Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 156 08.09.2015 Congedo parentale ad ore: le istruzioni operative Dal 19 agosto 2015, il genitore richiedente potrà inoltrare la domanda per fruire del congedo parentale ad ore Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Rapporto di lavoro L INPS, con la Circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha fornito utili istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 80/2015. Quest ultima modalità di congedo parentale, che si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile, non modifica la durata del congedo parentale; pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Inoltre, per accedere al congedo parentale in modalità oraria, il genitore interessato deve presentare all INPS apposita domanda online, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intendesse fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare due diverse procedure di invio online. Attenzione. La domanda è presentata in relazione a singolo mese solare e può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa. Premessa L art. 1, co. 339 della Legge di Stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs n. 151/2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di 1

contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La suddetta legge, inoltre, ha previsto: l obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto; la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. In tal contesto, si inserisce il D.Lgs. n. 80/2015 - attuativo della delega contenuta nel Jobs Act che interviene nuovamente sull art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. Quindi, in base a questo criterio, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l adozione di ulteriori decreti legislativi. CONGEDO PARENTALE AD ORE - Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 - È possibile applicare il congedo in modalità Campo di applicazione oraria anche in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. È pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile Misura immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È prevista l incumulabilità del congedo parentale Divieti ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. 2

Regime transitorio La disciplina attualmente in vigore è valevole esclusivamente per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. Criteri di fruizione Prima di introdurre i criteri di fruizione del congedo parentale su base oraria, appare opportuno specificare che quest ultima possibilità si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile. Quindi, rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale; pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Il D.Lgs. n. 80/2015 apporta due novità sostanziali all art. 32 del T.U. maternità/paternità: 1. da una parte, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. L estensione è concessa nel periodo 25 giugno - 31 dicembre 2015 ; 2. e dall altra, invece, prevede che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche qui l estensione è limitata al periodo 25 giugno 31 dicembre 2015. Detto quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti possono quindi fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva. CASI PARTICOLARI Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa le domeniche (ed 3

eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Facciamo alcuni esempi. Ipotizziamo il caso di un genitore dipendente che prende il congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1 luglio ed il 22 luglio 2015, In tal caso, le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale. Ipotizziamo invece ora la lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio; congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10; parentale ad ore nella giornata di venerdì 13 luglio. In quest ultimo caso, le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell 11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale. Da ciò ne deriva che: il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili; il congedo risulta, invece, compatibile con la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all art.33, commi 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In ogni caso, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità. 4

Criteri di computo Data la complessità della disciplina del congedo parentale, è necessario attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative. FASE INIZIALE In una prima fase iniziale il computo e l indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero. Al riguardo, occorre specificare che l introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. INDENNIZZO DEL CONGEDO PARENTALE Per l indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente. Contribuzione figurativa Le ore di congedo parentale, a prescindere che diano diritto all indennità di cui all art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, sono coperte da contribuzione figurativa fino al 12 anno di vita del bambino ovvero fino al 12 anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. 5

Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6 anno). Sul punto, l INPS tiene a precisare che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l applicazione su base oraria del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro. Modalità d invio delle domande Per accedere al congedo parentale in modalità oraria, il genitore interessato deve presentare all INPS apposita domanda online, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line. PUNTI DI ATTENZIONE La domanda è presentata in relazione a singolo mese solare; la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa. COSA DICHIARARE NELLA DOMANDA? Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara: se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall art. 32 del T.U.; In questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell orario medio giornaliero. il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere; il periodo all interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite. 6

CANALI D INVIO La trasmissione della domanda, possibile dal 19 agosto scorso, può avvenire attraverso uno dei seguenti canali: Web: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, Maternità, Acquisizione domanda ; Contact center integrato: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In quest ultimo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici; Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il genitore ha l onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale su base oraria con due giorni di preavviso indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Per quanto concerne i documenti utili per l istruttoria della domanda di congedo parentale, essi vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell ambito della procedura on line. Flusso UniEmens Ai fini UniEmens, per questa prima fase di applicazione, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: MA0 (MA zero) avente il significato di periodi di congedo parentale disciplinati dall art. 32 del D.Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria. A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel giorno. IL CONGUAGLIO Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale L062 avente il significato di: indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria ; nell elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. 7

Il flusso UniEmens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi. - Riproduzione riservata - 8