncia al ricorso. A differenza della revoca, la domanda di modifica dell ordinanza cautelare lascia integro il provvedimento, ma lo sottopone ad una sopravvenienza soggettiva od oggettiva. Anche la domanda di modifica si presenta con le stesse forme della revoca e va notificata a tutte le parti del giudizio. Per quanto riguarda la riproposizione della domanda cautelare, essa segue le forme della revoca e della modifica, ma presupposto essenziale è che vi sia un mutamento o della situazione di diritto attraverso la proposizione di nuovi motivi, anche contro provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato, che rendano più consistente il fumus boni iuris ed il pregiudizio subito dal ricorrente, o della 6

situazione di fatto mediante la sopravvenienza di fatti nuovi o la conoscenza di fatti anteriori prima ignorati. Infine, l ultimo comma della norma in commento dispone che la revoca della misura cautelare può essere chiesta nei casi di cui all art. 395 c.p.c. La revocazione nasce come impugnazione per riparare gli errori verificatisi nel giudizio di merito e non più rimediabili medianti gli ordinari mezzi di impugnazione, che siano realizzati in relazione con i fatti tassativamente indicati nell articolo 395 c.p.c. L art. 60, infine, prevede la possibilità di definire il giudizio nel merito in sede di decisione della domanda cautelare. Tale definizione può avvenire solo se siano trascorsi almeno 20 giorni dall ultima notificazione del ricorso e dopo che il collegio abbia accertato la completezza del contraddittorio e dell istruttoria e sentito sul punto le parti costituite. Il giudizio nel merito viene definito, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, per la cui proposizione sia ancora in termini, ovvero regolamento di giurisdizione. La motivazione della sentenza in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme (cfr art. 74). Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 7

3. Le misure monocratiche Prima dell entrata in vigore del nuovo codice (art. 56), le misure cautelari monocratiche sono sempre state definite come ante causam, perché non erano codificate le vere e proprie misure cautelari anteriori alla causa, adesso disciplinate dall art. 61. Rispetto all istanza di una misura cautelare collegiale, i presupposti della misura cautelare monocratica sono la sussistenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza (non è sufficiente, dunque, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile) tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data di udienza della camera di consiglio di cui all art. 55. In presenza dei predetti presupposti, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Anche in tale caso, come nel caso di misure cautelari collegiali, la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l istanza di fissazione d udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d ufficio. Il presidente o il magistrato da lui delegato dovrà innanzitutto verificare che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei contro interessati. Si precisa che la notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax; se effettuata a mezzo del servizio postale e il ricorrente non è ancora in possesso dell avviso di ricevimento, lo stesso può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E fatta salva la prova contraria. Nel procedimento per la concessione del provvedimento cautelare monocratico (provvisorio) non è previsto il compimento di atti istruttori, che sono 8

dunque differiti alla successiva camera di consiglio. In ogni caso, qualora l esigenza cautelare non consenta l accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Viene, infatti, attribuito un maggior ruolo al presidente del tribunale, sia in relazione alle notificazioni che all integrazione del contraddittorio; in particolare, assume rilievo la possibilità prima dell emanazione del decreto - di sentire le parti fuori dall udienza, senza formalità ed anche separatamente, configurando, sia pure a livello embrionale, un potenziale contraddittorio. Il procedimento si conclude con decreto che il presidente può emanare solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per la proposizione del regolamento di competenza di cui all art. 15, commi 5 e 6. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio, mentre perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Sulla domanda cautelare il collegio dovrà pronunciarsi alla prima camera di consiglio utile dopo la scadenza del termine di venti giorni dall ultima notificazione e di dieci giorni dal deposito in segreteria. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata alle altre parti. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2, ovvero provvede alla notifica via fax, le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie. 9

4. Le misure ante causam Come accennato, prima dell introduzione del nuovo codice del processo amministrativo, la legge TAR, novellata dalla legge 205/2000, all art. 21, commi 8 e 9 (oggi abrogati) prevedeva solo due tipologie di procedimento cautelare, le misure cautelari collegiali (oggi previste dall art. 55) e le misure cautelari monocratiche (oggi previste dall art. 56), anche se, nel linguaggio corrente, si parlava della tutela cautelare monocratica come tutela ante causam. Nella disciplina previgente l attivabilità della tutela cautelare precedente rispetto alla proposizione del ricorso era prevista esclusivamente in materia di controversie relative ad appalti pubblici (articolo 245 Codice degli appalti). Con l introduzione dell art. 61 si è invece generalizzata, anche nel processo amministrativo, la possibilità di richiedere tutela cautelare prima della proposizione del ricorso amministrativo. La nuova disciplina della tutela cautelare ante causam sostanzialmente riprende quella della tutela monocratica di cui all art. 56, salvo il presupposto rafforzato della gravità ed urgenza che qui diventa eccezionale anziché estrema. Il primo comma dell art. 61, infatti, dispone che in caso di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo corrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa. Ai sensi dell ultimo comma, tali misure cautelari non possono essere richieste nei giudizi di appello nanti il Consiglio di Stato. Le misure cautelari ante causam si richiedono con un istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, e indirizzata al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Anche per l istanza in esame, se la sua notificazione nei modi ordinari sia 10

particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il Presidente del Tribunale o della Sezione può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami. La notificazione può avvenire anche tramite fax. Dopo la notifica, l istanza deve essere depositata presso la segreteria del Giudice adito e il Presidente (o un magistrato da lui delegato), accertato il perfezionamento delle notifiche, provvede sull istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. Qualora l esigenza cautelare non consenta l accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui al comma 4 dell art. 56. Nel procedimento per la concessione del provvedimento cautelare ante causam non è previsto il compimento di atti istruttori, che sono dunque rinviati alla successiva camera di consiglio. La decisione sull istanza cautelare è adottata a seguito di un escussione delle parti solo eventuale. Sull istanza de qua si decide con decreto: in caso di rigetto, il decreto non è impugnabile, tuttavia il ricorrente può riproporre l istanza dopo l inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa (articoli 55 e 56). In caso di accoglimento, il provvedimento deve essere notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il Presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il decreto che concede la tutela cautelare è efficace entro il limite temporale massimo di 60 giorni e subordinatamente all effettivo seguito della pretesa cautelare in sede giudiziale e collegiale. 11

