L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN ITALIA

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Transcript:

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN ITALIA Dr.ssa Caterina Sollazzo Ing. Francesco Mundo Divisione I - Direzione Generale per la Qualità della Vita Reggio Emilia, 14 settembre 2007

Obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE Monitoraggio delle acque Designazione di Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola Predisposizione ed attuazione di Programmi d azione nelle Zone Vulnerabili

Compiti delle regioni Monitoraggio Individuazione di ulteriori zone vulnerabili Definizione e successiva attuazione dei Programmi di azione Integrazione del CBPA stabilendone le modalità di applicazione Predisposizione ed attuazione di interventi di formazione e di informazione degli agricoltori Elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell efficacia dei programmi di azione

Procedura d infrazione n. 2006/2163 Costituzione in mora Motivazioni Mancata osservanza dell art. 3 della direttiva relativo alla designazione delle ZVN Mancata osservanza dell art. 5 della direttiva relativo alla predisposizione dei programmi d azione per le ZVN

Designazione zone vulnerabili da nitrati

Studio ADAS-NIVA 2004 Sintesi delle posizioni della Commissione per quanto riguarda la designazione di zone vulnerabili

Confronto tra lo studio ADAS-NIVA e l attuale stato di designazione sul territorio nazionale

Allo stato attuale circa il 12,9% del territorio italiano è designato come vulnerabile Il dato è più che raddoppiato rispetto al 2003 (il rapporto della Commissione europea pubblicato nel 2007 riporta a fine 2003 un valore del 6%) La Regione Emilia Romagna ha designato il 29,9% del proprio territorio regionale,contribuendo per il 17% alla designazione nazionale; il 56,9% dell area di pianura risulta designato. Le sole Regioni dell area padana (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) coprono il 66,6% del territorio nazionale designato e ben oltre il 50% dell area di pianura del bacino del Po ZVN Degno di menzione è lo sforzo della Regione Basilicata che designa ben il 28,9% del proprio territorio come vulnerabile che corrisponde al 7,4% a livello nazionale

%Designazione su area regionale 39,7 34,1 29,9 28,9 15,4 11,311,6 12,3 12,9 10,8 9,0 5,4 5,0 4,8 2,0 1,1 2,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Lombardia Emilia Romagna Veneto Piemonte Basilicata Calabria Campania Sicilia Marche Toscana Puglia Friuli V.G. Umbria Lazio Abruzzo Molise Sardegna Liguria Bolzano Trento Valle d'aosta Media nazionale %Designazione sul totale nazionale designato 20,9 17,0 18,7 10,0 7,4 4,4 4,1 3,5 3,0 2,9 2,4 2,2 2,0 0,9 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Lombardia Emilia Romagna Veneto Piemonte Basilicata Calabria Campania Sicilia Marche Toscana Puglia Friuli V.G. Umbria Lazio Abruzzo Molise Sardegna Liguria Bolzano Trento Valle d'aosta

% Designazioni su territorio regionale 1,1% ZV ZN 98,9% % Designazione regionale su totale nazionale designato 0,3% ZVreg ZValtreReg 99,7%

% Designazione su territorio regionale ZV ZN 34,1% 65,9% % D esignazione area di pianura Z V Z N 43,6% 56,4% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 20,9% 79,1% Zvreg ZValtreReg

% D esignazione sul territorio regionale ZV ZN 39,7% 60,3% % Designazione sul totale nazionale designato 18,7% 81,3% Zvreg ZValtreReg

% D e s i g n a z i o n e s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e 1 5, 4 % Z V Z N 8 4, 6 % % D e s i g n a z i o n e a r e a d i p i a n u r a 4 7, 8 % Z V Z N 5 2, 2 % % D e s ig n a z io n e s u l t o t a l e n a z io n a l e d e s i g n a t o 1 0, 0 % 9 0, 0 % Z v r e g Z V a lt r e R e g

% D e s i g n a z i o n e s u l te r r ito r io r e g io n a le 2 9, 9 % Z V Z N 7 0, 1 % % D e s i g n a z i o n e a r e a d i p i a n u r a 4 3, 1 % Z V Z N 5 6, 9 % % D e s i g n a z i o n e s u l to ta le n a z io n a le d e s i g n a t o Z v r e g Z V a l t r e R e g 1 7, 0 % 8 3, 0 %

