NOTA OPERATIVA N. 4/2013. OGGETTO: Compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione e aspetti contabili



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NOT OPERTIV N. 4/2013 OGGETTO: Compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione e aspetti contabili - Introduzione Il Decreto Legge n.35, dell 8 aprile 2013, ha recentemente sbloccato il pagamento dei debiti della Pubblica mministrazione nei confronti delle imprese. I contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2012, vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione potranno ottenere, alternativamente, il pagamento di quanto dovuto, ovvero, la compensazione del credito vantato, con alcune tipologie di debiti tributari. L intervento normativo, aggiungendo l art. 28-quinquies al D.P.R. 602/1973, amplia la categoria di debiti tributari che potranno essere compensati. Prima dell entrata in vigore del decreto legge in rassegna, infatti, ai sensi dell art. 28- quater del D.P.R. 602/1973, era già possibile compensare i crediti spettanti, ma esclusivamente con le somme iscritte a ruolo. Nella presente nota operativa saranno esaminate le principali novità derivanti dal recente intervento normativo e i relativi aspetti contabili. - Le regole della compensazione La possibilità di compensare crediti verso la Pubblica mministrazione e debiti tributari deriva, come anticipato, dall art. 28-quater del D.P.R. 602/1973. Secondo la norma richiamata (già in vigore), i soggetti che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 1

ffinché il credito possa essere compensato è tuttavia indispensabile ottenere la certificazione del credito, prevista dall art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 185/2008, da parte dell Ente debitore. L art. 28-quater, dunque, stabilisce la regola generale secondo cui: 1. Possono essere compensate solo le somme iscritte a ruolo; 2. I crediti non devono risultare prescritti; 3. I crediti devono essere certificati dall Ente debitore; 4. I crediti devono derivare da somministrazioni, forniture e appalti; In merito alla tipologia di crediti utilizzabili in compensazione è necessario evidenziare che risultano esclusi i crediti vantati da professionisti in quanto non rientrano nell attività di somministrazione, fornitura e appalti. Risultano altresì esclusi, poiché non certificabili: I crediti vantati nei confronti di Enti locali commissariati; I crediti vantati nei confronti di Enti del Servizio Sanitario Nazionale sottoposti a piano di rientro del disavanzo, se nell ambito del piano sono previste operazioni relative al debito. I crediti vantati nei confronti di Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale; I crediti vantati nei confronti di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; I crediti vantati nei confronti di Enti pubblici economici; I crediti vantati nei confronti di Società a partecipazione pubblica; Il recente Decreto Legge 35/2013, ha aggiunto al D.P.R. 602/1973 l art. 28-quinquies. La novità rispetto all articolo precedente è che i crediti che risultano maturati alla data del 31/12/2012 potranno essere compensati non solo con le somme iscritte a ruolo ma anche con le somme dovute in base ai seguenti istituti: ccertamento con adesione (ex art. 8 e 11 del D.lgs. 218/1997); Definizione a seguito di invito a comparire (ex art. 5 D.lgs. 218/1997); desione al verbale di constatazione (ex art. 5-bis D.lgs. 218/1997); cquiescenza (ex art. 15 D.lgs. 218/1997); Definizione agevolata sanzioni tributarie (ex art. 16 e 17 D.lgs. 472/1997); Conciliazione giudiziale (ex art. 48 D.lgs. 546/1992); Mediazione (ex art. 17-bis D.lgs. 546/1992). 2

