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PREMESSO a) Che la Società OMAL s.r.l. è proprietaria degli immobili così censiti nel Catasto Terreni Comunale: Sezione Censuaria di Cantù, foglio 12, particelle 16099 (ex 7172/a) e 1838, superficie catastale complessiva di 7.440 mq; b) Che il terreno al mappale 16099 (ex7172/a) pervenne alla società OMAL s.r.l. con atto a rogito notaio Minussi, rep.n 81053 rac.n 784 5 del 02.03.2000 ed il terreno al mappale 1838 con atto a rogito notaio Minussi rep.n 83175 rac.n 8069 in data 08.05.2000; c) Che il Sig. Luigi Arnaboldi è proprietario degli immobili così censiti nel Catasto Terreni Comunale: - Sezione Censuaria di Cantù, foglio 12, particelle 20059, 20062, 20057 di superficie catastale complessiva di 3.960 mq; - il piccolo fabbricato individuato nel Catasto Fabbricati sez. urbana CAN fg.12 part. 19779 cat. C/6 cl.2 consistenza 137 mq. d) Che tali immobili pervennero al Sig. Arnaboldi Luigi per atto di divisione immobiliare rep.27324 rac.n 7100 a magistero Notaio Colnaghi in data 11.09.1996. e) che i sopraindicati proprietari dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati dal piano di lottizzazione e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, la quale li vincolerà sino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte dell Amministrazione Comunale; f) che il Vigente P.G.T. del Comune di Cantù (approvato con Deliberazione C.C. n 5 del 31 gennaio 2014 e pubblicato sul BURL - serie inserzioni e concorsi n 28 del 9 luglio 2014, prevede la destinazione produttiva delle aree di cui ai precedenti punti a) e c) così normata dal Documento di Piano: AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA PRODUTTIVO AP07 subordinando la realizzazione degli interventi edilizi all approvazione di un piano di lottizzazione, g) che il presente piano di lottizzazione, conforme al PGT vigente, è stato approvato ai sensi del combinato disposto dell art. 28, L.17 agosto 1942 n 1150 e dell art. 14 L.r. 11 marzo 2005 n 12; 2

h) che l approvazione del presente Piano Attuativo produce effetti diretti e conformativi del regime giuridico dei suoli di tale ambito, fissando in via definitiva i parametri urbanistico-edilizi in coerenza con le indicazioni del Documento di Piano, scheda dell ambito di trasformazione produttivo AP07 ; i) che a piano di lottizzazione attuato l area d intervento sarà così classificata: Ambiti industriali, commerciali artigianali e direzionali, normati dall art. 8.1.8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, per quanto riguarda la Superficie Fondiaria di proprietà; Aree per servizi pubblici e di uso pubblico e generale normate dal Piano dei servizi, per quanto riguarda le aree cedute dagli attuatori gratuitamente al Comune per effetto della presente convenzione; l) che l ambito oggetto di piano di lottizzazione: - non è soggetto a vincolo paesistico-ambientale ai sensi del Decreto legislativo 22.1.2004 n. 42; - non risulta compreso, neanche parzialmente, nel perimetro di parchi o riserve naturali istituiti con Legge Nazionale o Regionale; - è parzialmente soggetto a vincolo di rispetto ferroviario; m) Che i soggetti attuatori hanno presentato in data... progetto di Piano di Lottizzazione, a firma dell Ing. Roberto Laria iscritto all Ordine degli ingegneri della Provincia di Como al n. 1148/A e dell arch. Giorgio Motta iscritto all Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di Como al n. 1750. n) Che il Piano di Lottizzazione è stato adottato dalla Giunta Comunale di Cantù con Deliberazione n del.ed in seguito approva to definitivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n.. del.. o) che le deliberazioni di cui ai punti precedenti sono divenute esecutive ai sensi di Legge; tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 3