% Designazione sul territo rio region ale 11,6% ZV ZN 88,4% % Desig nazione sul totale nazionale designato Zvreg 4,1% ZValtreReg 95,9%

% Designazione sul te rrito rio re g io n a le 11,3% ZV ZN 88,7% % Designazione sul totale nazionale designato 4,4% Zvreg ZValtreReg 95,6%

% Designazione sul territo rio region ale 10,8% ZV ZN 89,2% % D esign azion e sul to tale nazio n ale designato 2,2% 97,8% Zvreg ZValtreReg

% Designazione sul territo rio region ale 2,0% ZV ZN 98,0% % Designazione sul totale nazionale designato 0,9% Zvreg ZValtreReg 99,1%

% Designazione su territorio regionale 0,2% ZV ZN 99,8% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 0,03% 99,97 % Zvreg ZValtreReg

% Designazione su territorio reg io n ale 12,3% ZV ZN 87,7% % Desig nazione reg ionale sul totale nazionale designato 3,0% Zvreg ZValtreReg 97,0%

% Designazione su territorio regionale 4,8% ZV ZN 95,2% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 2,4% Zvreg ZValtreReg 97,6%

% Designazione su territorio regionale 2,1% ZV ZN 97,9% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 0,2% 99,8% Zvreg ZValtreReg

% Designazione su territorio regionale 0,2% ZV ZN 99,8% % Designazione regionale sul totale nazionale designato Zvreg 0,1% ZValtreReg 99,9%

% Designazione su territorio regionale 28,9% 7 1,1% ZV ZN % Designazione regionale sul totale nazionale designato 7,4% 92,6% Zvreg ZValtreReg

% Designazione su territorio regionale 5,4% ZV ZN 94,6% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 3,5% 96,5% Zvreg ZValtreReg

% Designazione su territorio regionale 9,0% ZV ZN 91,0% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 2,0% 98,0% Zvreg ZValtreReg

% Designazione su territorio regionale 5,0% ZV ZN 95,0% % Designazione regionale sul totale nazionale designato 2,9% Zvreg ZValtreReg 97,1%

Zoom sull area padana

Bacino del fiume Po ZV Confini bacino Po Confini area pianura Confini regionali

Programmi d azione

Procedura d infrazione n. 2006/2163 Programmi d azione Sostanzialmente la Commissione europea: evidenzia le non conformità di una serie di programmi d azione adottati dalle Regioni ai sensi dell articolo 19 del D.Lgs. 152/99 ovvero dell articolo 92 D.Lgs. 152/2006.

Procedura d infrazione n. 2006/2163 Programmi d azione Con nota del 28 luglio 2006, in risposta alla procedura di messa in mora, il MATTM, tra l altro: fa presente che il DM ex art. 38 del D.Lgs. 152/99 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (DM 7 aprile 2006); che molte Regioni hanno già recepito nei propri PdA le disposizioni del Titolo V del citato DM, relativo alla utilizzazione agronomica in ZV; che le altre Regioni si sono impegnate ad adottare, in tempi brevi, i propri PdA conformemente al citato Titolo V.

QUADRO SULL ADOZIONE DEI PROGRAMMI D AZIONE REGIONE PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA D AZIONE ABRUZZO Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 18/12/2006 BASILICATA Delibera del Consiglio Regionale n. 119 del 05/06/2006 CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA LOMBARDIA Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 06/06/06 Delibera di Giunta Regionale n. 209 del 23 febbraio 2007 Delibera dell Assemblea Legislativa del 16/01/07, n. 96 Delibera di Giunta Regionale n. 1696 del 13 luglio 2007 Delibera di Giunta Regionale 19 gennaio 2007, n. 25; Delibera di Giunta regionale 26/02/07, n. 163 Delibera di Giunta Regionale n.3439 del 7 novembre 2006

