Disciplinare recante le norme di funzionamento per i Centri Socio-educativi per disabili fisici

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Disciplinare recante le norme di funzionamento per i Centri Socioeducativi per disabili fisici INDICE Art. 1 Definizione e finalità Art. 2 Destinatari e modalità di accesso al servizio Art. 3 Caratteristiche strutturali degli ambienti Art. 4 Attività dei centri Art. 5 Orari e tempi di apertura dei centri Art. 6 Rapporti con le famiglie degli utenti Art. 7 Personale Art. 8 Documentazione dei centri Art. 9 Regolamento interno Art. 10 Dimissioni e sospensione del servizio Art. 11 Compartecipazione al costo del servizio Art. 12 Norma di riferimento Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 1

Art. 1 Definizione e finalità I Centri Socioeducativi, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. Tali strutture hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socioeducativa sul singolo individuo, mirata a migliorare il livello interrelazionale e d inserimento sociale. A tal fine prevedono: interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi, sostegno e coinvolgimento della famiglia nell opera socioeducativa, integrazione del disabile nell ambiente sociale esterno, Per realizzare tali finalità assicurano: ospitalità meridiana o antimeridiana; accoglienza e sostegno della persona; attività di osservazione e orientamento mirate a: educazione del soggetto all'autonomia personale; mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali e manuali residue; miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche, logico operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali; inserimento degli utenti nel contesto territoriale; programmi individualizzati con obbiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi sociali di base e le Unità Valutative Multidisciplinari dell Asl; momenti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali; momenti di incontro e confronto con le famiglie degli utenti; il servizio di trasporto dal domicilio dell utente alla struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne necessitano. Per la realizzazione di tali finalità, i Centri mediante le attività socioeducative organizzate attraverso la costituzione di piccoli gruppi di lavoro, garantiscono all'utente un clima di socializzazione ed apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul piano cognitivo, sociale e creativo. Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso i quali si instaurano o si consolidano rapporti interrelazionali sia dentro la struttura,(nel rapporto con i compagni, operatori, ecc..) sia all'esterno di essa. Art.2 Destinatari e modalità di accesso al servizio Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 2

I centri mirando, alla specializzazione delle attività ed al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione portatrice di handicap, accoglieranno prioritariamente le persone fuoriuscite dai percorsi scolastici, residenti o domiciliati nell Ambito Territoriale A/6, nello specifico: soggetti con handicap di rilevante entità di tipo fisico e sensoriale, accertato ai sensi della L.104/92 art. 4 o in via d'accertamento, oppure che abbiano un invalidità attestata al 100%. Per ogni utente inserito nel Centro, dovrà essere redatto un piano individuale specifico d intervento nell'area della socializzazione, al fine di promuovere la crescita personale a diversi livelli di autonomia nel rispetto delle capacità e dei traguardi già raggiunti dall'individuo. Tali piani dovranno essere redatti dall equipe territoriale, che in pieno accordo con il personale dei Centri, definirà le attività da proporre, specificandone i risultati attesi. Il Centro dovrà, inoltre, adoprarsi per coinvolgere le famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi, fornendo loro adeguata informazione sulle attività e il percorso educativo redatto per il singolo utente. L accesso al servizio avviene a seguito di domanda da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, da inoltrare ai Servizi Sociali del Comune di residenza. L accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale Comunale. Il Servizio Sociale Professionale compie i necessari accertamenti per la constatazione del bisogno e delle modalità di intervento. Lo stesso Servizio, inoltre, garantisce l informazione all utente circa le condizioni e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo del servizio. L ammissione al centro è disposta compatibilmente anche con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Art. 3 Caratteristiche strutturali degli ambienti 1. La struttura deve essere ubicata di norma nei centri urbani, per consentire all utenza un facile contatto con l ambiente sociale ed un agevole accesso ai servizi del territorio. 2. Il numero massimo di utenti è definito dalla capacità di contenimento della specifica struttura. Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 3

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/6 3. Le strutture adibite a Centri socioeducativi devono osservare ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, tipologia di costruzione, barriere architettoniche, sicurezza antincendio, impianti elettrici e di approvvigionamento idrico, illuminazione interna ed esterna, smaltimento dei rifiuti, igiene e sicurezza sul luogo del lavoro e quant'altro imposto da leggi statali, regionali e regolamenti comunali in relazione a questo tipo di edificio. La struttura deve consentire all'utente, che vi soggiorna per buona parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati: laboratori per le attività ricreative, con le proprie caratteristiche di funzionalità ed attrezzature necessarie in relazione alla specificità del laboratorio stesso e nel rispetto della normativa vigente. Ad ogni laboratorio può accedere un numero limitato di utenti per volta. Spazi per la socializzazione ed attività ricreative. Saletta da destinare a lavori individuali o colloqui o attività di relazione. Sala da pranzo di ampiezza proporzionata, come da normativa vigente, al numero degli utenti fruitori del servizio (se è previsto il servizio mensa). Cucina attrezzata o punto cottura, (se è previsto il servizio mensa). Spazi con guardaroba, arredati con armadietti per gli utenti e gli operatori. Adeguati spazi per gli uffici ed il personale. Un numero adeguato di servizi igienici in relazione alla tipologia dell utenza. Art.4 Attivita' dei centri Le attività programmate dal centro dovranno essere distinte in: ATTIVITA' INTERNE AI CENTRI Il Programma di attività proposte dal Centro dovrà tener conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali stabiliti per gli utenti dall equipeterritoriale. A fianco all attività di socializzazione, intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi, dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto. I Centri potranno pertanto avvalersi di una pluralità di laboratori in adeguate strutture (vedi art. 3 del presente regolamento), favorendo anche l'instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi di esperienze con l'esterno. Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 4

