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Circolare n. 1/2014 Pagina 1 di 9 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 1/2014 del 16 gennaio 2014 (tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all indirizzo www.bdassociati.it ) IVA 2014 Riferimenti normativi: Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2014, prot. 4869/2014 Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2014, prot. 4877/2014 Indice: 1. Dichiarazione annuale Iva per l anno d imposta 2013 (Modello Iva 2014) 2. Comunicazione annuale dati Iva per l anno d imposta 2013 1. Dichiarazione annuale Iva per l anno d imposta 2013 (Modello Iva 2014) Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, protocollo 4869/2014, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno di imposta 2013. Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento, nonché le principali novità contenute nella dichiarazione stessa e nelle relative istruzioni. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione La dichiarazione Iva relativa all anno d imposta 2013 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2014 e il 30 settembre 2014, nel caso di presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico), ovvero entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui venga presentata in forma unificata (in Unico 2014).

Circolare n. 1/2014 Pagina 2 di 9 Forma di presentazione La dichiarazione IVA annuale deve obbligatoriamente essere presentata in forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO) principalmente dai seguenti contribuenti: - società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013; - società controllanti e controllate che partecipano nel 2013 alla liquidazione dell IVA di gruppo; - i curatori fallimentari per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti; - particolari soggetti (ad es. i venditori porta a porta ) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; - soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta 2013, tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta (esempio società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata). La dichiarazione IVA annuale può, in ogni caso, essere facoltativamente presentata in forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO 2014) da TUTTI i contribuenti. La circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011 dell Agenzia delle Entrate, ha infatti specificato che la presentazione della dichiarazione Iva annuale può essere sempre effettuata in forma autonoma, indipendentemente dal saldo (a debito o a credito o a zero) risultante dalla stessa. TUTTI i contribuenti che, anche facoltativamente, presentano la dichiarazione Iva annuale in forma separata (autonoma) rispetto ad Unico entro il 28 febbraio 2014, sono altresì esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva relativa all anno d imposta 2013. Nota Coloro che intendono compensare nel modello F24 (compensazione orizzontale) il credito Iva annuale 2013, avranno convenienza ad anticipare al mese di febbraio 2014 la presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico) della dichiarazione Iva in quanto, come noto, in generale: a) il credito Iva annuale 2013 può essere compensato nel modello F24 già dal 1 gennaio 2014 solo per importi inferiori ad 5.000 annui; b) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2013 per importi superiori ad 5.000 annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale da cui emerge il credito stesso; quindi, se presentata a febbraio 2014, la compensazione orizzontale può avvenire già a partire dal 17 marzo 2014 (il 16 cade di domenica); c) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2013 per importi superiori ad 5.000 annui, può avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (tale modalità è consigliata anche per importi inferiori a 5.000); d) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2013 per importi superiori ad 15.000 annui, può essere effettuata solo previa apposizione nella dichiarazione Iva annuale dalla quale emerge il credito da utilizzare, del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Si evidenzia che, dal 2014, il limite massimo annuale di crediti fiscali compensabili orizzontalmente in F24 è stato aumentato da euro 516.456,90 a euro 700.000,00.

Circolare n. 1/2014 Pagina 3 di 9 Termini di versamento dell imposta Il versamento del conguaglio annuale dell Iva dovuto sulla base della dichiarazione Iva va effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno, se la dichiarazione viene presentata in forma autonoma (per obbligo o per facoltà), a prescindere dalla data di presentazione (anteriore o posteriore al 28 febbraio 2014) della dichiarazione stessa. Il versamento è dovuto sempreché l importo risulti essere superiore ad 10,33 ( 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). E consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull importo delle rate successive alla prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Solo se la dichiarazione viene invece presentata in forma unificata (in Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base a detta dichiarazione unificata (Unico 2014), maggiorando le stesse, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche in tale ultimo caso è possibile procedere alla rateizzazione dell importo dovuto applicando, oltre al citato 0,40% (per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo), anche l interesse pari allo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. Si ricorda che, nel caso in cui il termine di versamento dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Principali modifiche e novità più significative del Modello Iva 2014 e relative istruzioni (rispetto a quelle del precedente esercizio) Nel quadro VE: - è stato introdotto il rigo VE 23 riservato all indicazione delle operazioni imponibili attive assoggettate all aliquota Iva del 22%, in vigore per le operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013; - il rigo VE 39, è stato ridenominato in Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (in luogo del precedente Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter) ), allo scopo di accogliere in tale rigo non più soltanto le prestazioni di servizi art. 7- ter rese a committenti di altri stati Ue, ma bensì tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72, per le quali, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013, sussiste l obbligo di fatturazione. Si sottolinea altresì che, diversamente dal passato, dal 2013, anche tali operazioni extraterritoriali (Ue ed extraue) concorrono alla formazione del volume di affari. Per ulteriori informazioni su detti obblighi di fatturazione ed in tema di nuova definizione del volume di affari si rimanda alla nostra circolare n. 14 del 20 dicembre 2012.

