L APPARATO SANZIONATORIO SOTTESO ALLA DISCIPLINA MOCA

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1 L APPARATO SANZIONATORIO SOTTESO ALLA DISCIPLINA MOCA Desenzano del Garda, 23 giugno 2016 Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino, Milano 1

2 QUADRO NORMATIVO MOCA Reg. CE 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Reg. CE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. D.M. 21 marzo 1973 sulla Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale Oltre alle normative sugli specifici materiali 2

3 Reg. CE 1935/2004 Il principio alla base del presente regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. 3

4 I nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenere attivamente o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari ( materiali e oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari ) non sono concepiti per essere inerti, contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali. Materia a contatto ATTIVI: sono i materiali ed oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Materiali a contatto INTELLIGENTI: i materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato. 4

5 Generali principi di sicurezza e corretta informazione all utilizzatore Sia con riferimento al materiale sia con riferimento al prodotto alimentare Interazione espressa con la legislazione alimentare (v. ad esempio, additivi ed etichettatura per l utilizzo sicuro e corretto dei materiali e oggetti attivi in conformità della legislazione alimentare, nonché delle disposizioni sull etichettatura dei prodotti alimentari consid. 6, EFSA). 5

6 Si applicano, infatti, le definizioni ex Reg. CE 178/02, ad eccezione di: Rintracciabilità : possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione (v. art. 17); Immissione sul mercato : detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette 6

7 Principi di sicurezza: I materiali e oggetti devono essere prodotti conformemente alle GMP, in modo che in condizioni di impiego normali non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute, comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti (tranne nei casi di additivi) oppure comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Le sostanze sono autorizzate. Dichiarazione di conformità (art. 16) 7

8 Principi di etichettatura: L etichettatura, pubblicità e presentazione dei materiali non devono fuorviare i consumatori principio di non ingannevolezza. Art. 15 indicazioni in etichetta al momento della immissione sul mercato dei MOCA. 8

9 RESPONSABILITA E ASPETTI SANZIONATORI 1. I regolamenti non prevedono sanzioni: la disciplina sanzionatoria è prevista in ambito nazionale. 2. Responsabilità dell operatore economico MOCA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1935/2004 nell impresa posta sotto il suo controllo (art. 2 Reg. CE 1935/2004). 3. Responsabilità dell OSA degli alimenti: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo (art. 3 Reg. CE 178/2002). 9

10 D.P.R. 777/82, modif. dal D. Lgs. 108/92 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Le disposizioni del decreto sostituiscono quelle contenute nell art. 11 L. 283/62, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. Le violazioni inizialmente previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi dall art. 1 D.Lgs. n. 507/1999 (v. per ammontare sanzione art. 2). 10

11 Art. 2 È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti: a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica (sanzione amministrativa da a ); b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti (sanzione amministrativa da a ). Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse. 11

12 Art. 2bis È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l acqua destinata al consumo umano, che siano: a) di piombo, o di leghe contenenti più del 10% di piombo; b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell 1%; c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all 1% di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria; d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale. Sanzione amministrativa da a

13 Art. 3 Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l idoneità all uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Sanzione amministrativa da a

14 È punita la non corretta etichettatura (art. 4) - sanzione amministrativa pecuniaria da a Sono puniti gli operatori che non detengono la dichiarazione di conformità (art. 5bis) - sanzione amministrativa pecuniaria da a EXPORT La mancata comunicazione preventiva all autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali per la produzione di materiali ed oggetti destinati all esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali (art. 6) è punita con sanzione amministrativa da 500 a

15 PROCEDURA DI ALLERTA Nel 2016, numerose procedure di allerta sono state aperte e registrate nel RASFF con specifico riferimento ai food contact materials. Ad esempio, per migrazione di elementi in bicchieri provenienti dalla Cina o in taglieri per pane (come cadmio, formaldeide), o per la rilevata presenza di melanina in utensili da cucina in nylon. 15