ATTIVITA' PROIETTATE ALL'ESTERNO Saranno promossi interventi, in ambito Territoriale quali ad esempio: incontri periodici, con la presenza di esperti, per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità; mostre o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività svolte all'interno del Centro; incontri rivolti alle persone disabili per spiegare e facilitare la fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio; inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio. organizzazione di brevi soggiorni vacanza rivolti a piccoli gruppi di utenti, in diversi periodi dell'anno e/o durante i mesi estivi per rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del tempo libero. Art. 5 Orari e tempi di apertura del centro Le attività dei centri saranno svolte in orari meridiani o antimeridiani stabiliti in relazione alle prevalenti esigenze degli utenti. Le strutture orientativamente restano aperte dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore al giorno. Le attività saranno sospese per n 2 settimane nel periodo estivo e per n 2 settimane nel periodo che va da ottobre ad aprile. Art. 6 Rapporto con le famiglie degli utenti Premesso che la famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l opera educativa e di integrazione sociale che i Centri si propongono, il personale dovrà: 1. coinvolgere la famiglia nella formulazione dei piani di intervento ed informarla sugli interventi scelti; 2. ove il progetto di autonomia personale dell utente lo richieda (vedi art. 2 del presente regolamento), l operatore del Centro richiederà al Servizio Sociale di Base di effettuare un osservazione diretta dell ambiente di vita del disabile; 3. la promozione di una maggior consapevolezza dei problemi relativi alla gestione del disabile; 4. L Ufficio di Piano in collaborazione con l equipe territoriale e gli operatori dei Centri possono organizzare incontri formativi, su specifiche tematiche, sulla base di quanto emerso all'interno del singolo Centro e promuovere la costituzione di gruppi di mutuo aiuto per offrire spazi di confronto sui problemi e le dinamiche che scaturiscono nel nucleo familiare. Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 5

Art. 7 Il personale La struttura deve garantire rapporto di continuità tra gli operatori che svolgono funzioni educative e gli utenti loro affidati, anche per meglio attuare i progetti individuali programmati. Le figure professionali presenti nei centri saranno supportate dall equipe territoriali di riferimento. Le figure professionali specifiche sono: Un Coordinatore o Responsabile del centro. Animatori. Istruttori di mestiere per i laboratori attivati al Centro che svolgeranno la loro opera in un tempo settimanale ben definito; Gli Operatori dei Centri e le equipe dei Servizi Sociali di Base lavoreranno a stretto contatto per favorire l inserimento e la partecipazione dell utente ad occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportive organizzate nel contesto cittadino. Art. 8 Documentazione del centro I Centri dovranno redigere la seguente documentazione: registro giornaliero delle presenze degli utenti; registro giornaliero degli operatori con gli orari di lavoro; cartelle personali degli utenti contenenti i seguenti documenti: 1. schede d'ingresso 2. relazioni periodiche 3. eventuali indicazioni sull assunzione di farmaci da parte degli utenti; scheda delle annotazioni giornaliere individuali necessarie per le riunioni di verifica e per le consegne fra gli operatori; programma del Centro, comprensivo di attività ed orari; regolamento interno; documentazioni inerenti le ammissioni e dimissioni degli utenti; polizze assicurative; Art. 9 Regolamento interno Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 6

I Centri devono dotarsi di un Regolamento interno di gestione che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente documentazione. Il Regolamento interno deve indicare in particolare: 1. finalità e caratteristiche della Struttura 2. capacità recettiva 3. attività proposte e servizi erogati 4. orari di apertura e orari di svolgimento delle diverse attività 5. consistenza complessiva del personale impiegato per le attività e i servizi erogati con compiti e responsabilità di ciascuna figura. Distribuzione dei turni di servizio. Agli Utenti, ai loro familiari e/o ai rappresentanti legali deve essere consentito di conoscere il regolamento vigente nella Struttura, di individuare agevolmente il personale che opera al Centro mediante cartellini di identificazione con nome, cognome, qualifica, di rivolgere al Responsabile della Struttura proposte per il buon funzionamento della medesima, di avanzare eventuali reclami con l'obbligo di ottenere risposta. Art. 10 Compartecipazione al costo del Servizio La dimissione dal Servizio può avvenire per il venir meno dell esigenza o per rinuncia da parte dell utente o di chi ne fa veci. Il Servizio Sociale Professionale, altresì, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi: a) mancato pagamento della tariffa a carico dell utente ad un mese dalla scadenza dell ordinativo di versamento; b) per il verificarsi di differenti condizioni di necessità. Art. 11 Compartecipazione al costo del Servizio Il Servizio è oggetto di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Le modalità di compartecipazione si rifanno alla valutazione della situazione economica dell utente che è determinata dall attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica ed Equivalente Decreto Legislativo 109/98). Tale attestazione va consegnata al Servizio Sociale Professionale, del comune di residenza, all atto della richiesta del servizio. La quota di compartecipazione per coloro che abbiano un reddito con attestazione ISEE non inferiore alla soglia di povertà, stabilita in euro 5.500,00 è pari 30.00 euro. Quanto dovuto sarà Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 7

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/6 determinato in una quota mensile corrisposta a mezzo di versamento con bollettino postale sul conto corrente intestato al comune di residenza entro la prima decade del mese successivo a quello di fruizione del servizio. Art.12 Norma di rinvio Per quanto non contemplato nel regolamento medesimo si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia. Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 11.12.2003 8