Circolare n. 1/2014 Pagina 4 di 9 Nel quadro VF: - è stato introdotto il rigo VF 12 riservato all indicazione delle operazioni imponibili passive assoggettate all aliquota Iva del 22%, in vigore dal 1 ottobre 2013. Nel quadro VC: - il quadro VC deve essere compilato dai contribuenti esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell Iva (con utilizzo del plafond). Le nuove istruzioni alla compilazione del quadro VC precisano che l importo delle operazioni indicato nel rigo VE 39, sopra illustrato, pur concorrendo al volume d affari, non deve essere considerato ai fini della verifica dello status di esportatore abituale e del plafond (ai fini del calcolo della percentuale del 10%, tale importo, è quindi escluso dal rapporto tra le operazioni non imponibili e il volume d affari che, suddiviso per ogni mese, andrà pertanto indicato senza tenere conto dell importo di dette operazioni). A titolo informativo si ricorda anche che: - quadro VA: nel rigo VA 13 va indicato l ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti di condomìni; - quadro VF: come l anno scorso, è sdoppiata l indicazione dell ammontare delle operazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell Iva; precisamente: gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta, la detrazione (totale o parziale) dell Iva, ai sensi dell art. 19-bis1, DPR 633/72 o di altre disposizioni, devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rigo VF 18 (esempio: l acquisto di un autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti con indetraibilità oggettiva limitata dovrà essere riportata in tale rigo solo la quota parte di imponibile corrispondente all imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione, va riportata nei righi del quadro VF corrispondenti all aliquota applicata; gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti (qualora venga presentata la dichiarazione annuale), afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale o afferenti attività esenti (qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali) devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rigo VF 19; - quadro VX: la compilazione è riservata ai soli soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma; - quadro VX: la richiesta di rimborso del credito Iva annuale va formulata nel rigo VX 04, per chi presenta la dichiarazione in forma autonoma svincolata da Unico (andrà invece compilato il rigo RX 04 in caso di presentazione della dichiarazione Iva all interno del modello Unico); - quadro VT: la ripartizione su base regionale dei corrispettivi nei confronti di consumatori privati è un obbligo e non una facoltà.

Circolare n. 1/2014 Pagina 5 di 9 Controlli da effettuare e predisposizione documenti Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, evidenziamo gli ormai abituali controlli contabili da effettuare, oltre a sollecitare la predisposizione dei seguenti registri e documenti: stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2013; stampa delle schede contabili clienti-fornitori e controllo della correttezza dei saldi al 31/12/2013; stampa della scheda contabile del conto Erario c/iva; stampa della scheda contabile del conto Enti diversi c/compensazione ; stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di: - beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a 516,46, con fotocopia delle relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati" assoggettati alla normativa del "regime del margine"; - canoni di leasing, con copia contratti stipulati nel corso del 2013 (anche in caso di IVA indetraibile), canoni di locazione, noleggio, ecc.; - beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime, sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.). Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai relativi conti, si avrà cura di: a) aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto "fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2013 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2012) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2014 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2013); b) rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti; registri IVA ACQUISTI, VENDITE e, se esistente, CORRISPETTIVI, aggiornati e stampati al 31/12/2013; stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^ liquidazione; ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul registro dei corrispettivi; fotocopie attestanti i versamenti dell'iva, effettuati con Mod. F24 e Mod. F24 immatricolazione auto UE, compreso l'eventuale acconto di dicembre 2013 e, se esistente, la documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del versamento Iva effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2013 con l Iva dovuta o del credito Iva del 2012 utilizzato in compensazione dell IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2013 e del 2014; specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso del 2013, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei crediti in parola effettuate nel 2013 e 2014 con modello F24; per i beneficiari di crediti d'imposta nel corso del 2013, fotocopia della documentazione attestante i requisiti e la determinazione del credito stesso; eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati; copia della dichiarazione IVA per l'anno 2012, qualora non in nostro possesso; fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente; fotocopia delle operazioni di cui all art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era il diritto di detrazione dell IVA all atto dell acquisto);