Art. 1 Premesse Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. Art. 2 Oggetto del Piano di Lottizzazione 1) II Piano di Lottizzazione da realizzarsi sull area individuata dal P.G.T. come AP07, della superficie di mq 11.656,80 come indicato nel rilievo di cui alla Tav.1 inquadramento territoriale, estratti, documentazione fotografica, ha per oggetto la costruzione di un edificio a destinazione produttiva avente una Superficie coperta massima di 2.300 oltre al mantenimento del piccolo edificio produttivo esistente, sede amministrativa dell azienda; 2) La superficie territoriale risulta essere di 11.656,80 mq; 3) La superficie fondiaria risulta di 6.286mq; 4) La superficie destinata ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale risulta di 3.070 mq; 5) La superficie oggetto di monetizzazione risulta di 660 mq ; Art. 3 Elaborati di piano di Lottizzazione Documenti: a) Relazione illustrativa; b) Norme tecniche d attuazione; c) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; d) Bozza di convenzione; e) Valutazione del clima acustico; f) Valutazione previsionale d impatto acustico; g) Relazione Geologica; h) Relazione idrologico - idraulica; i) Perizia Estimativa - Avente ad oggetto la definizione del valore unitario delle aree da monetizzare; l) Relazione Tecnica smaltimento acque meteoriche Tavole: 1) Inquadramento territoriale, estratti doc fotografica; 2) Planimetria generale, sintesi delle previsioni urbanistiche di progetto; 4

3) Planimetria generale, dati planivolumetrici di progetto, reti tecnologiche di progetto interne al lotto d intervento; 3bis) Planimetria generale, smaltimento acque interne al lotto d intervento, sezioni con sterri e riporti; 4) Planimetria generale, opere di urbanizzazione; 5) Pianta livello terra e livello primo; 6) Fronti e sezioni; 7) Dettaglio tipo, materiali; 2. Detti elaborati sono depositati agli atti del Comune e anche se non materialmente allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Art. 4 Dati urbanistico-edilizi del piano di Lottizzazione La scheda del Documento di Piano definisce in linea di massima i seguenti indici urbanistici: 1) Superficie Territoriale (St)= 11.656,80 mq; 2) Superficie per servizi e attrezzature pubbliche (Sps) = 3.730 mq 3) Superficie a verde a valenza ecologica (Sve) = 2.873 mq; 4) Superficie edificabile (Se) = 5.053 mq; 5) Superficie coperta (Sc) = 2.300 mq; 6) Altezza massima (H) = 8,50 m; 7) Superficie lorda di pavimento (Slp) = liberamente sviluppabile entro la sagoma del fabbricato, nei limiti della Sc e dell altezza; 8) Dotazione parcheggi minima (P) = 15% Slp; Il P.L. prevede, in via definitiva per l intervento di nuova edificazione, i seguenti parametri: 1) Superficie Territoriale (St)= 11.656,80 mq; 2) Superficie per servizi e attrezzature pubbliche (Sps) = 3.730 mq di cui 3.070 mq ceduti al Comune all interno del perimetro del piano e 660 mq monetizzati in ragione di euro/mq 48,00 (euro quarantotto,00) per complessivi euro 31.680,00 (euro trentunomilaseicentottanta,00). La suddetta somma è già stata versata al Comune di Cantù giusta ricevuta n..della tesore ria comunale. 3) Superficie a verde a valenza ecologica (Sve) = 2.300 mq; 4) Superficie edificabile (Se) = 6.286 mq; 5

5) Superficie coperta (Sc) = 2.300 mq; 6) Altezza massima (H) = 10,50 m; 7) Superficie lorda di pavimento (Slp) = liberamente sviluppabile entro la sagoma del fabbricato, nei limiti della Sc e dell altezza; 8) Dotazione parcheggi minima (P) = 15% Slp; Art. 5 Cessione di aree e monetizzazione 1. I soggetti attuatori si obbligano alla cessione gratuita delle aree di proprietà destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria meglio identificate nel successivo articolo 6. 2. Tali aree sono individuate con colorazione in tinta gialla nella Tav.2 Planimetria generale Sintesi delle previsioni urbanistiche di progetto. 3. Si da atto che le superfici delle aree sopra indicate ammontano a mq 3.070 (corrispondente a circa 27% della St); 4. Le aree oggetto della cessione saranno attrezzate a cura e spese dei soggetti attuatori con le modalità e i tempi previsti al successivo art. 6. 5. La cessione delle aree avverrà direttamente da parte dei soggetti attuatori, che si impegnano a non trasferire a terzi dette aree. Il trasferimento avverrà mediante atto pubblico, una volta effettuato positivamente il collaudo delle opere realizzate sulle aree oggetto di cessione e comunque entro e non oltre il termine di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione; 6. Gli oneri notarili, catastali e fiscali del trasferimento saranno a carico dei soggetti attuatori, in particolare i soggetti provvederanno alla volturazione catastale delle aree cedute, dandone la relativa dimostrazione. 7. Qualora in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al medesimo, venisse accertato che sono state cedute al Comune aree in misura inferiore a quanto previsto dalla presente convenzione, i soggetti attuatori, e/o i loro aventi causa, si obbligheranno al reperimento ed alla conseguente cessione delle aree mancanti. 8. Il Comune di Cantù potrà disporre che, in luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l utilizzazione, i soggetti attuatori provvedano alla monetizzazione delle stesse, al valore di mercato, computato dall ufficio tecnico estimativo del Comune, fermo restando ogni risarcimento del danno. 9. I soggetti attuatori si impegnano ad assumere ogni onere conseguente alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si 6