CREDITI MTURTI ENTRO IL 31/12/2012 COMPENSZIONE MMESS CON SOMME DOVUTE NEI CSI PREVISTI DLL RT. 28-quinquies, D.P.R. 602/1973 CREDITI MTURTI OLTRE IL 31/12/2012 COMPENSZIONE MMESS SOLO CON SOMME ISCRITTE RUOLO (ex art. 28- quater, D.P.R. 602/1973) Da un punto di vista operativo, le compensazioni oggetto di esame, potranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall genzia Delle Entrate. L importo massimo delle compensazioni, per singolo contribuente, è pari a euro 516.000 per l anno 2013 e a euro 700.000 per l anno 2014. Il limite in questione è riferito ad anno solare. È il caso di sottolineare che allo stato attuale le compensazioni in esame sono precluse ai soggetti non in regola con il Durc. Questo aspetto è stato fortemente criticato in quanto, molto spesso, le imprese che operano prevalentemente con la Pubblica mministrazione sono costrette a ritardare gli adempimenti contributivi proprio a causa dei ritardati pagamenti da parte dello Stato. Recentemente la questione è stata sottoposta agli organi di governo ed è probabile l emanazione, a breve, di un emendamento che darà la possibilità, in via eccezionale, ai soggetti non in regola con il Durc, di effettuare le compensazioni in esame. - spetti contabili Per quanto riguarda le rilevazioni contabili da effettuare, per le compensazioni tra crediti verso la P.. e debiti tributari, è necessario partire in primo luogo dalla corretta identificazione della natura dei crediti e dei debiti in esame. In primo luogo i crediti vantati nei confronti della Pubblica mministrazione sono dei meri crediti commerciali e come tali vanno trattati. La peculiarità di tali crediti riguarda il fatto che l Iva a debito, ai sensi dell art. 6 comma 5 D.P.R. 633/1972, diventa esigibile al momento dell incasso. Tuttavia questo differimento è discrezionale nel senso che il fornitore può decidere autonomamente di applicare i principi ordinari, dettati dal decreto Iva, e conseguentemente assolvere l imposta al momento dell emissione della fattura anziché al momento del pagamento. causa del sistematico ritardo nei pagamento, da parte della Pubblica mministrazione, è tuttavia raro che i contribuenti non si avvalgano del differimento concesso per le operazioni con lo Stato. Da un punto di vista contabile, dunque, al momento dell emissione della fattura si dovrà rilevare normalmente il credito e l Iva differita come nell esempio: 3

Ipotizziamo che sia stata venduta merce ad un Ente pubblico per un importo pari a 20.000 : Crediti v/ente X 24.200 Merci c/vendite Iva a debito differita (ex art.6 comma 5) 20.000 4.200 In questo modo avremo un credito v/clienti aperto, così come il conto Iva a debito differita, da chiudere al momento della compensazione. La rilevazione del debito tributario dipenderà invece dalla natura del debito stesso. Poiché i debiti da regolare tramite compensazione possono derivare sia da somme iscritte a ruolo, sia da accertamenti o da conciliazione giudiziale potremo avere le seguenti casistiche: 1. Il debito deriva da imposte sul reddito già rilevate in bilancio nell anno di competenza. (Si pensi, ad esempio, a un debito Ires riportato in bilancio nell anno X, mai pagato, iscritto a Ruolo nell anno X+2 a seguito di controllo formale da parte dell genzia delle Entrate). 2. Il debito deriva da una contestazione da parte dell mministrazione Finanziaria relativa a un debito tributario non rilevato in contabilità, in quanto non prevedibile. (Si pensi, ad esempio, ad un accertamento relativo alla vendita di un immobile per il quale viene accertato un valore maggiore ai fini del calcolo dell imposta di registro). Nel primo caso si dovrà rilevare in prima istanza il debito tributario nell anno di competenza: Ipotizziamo che nell anno X viene rilevato il debito Ires pari a 10.000 Euro: Imposte correnti Erario c/ Ires 10.000 Nell anno X+1 a seguito del mancato versamento dell imposta sarà necessario aggiornare l importo dovuto considerando gli interessi e le sanzioni dovute a causa del mancato pagamento entro i termini. L accantonamento potrà essere effettuato mediante una stima ovvero in base a dati certi derivanti dall eventuale avviso di irregolarità ricevuto. Ipotizziamo che sia pervenuto un avviso di irregolarità nell anno X+1 nel quale vengono calcolati sanzioni e interessi pari a 1.100, la scrittura da effettuare è la seguente: Erario c/ires 1.100 Interessi di mora Sanzioni tributarie 100 1.000 4

