ARPA EMILIA-ROMAGNA Bologna, 18 maggio 2012 Il Sistema sanzionatorio in materia di rifiuti Giornata seminariale ANCI-UPI Avv. Giovanni Fantini Area Affari Istituzionali e Legali
INDICE ARGOMENTI 1. Premessa: il sistema punitivo del doppio binario 2. Sanzioni sui rifiuti e problemi di raccordo con altre discipline (in particolare l AIA) 3. Delega di funzioni ed imputazione della responsabilità 4. Le fattispecie sanzionatorie modificate dal D.Lgs. 205/2010 e dal D. Lgs. 121/2011 5. Le sanzioni SISTRI e l avvio della loro operatività 6. L estensione della responsabilità amministrativa d impresa ai reati in materia di rifiuti (231 ambientale)
Premessa: il sistema del doppio binario L apparato punitivo in materia di rifiuti, anche dopo il D. Lgs. 205/2010, si basa sul sistema del doppio binario che si connota per la convivenza di sanzioni penali ed amministrative. La natura delle sanzioni dipende dalla valutazione compiuta dal legislatore, sulla base dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, della gravità delle conseguenze che si presumano derivare dall attività illecita posta in essere.
Sanzioni in materia di rifiuti nel T.U.A. Come noto la disciplina delle sanzioni in materia di rifiuti è principalmente contenuta nella parte IV del testo unico ambientale ed in particolare negli articoli da 255 a 263 (successivamente modificati in alcuni punti). Rimangono in parte irrisolti i problemi di raccordo con altre norme contenute nello stesso D. Lgs.152/2006, ed in particolare con quelle con quelle relative all AIA ora contemplate dall art. 29 quattordecies dello stesso Decreto.
Sanzioni rifiuti e normativa AIA Tutte le inottemperanze alle prescrizioni che rientrano nell AIA devono essere sanzionate in base al citato art. 29 quattordecies anche quando autonomamente considerate sarebbero sanzionate dalla normativa di settore (ad esempio rifiuti). Questa interpretazione letterale è stata ribadita anche in una nota di indirizzo, relativa agli impianti AIA statali, formulata dal Ministero dell Ambiente ad ISPRA il 7/02/2012.
Sanzioni rifiuti e normativa AIA Sul tema non esiste tuttavia ancora giurisprudenza e pertanto sarà necessario verificare se tale orientamento reggerà al vaglio dei Giudici. Sono rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni ambientali?
Sanzioni rifiuti: la gestione non autorizzata Nucleo fondamentale dell apparato sanzionatorio in materia di rifiuti rimane l art. 256 che prende in considerazione una pluralità di illeciti riconducibili alle attività di gestione di rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. Si tratta di reati di pericolo astratto nei quali la condotta penalmente rilevante non si concretizza necessariamente nella lesione del bene ambientale. Pertanto la mera assenza dell autorizzazione iscrizione o comunicazione è sufficiente per l irrogazione della sanzione. E un reato contravvenzionale e pertanto punibile sia a titolo di dolo che di colpa.
Gestione non autorizzata e delega di funzioni Nelle ipotesi di gestione illecita di rifiuti (ma più in generale in tutta la normativa sui rifiuti) al fine di individuare il soggetto responsabile assume rilevanza l istituto della delega di funzioni aziendali, con il possibile coinvolgimento della figura del preposto in luogo del legale rappresentante. La Giurisprudenza della Cassazione (vedi fra le tante Cass. Pen. Sez. III, 11 febbraio 2008 n. 2658) ha da tempo fissato diverse condizioni affinché la delega sia efficace.
Delega di funzioni segue In particolare: non devono essere trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale (divieto di ingerenza); il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato (in caso di scelta impropria rimane la responsabilità del delegante); il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato dalle dimensioni dell impresa (o meglio dall articolazione tecnico, funzionale e logistica dell azienda);
Delega di funzioni segue In particolare: unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlati poteri decisionali e di spesa; l esistenza della delega deve essere provata in modo certo (forma scritta); vi deve essere accettazione esplicita della delega da parte del delegato:consapevolezza dei compiti e delle responsabilità a cui va incontro.