Il provvedimento di accoglimento, infatti, perde comunque effetto ove entro 15 giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione udienza. In ogni caso, la misura concessa ai sensi della disposizione in esame perde effetto con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, tuttavia, finchè conserva efficacia, è revocabile o modificabile su istanza di parte, previamente notificata e depositata nella segreteria del giudice adito. Per l attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa (cfr. art. 59). 5. L esecuzione delle misure cautelari L art. 59 riprende il contenuto dell art. 21 legge TAR, nella parte in cui dispone che Nel caso in cui l amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924 e successive modificazioni, e dispone l esecuzione dell ordinanza cautelare, indicandone le modalità, e, ove occorra il soggetto che deve provvedere. Sostanzialmente, è stato recepito lo schema di criteri che guida i presupposti e le condizioni per l azionabilità del giudizio di ottemperanza, salva la non necessità del 12

passaggio in giudicato (che per definizione non potrebbe mai avvenire nei confronti delle ordinanze cautelari). Presupposto dell azione di ottemperanza delle misure cautelari è l inadempimento totale o parziale all ordine conformativo dato dal giudice amministrativo di primo o di secondo grado. Nell adempimento rientra, peraltro, sia l ipotesi di violazione (cioè la consapevole erronea attuazione del precetto conformativo cautelare), sia la elusione della misura cautelare, attraverso l adozione di provvedimenti non satisfattivi dell ordine del giudice e della corrispondente pretesa della parte. Non vi sono termini fissi per l azione di esecuzione coattiva delle misure cautelari, che può essere avanzata fino a quando la causa non venga decisa nel merito. Dal punto di vista procedurale, la norma parla di istanza motivata, anche se normalmente la domanda viene proposta con la forma del ricorso in ottemperanza. Quanto alla motivazione richiesta, essa ovviamente riguarda solo l accertamento che l amministrazione non ha adempiuto, ovvero ha adempiuto solo parzialmente all ordinanza, o ancora la dimostrazione che essa ha violato attraverso una erronea attuazione del comando o lo ha addirittura eluso. L istanza va notificata alle altre parti, espressione che, già nella disposizione abrogata, veniva intesa dal Consiglio di Stato nel senso che a pena di inammissibilità- va notificata a tutte le altre parti, costituite e non costituite nel giudizio cautelare, indipendentemente dal ruolo che vi hanno svolto. Il giudice indica discrezionalmente le modalità di attuazione coattiva dell ordinanza e, ove occorra, anche il soggetto che vi deve provvedere. L ultimo comma precisa che la liquidazione delle spese nel giudizio di esecuzione è autonoma rispetto alla liquidazione delle spese conseguenti al giudizio di merito. 13

5. L appello cautelare Fino all entrata in vigore del nuovo codice, il procedimento di appello contro le ordinanze cautelari era disciplinato dall art. 28, comma 3, legge TAR, il quale disponeva che contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all articolo 21, commi 7 e segg. è ammesso il ricorso in appello, da proporre nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell ordinanza ovvero di 120 giorni dalla comunicazione del deposito dell ordinanza stessa nella segreteria. Con la nuova formulazione (art. 62) è stato dimezzato il termine per appellare: 30 giorni dalla notificazione dell ordinanza e 60 dalla pubblicazione. Per il primo termine valgono le regole generali del codice di procedura civile: il termine effettivo decorre dal momento in cui l atto è stato ricevuto dalla controparte; quanto al secondo termine, è stato sostituito il riferimento alla comunicazione del deposito dell ordinanza con la pubblicazione della stessa ovvero con il deposito nella segreteria del giudice che l ha emanata. L atto di appello, una volta notificato, deve essere depositato nel termine di 30 giorni dall ultima notificazione. Il giudizio si svolge secondo le modalità previste dagli artt. 55 comma 2 e da 5 a 10, 56 e 57. Anche nel giudizio di appello, qualora dalla decisione derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare, sempre che non si tratti di diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale. La decisione viene presa nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell ultima notificazione ed altresì al decimo giorno dal deposito. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. 14

Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente ed in modo sintetico. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all inizio di discussione. L ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull esito del ricorso. Anche il Consiglio di Stato in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l ordinanza cautelare di primo grado, si pronuncia e trasmette il provvedimento al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell udienza di merito. Qualora il Consiglio di Stato confermi la misura cautelare, con ordinanza trasmessa al TAR, dispone che quest ultimo provveda alla fissazione dell udienza nel merito con priorità. L ultimo comma della disposizione in esame, infine, prevede il rilievo di ufficio della violazione in primo grado delle norme sulla giurisdizione (articolo 10 comma 2), sulla competenza inderogabile (articolo 14), sul regolamento di competenza (articolo 15 comma 5 ed articolo 55 comma 13). Qualora rilevi la violazione delle norme in materia di competenza, il giudice sottopone la questione al contraddittorio delle parti e regola d ufficio la competenza ai sensi dell art. 15 comma IV. Le parti possono sempre riproporre l istanza cautelare al Giudice dichiarato competente. 15