rendesse necessario in sede di collaudo, a causa di errori e/o approssimazioni verificatisi in sede di attuazione, anche dipendenti da imprevisti in fase di realizzazione delle opere. 10. Allo stesso fine il soggetti attuatori assumono ogni onere relativo a frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili ad essi conseguenti, che dovesse rendersi necessario effettuare. 11. La cessione delle aree, libere da pesi, vincoli e servitù di qualsiasi natura, è fatta senza alcuna riserva, per cui i soggetti attuatori danno atto che sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano di lottizzazione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i soggetti attuatori e i loro aventi causa possano opporre alcun diritto o pretesa di sorta. Art. 6 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria 1. I soggetti attuatori si impegnano a realizzare, a proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione primaria come successivamente descritte: Adeguamento viabilità di via Virgilio nel tratto antistante l ambito d intervento in coerenza con le ipotesi pianificatorie comunali; fognatura e opere di smaltimento acque meteoriche del tratto di via Virgilio interessato; rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas; reti di telecomunicazioni; pubblica illuminazione; Traslazione e risezionamento di un tratto dell Alveo della Roggia fiancheggiante via Virgilio ed antistante la proprietà degli attuatori; 2. La spesa per l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, documentata dal progetto allegato al piano di lottizzazione corredato da computo metrico estimativo redatto sulla base dei listini prezzi della C.C.I.A.A. di Milano, ammonta ad euro 60.200,00, mentre il contributo per oneri di urbanizzazione, in base alle vigenti tariffe ammonta ad euro 27.905,81. 7

Art. 7 Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria 1. I soggetti attuatori si impegnano a realizzare, a proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione secondaria come successivamente descritte: Opere extra-comparto di presidio della sicurezza pubblica e di riqualificazione idraulico-ambientale, consistenti nel rifacimento del collettore acque meteoriche esterno al comparto che sottopassa via Virgilio all estremità sud dell ambito. I lavori di rifacimento di questo manufatto interessano proprietà di terzi e, pertanto, potranno aver luogo solo dopo che il Comune abbia ottenuto le autorizzazioni dai proprietari interessati, ovvero trattandosi di opera pubblica utile, abbia esercitato le sue potestà coercitive. Aree verdi di quartiere; 2. la spesa per l esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, documentata dal progetto allegato al piano di recupero corredato da computo metrico estimativo redatto sulla base dei listini prezzi della C.C.I.A.A. di Milano, ammonta ad euro 41.200,00, oltre ad euro 2.600,00, per oneri sicurezza, per un totale di euro 43.800,00 mentre il contributo per oneri di urbanizzazione, in base alle vigenti tariffe ammonta ad euro 33.936,63. Art. 8 Scomputo degli oneri di urbanizzazione Le parti si danno reciprocamente atto che la spesa documentata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è di complessivi euro 104.000,00, superiore a quanto dovuto indistintamente per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (ammontante complessivamente a 61.842,44). I soggetti attuatori non dovranno, pertanto, versare alcuna somma aggiuntiva. Art. 9 Oneri di urbanizzazione: prescrizioni particolari 1. Qualora il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione sia primaria, sia secondaria risultasse, in sede di rilascio del permesso di costruire relativo alle stesse, o in sede di collaudo, superiore agli importi sopraindicati, la differenza sarà comunque a carico dei soggetti attuatori. 2. Qualora in sede di rilascio del permesso di costruire o in sede di collaudo il costo da sostenersi ( o sostenuto) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione risultasse inferiore rispetto a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione, i soggetti attuatori saranno tenuti a versare la differenza al Comune. 8