QUADRO SULL ADOZIONE DEI PROGRAMMI D AZIONE REGIONE PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA D AZIONE MARCHE Delibera del Dirigente del Servizio n. 121/ARF del 24/09/03 MOLISE Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 21/7/2006 PIEMONTE Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R PUGLIA Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 23 gennaio 2007 SARDEGNA Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2006, n. 14/17 SICILIA TESTO COORDINATO: DDG n. 53 del 12/12/07; Recepimenti, ai sensi dell art. 112 del D.Lgs. 152/06, dei Decreti Ministeriali 6 luglio 2005 e 7 aprile 2006 con DDG n. 61 del 17 gennaio 2007 TOSCANA Decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 /7/2006, n. 32/R UMBRIA VENETO Delibera di Giunta Regionale n. 2052 del 7/12/05 Delibera di Giunta Regionale n. 2495 del 7 agosto 2006

DECRETO EX ARTICOLO 38 DEL D.Lgs. 152/99 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all art. 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152

DM 7 aprile 2006 Zone vulnerabili Il decreto dedica un Titolo specifico (Titolo V) alle zone vulnerabili da nitrati, il quale: introduce elementi volti al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, mediante l adozione di un bilancio dell azoto (asportato dalle colture, e apportato al terreno); rappresenta uno schema di riferimento minimo di programma d azione, relativo ai divieti e alle prescrizioni temporali e spaziali per effluenti zootecnici e concimi azotati minerali e di sintesi; sollecita il ricorso all adozione di interventi a carattere agroambientale nell ambito dei Piani regionali di Sviluppo Rurale; promuove strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricolturaambiente tra cui il trattamento in impianti centralizzati per la produzione di biogas ed energia da fonti rinnovabili e l adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni d azoto.

Misure principali contenute nel Titolo V

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI E DEI CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI DI CUI ALLA LEGGE 748/84 (D.lgs.217/2006) L utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748/84 è vietato almeno entro : 5 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali non significativi; 10 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali significativi; 25 m dall inizio dell arenile delle acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide (Ramsar 1971). Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici. Le regioni individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l uso dei materiali in argomento, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, tenendo conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI L utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 1992 è vietato almeno entro: 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; 30 m di distanza dall inizio dell arenile per le acque lacuali, marinocostiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici. Altro divieto: su terreni con pendenza media, riferita ad un area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulicoagrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l erosione.

Alcune precisazioni In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza più elevati, purché sia garantito il rispetto di particolari prescrizioni. Le disposizioni relative alle distanze dai corpi idrici, sia per i letami, sia per i liquami, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO Materiali palabili: platea impermeabilizzata con superficie funzionale al volume e tipologia di effluente stoccato; portanza adeguata a reggere il peso del materiale e dei mezzi meccanici; cordolo o muro perimetrale (almeno un apertura per l accesso dei mezzi meccanici); pendenza adeguata per convogliamento liquidi di sgrondo e acque di lavaggio; capacità di stoccaggio adeguata alle disposizioni comunitarie.

Materiali non palabili: Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dei contenitori con materiale naturale o artificiale; previsione di frazionamento del volume dei liquami in almeno due contenitori per una maggiore stabilizzazione degli stessi; divieto di localizzazione dei nuovi contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione; al volume degli effluenti zootecnici deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate da superfici scoperte interessate dalla presenza degli stessi e delle acque di lavaggio di attrezzature destinate alla utilizzazione agronomica; capacità di stoccaggio adeguata alle disposizioni comunitarie.

MODALITA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE Lo spandimento degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla Legge 748/84 è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre alla fine di febbraio. Le regioni possono individuare periodi e decorrenze di divieto diverse in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche ed alle specifiche caratteristiche colturali locali.

MODALITA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE Le quantità di applicazione di effluenti zootecnici devono tener conto del bilancio dell azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione dei suoli e degli apporti degli organismi azoto fissatori. In ogni caso la quantità di azoto da effluente applicata non deve superare i 170 kg/ha/a (quantitativo medio aziendale); I 170 kg di N sono comprensivi dell azoto proveniente dalle deiezioni depositate dagli animali al pascolo e dagli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, nonché di quello contenuto nelle acque reflue.

