LA RESPONSABILITA DELL OSA

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LA RESPONSABILITA DELL OSA Genova, 15 giugno 2016 Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocati Andreis e Associati Torino Milano 1

RESPONSABILITA SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E SOTTO IL PROFILO DELLA CORRETTA PRESENTAZIONE 2

SICUREZZA Controllo sul prodotto e sua composizione Reg. 178/02 Pacchetto igiene L obiettivo fondamentale delle nuove norme d igiene generali e specifiche è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti. [ ] Ogni operatore del settore alimentare lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non sia compromessa (Consid. 7 e 8 e art. 3). 3

PRESENTAZIONE Reg. CE 1169/11 La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. 4

PAL: Precautionary Allergen Labelling Può contenere [tracce di]. Art. 36.3 lett. a): La Commissione adotta atti di esecuzione sull applicazione di alcune indicazioni volontarie fra cui informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. In attesa, gli allergeni derivanti da contaminazione involontaria possono essere indicati con una espressione tipo Può contenere [tracce di] alla fine della lista ingredienti (ed evidenziati). 5

Aggiornamenti ad aprile 2016: discussione su valutazione quantitativa del rischio e dicitura singola. Efficacia ove si dimostri di aver applicato le più adeguate pratiche (NO negligenza o imperizia a fronte delle possibili contaminazioni involontarie). 6

Responsabilità Gestione del prodotto e gestione del rischio Doveri ex Reg. CE 178/02 misure per affrontare le non conformità Allerta e gestione crisi Applicazione autocontrollo 7

Art. 8 Reg. CE 1169/11 Più chiaramente di prima, la responsabilità per le informazioni rese al consumatore non è riferita solo al fabbricante del prodotto. Gli altri operatori della filiera sono direttamente ed esplicitamente coinvolti. Possibile corresponsabilità (art. 5 L. 689/81). 8

Il Reg. UE 1169/2011 disciplina l indicazione degli allergeni sia per i prodotti preimballati sia per quelli non preimballati. 1. ALIMENTI PREIMBALLATI (art. 21) 2. ALIMENTI NON PREIMBALLATI (art. 44) 9

MINISTERO DELLA SALUTE Nota 6.2.15 sulle indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011). Qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. 10

L obbligo di cui all articolo 44, par. 2 sarà considerato assolto anche nei seguenti casi: 1. L operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ; 2. l operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 11

MINISTERO DELLA SALUTE Nota luglio 2015 recante Aggiornamenti conseguenti all evoluzione normativa connessa con l entrata in vigore del regolamento (UE) 609/2013. Applicazione Reg. UE 828/14 su assenza di glutine o sua presenza in misura ridotta (20.7.16) e Condizioni per le indicazioni sul tenore di lattosio ( senza lattosio e a ridotto contenuto di lattosio ). Art. 7 lett. c) Reg. UE 1169/11 v. anche FSA: Guidance on the Composition and Labelling of Foodstuffs Suitable for People Intolerant to Gluten 2012 12

1. MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE Procedura ex Legge 689/1981 D.L. 91/2014: istituto della diffida e pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica. 13

Reg. CE 178/02: D. Lgs. 190/06 Pacchetto igiene: D. Lgs. 193/07 1169/11: Eventuale applicazione delle sanzioni ex D. Lgs. 109/92, ove compatibili. Sarebbero: da 3.500 a 18.000 per la violazione dell art. 7; da 1.600 a 9.500 per la violazione sulla indicazione degli ingredienti (art. 9); da 600 a 3.500 per la violazione disposizioni vecchio art. 5, Ingredienti (ora art. 21). 14

CODICE DEL CONSUMO Pratiche commerciali sleali. Artt. 18 27quater: definizioni e competenza dell AGCM. Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti ai fini dell induzione in inganno che in generale coincidono con quelli previsti dal Reg. UE 1169/11 (v. art. 7). 15

CdC: Divieto di diffusione o continuazione della pratica sleale. Sanzione pecuniaria: va da 5.000 a 5.000.000 Euro (Principio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/81). Pubblicazione del provvedimento. v. Anche IAP e pronuncia Giurì del 9 febbraio 2016 sul claim senza allergeni 16

2. IL CODICE PENALE Art. 515 c.p. Frode nell esercizio del commercio Chiunque, nell esercizio di un attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all acquirente una cosa mobile per un altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punto, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 17

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l esercizio di un industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 18

Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve. Art. 452 Fattispecie colposa 19

art. 5 legge 283/1962 È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;... d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; 20

590 c.p. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 21

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale 22

583 c.p. Circostanze aggravanti La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni : 1.se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2.se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1.una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2.la perdita di un senso; 3.la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4.la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 23

589 c.p. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 24