3. Qualora la richiesta di permesso di costruire e/o la DIA, sia presentata oltre 36 mesi dall approvazione del Piano di Lottizzazione ed il Comune avesse determinato diverse tariffe per gli oneri di urbanizzazione, i soggetti attuatori saranno tenuti a versare la differenza, dedotto l importo come sopra stimato, relativo alle opere di urbanizzazione da realizzarsi (euro 27.905,81 per opere di urbanizzazione primaria e euro 33.936,63 per opere di urbanizzazione secondaria). Art. 10 Progetti delle opere di urbanizzazione 1. L esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione è soggetta a permesso di costruire gratuito, ai sensi dell art. 17, comma 3, lettera c) del DPR 380/01 o altro titolo abilitativo equipollente. 2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto integrante il piano di Lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti eventualmente introdotti in sede di approvazione definitiva. 3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione. 4. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dai soggetti attuatori, a proprie cure e spese. 5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai soggetti attuatori, procedere alla redazione d ufficio del progetto de quo, anche mediante l affidamento a tecnici esterni all amministrazione, a propria cura, ma a spese dei soggetti attuatori. 6. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore ed in ogni caso: a) Tutte le opere dei servizi a rete dovranno essere realizzate, per quanto possibile secondo i criteri di cui all art. 40 della legge 166/02 e in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 34 e segg. della L.R. 26/03 e comunque in conformità con le previsioni del P.U.G.S.S. b) Le opere, le cui installazioni comportino l emissione di onde elettromagnetiche in bassa o in alta frequenza dovranno essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell ARPA e ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale. 9

c) Le opere inerenti al ciclo delle acque, dall approvvigionamento idrico sino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui agli artt. 73 e segg. del D.Lgs. n. 152/06. 7. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo delle stesse, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati as built che rappresentino esattamente quanto realizzato, con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell art. 40 del D.P.R. n. 554/1999. 8. Gli elaborati di cui al precedente punto 7 dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale (CD o DVD). Art. 11 Esecuzione delle opere di urbanizzazione Il rilascio del permesso di costruire relativo alle previsioni del piano di Lottizzazione ( o la presentazione della DIA) è subordinato al rilascio del permesso di costruire (o la presentazione della DIA) relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il completamento delle opere di urbanizzazione previste dovrà comunque avvenire entro e non oltre cinque anni dalla data di stipula della presente convenzione. Qualora il completamento degli edifici oggetto di piano di Lottizzazione dovesse intervenire prima del suddetto termine di cinque anni le opere di urbanizzazione dovranno parimenti essere terminate ed il trasferimento al Comune della proprietà delle aree destinate a servizi, di cui al precedente art.5, dopo il positivo collaudo delle opere eseguite, certificherà la completa attuazione del Piano di lottizzazione. Art. 12 Utilizzo e passaggio in proprietà delle reti ed impianti Il passaggio in proprietà dei condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato, i quali dovranno avere caratteristiche tecniche specifiche tali da garantire l allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati ovvero lottizzandi circonvicini, avverrà, dopo il positivo collaudo degli stessi, contestualmente al passaggio in proprietà delle aree di cui all art. 5. Art. 13 Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 1. Il Comune di Cantù, entro un mese dall'inizio delle opere di urbanizzazione che verrà comunicato dai soggetti attuatori, provvederà a nominare, il collaudatore delle opere stesse. 10

2. I soggetti attuatori dovranno fornire al collaudatore, per il collaudo finale, gli elaborati e il piano di manutenzione di cui all art. 10 punti 7) e 8) e la documentazione catastale; 3. Il collaudatore supervisionerà le opere nel corso dei lavori e consegnerà al Comune di Cantù e ai soggetti attuatori, entro tre mesi dall ultimazione delle opere stesse il certificato di collaudo con le proprie eventuali osservazioni ed indicazioni. 4. Il certificato di collaudo, completo di tutta la documentazione di cui al punto 2), dovrà essere consegnato al Comune di Cantù sia su supporto cartaceo che su supporto digitale (CD o DVD in formati di memorizzazione preventivamente concordati con l Amministrazione). 5. Qualora il collaudatore non dovesse provvedere alla consegna del verbale di collaudo entro il termine stabilito, verrà diffidato dalla parte più diligente che indicherà al collaudatore una nuova scadenza. Nel caso di ulteriore mancata consegna del verbale sarà nominato un altro collaudatore con le stesse modalità di cui sopra. Gli oneri del collaudo e gli onorari professionali del collaudatore saranno a carico dei soggetti attuatori. 6. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, i soggetti attuatori saranno tenuti, a proprie cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere l opera eseguita a regola d arte. Art. 14 Aree cedute al Comune, patti speciali. 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, resterà a carico dei soggetti attuatori o dei loro aventi causa anche successivamente al passaggio di proprietà delle aree stesse al Comune di Cantù, per dieci anni a far data dalla completa attuazione del piano attuativo certificata da atti amministrativi. 2. Nel caso si accertino irregolarità nella pulizia e nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cedute, il Comune potrà, previo esito negativo di diffida diretta a mettere in mora i soggetti attuatori o i loro aventi causa, in merito al mancato rispetto degli obblighi manutentivi di cui al comma precedente, provvedere o far provvedere alle predette manutenzioni in via diretta, ponendo a carico dei soggetti attuatori, o dei loro aventi causa, ogni relativo onere o danno. 3. I soggetti attuatori ed i loro aventi causa assumono, fin d ora, a proprio carico, qualsiasi onere e responsabilità su eventuali criticità circa il regolare smaltimento e deflusso delle acque, in ordine al sistema di dispersione delle acque relative alla superficie 11