STRATEGIE DI GESTIONE INTEGRATA DI EFFLUENTI ZOOTECNICI Le regioni, nell ambito dei programmi di azione, definiscono politiche per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio tra agricoltura ed ambiente. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati e/o a rischio di eutrofizzazione, le regioni rendono obbligatorie, ove tecnicamente possibile, modalità di gestione quali: impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati; trattamento dei liquami zootecnici in depuratori di acque reflue urbane. È favorito il ricorso alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e di energia dallo stesso biogas.

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell ambiente, l utilizzo dei fertilizzanti azotati è effettuato nel rispetto dell equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l apporto di azoto proveniente dal suolo, dalla fertilizzazione e dall atmosfera, corrispondente: all azoto presente nel suolo quando la coltura inizia ad assorbirlo (quantità rimanente alla fine dell inverno); all azoto derivante dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico del suolo; all aggiunta di azoto proveniente da effluenti di allevamento e acque reflue; all aggiunta di azoto proveniente dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al DM 185/2003, dai fertilizzanti di cui alla legge 748/84 e dai fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992; all azoto da deposizione atmosferica. Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto sulla base delle indicazioni riportate nell Allegato V.

COMUNICAZIONE L utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione all autorità competente della comunicazione e del PUA secondo le modalità di cui all Allegato V; l utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all art. 28, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/99 è soggetta alla presentazione all autorità competente della comunicazione di cui all Allegato IV parte B; il legale rappresentante dell azienda trasmette la comunicazione almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività e la rinnova ogni 5 anni, fermo restando l obbligo di segnalare eventuali modifiche.

TRASPORTO Le regioni definiscono disposizioni concernenti il trasporto e i tempi di conservazione della documentazione, nonché le semplificazioni della stessa nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda. La documentazione di accompagnamento contiene almeno le seguenti informazioni: gli estremi identificativi dell azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; la identificazione del mezzo di trasporto; gli estremi identificativi dell azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell azienda da cui origina il materiale trasportato.

ALTRE DISPOSIZIONI Il DM 7 aprile 2006 detta altresì disposizioni relative a: controlli in zone vulnerabili; formazione ed informazione degli agricoltori.

CONTENUTI DEGLI ALLEGATI Allegato I: tabelle relative a dati di produzione di effluenti e di azoto al campo per le varie tipologie di allevamenti. Allegato II: misure da prevedere nei Piani di Sviluppo Rurale. Allegato III: strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente. Allegato IV: contenuti della comunicazione. Allegato V: comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Allegato VI: modalità di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748/1984 nelle zone vulnerabili da nitrati. Allegato VII: prevenzione dell inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione. Allegato VIII: verifica dell efficacia dei Programmi di azione.

CONCLUSIONI 1 Negli ultimi anni l Italia ha compiuto notevoli progressi nell attuazione della direttiva 91/676/CEE. Lo stato dell arte relativo alle designazioni delle zone vulnerabili mostra un notevole sforzo compiuto dalle Regioni per adeguarsi alle posizioni espresse dalla Commissione europea nella procedura d infrazione, tenendo conto delle specificità territoriali sulla base di dati di monitoraggio. Per quanto concerne i Programmi d azione, l emanazione del DM 7 aprile 2006 ha dato un forte impulso all adozione da parte delle Regioni di PdA conformi alle disposizioni della direttiva ovvero all adeguamento dei preesistenti programmi.

CONCLUSIONI 2 Il Titolo V del DM 7 aprile 2006 rappresenta un testo normativo ambizioso, che non si limita semplicemente a dare attuazione alle previsioni di cui all allegato III della direttiva nitrati (programmi d azione), ma mira ad una gestione integrata degli effluenti zootecnici, con particolare riferimento al trattamento in impianti con produzione di biogas che ben si integrano nella nuova politica energetica che pone particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Se il Titolo V si rivolge esclusivamente alle zone vulnerabili, Il DM 7 aprile 2006 si applica in realtà su tutto il territorio nazionale, anche nelle zone normali, con delle disposizioni (obblighi, divieti, ecc.) che spesso risultano molto restrittive. Si può dunque affermare che l Italia affronta in maniera adeguata il problema dell inquinamento dai nitrati di origine agricola su tutto il territorio nazionale, il che fornisce garanzie di un elevata tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.