Comune di Fosdinovo Provincia di Massa Carrara Imu - Imposta municipale propria anno 2012 Modalità per il calcolo dell'imposta, come e quando si paga. Chi paga Immobili interessati,base imponibile e coefficienti Detrazioni Scadenze e rate IMU Aliquote Come si effettua il versamento per il saldo e conguaglio Codici tributi Modalità di calcolo per il saldo e conguaglio Dichiarazione IMU 2012 CHI PAGA Sono soggetti passivi dell'imu: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili; titolari di concessione su aree demaniali (soggetto passivo è il concessionario); titolari di locazione finanziaria: per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (soggetto passivo è il locatario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; coniuge separato assegnatario casa coniugale (art.4 c.12-quinquies D.L. 16/2012) (soggetto passivo è l assegntario) Sono esenti i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n 557, come convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n 133. Sono esenti i TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI che esplicano la loro attività a titolo principale. Poiché è stata abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale le abitazioni date in uso gratuito a parenti ed affini, queste risultano tassate ad aliquota ordinaria pari allo 10,6 per mille. L imposta è dovuta per il possesso delle abitazioni rurali adibite ad abitazione principale. 1
IMMOBILI INTERESSATI E BASE IMPONIBILE A) FABBRICATI Se iscritti in catasto, il valore si ottiene applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutate del 5%, moltiplicando per i seguenti coefficienti (*): (*)TABELLA 1 160 per i classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 140 per i classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 80 per i classificati nella categoria catastale D/5 80 per i classificati nella categoria catastale A/10 60 per i classificati nel gruppo catastale D a eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 ( tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013) 55 per i classificati nella categoria catastale C/1 Se posseduti da imprese e non iscritti in catasto, possono continuare a essere valorizzati sulla base dei valori contabili, come per l'ici. B) AREE FABBRICABILI Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposizione, considerando: - la zona territoriale di ubicazione - l indice di edificabilità - la destinazione d uso consentita - gli oneri necessari per rendere il terreno edificabile - i prezzi medi di mercato delle aree con le medesime caratteristiche C) TERRENI Terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d impresa. Altri terreni: tutti quei terreni coltivati e non, non utilizzati in regime d impresa, cosiddetti giardini, orti, orticelli, terreni incolti Il valore si ottiene applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 Abitazione principale e pertinenze Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (anche il fabbricato rurale adibito ad abitazione principale). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: - C/2 (magazzini e locali di deposito) - C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) - C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo. Alle pertinenze si applicano le stesse aliquote e detrazioni dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. 2
ATTENZIONE, è considerata abitazione principale: - quella posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari (a seguito di ricovero permanente) a condizione che non risulti locata; - quella posseduta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli IACP (Istituti Autonomi delle Case Popolari) regolarmente assegnate ad abitazione principale dell assegnatario, ai soli fini della detrazione; - quella assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; DETRAZIONI Abitazioni principali e relative pertinenze: - Euro 200 annui rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. - Ulteriori euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro. Fabbricati cooperative edilizie e IACP: - Euro 200 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. SCADENZE E RATE IMU Abitazione principale e relative pertinenze - pagamento in 2 rate (prima rata 50% entro 18 giugno seconda rata a conguaglio, secondo le aliquote, entro il 17 dicembre 2012); - eventuale pagamento in 3 rate (prima rata 1/3 entro 18 giugno seconda rata 1/3 entro 17 settembre terza rata a conguaglio secondo le aliquote entro il 17 dicembre 2012). Altri immobili che non sono abitazione principale, pertinenze o aree fabbricabili - pagamento in 2 rate (prima rata 1/2 entro 18 giugno seconda rata a conguaglio, secondo le aliquote, entro 17 dicembre 2012) ALIQUOTE (Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 ottobre 2012) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: In tutti gli altri casi: 5 per mille 10,6 per mille 3
MODALITA DI CALCOLO PER IL SALDO E CONGUAGLIO 2012 DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL 17 DICEMBRE 2012 Per il saldo, l'imposta dovuta su base annua, deve essere ricalcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune e sottraendo quanto già versato in acconto. 1. Individua la rendita catastale (es.500,00) 2. Rivaluta la rendita catastale del 5% (es.500 x 1,05= 525) 3. Calcola il valore catastale dell immobile moltiplicando la rendita rivalutata per il coefficiente *(Tabella 1) corrispondente alla categoria catastale (es.525 x 160(*)=84.000) 4. Applica l aliquota del Comune (v.delibera n.29 del 30.10.2012) (5 per mille abitazione principale e relative pertinenze) Applica le detrazioni previste (es.200 euro unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni di età convivente nell abitazione). 5. Calcola l IMU dovuta per tutto l anno 2012 (es.di abitaz.principale senza figli)[(84.000/100)x0,5] -200=220 6. Sottrai le somme dovute in acconto (il saldo da pagare sull abitazione principale si individua sottraendo dall IMU dovuta per tutto l anno le somme relative all acconto es. 220 68 acconto già versato) 7. Compila il modello F24 indicando i codici tributo e il codice Comune **(tabella 2) ATTENZIONE: 1. PER CALCOLARE LA QUOTA STATALE E LA QUOTA COMUNALE nei casi diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (10,6 per mille altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni ) DEVI: 1. Calcola l IMU dovuta per tutto l anno 2012 (non sono previste detrazioni) 2. Calcola la quota statale applicando l aliquota fissa del 3,8 per mille e sottrai la quota statale dell acconto (es. 745,00x1,05x160x10,6xmille acconto pagato a giugno) 3. Calcola la quota comunale sottraendo dall IMU dovuta per tutto l anno 2012 la quota statale del saldo e la quota statale e comunale dell acconto 4. Compila il modello F24 dividendo gli importo tra quota comunale e statale indicando i codici tributo relativi e il codice Comune L imposta non deve essere versata se uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 4
Le basi imponibili sono ridotte del 50% nei seguenti casi: 1) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42.; 2) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, per il periodo in cui versano in tale stato. L inagibilità o l inabitabilità possono essere accertate dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione, o con dichiarazione sostitutiva ai sensi del TU di cui al DPR 28/12/2000 n 445. CODICI TRIBUTO (Tabella 2)** I CODICI TRIBUTO da riportare nell F24 sono i seguenti ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n 35/E): TIPOLOGIA DI IMMOBILI Codice IMU quota Codice IMU quota Stato Comune Abitazione principale e rel. 3912 ------ pertinenze Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Terreni 3914 3915 Interessi da accertamento 3923 ------ Sanzioni da accertamento 3924 ------ Codice Comune: D735 DICHIARAZIONE IMU 2012 E previsto l obbligo dichiarativo per quegli immobili che godono di riduzione di imposta (fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico-artistico, terreni agricoli anche non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli ecc.) ovvero nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell obbligazione tributaria. Quando va presentata: entro 90 giorni da quando l obbligo contributivo è sorto (a regime). Se l obbligo contributivo è sorto dal 1 gennaio 2012 scadenza 30 novembre 2012 (salvo proroghe). A chi presentarla: mediante consegna diretta all Ufficio Tributi del Comune (mart.ven.sab. dalle ore 9 alle ore 12) o presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica con posta certificata. Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi - Via Roma 4 - Fosdinovo (Ms) tel.01876807213-223 5