Si ricorda a riguardo che il principio contabile OIC 25, par. C.II, stabilisce che i debiti tributari devono essere esposti in bilancio comprensivi di interessi e sanzioni. Nell esercizio X+2 la somma dovuta viene iscritta a ruolo per un importo pari a 13.200 e si decide di compensare il debito con un credito vantato nei confronti di un Ente pubblico. ll atto della compensazione si dovrà rilevare la chiusura del debito Ires già iscritto in bilancio (aperto per un importo pari a 11.100 ), la chiusura (parziale o totale) del credito verso l Ente e il costo derivante dai maggiori interessi/sanzioni (2.100 ): Crediti v/ente X 13.100 Erario c/ires Interessi di mora Sanzioni tributarie 11.000 100 2.000 Trattandosi di un credito verso un ente pubblico l Iva diventa esigibile al momento del pagamento (nel nostro caso il pagamento coincide con la compensazione del debito) per cui si dovrà rilevare anche l Iva divenuta esigibile: Iva a debito differita (ex art. 6 comma 5) Iva a debito 2273 Può avvenire, come anticipato in precedenza, che il debito tributario non sia stato considerato se non al momento della contestazione da parte dell mministrazione finanziaria (ad esempio nell ipotesi di notifica di un avviso di accertamento). Ipotizziamo ad esempio che si riceva un avviso di accertamento per un importo pari a 5.000 euro. Come precisato dal principio contabile OIC-25, si dovrà istituire un fondo secondo il principio di prudenza. Si decide, pertanto, di creare un fondo pari alla richiesta tributaria. La contropartita contabile del fondo sarà un conto di costo straordinario da riportare nella voce E) 21 del conto economico del bilancio: Oneri tributari Fondo imposte 5.000 Si ipotizzi ancora che a seguito di adesione il debito tributario risulti ridimensionato nella misura di euro 3.000. Questo avvenimento comporta la permutazione del fondo in debito (in quanto con l adesione il debito tributario diviene certo e non più potenziale). La differenza tra il fondo stanziato e il reale debito tributario comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva o passiva a seconda che il fondo stanziato risulti superiore o inferiore al debito certo. 5

Nel nostro esempio il fondo stanziato risulta superiore al reale debito per cui si dovrà rilevare una sopravvenienza attiva. Fondo imposte 5.000 Debiti tributari Sopravvenienza attiva 3.000 2.000 Il debito derivante dall adesione viene compensato con il credito vantato verso la P... ll atto della compensazione si dovrà chiudere il debito tributario in contropartita alla chiusura del credito verso l ente: Debiti tributari Crediti v/ente X 3.000 Trattandosi di un credito verso un ente pubblico l Iva diventa esigibile al momento del pagamento (nel nostro caso il pagamento coincide con la compensazione del debito) per cui si dovrà rilevare l Iva divenuta esigibile: Iva a debito differita (ex art. 6 comma 5) Iva a debito 520 - Conclusioni Il Decreto Legge 35/2013 ha modificato il D.p.r. 602/1973 introducendo l art. 28-quinquies. Con la modifica in esame è stata ampliata la possibilità di compensare alcuni debiti tributari con i crediti vantati nei confronti della Pubblica mministrazione. I crediti utilizzabili sono solo quelli derivanti da contratti di somministrazioni, forniture e appalti. La novità riguarda il fatto che i crediti maturati entro il 31/12/2012 potranno essere compensati con debiti derivanti non solo da somme iscritte a ruolo, così come già previsto dalla normativa già in vigore prima del Decreto Legge 35/2013, ma anche con quelli derivanti dagli istituti richiamati dall art.28 (adesione, mediazione ecc). i fini contabili si deve prestare attenzione alla natura del debito compensato in quanto questo potrà essere rappresentato in bilancio sia da un fondo per imposte sia da un debito tributario. Per quanto riguarda il credito, invece, si dovrà considerare il fatto che le operazioni con enti pubblici generano, solitamente, Iva differita che diventa esigibile all atto della compensazione. Delucidazioni o ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati, se richiesti dagli iscritti all ccademia di Ragioneria. Il Redattore Dott. lessandro Corona Il Presidente della Fondazione Prof. Paolo Moretti 6