Circolare n. 1/2014 Pagina 6 di 9 ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini; fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine (ad esempio: acquisto auto usate da privati, da commercianti che abbiano applicato il regime del margine o acquisto di veicoli con addebito dell Iva commisurata al 10% o 15% della base imponibile, ecc.); fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2013; fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2013 hanno applicato il cosiddetto nuovo regime dei minimi introdotto e disciplinato dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011; fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi dell articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (cosiddetto nuovo regime Iva per cassa in vigore dal 01/12/2012); fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all imposta con il meccanismo del reverse charge (rottami, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali e abitativi, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato); fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell imponibile e dell Iva detratta per l acquisto e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell Iva venga operata in misura superiore al 50%). Se l'azienda ha operato con l'estero: bollette di importazione per acquisti extra-cee; ammontare delle fatture di vendita extra-cee; modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2013 (presentati alla Dogana competente, se non predisposti dallo Studio); in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare: l'ammontare delle cessioni di beni, l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'iva (autofatture art. 17, comma 2) e l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2013; fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni Ue ed extraue non soggette ad Iva, in quanto non territorialmente rilevanti, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, registrate nel 2013, suddivise, per tipologia di articolo Iva applicato, fra cessioni di beni e prestazioni di servizi; stampa, se possibile, dell'elenco clienti residenti con lettera d'intento "per i quali sono state emesse fatture non imponibili art. 8 lettera c) o, in alternativa, registro delle lettere d'intento" ricevute (ai soli fini di un controllo); stampa, se possibile, dell'elenco fornitori con lettera d'intento "per acquisti con utilizzo di plafond, effettuati nel corso del 2013 o in alternativa registro delle lettere d'intento emesse (ai soli fini di un controllo); al riguardo, si ricorda che gli acquisti e le importazioni possono essere fatte senza pagamento dell imposta, in ciascun anno, nel limite dell ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9, registrate nell anno precedente sul registro delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell utilizzo mensile del plafond, l attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di riferimento; fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni non imponibili art. 9); fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR 633/72.

Circolare n. 1/2014 Pagina 7 di 9 2. Comunicazione annuale dati Iva per l anno d imposta 2013 Entro il 28/02/2014 deve essere presentata la comunicazione dati Iva relativa all anno 2013. Si precisa che la comunicazione in questione non è finalizzata alla determinazione dell imposta dovuta dal contribuente e, pertanto, non ha natura dichiarativa; ciò comporta l impossibilità di integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione già presentata utilizzando l istituto del ravvedimento operoso e, conseguentemente, i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale Iva. L omissione, l incompletezza o l inesattezza della comunicazione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 (art. 11 del D. Lgs. 471/97). Modalità di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati. Ambito soggettivo Sono obbligati alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, anche se nell anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Fanno eccezione a quanto sopra e sono, pertanto, esonerati dalla presentazione, ad esempio: - coloro che per l anno di imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/72. L esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati registrati acquisti con Iva dovuta da parte del cessionario con il c.d. metodo del reverse charge ; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72; - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ecc.; - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell Iva nell anno cui si riferisce la comunicazione; - le Regioni, le Province, i Comuni e gli organi e le amministrazioni dello Stato; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche che nel 2013 hanno realizzato un volume d affari uguale o inferiore a 25.000 (ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale); - le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011 (cosiddetto nuovo regime dei minimi); - i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva annuale entro il 28/02/2014 (in forma autonoma). Modello e istruzioni La comunicazione annuale dati Iva deve essere redatta utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 (il modello non presenta pertanto modifiche rispetto a quello del precedente esercizio).