16 RESPONSABILITÀ DELL OSA Reg. CE 852/2004 Requisiti di igiene degli alimenti Con riferimento specifico ai MOCA: - Previsione rischio MOCA nel manuale HACCP. - Rispetto dei Requisiti di igiene applicabili alle attrezzature (Allegato II, Capitolo V) - Rispetto dei Requisiti di igiene applicabili al confezionamento e all imballaggio di prodotti alimentari (Allegato II, Capitolo X). 16

17 D. Lgs. 193/2007 Il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui all allegato II Reg. CE 852/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro L omissione della predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro

18 RESPONSABILITA PENALE Art. 5, lett. a) e g), L. 283/62 È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; [ ] 18

19 g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali. Art. 6 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro

20 Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. 20

21 Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve. 21

22 Corte di Cassazione 1997 In tema di detenzione per il commercio di prodotti di cartone destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, coloro che detengono tali prodotti nella qualità di commercianti all ingrosso hanno l onere di verificarne la regolare composizione con accertamento diretto o, quanto meno, con la richiesta al fornitore di specifica e affidabile documentazione in proposito. (Fattispecie relativa a contenitori per pizze con quantitativo di piombo superiore al consentito. Affermando il principio di cui sopra, la Cassazione ha rilevato altresì che nel caso in esame il prodotto era suscettibile di immediato ed agevole controllo). 22

23 Tribunale Milano 28 febbraio 2000 L esposizione di confezioni di bevande alla luce o a fonti di calore non integra di per sé una violazione di norme di legge o di regolamento, dovendosi accertare se in concreto vi sia pericolo di alterazione delle bevande. Un esposizione di pochi giorni al caldo fa escludere un pericolo di alterazione dell acqua minerale, atteso che la normativa relativa alla disciplina igienica dei recipienti, emanata con il D.M. 22 luglio 1998, n. 338 dispone che per le prove di migrazione per i materiali in plastica destinati a venire a contatto con alimenti si effettuino alla temperatura di 40 gradi centigradi per dieci giorni, condizioni queste ben lungi dall essersi realizzate nel caso concreto. 23

24 Caso Tetrapack Itx latte Contestazione Legge 283/62 Archiviazione sulla base del fatto che non si ravvisa alcuna ragione scientifica per ritenere l esistenza di un nesso di causalità fra la presenza di Itx nel latte assunto dai figli dei querelanti e le malattie da questi ultimi patite. A seguito del caso ITX è stata emessa la nota del Ministero della Salute n del 24 gennaio

25 Cass. Pen /2011 La Cassazione ha ritenuto non sussistente il reato di cui all art. 5 lett. b) a carico dell operatore che deteneva, per la propria produzione, serbatoi di olio di semi di soia privi della dicitura per alimenti. La Corte ha rilevato come il giudice di primo grado avesse constatato una violazione puramente formale senza accertare se le modalità di conservazione fossero in concreto idonee a determinare il pericolo di danno alla salute o di deterioramento; nel caso, infatti, non risultava la concreta avaria dell olio contenuto nei serbatoi. Semmai, la condotta avrebbe potuto integrare l illecito amministrativo punito ai sensi del D.P.R. 777/1982. Anche in questo senso, comunque, non vi sarebbe stata alcuna violazione perché l imputato era l utilizzatore dell olio per la propria produzione e non l operatore economico che ha immesso sul mercato i contenitori. 25

26 TAR Firenze 338/2013 Posto che la normativa comunitaria sull igiene dei prodotti alimentari non contiene un divieto assoluto all utilizzo del legno come materiale per la stagionatura dei formaggi, richiedendo solo che i materiali siano mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, sì da scongiurare i rischi di contaminazione del prodotto, in presenza di un danno grave e irreparabile per il produttore, va sospesa l esecuzione del provvedimento con cui era stato ordinato l adeguamento delle superfici destinate a venire a contatto con i prodotti della caseificazione non destinati ad una successiva stagionatura, mediante la sostituzione delle assi in legno con superfici in materiale idoneo per le quali sia possibile una efficace procedura di lavaggio e disinfezione. 26

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