Traffico illecito: unico delitto in materia di rifiuti L art. 260 del D. Lgs. 152/2006 costituisce l unica ipotesi di reato non contravvenzionale, punibile con pena superiore a cinque anni. Questo comporta, da un punto di vista operativo, l allungamento dei termini di prescrizione e la possibilità di utilizzo di particolari strumenti investigativi quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, ampiamente utilizzate. Trattandosi di un delitto è configurabile solo nella forma dolosa (dolo specifico che consiste nell intenzione di perseguire un ingiusto profitto).
Le modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal D. Lgs. 205/2010 Il correttivo al T.U.A. del 2010 ha portato alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria: viene inasprita la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 255 per l abbandono dei rifiuti; vengono disciplinate le ipotesi di confisca e fermo amministrativo dei mezzi di trasporto dei rifiuti (nuovo art. 260 ter); infine, e soprattutto, viene inserito l apparato sanzionatorio collegato all attivazione del SISTRI (art. 258 e nuovo art. 260 bis modificato anche dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011).
Le sanzioni collegate al Sistema SISTRI Le nuove norme in materia di SISTRI hanno la stessa ratio di quelle previgenti in materia di MUD, Registri e Formulari e cioè mettere in condizione le Autorità competenti e gli Organi di controllo di conoscere quantità e natura dei rifiuti prodotti e gestiti ed il relativo percorso. Il regime sanzionatorio connesso con i nuovi obblighi informatici si pone in una posizione di sostanziale continuità rispetto alle sanzioni precedentemente previste per gli obblighi cartacei.
Le sanzioni SISTRI segue Sono punite con (cospicue) sanzioni amministrative pecuniarie le seguenti fattispecie: l omessa iscrizione al SISTRI entro i termini previsti; l omesso pagamento del contributo d iscrizione; l omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI area movimentazione, e l inserimento di informazioni incomplete o inesatte.
Le sanzioni SISTRI segue Le fattispecie amministrative precedenti sono riferite sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi (per questi ultimi è previsto tuttavia un ulteriore inasprimento dell importo). Le sole ipotesi di sanzioni penali sono quelle riferite all applicazione dell art. 483 c.p. (falsità ideologica) nel caso di alterazione di certificati di analisi utilizzati nell ambito del Sistema SISTRI. E punito inoltre il falso materiale del trasportatore che altera fraudolentemente la copia cartacea della scheda SISTRI.
Le sanzioni SISTRI: quando si parte? Evidentemente le nuove fattispecie potranno dispiegare efficacia solo quando il nuovo sistema di tracciabilità sarà operativo. Attualmente la Legge 24 febbraio 2012 n. 14 (c.d. milleproroghe) fissa al 30 giugno 2012 il termine di entrata in operatività del SISTRI. Indubbiamente, vista la complessità della situazione, è auspicabile una gradualità nell irrogazione delle nuove sanzioni.
Sanzioni SISTRI: alcune mitigazioni Sono pertanto condivisibili le norme del D Lgs 121/2011 che relativamente al SISTRI: - limitano le responsabilità per l omessa iscrizione nel primo anno di applicazione del sistema; - introducono il principio del cumulo giuridico per computare gli importi delle sanzioni amministrative; - prevedono un meccanismo di ravvedimento operoso, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, che esclude l applicazione delle sanzioni;
Sanzioni SISTRI: alcune mitigazioni (segue) - consentono comunque la definizione agevolata delle controversie (entro 60 giorni dalla contestazione dell infrazione) attraverso il pagamento di ¼ della sanzione e l adempimento degli obblighi violati.
Per concludere il 231 ambientale Si segnala infine che il D. Lgs. 121/2011 ha esteso anche ad alcuni reati ambientali la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. 231/2001. Tra questi sono contemplati espressamente anche la gestione illecita di rifiuti (art. 256), la falsificazione di certificati di analisi (art. 258, comma 4), oltre ovviamente al traffico illecito (artt. 259) e l attività organizzata per il traffico illecito(art. 260). Ma questo è un altro seminario.
BOLOGNA 18 MAGGIO 2012 Grazie per l attenzione