Circolare n. 1/2014 Pagina 8 di 9 Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, protocollo n. 4877/2014, sono state approvate le istruzioni per la compilazione di detto modello (le istruzioni presentano invece alcune modifiche e aggiornamenti, rispetto a quelle del precedente esercizio, al fine di recepire le novità introdotte dalla Legge 228/2012 in materia di fatturazione e territorialità, già illustrate nella parte della presente circolare dedicata al rinominato rigo VE 39 della dichiarazione Iva annuale). Contenuto della comunicazione Essenzialmente, nel modello di comunicazione, occorre riportare le risultanze complessive delle liquidazioni Iva periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, al fine di determinare l Iva dovuta o a credito, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quale ad esempio il calcolo definitivo del pro-rata. Si precisa inoltre che, ai fini della comunicazione, non rilevano: - le compensazioni effettuate nell anno d imposta; - il riporto del credito Iva relativo all anno precedente; - i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva relativo all anno d imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso. Compilazione del modello Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione dei righi maggiormente significativi. Operazioni attive (Rigo CD1) Tale riquadro si compone di un unico rigo (CD1) suddiviso in cinque distinti campi: - Campo 1: occorre indicare l ammontare complessivo, al netto dell Iva, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, le operazioni attive senza addebito di Iva per effetto del reverse charge, nonché, dal 2013, le operazioni (Ue ed extraue), fatturate e non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72, che concorrono alla formazione del volume di affari. Si tratta, in pratica, delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette annotate nei registri Iva. - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già ricompreso nel campo 1, quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ad esportatori abituali, le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni all esportazione di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 giorni dalla consegna, le operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, i servizi internazionali connessi con gli scambi internazionali, le cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, i margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati di cui al D.L. n. 41/95 (non vanno riportate le cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel successivo CD1 campo 4). - Campo 3: deve essere indicato l ammontare complessivo, già ricompreso nel campo 1, delle operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72 e altre disposizioni).

Circolare n. 1/2014 Pagina 9 di 9 - Campo 4: deve essere indicato l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, già ricomprese nel campo 1. Vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro, di oro da investimento nonché le cessioni intracomunitarie di rottami. - Campo 5: devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già ricomprese nei campi precedenti. Operazioni passive (Rigo CD2) Anche tale rigo si compone di cinque campi: - Campo 1: deve essere indicato l ammontare complessivo, al netto dell Iva, degli acquisti all interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini dell Iva, nonché degli acquisti annotati ai sensi degli artt. 17, commi 2-5 - 6 e 7, e 74 commi 7-8, del DPR 633/72 e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione. - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già ricompreso nel campo 1, ossia: gli acquisti interni e le importazioni effettuati senza pagamento dell Iva attraverso l utilizzo del plafond e quelli oggettivamente non imponibili effettuati senza l utilizzo del plafond come, ad esempio, gli acquisti nazionali interni non imponibili ex art. 9. (non vanno riportati gli acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel successivo CD2 campo 4). - Campo 3: devono essere indicati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad imposta (art. 68 DPR 633/72) e le importazioni di oro da investimento, già ricompresi nel campo 1. Non deve essere compreso l ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti, in quanto da indicare nel successivo campo 4. - Campo 4: vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, già ricompresi nel campo 1, inclusi quelli di rottami e quelli effettuati senza pagamento dell imposta per effetto dell utilizzo del plafond. Sono compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 40, comma 2, del D.L. 331/93 nonché quelli di cui all art. 40, comma 2 (triangolazione comunitaria con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). - Campo 5: occorre indicare gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. In tale campo vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo inferiore a 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing, i beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni). In tale campo vanno inoltre indicati i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. Studio BD e Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.