edificabile di proprietà con riferimento alle verifiche idrauliche elaborate, sollevando fin d ora l Amministrazione da ogni pretesa. Art. 15 Prescrizioni particolari I soggetti attuatori si impegnano ad osservare le prescrizioni degli Uffici e degli Enti richiamate nella delibera di approvazione. Art. 16 - Validità del Piano di Lottizzazione Il presente Piano di Lottizzazione ha validità ed efficacia di 5 anni a partire dalla data di approvazione del medesimo da parte della Giunta Comunale. Art. 17 - Trasferimento della Convenzione 1. Gli obblighi assunti con la presente convenzione si trasferiscono agli acquirenti od aventi causa a qualsiasi titolo, indipendentemente da diverse o contrarie clausole contrattuali. Tale cessione dovrà essere comunicata al Comune di Cantù che dovrà prenderne atto espressamente. 2. Nel caso di trasferimento totale i soggetti attuatori resteranno liberati dagli obblighi ed adempimenti nei confronti del Comune di Cantù solo alla condizione che, subentrando in toto, l'acquirente presti al Comune le medesime garanzie di quelle offerte dai soggetti attuatori. 3. Nel caso invece di trasferimento parziale i soggetti attuatori resteranno solidalmente obbligati nei confronti del Comune di Cantù con i loro aventi causa, indipendentemente dai rapporti contrattuali tra essi intercorsi, senza alterazione delle garanzie prestate all Amministrazione Comunale. Art. 18 Varianti 1. Ai sensi dell art. 14, comma 12 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 12

2. Non costituiscono variante di piano attuativo e non necessitano di modifica della presente convenzione le eventuali diverse soluzioni progettuali, richieste dal Comune in sede di attuazione del Piano Lottizzazione, relative ad un diverso utilizzo delle aree adibite a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, fermo restando quanto disposto dal comma precedente. Art.19 Inadempimento delle obbligazioni e fidejussione 1. I soggetti attuatori forniscono, all'atto della stipula della presente convenzione, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa dell'importo di euro 104.000,00, oltre iva, pari al valore del costo delle opere di urbanizzazione, come determinato con la presente convenzione, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente convenzione, compresa la piena esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte ai precedenti articoli 6 e 7 ed il rispetto dei tempi di esecuzione concordati, da reintegrare in caso di incameramento anche parziale. 2. La polizza fidejussoria è prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale connesse all attuazione della presente convenzione, compreso l obbligo della cessione delle aree di cui all art. 5, con la sola esclusione degli obblighi manutentivi di cui al precedente art. 14. 3. La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Cantù, con validità sino al positivo collaudo delle opere di urbanizzazione e alla conseguente cessione delle aree al Comune. 4. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i soggetti attuatori autorizzano il Comune di Cantù, dopo una formale diffida ad adempiere, rimasta inattuata, a disporre della cauzione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per pagamenti o prelievi che il Comune riterrà di dover fare. 5. Qualora, per l'inadempimento dei soggetti attuatori, il Comune dovesse provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, avrà titolo anche al risarcimento dei maggiori oneri che, a qualunque titolo, scaturissero dall'appalto dei lavori. Art. 20 Spese e tasse 1. Tutte le spese e competenze notarili, le imposte e tasse, ivi comprese quelle per la registrazione e trascrizione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa 13

riguardante la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione saranno a totale carico dei soggetti attuatori. 2. All'uopo esso richiede il trattamento fiscale più favorevole in conformità alle norme vigenti. Art. 21 Riferimento a leggi e regolamenti Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, alla Legge Regionale n. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni. Letta, approvata e sottoscritta Per l Amministrazione per I soggetti attuatori 14